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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6984/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6984/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 11.23 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'attore l'Avv. Emanuele Matta il quale precisa le conclusioni come in atti e si richiama a tutte le difese svolte;
per il convenuto l'Avv. Massimiliano Carcangiu il quale precisa le conclusioni come in atti e si richiama a tutte le difese svolte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno, promossa da
Ing. nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Matta, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione, attore contro
con sede in Cagliari, viale Marconi n. 171, C.F./P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico nato a [...] il giorno 19.5.1933, C.F. CP_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Tola n. 21, presso lo studio dell'Avvocato C.F._2
Massimiliano Carcangiu, C.F. , pec tel/fax CodiceFiscale_3 Email_1
070495019,che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto
già P.I./C.F. , con Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_2
sede e stabilimento di produzione in Contrada Collepiano Z.I. Torrecuso, in persona del legale rappresentate pro tempore, contumace, chiamato in giudizio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente l'Ing. ha convenuto in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale la al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento di € Controparte_1
pagina 2 di 8 20.350,00, pari al costo per la sostituzione di nove infissi e di € 180,00 pari al costo per l'eliminazione dei vizi dell'infisso del locale lavanderia, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese del presente giudizio e del procedimento di a.t.p. r.a.c. 155/2021.
L'attore ha esposto di essere proprietario di un immobile sito in Cagliari, via Platone n. 5, piano sesto e di avere conferito incarico alla per la fornitura e la posa in opera di nove infissi Controparte_1
esterni in legno e alluminio e di un infisso in alluminio;
la aveva prodotto Controparte_2 gli infissi e la li aveva acquistati dal produttore e montati nell'unità immobiliare Controparte_1 dell'attore; detti infissi erano stati installati tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 2019; in quel periodo la ristrutturazione dell'appartamento dell'attore si trovava in fase di ultimazione, erano stati realizzati i massetti delle pavimentazioni e la prima mano delle pitture interne e si attendeva l'installazione degli infissi per procedere alla posa della pavimentazione parte in parquet e parte in gres porcellanato;
senonché, una volta installati gli infissi, a seguito di copiose piogge si erano verificate infiltrazioni di acqua piovana dagli infissi appena installati, in particolare in cucina, nella zona giorno, nella zona notte e nel secondo bagno;
tale fenomeno si era manifestato per tutto il periodo più piovoso, anche in occasione di piogge di minore intensità, fino al 4.3.2020, data in cui due addetti della erano intervenuti andando a siliconare gli angoli bassi degli infissi affinché Controparte_2
l'acqua fosse convogliata all'esterno e non più all'interno; i tecnici della Controparte_2
avevano anche dovuto smontare la porta finestra della camera da letto, ripararla e rimontarla, affinché non lasciasse passare acqua e spifferi;
quest'ultimo intervento aveva avuto un buon esito ma provvisorio perché dopo qualche tempo gli inconvenienti avevano ripreso a manifestarsi, probabilmente perché l'infisso era andato incontro a una deformazione;
sempre il 4.3.2020 i due tecnici della avevano sostituito i vetri della finestra del bagno, che per errore Controparte_2 erano stati forniti trasparenti, con vetri satinati, ma così facendo avevano danneggiato un'anta della parte interna in legno e l'avevano sistemata con una riparazione approssimativa;
anche la porta finestra della zona giorno aveva manifestato lo stesso difetto dell'infisso della camera da letto;
le infiltrazioni da vari infissi erano proseguite nel periodo da marzo a novembre 2020; oltre a lasciare passare l'acqua piovana, gli infissi presentavano anche altri difetti in varie parti;
l'attore aveva quindi chiesto la sostituzione degli infissi;
non riuscendo a ottenere l'eliminazione dei vizi, l'attore aveva dovuto introdurre un procedimento di a.t.p. nanti l'intestato Tribunale, r.a.c. 155/21; in sede di a.t.p. il c.t.u.
Ing. aveva accertato la presenza di vizi e difetti negli infissi forniti dalla Persona_1 CP_1
e aveva quantificato in € 20.350,00 l'esborso necessario per la sostituzione degli infissi e in €
[...]
180,00 il costo per l'eliminazione dei vizi nell'infisso del vano lavanderia;
a causa dei vizi e difetti presenti negli infissi l'attore è impossibilitato ad utilizzare l'immobile.
pagina 3 di 8 Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, esponendo che i vizi e i danni erano stati provocati dalla la quale, dopo l'intervento Controparte_2
non risolutivo del 4.3.2020, aveva sempre eluso le richieste di eliminazione dei vizi formulate dalla e aveva asserito che i vizi e i difetti degli infissi derivassero da errori nella fase del Controparte_1
montaggio e quindi da attribuirsi a responsabilità della convenuta;
dalla relazione di a.t.p. era invece emerso che i vizi degli infissi erano di natura progettuale e costruttiva, attribuibili quindi alla responsabilità del produttore;
il convenuto ha domandato di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della Controparte_2
Il Giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in giudizio, e la Controparte_2
regolarmente citata, non si è costituito nel processo, restando contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali e acquisizione del fascicolo dell'a.t.p. n. 155/2021, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
E' provato documentalmente che l'Ing. aveva commissionato alla la Parte_1 Controparte_1
fornitura e la posa in opera di nove infissi in legno e alluminio e un infisso in alluminio per la sua abitazione con contratto del 3.4.2019 e che i predetti infissi gli erano stati consegnati come risulta dai documenti di trasporto.
