Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 589, comma secondo, cod. pen., è sufficiente la violazione della regola generale di cautela di cui all'art. 140 cod. strada (secondo la quale gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) che, ponendo un principio informatore della circolazione, è implicitamente richiamata in ogni contestazione di colpa generica.
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2016, n. 18204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18204 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
18 2 04/ 1 6 ASR REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 509/2016 Luisa Bianchi - Presidente - Carla Menichetti UP 15/03/2016 Mariapia Gaetana Savino R.G.N. 16097/2015 Giuseppe Grasso Pasquale Gianniti -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HI SS, nato il [...] avverso la sentenza n. 5420/2014 del 18/11/2014 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili ed il rigetto nel resto;
udito il difensore, avv. Fabrizio Cipollaro, quale sostituto processuale dell'avv. Giorgio Tarabini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. f RITENUTO IN FATTO 1.Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio, con sentenza emessa in data 8 maggio 2014 ad esito di giudizio abbreviato, ha assolto SS HI dall'imputazione di omicidio colposo stradale, commesso in data 23 dicembre 2012 in Mantello ai danni del pedone IN EL, per non aver commesso il fatto.
2.La Corte di appello di Milano, in riforma della suddetta sentenza, ha ritenuto, in accoglimento dell'appello del P.M. e delle parti civili, la penale responsabilità dell'imputato e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, con i benefici di legge e con condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e con assegnazione alle stesse parti di una provvisionale.
3.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, a mezzo di difensore di fiducia, l'imputato, il quale, dopo aver ripercorso gli antecedenti del presente giudizio ed in particolare la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado, articola 4 motivi di doglianza, chiedendo la sospensione dell'esecuzione della intervenuta condanna civile, in pendenza di ricorso.
3.1.Con il primo viene dedotto vizio di motivazione (con travisamento della prova). Al riguardo il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il repentino attraversamento del pedone in condizioni di difficile avvistabilità, in quanto: a) il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose (redatto alle ore 20 del 23 dicembre 2012, e, dunque, nell'immediatezza del fatto) riferisce inequivocabilmente circa una visibilità mediocre;
b) la suddetta condizione dei luoghi al momento del sinistro avrebbe dovuto essere apprezzata in relazione all'abbigliamento scuro del pedone, per cui avrebbe dovuto riconoscersi la difficoltà di percepire la presenza di chi si fosse trovato sul bordo della strada;
c) le dichiarazioni che lui aveva reso non deponevano affatto nel senso di un attraversamento repentino del pedone, quale conseguenza di una guida distratta, come travisato dalla Corte, ma evidenziavano come sia stato il pedone stesso a sopraggiungere improvvisamente comparendo come una ombra. In definitiva, secondo il ricorrente, avuto riguardo all'insieme delle risultanze processuali, vi sarebbe stato un travisamento della prova in termini di omissione di elementi di indagine rilevanti ai fini del giudizio e soltanto per errore gli era 2 stato contestato di aver causato l'investimento per sua disattenzione. In particolare, non si era tenuto conto: del fatto che l'urto era avvenuto nella parte laterale destra anteriore della vettura in corrispondenza del parafango, e, quindi, a poca distanza dal marciapiede;
del fatto che la sua vettura era preceduta da altra vettura e che altri veicoli provenivano in direzione contraria;
del fatto che ai margini della strada erano presenti cumuli di neve dalla larghezza variabile, che la restringevano sensibilmente;
del fatto che la deposizione della trasportata ZO era stata ingiustificatamente svilita, quasi che coloro che non sono alla guida non riescano a percepire quanto accade intorno a loro.
3.2.Con il secondo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico con particolare riferimento alla prevedibilità dell'evento. Al riguardo, il ricorrente deduce che, nel contesto fattuale sopra delineato ed alla luce del generale principio di affidamento, egli aveva ragionevolmente confidato sul fatto che qualsiasi pedone avveduto, in quelle condizioni di tempo e di traffico, non si sarebbe avventurato ad impegnare la sede stradale per effettuare un attraversamento impossibile e pericoloso, tanto più che a poca distanza vi erano passaggi pedonali ben segnalati.
3.3.Con il terzo motivo, ai fini della regolamentazione degli interessi civili e dell'entità del risarcimento, viene dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata affermazione del concorso di colpa del pedone Al riguardo il ricorrente deduce che, quand'anche si dovesse ritenere il profilo di colpa addebitatogli (negligenza per disattenzione), si sarebbe dovuto riconoscere il grave e preponderante concorso di colpa del pedone, che, vestito di nero, in ora notturna, in violazione della regola cautelare di cui all'art. 190 C.d.S., si era avventurato ad impegnare la strada senza curarsi del sopraggiungere dei veicoli e senza tener conto delle avverse condizioni del traffico, mentre a poca distanza erano presenti due passaggi pedonali ben segnalati ed illuminati. Aggiunge che la Corte ha erroneamente ritenuto che non vi sarebbero elementi per stabilire le modalità di attraversamento, in quanto dalle indagini (e, in particolare, dalla fotografia n. 18 scattata dalla Polstrada il giorno stesso dell'incidente) era risultato che il pedone era stato urtato lateralmente con la parte anteriore destra della vettura (per poi essere sbalzato verso il lato destro della corsia stessa).
