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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10540/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA PEROSA, 62 Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. CATALDO ANTONELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in VIA MEUCCI, 2 Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CASETTA ENRICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 13/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di decreto di omologazione n. 8021/2023 emesso dal Tribunale di
Torino del 09/06/2023.
Con ricorso depositato il 13/06/2024 hiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 separazione.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza del 09/07/2024, il Giudice si pronunciava in conformità alle richieste condivise delle parti.
All'udienza del 26/11/2024, le parti chiedevano di recepire in via provvisoria e urgente un calendario per gli incontri padre-figli e formulavano istanze in punto contributo al mantenimento dei minori. Il
Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 23/12/2024, il Giudice si pronunciava in via provvisoria e urgente.
All'udienza del 15/05/2025, spiegate le rispettive difese delle parti, il Giudice rinviava a successiva udienza disponendo lo svolgimento mediante trattazione scritta.
Con note scritte depositate il 13/06/2025, la parti rassegnavano conclusioni congiunte chiedendo la modifica delle condizioni di separazione. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi competenti. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni di separazione, prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, per la durata di almeno due ore, anche all'esterno del luogo neutro (ad esempio presso il domicilio paterno) e alla presenza di un operatore, al fine di monitorare la qualità della relazione padre-minori e di mediare tra i genitori laddove si ravvisino criticità durante gli scambi da un contesto abitativo all'altro.
AUTORIZZA il Servizio Sociale alla progressiva liberalizzazione degli incontri e al loro ampliamento (di cui un incontro da calendarizzarsi nel weekend, comprensivo della consumazione di un pasto) da realizzarsi, ove ritenuto opportuno e valutato il benessere dei minori, mantenendo in ogni caso ferma la presenza dell'educatore nel corso degli incontri padre-minori, con cadenza quindicinale, al fine di osservarne la relazione.
PRENDE ATTO che con riferimento al periodo delle vacanze scolastiche estive 2025 i genitori sono pervenuti al seguente accordo:
- durante il periodo estivo, fatta eccezione per le quattro settimane che saranno trascorse con la madre, Per_ Per_ i figli e frequenteranno i centri estivi a Pinerolo e saranno mantenuti gli incontri in Per_3 luogo neutro con il padre, con possibilità di organizzare attività in accordo con i servizi incaricati;
- i costi dei centri estivi frequentati nei periodi dal 30.06 al 4.07.2025 e dal 25.08 al 5.09.2025, con relative gite, saranno sostenuti dai genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre le spese di accompagnamento ai centri estivi saranno a totale carico della madre;
- per le settimane dal 7.07 all'11.07.2025 e dal 14.07 al 18.07.2025 il padre si farà integralmente carico dei costi dei centri estivi frequentati dai tre figli (totale € 300,00) e relative gite organizzate, e dei costi di accompagnamento da parte della baby sitter, qualora necessitati e sino a concorrenza di un importo massimo di € 225,00, da documentarsi con relativi giustificativi.
Nella settimana dal 21.07 al 25.07.2025 il padre si farà carico delle spese della baby-sitter qualora necessitate e sostenute dalla signora (sino ad un importo massimo di € 427,00) da Controparte_1 documentarsi con relativi giustificativi;
- i figli trascorreranno in Albania il periodo dal 28 luglio al 24 agosto (prime tre settimane con la madre ed ultima settimana con i nonni materni), con possibilità per il padre di recuperare l'incontro del 19.08.2025 al loro rientro in Italia. Durante il periodo di vacanza in Albania il padre potrà avere almeno una video chiamata infrasettimanale con i figli della durata di un'ora nella giornata del martedì
e sarà informato in merito alla località dove saranno trascorse le vacanze. Nel caso in cui per motivi di salute, la signora fosse impossibilitata ad accompagnare i figli in Albania, il Controparte_1 padre acconsente a che gli stessi siano accompagnati nel viaggio di andata e ritorno dalla nonna materna. Con riferimento a tale ultima ipotesi la signora si impegna sin d'ora a Controparte_1 darne comunicazione al signor . Parte_1
DISPONE che il signor corrisponda alla signora a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno complessivo di €
420,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che la signora in quanto affidataria esclusiva dei minori, Controparte_1 percepirà il 100% dell'assegno unico.
CONFERMA la prosecuzione della presa in carico della situazione dei minori e dei loro genitori da parte dei Servizi sociali e di e la richiesta di mettere in atto tutti Controparte_2
i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno ai minori, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e i figli, promuovendoli e vigilando sugli stessi, organizzando gli incontri e verificandone l'andamento, con autorizzazione agli operatori, effettuate le più opportune valutazioni, a introdurre ampliamenti ed eventuali liberalizzazioni in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per i minori.
CONFERMA, nel resto, le condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 8021/2023 del 9.6.2023.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10540/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in VIA PEROSA, 62 Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. CATALDO ANTONELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in VIA MEUCCI, 2 Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CASETTA ENRICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 13/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di decreto di omologazione n. 8021/2023 emesso dal Tribunale di
Torino del 09/06/2023.
