Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3183
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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L'ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l'ordine "de quo" venir contrastato in forza di un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale (e potendo, se del caso, il detentore provvedere, per converso, alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento proponendo opposizione di terzo ex art.404 cod. proc. civ. ovvero autonoma azione di accertamento). Ne consegue che il comportamento del detentore del fondo il quale, reso edotto dall'ufficiale giudiziario, in sede di accesso esecutivo, dell'ordine di rilascio (rivolto, peraltro, a soggetto diverso), continui ciononostante ad occupare il fondo stesso rifiutando di allontanarsene integra gli estremi dello spoglio, essendo sufficiente ad integrare il trasferimento del possesso in capo all'esecutante anche la sola intimazione ad allontanarsene rivolta all'attuale occupante.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3183
Data del deposito : 4 marzo 2003

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