3.4.Con il quarto motivo viene dedotta violazione dell'art. 69 c.p. in punto di ritenuta equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante. Al riguardo deduce il ricorrente che detta equivalenza è stata erroneamente ritenuta, in quanto nei suoi confronti era stato ritenuto soltanto un addebito di colpa generica (negligenza per distrazione) e, d'altra parte, l'aggravante 3 T originariamente contestata (quella di cui all'art. 191 comma 1 C.d.S.) era risultata pacificamente insussistente.
4. In data 4 dicembre 2015 è pervenuta a questa Corte dichiarazione con la quale le già costituite parti civili dichiaravano di revocare l'atto di costituzione, avendo definito la posizione di risarcimento danni con la Cattolica Assicurazioni, Compagnia assicuratrice dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, a seguito della intervenuta revoca dell'atto di costituzione di parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alle statuizioni civili. Per effetto della declaratoria che precede resta assorbito il terzo motivo di ricorso (comunque inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse).
2. Non fondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso, che vengono qui esaminati congiuntamente in quanto entrambe attinenti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato allo stesso ascritto.
2.1.Il principio in base al quale i suddetti motivi devono essere valutati è quello per cui, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, né che tale valutazione sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez.6, n.45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 6, n.8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez.2, n.11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez.6, n.34487 del 13/06/2012, Gobbi, Rv. 253434).
2.2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sondrio - dopo aver premesso che il sinistro stradale per cui è processo si era verificato il 23 dicembre 2012 verso le ore 19,05 nel centro abitato del Comune di Montello e dopo aver precisato che il HI, alla guida della propria vettura (a bordo della quale viaggiava anche ZO AT come trasportata), stava percorrendo un tratto di strada rettilineo e pianeggiante, allorquando ha urtato il . pedone EL IN, che stava attraversando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dei veicolo ha assolto l'imputato dal reato - ascrittogli sulla base dei seguenti elementi: -incertezza della velocità tenuta dal conducente della vettura e sul punto d'urto, per l'assenza di tracce di frenata e per l'avvenuto spostamento del veicolo, posteggiato in una via laterale;
-dichiarazioni della trasportata ZO AT, secondo la quale l'auto procedeva alla velocità di 40/50 km/h; la donna ha riferito che, dopo che l'auto aveva superato un semaforo preceduta da altro veicolo, aveva notato al momento dell'urto, la presenza di una sagoma di persona vestita di scuro sulla parte destra della corsia impegnata;
ha aggiunto che l'auto, prima dell'urto, aveva effettuato una brusca e repentina manovra verso sinistra;
-abbigliamento del pedone, vestito di scuro e quindi difficilmente avvistabile, considerate le condizioni di illuminazione e l'ora serale;
-attraversamento repentino da parte del pedone in condizioni di difficile avvistabilità; -presenza di un attraversamento pedonale segnalato e illuminato ad una distanza inferiore ai 100 metri dal punto di attraversamento da parte della IN, che era quindi obbligata a dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano;
-il fatto che l'imputato, per come riferito dalla teste NI e per come era dato desumere dai danni sul veicolo, aveva intrapreso una manovra di scarto verso il centro della strada nel tentativo di evitare l'impatto.
2.3. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha preliminarmente rilevato che il giudice di primo grado, pur avendo esaminato gli aspetti della vicenda con motivazione puntuale, aveva ritenuto che il pedone aveva effettuato un "repentino attraversamento in condizioni di difficile avvistabilità" (cfr. pag. 5); e, quindi, aveva basato la propria pronuncia assolutoria su detto elemento, che tuttavia dalle acquisite risultanze processuali non trovava supporto in alcun elemento processuale (tanto che in proposito non era stato richiamato alcun atto processuale). Quanto all'avvistabilità in concreto del pedone in concreto, la Corte ha osservato: -il rapporto della Polizia Stradale non evidenziava affatto condizioni di scarsa visibilità, limitandosi a segnalare soltanto un leggero offuscamento, ma su una strada sufficientemente illuminata (nel f. 40 l'illuminazione era stata definita dagli operanti "buona-sufficiente"); - l'abbigliamento scuro della IN avrebbe potuto forse avere qualche rilevanza su una strada buia o male illuminata, ma non poteva averne alcuna in presenza di una strada adeguatamente illuminata, come nel caso di specie, tanto più che l'incidente era avvenuto (non in aperta campagna, ma) su una via sulla quale si affacciavano su entrambi i lati edifici destinati ad abitazione;
peraltro, in una giornata invernale l'abbigliamento scuro delle persone - e quindi anche dei 5 -pedoni è circostanza ricorrente contoe l'automobilista deve tenerne attraversando un centro abitato, essendo facilmente prevedibile che alcuni individui possano trovarsi sulla sede stradale;
-la rapidità dell'attraversamento da parte del pedone: a) non risultava dal rapporto della Polizia Stradale;
b) non era stato affermato in questi termini nemmeno dall'imputato (che, nelle dichiarazioni rilasciate nell' immediatezza del fatto, aveva riferito di aver visto improvvisamente la sagoma di una persona che dal margine desto della corsia stava attraversando la strada verso sinistra: f. 46); c) non era stato riferito neppure dalla ZO, terzo trasportato sulla vettura del HI, che, sentita nell'immediatezza del fatto, aveva riferito di aver sentito soltanto "un rumore provenire dalla parte anteriore destra": cfr. f. 47); d'altronde, nessun'altra persona era presente al momento dell'incidente, sicché nessun elemento consentiva di ritenere accertato l' assunto relativo alla repentinità dell' attraversamento della strada da parte della IN;
non era poi dato comprendere per quale ragione la donna avrebbe dovuto attraversare la strada in tal modo, trattandosi di operazione che compiva quotidianamente per provvedere alle necessità del padre, che abitava dall'altra parte della via (in particolare, non era risultato alcun motivo che giustificasse una particolare fretta di recarsi dal genitore il giorno del sinistro); - anche alla luce di quanto sopra, la teste ZO non è stata ritenuta attendibile laddove, nuovamente sentita dagli operanti il 10 gennaio 2013, aveva reso dichiarazioni parzialmente diverse, affermando (f.48) di aver notato all'improvviso "una sagoma di una persona vestita di scuro sulla parte destra della corsia (...) nel momento in cui avveniva la collisione (...) come se fosse piombata sul vetro parabrezza anteriore destro" (f. 48); al riguardo la Corte ha osservato che: a) la teste, in quanto trasportata, non era tenuta a prestare attenzione alla strada;
b) dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza risultava che la stessa non aveva visto praticamente nulla, come sopra precisato;
c) in ogni caso, anche a voler prescindere da tale ultima circostanza, la teste, neppure in sede di dichiarazioni 10 gennaio 2013, aveva riferito alcunché in punto di modalità di attraversamento della strada da parte del pedone;
d) d'altra parte, nulla era dato sapere sul livello di attenzione della teste nel momento precedente la collisione (e, in particolare, l'impatto sul vetro); -ad essere stato improvviso, dunque, non era stato l'attraversamento, ma l'avvistamento; tale circostanza era verosimilmente dipesa, come contestato nel capo di imputazione, da un fatale attimo di distrazione del conducente (e non da un asserito rapido movimento della vittima che nessuno aveva mai riferito); -quanto alla dedotta presenza di un'altra autovettura che viaggiava davanti a quella del HI, trattavasi di circostanza, riferita dal HI e dalla ZO, che tutto al più poteva era indicativa di una condotta di guida 6 imprudente da parte dell'imputato anche prima dell'incidente. Ciò in quanto, secondo le dichiarazioni dei due, essi viaggiavano a 40 - 50 Km/h e a 5 - 6 metri dalla vettura che li precedeva;
ma tale distanza di sicurezza era inadeguata rispetto alla velocità tenuta e certo non invogliava un pedone ad inserirsi tra i due veicoli;
- il pedone era stato investito mentre stava attraversando una strada che costeggiava edifici destinati ad abitazione in condizioni di visibilità adeguata;
l'evento, ampiamente prevedibile, poteva essere evitato prestando maggiore attenzione alla strada;
tanto più che l'imputato viaggiava in orario nel quale l'illuminazione diurna era assente e su una carreggiata ristretta dai cumuli di neve (circostanza attestata dal rapporto della Polizia Stradale), con la conseguenza che il suo livello di attenzione doveva essere massimo;
peraltro, egli procedeva ad una velocità prossima ai limiti massimi vigenti nel centro abitato, come riferito dallo stesso interessato e dalla teste ZO;
-fermo restando il tempo medio di reazione, la probabilità per l'automobilista dl evitare un ostacolo è inversamente proporzionale alla velocità tenuta, sicchè l'imputato, che procedeva in una strada del centro abitato a 40 - 50 Km/h, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione soprattutto al margine destro della carreggiata, che era parzialmente ingombrato da cumuli di neve;
e, se così avesse fatto, avrebbe avvistato per tempo il pedone, evitando di urtarlo;
-l'assenza di tracce di frenata e le stesse dichiarazioni dell'imputato sul punto dimostravano che il HI non aveva nemmeno azionato il freno. La manovra di emergenza adottata, consistita nel deviare verso sinistra, era del tutto inadeguata proprio per le ragioni indicate dallo stesso HI nell'immediatezza dei fatti (provenivano altri veicoli in senso opposto e c'era poco spazio per deviare); che aveva visto, sia pure all'ultimo momento per sua -l'imputato pedone attraversare la strada avrebbe comunque dovuto disattenzione, frenare immediatamente: forse avrebbe comunque urtato la IN, ma lo avrebbe fatto ad una velocità certamente inferiore a quella alla quale era avvenuto l'impatto, con la conseguenza di attenuare quanto meno il violento urto del capo della persona sul parabrezza: l'esame autoptico aveva infatti dimostrato che il decesso della IN era stato causato da un traumatismo cranico encefalico con probabile frattura della base cranica.