Con ricorso depositato il 13/06/2024 hiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 separazione.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
All'udienza del 09/07/2024, il Giudice si pronunciava in conformità alle richieste condivise delle parti.
All'udienza del 26/11/2024, le parti chiedevano di recepire in via provvisoria e urgente un calendario per gli incontri padre-figli e formulavano istanze in punto contributo al mantenimento dei minori. Il
Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 23/12/2024, il Giudice si pronunciava in via provvisoria e urgente.
All'udienza del 15/05/2025, spiegate le rispettive difese delle parti, il Giudice rinviava a successiva udienza disponendo lo svolgimento mediante trattazione scritta.
Con note scritte depositate il 13/06/2025, la parti rassegnavano conclusioni congiunte chiedendo la modifica delle condizioni di separazione. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte, anche per il tramite dei Servizi competenti. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni di separazione, prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, per la durata di almeno due ore, anche all'esterno del luogo neutro (ad esempio presso il domicilio paterno) e alla presenza di un operatore, al fine di monitorare la qualità della relazione padre-minori e di mediare tra i genitori laddove si ravvisino criticità durante gli scambi da un contesto abitativo all'altro.
AUTORIZZA il Servizio Sociale alla progressiva liberalizzazione degli incontri e al loro ampliamento (di cui un incontro da calendarizzarsi nel weekend, comprensivo della consumazione di un pasto) da realizzarsi, ove ritenuto opportuno e valutato il benessere dei minori, mantenendo in ogni caso ferma la presenza dell'educatore nel corso degli incontri padre-minori, con cadenza quindicinale, al fine di osservarne la relazione.
PRENDE ATTO che con riferimento al periodo delle vacanze scolastiche estive 2025 i genitori sono pervenuti al seguente accordo:
- durante il periodo estivo, fatta eccezione per le quattro settimane che saranno trascorse con la madre, Per_ Per_ i figli e frequenteranno i centri estivi a Pinerolo e saranno mantenuti gli incontri in Per_3 luogo neutro con il padre, con possibilità di organizzare attività in accordo con i servizi incaricati;
- i costi dei centri estivi frequentati nei periodi dal 30.06 al 4.07.2025 e dal 25.08 al 5.09.2025, con relative gite, saranno sostenuti dai genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre le spese di accompagnamento ai centri estivi saranno a totale carico della madre;
- per le settimane dal 7.07 all'11.07.2025 e dal 14.07 al 18.07.2025 il padre si farà integralmente carico dei costi dei centri estivi frequentati dai tre figli (totale € 300,00) e relative gite organizzate, e dei costi di accompagnamento da parte della baby sitter, qualora necessitati e sino a concorrenza di un importo massimo di € 225,00, da documentarsi con relativi giustificativi.
Nella settimana dal 21.07 al 25.07.2025 il padre si farà carico delle spese della baby-sitter qualora necessitate e sostenute dalla signora (sino ad un importo massimo di € 427,00) da Controparte_1 documentarsi con relativi giustificativi;
- i figli trascorreranno in Albania il periodo dal 28 luglio al 24 agosto (prime tre settimane con la madre ed ultima settimana con i nonni materni), con possibilità per il padre di recuperare l'incontro del 19.08.2025 al loro rientro in Italia. Durante il periodo di vacanza in Albania il padre potrà avere almeno una video chiamata infrasettimanale con i figli della durata di un'ora nella giornata del martedì
e sarà informato in merito alla località dove saranno trascorse le vacanze. Nel caso in cui per motivi di salute, la signora fosse impossibilitata ad accompagnare i figli in Albania, il Controparte_1 padre acconsente a che gli stessi siano accompagnati nel viaggio di andata e ritorno dalla nonna materna. Con riferimento a tale ultima ipotesi la signora si impegna sin d'ora a Controparte_1 darne comunicazione al signor . Parte_1
DISPONE che il signor corrisponda alla signora a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno complessivo di €
420,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che la signora in quanto affidataria esclusiva dei minori, Controparte_1 percepirà il 100% dell'assegno unico.
CONFERMA la prosecuzione della presa in carico della situazione dei minori e dei loro genitori da parte dei Servizi sociali e di e la richiesta di mettere in atto tutti Controparte_2
i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno ai minori, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti e per un graduale recupero dei rapporti tra il padre e i figli, promuovendoli e vigilando sugli stessi, organizzando gli incontri e verificandone l'andamento, con autorizzazione agli operatori, effettuate le più opportune valutazioni, a introdurre ampliamenti ed eventuali liberalizzazioni in direzione di una maggior autonomia oppure modalità diverse dal luogo neutro, ove ciò sia comunque tutelante per i minori.
CONFERMA, nel resto, le condizioni di separazione di cui al decreto di omologazione n. 8021/2023 del 9.6.2023.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento