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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
CE AO ZO Presidente
SC RU IU
LO LO IU rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 323/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SCAMINACI Giovanni Luca
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GI AR
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni ex art. 473 – bis. 39 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 1.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio e alle conclusioni ivi formulate;
il procuratore di parte resistente ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione, insistendo nelle istanze istruttorie già formulate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
e, dopo aver dedotto che dalla loro relazione durata dal dicembre 2020 al Controparte_1 settembre 2021, il 21.11.2021 è nata la figlia (inizialmente riconosciuta soltanto dalla Per_1 convenuta) ha esposto che:
- con sentenza del 28.11.2022, il Tribunale di Marsala ha autorizzato il a Pt_1 riconoscere, ai sensi dell'art. 250 c.c., la figlia nata dalla relazione con la , CP_1 disponendo, all'esito del riconoscimento, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- in merito al diritto di visita del genitore non collocatario, è stata riconosciuta al padre, in assenza di diverso accordo tra le parti, la facoltà di tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: “il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. A settimane alterne, potrà tenere con sé la minore il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 20:00, senza pernottamento, e a partire dal terzo anno di età, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con pernottamento.
Fino al raggiungimento del terzo anno di età la minore trascorrerà la mattina del Natale con la madre fino alle 16.00 e il pomeriggio con il padre (dalle 16.00 fino alle 20.00) e così per il giorno di Pasqua e le altre festività compresi i compleanni, salvo diversa intesa tra le parti. Durante il periodo estivo varrà la regolamentazione ordinaria sopra indicata per il periodo ordinario. Ciascun genitore dovrà comunicare eventuali periodi di vacanza che non consentano il rispetto del calendario ordinario con preavviso da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Dopo il raggiungimento del terzo anno di età, il padre potrà tenere con sé la minore per 5 giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie, d'intesa tra i genitori ed in mancanza di intesa, ad anni alterni, dal 23 al 27 dicembre o dal 28 dicembre al 2 gennaio dell'anno successivo e ancora per 15 giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo sempre d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni nel mese di luglio o nel mese di agosto, con obbligo di indicare il periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
per le festività pasquali, la minore trascorrerà con il genitore non domiciliatario la Pasqua o la Pasquetta, sempre ad anni alterni. Le altre festività e i compleanni verranno festeggiati la mattina con la madre e il pomeriggio con il padre per come sopra indicato salvo diversa intesa tra le parti”;
- nonostante i ripetuti tentativi del padre di esercitare il proprio diritto di visita, la ha ostacolato tale diritto, impedendogli di vedere la figlia. CP_1
Sulla base di tali premesse, in fatto, il ricorrente ha chiesto di “ammonire il genitore inadempiente, a rispettare il riconosciuto diritto di visita in capo al sig. e quindi garantire che il padre abbia un Pt_1 rapporto affettivo equilibrato e continuo, alle condizioni del provvedimento del Tribunale di Marsala, con la figlia
, nata a [...] il [...] (sentenza n. 887-22 RG 27-22); ingiungere la madre ad Persona_2
pag. 2/5 informare il padre delle scelte future relative alla figlia minore e di poter partecipare attivamente alla realizzazione di tali scelte;
Condannare la signora al pagamento di una sanzione amministrativa da CP_1 un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende;
adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni”.
Con memoria depositata il 24.4.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dal ricorrente. In particolare, ha esposto che:
- successivamente all'emissione della citata sentenza di riconoscimento, il ha Pt_1 manifestato un atteggiamento di disinteresse nei confronti della figlia sia sotto il profilo economico che morale;
- soltanto nel settembre 2023 il ricorrente ha chiesto di poter incontrare la figlia, richiesta che non ha trovato ostacoli da parte della resistente, la quale ha sempre accompagnato agli incontri con il padre che si sono svolti, nel periodo settembre - ottobre 2023, Per_1 soltanto in tre occasioni;
- dopo quel periodo, il non ha più manifestato la volontà di incontrare la Pt_1 minore mostrando un disinteresse rispetto alle sue esigenze;
- il ricorrente svolge attività lavorativa presso un distributore di benzina sito in
Castelvetrano.
La resistente ha concluso, pertanto, chiedendo di “rigettare le richieste avanzate dal ricorrente, non sussistendo i presupposti per l'adozione nei confronti della odierna resistente dei provvedimenti invocati ex art.