2.4. In definitiva, dall'esame del provvedimento impugnato si desume che la Corte territoriale, riformando la sentenza di assoluzione, ha applicato il principio in base al quale la regola di giudizio, introdotta formalmente dall'art.5 legge 6 febbraio 2006, n. 46, mediante la sostituzione del comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen., impone al giudice di procedere ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti e di argomentare adeguatamente circa le opzioni valutative 7 т della prova, giustificando, con percorsi razionali idonei, che non residuino dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha fondato il differente esito decisorio sulla base di elementi istruttori trascurati dal giudice di primo grado, in particolare mettendo in rilievo come il Giudice di primo grado aveva dato per scontato un dato che era tutt'altro che pacifico, quale per l'appunto il repentino attraversamento del pedone in condizioni di difficile avvistabilità. D'altronde, le Sezioni Unite hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (sent. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ed è stato precisato che il principio dell'oltre ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (Sez. 5, sent. n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). Infine, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, sent. n. 44324 del 18/4/2013, Stasi, Rv. 258321). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente restano prive di rilievo, in quanto non dimostrano la presenza, all'interno della decisione di secondo grado, di una radicale incongruità o della contraddittorietà dell'intero ragionamento svolto dal giudicante e, quindi, in sostanza, di un inadempimento di quell'obbligo 8 di motivazione rafforzata che sulla Corte territoriale gravava: nella motivazione del giudice di secondo grado non si rinviene alcuna incompiutezza strutturale, che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, dal rilievo dirompente sull'equilibrio della decisione impugnata.
3.Infondato è anche il quarto motivo di ricorso.
3.1. Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 4/7/2003 n. 36382, Dell'Anna ed altri, n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua": Sez. 6, sent. N. 9120 del 2/7/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Detta evenienza che non ricorre nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale, dopo aver concesso all'imputato le attenuanti generiche in considerazione della di lui giovane età, ha ritenuto le stesse equivalenti alla contestata aggravante, precisando che: "nessuna ragione giustifica un giudizio di prevalenza ed infatti nemmeno la difesa dell'imputato ne ha indicata alcuna".
3.2.Al riguardo occorre soltanto aggiungere che, per quanto la contestata aggravante di cui all'art. 191 comma 1 C.d.S. nel caso di specie è risultata pacificamente insussistente, non di meno l'omicidio resta commesso con l'aggravante della "violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale" (come testualmente prevede l'art.589 comma 2 c.p.). Non va dimenticato che l'art. 140 C.d.S., nel prevedere che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la . circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, pone un "principio informatore della circolazione" (come peraltro dice la stessa rubrica del citato articolo), in quanto tale implicitamente richiamato in ogni contestazione. E questa Sezione ha già avuto modo di precisare che la violazione di tale norma è sufficiente ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame (sent. n. 476 del 13/11/1990, 1991, Carito, Rv. 186246) D'altronde, le Sezioni Unite hanno di recente modo escluso che vi sia una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ogniqualvolta l'imputato, attraverso l'iter del processo, si è venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv. 248051). Dunque, allorquando la contestazione 9 concerne globalmente la condotta, addebitata come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali, sempre che sia stato fatto salvo il diritto di difesa dell'imputato, come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie.
4. Dal rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. Rigetta il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/03/2016 Il Consigliere estensore * BiendCORTES Il Presidente Pasquale Glanniti Luisa Bianchi SAZIONE M A P U R E 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 MAG. 2016 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA Il Funzionario Giud zalzano Def. Odina U R Patrizia Kiorra O O N E C ! 10