Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
L'ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l'ordine "de quo" venir contrastato in forza di un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale (e potendo, se del caso, il detentore provvedere, per converso, alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento proponendo opposizione di terzo ex art.404 cod. proc. civ. ovvero autonoma azione di accertamento). Ne consegue che il comportamento del detentore del fondo il quale, reso edotto dall'ufficiale giudiziario, in sede di accesso esecutivo, dell'ordine di rilascio (rivolto, peraltro, a soggetto diverso), continui ciononostante ad occupare il fondo stesso rifiutando di allontanarsene integra gli estremi dello spoglio, essendo sufficiente ad integrare il trasferimento del possesso in capo all'esecutante anche la sola intimazione ad allontanarsene rivolta all'attuale occupante.
Commentario • 1
- 1. L'esecuzione per consegna di beni mobili e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33723 del 18.12.2019Redazione · https://www.diritto.it/ · 8 giugno 2020
1. L'esecuzione in forma specifica per consegna e rilascio. Aspetti e distinzioni rispetto all'esecuzione per espropriazione Nell'ambito della responsabilità patrimoniale del debitore exart. 2740 s.s. c.c., della generale realizzazione coattiva di un credito ed, in species, rispetto al diritto del creditore alla consegna di una cosa mobile determinata (o al rilascio di un determinato bene immobile), strette e molteplici sono le correlazioni e l'integrazione esistenti tra le norme del Codice di Rito e quelle del Codice di diritto sostanziale. L'art. 2930 c.c., infatti, nell'introdurre la sezione seconda (capo secondo, titolo quarto) del libro sesto del Codice Civile, dedicata alla c.d. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA IO - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ GI - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI IN, TI SC, TI GI, TI LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio MIGLIAZZO, difesi dall'avvocato SC COSTANTINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 649/99 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 22/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato ANTONUCCIO SE, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato COSTANTINO AN, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTONE che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 13/3-26/6/1990, divenuta definitiva, il Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento della domanda proposta da SE TI nei confronti dei germani IO e RE PU, ordinava ai convenuti il rilascio del fondo rustico sito in agro di Caltavuturo, condannandoli, inoltre, a restituire i frutti percetti con rivalutazione e interessi.
Non avendo i convenuti ottemperato all'ordine di rilascio, il TI procedeva all'esecuzione forzata e, pertanto, in data 21/11/1990, si recava sul fondo con l'ufficiale giudiziario per essere immesso nel possesso del bene.
Sul luogo era presente AR AN, il quale si dichiarava affittuario del fondo oggetto dell'esecuzione per averlo avuto in affitto dai germani PU. Reso edotto dall'ufficiale giudiziario del titolo per cui si procedeva, assisteva senza fare opposizione all'immissione in possesso del TI operata dall'ufficiale giudiziario, ma si rifiutava di firmare il verbale.
Poiché nei giorni e nei mesi successivi il AR aveva continuato a coltivare il fondo, rifiutando di allontanarsene, il TI con ricorso 15/5/1991, chiedeva al Pretore di Termini Imerese di essere reintegrato nel possesso del bene deducendo di esserne stato spogliato dal AR.
Costui si costituiva opponendo - tra l'altro - l'esistenza del contratto di affitto e proponendo nei confronti del TI domanda riconvenzionale di reintegrazione nel possesso, alla quale in prosieguo di causa rinunciava.
Con sentenza 21/2/1997 il Pretore ordinava al AR il rilascio del fondo.
La decisione veniva confermata dal Tribunale di Termini Imerese che, con sentenza 22/12/1989, rigettava l'appello proposto dal AR. Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione per due motivi.
Hanno resistito al gravame con un unico controricorso TI IN, TI AN, TI GI e TI OG, quali eredi di TI SE, nel frattempo deceduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denunciano violazione di legge (artt. 2909 c.c.; 474, 605, 608 c.p.c.) e "motivazione carente" per avere la sentenza ignorato il contenuto del verbale di immissione del TI nel possesso del fondo redatto dall'ufficiale giudiziario il 21/11/1990, da cui risultava che il ricorrente, benché trovato sul fondo ad occuparsi della sua coltivazione, non era stato sfrattato;
per non avere, inoltre, tenuto conto delle deposizioni dei testi, dalle quali risultava che il ricorrente coltivava il fondo quale affittuario dei precedenti proprietari;
per non avere considerato, infine, che, in base ai suddetti elementi, non era configurabile uno spoglio da parte del ricorrente, dovendo questi essere considerato detentore del fondo, di cui aveva il possesso qualificato. La censura va disattesa.
Costituisce principio pacifico che l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di bene immobile spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa statuizione, ma anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui essa viene fatta valere coattivamente, non potendo il suddetto ordine essere contrastato in forza di un titolo giustificativo della disponibilità del bene medesimo diverso da quello preso in esame dalla sentenza. Il detentore può, peraltro, provvedere alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., ovvero un'autonoma azione di accertamento (Cass. 2303/59;
508/76; 6104/81).
In applicazione di tale principio, il comportamento del detentore del fondo, il quale, reso edotto dall'ufficiale giudiziario in sede di accesso esecutivo dell'ordine di rilascio rivolto ad altro soggetto, continui ad occupare il fondo rifiutando di allontanarsene, deve qualificarsi spoglio, essendo sufficiente ad integrare il trasferimento del possesso in capo all'esecutante anche la sola intimazione ad allontanarsene (Cass. 5956/81). L'impugnata sentenza è conforme ai principi suddetti. Ed infatti il giudice d'appello, proprio con riferimento alla qualità di detentore del fondo, affermata dal ricorrente in sede di accesso dell'ufficiale giudiziario e riferita dai testi, ha esattamente osservato che il contratto di affitto agrario invocato dal AR (peraltro privo di data certa) non aveva alcuna rilevanza per escludere lo spoglio e che ogni contestazione difensiva relativa ai diritti nascenti da tale contratto si sarebbe dovuta proporre nelle opportune sedi di merito. Di conseguenza ha correttamente qualificato come spoglio il comportamento tenuto dal ricorrente, che aveva continuato a occupare il fondo malgrado il TI fosse stato formalmente immesso nel possesso del fondo dall'ufficiale giudiziario.
Il motivo va quindi respinto.
2 - Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge (artt. 295 c.p.c. in relazione alle disposizioni attrattive della legge n. 203/1982) nonché motivazione carente, per non avere il giudice d'appello sospeso il processo in attesa della pronunzia del giudice specializzato agrario in ordine all'esistenza del rapporto di affitto agrario.
Trattasi di censura di carattere subordinato alla precedente e, quindi, inammissibile per difetto di interesse. Il rigetto di questa ne rende, infatti, superfluo l'esame.
Consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1072,80, di cui euro 1000,00 (mille) per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003