473 bis.39 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, all'udienza dell'1.10.2025 il giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, respinto, per le ragioni di seguito precisate.
Va preliminarmente rammentato che, ai sensi dell'art. 337 – ter, co. 1, c.c., “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Il diritto di visita del genitore non convivente, oltre ad essere un diritto del minore, rappresenta un vero e proprio dovere giuridico e morale che si inserisce nel più ampio quadro pag. 3/5 della responsabilità genitoriale che impone ad entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla crescita e all'educazione del figlio.
Il diritto di visita rappresenta, quindi, uno strumento essenziale per garantire il principio di bigenitorialità che mira ad assicurare al minore una relazione stabile, continuativa ed equilibrata con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio.
È ormai consolidato in giurisprudenza che il mantenimento di un rapporto significativo con il genitore non collocatario sia fondamentale per il benessere psico – fisico del minore, il quale ha diritto a non subire l'interruzione o l'attenuazione del legame con uno dei due genitori a causa della loro conflittualità.
In tale prospettiva, è imprescindibile che i genitori, pur nella cessazione del loro legame affettivo, collaborino in modo costruttivo e responsabile, mantenendo un dialogo aperto e rispettoso, finalizzato alla tutela dell'interesse superiore del figlio.
Nel caso in esame, il ha dedotto che la convenuta avrebbe impedito l'esercizio Pt_1 del suo diritto di visita della figlia nonostante i ripetuti tentativi da lui compiuti per incontrarla.
Tali affermazioni, tuttavia, sono rimaste del tutto sprovviste di supporto probatorio, non avendo lo stesso indicato circostanze dettagliate che possano comprovare tale condotta, limitandosi a mere affermazioni generiche e prive di riscontri concreti.
All'udienza del 28.5.2025, tra l'altro, lo stesso ricorrente ha precisato: “io lavoro fino alle 19:00. Io lavoro presso un riferimento di Enilive dal giugno 2023 e faccio i turni, a volte di mattina, altre volte di pomeriggio. I turni vengono stabiliti concordemente con il titolare. Posso anche chiedere al mio titolare di lavorare soltanto di mattina nelle giornate del martedì e del giovedì. Fino ad ora però normalmente ho lavorato nei pomeriggi del martedì e del giovedì. In ogni caso, anche quando sono stato disponibile, la mi ha CP_1 negato la possibilità di vedere la bambina negli orari stabiliti dal Tribunale”, confermando, pertanto, la temporanea inconciliabilità dell'attività lavorativa da lui svolta con gli orari indicati dal Tribunale ai fini dell'esercizio del diritto di visita.
La , invece, contestando quanto affermato dal ricorrente, ha dichiarato: “non è CP_1 vero che ostacolo il diritto di visita. Il sig. mi chiede di vedere la bambina dalle ore 19:00 alle Pt_1
20:00, perché prima lavora. Il sabato, invece, si sveglia presto e si addormenta intorno alle 15:00 e si Per_1 sveglia alle 17/18. Per questa ragione dico spesso al di portargli la bambina appena si sveglia e Pt_1 così faccio”.
Alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, non può essere, dunque, attribuita alcuna responsabilità alla per il mancato esercizio del diritto di visita del padre, dovendosi CP_1 tale situazione ricondurre piuttosto alla condotta del ricorrente, il quale - impegnato in attività lavorativa principalmente nelle giornate e negli orari fissati per gli incontri con la figlia – non si è pag. 4/5 adoperato per ottenere la modifica del proprio orario di lavoro, pur a fronte della disponibilità manifestata dal suo datore di lavoro e confermata dallo stesso ricorrente, né per chiedere, in via alternativa, una diversa regolamentazione delle modalità di visita al fine di garantire incontri compatibili con le esigenze e l'età della minore.
Ritiene, pertanto, il Collegio che non sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473- bis. 39 c.p.c. richiesti dal non essendo Pt_1 ravvisabili gravi inadempienze o atti pregiudizievoli in capo alla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo – in applicazione dei parametri minimi previsti per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, esclusa la fase istruttoria – con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della resistente, con pagamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, precisando che la riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 andrà applicata in sede di liquidazione del compenso spettante al procuratore di parte resistente e rimborso delle eventuali spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere a – e, per lei, Parte_1 Controparte_1 all'Erario – le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15% IVA, se dovuta e CPA come per legge;
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente Il IU rel. ed est.
CE AO ZO LO LO
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