E' provato documentalmente che gli infissi erano stati prodotti dalla come Controparte_2 si desume dalla lettera del 15 giugno 2020, sottoscritta dall'amministratrice della predetta Società.
Attraverso la consulenza depositata dall'Ing. nel procedimento di a.t.p. r.a.c. Persona_1
155/2021, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è stato accertato che “Dalla verifica delle guarnizioni di tenuta interne al profilo di gran parte degli infissi, le stesse presentavano delle deformazioni alla base tra i montanti verticali e quelli orizzontali … Con i serramenti chiusi le guarnizioni di tenuta non esercitano la giusta pressione, oltre al fatto che negli angoli e nei nodi tali guarnizioni sono deformate o insufficienti … L'infisso POS 7 della camera da letto presenta un disallineamento sul piano orizzontale delle ante sulla battuta.
Inoltre l'infisso del vano soggiorno POS 9, presenta una deformazione del montante interno centrale verticale, con una forma ad arco.
L'infisso del vano lavanderia POS 10, di tipologia diversa rispetto agli altri, realizzato interamente in alluminio, manca di tenuta alla base in quanto non provvisto di un battente per impedire il passaggio dell'acqua e del vento”.
E' provato documentalmente che la in data 4.3.2020 aveva fatto Controparte_2 intervenire due tecnici (missiva dell'amministratrice del 15.6.2020) i quali avevano cercato di porre pagina 4 di 8 rimedio al problema delle infiltrazioni applicando del silicone agli angoli delle guarnizioni alla base degli infissi.
Il c.t.u. ha evidenziato l'inadeguatezza di questo tipo di intervento, specie su infissi nuovi di fabbrica e di categoria superiore, e ha esposto che, per ottenere una definitiva eliminazione dei vizi, è necessario sostituire gli infissi, tranne l'infisso del locale lavanderia che può essere riparato.
Il c.t.u. ha quantificato i costi per la sostituzione degli infissi difettosi in € 18.500,00 oltre Iva al 10% per complessivi € 20.350,00 e il costo per la riparazione dell'infisso del locale lavanderia in € 180,00
i.v.a. compresa.
L'esistenza dei vizi è incontroversa tra le parti;
anche la parte non costituita ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza dei vizi come si evince dal fatto che ha inviato i propri tecnici per la riparazione e come si evince anche dalla missiva citata del 15.6.2020 ma ha contestato la propria responsabilità sostenendo che vizi e difetti sono derivati da errori di montaggio da parte della
[...]
CP_1
Dalla relazione svolta nel procedimento di a.t.p. è emerso che: “Durante i due sopralluoghi si è svolta una accurata verifica degli infissi, sia per quanto riguarda la tenuta agli agenti atmosferici e sia dal punto di vista estetico.
Dalla verifica delle guarnizioni di tenuta interne al profilo di gran parte degli infissi, le stesse presentavano delle deformazioni alla base tra i montanti verticali e quelli orizzontali.
Da quanto dichiarato dal proprietario dell'immobile, e così come indicato nel Ricorso, la
[...]
che ha realizzò gli infissi, interveniva presso l'immobile il giorno Controparte_3
04/03/2020 per porre rimedio alle infiltrazioni lamentate, “siliconando” gli angoli delle guarnizioni alla base;
tale rimedio non ha risolto definitivamente il problema delle infiltrazioni.
In ogni caso l'utilizzo del materiale “silicone” non è una soluzione definitiva da attuare in un infisso nuovo di fabbrica, e oltretutto di finitura superiore in quanto trattasi di infisso delle tipologia
“legno/alluminio”.
Con i serramenti chiusi le guarnizioni di tenuta non esercitano la giusta pressione, oltre al fatto che negli angoli e nei nodi tali guarnizioni sono deformate o insufficienti.
A tal fine si è effettuata una prova alla tenuta all'acqua simulando un evento piovoso per verificarne la tenuta.
Per semplicità si è utilizzata la stessa numerazione degli infissi indicata nella Relazione di parte del
CTP Ing. . Persona_2
Difatti gli infissi a seguito della prova effettuata manifestavano il passaggio dell'acqua, alcuni di questi in forma più marcata.
pagina 5 di 8 L'infisso POS 7 della camera da letto presenta un disallineamento sul piano orizzontale delle ante sulla battuta.
Inoltre l'infisso del vano soggiorno POS 9, presenta una deformazione del montante interno centrale verticale, con una forma ad arco”.
Quanto all'eliminazione dei vizi, il c.t.u. ha osservato che “Per ottenere una definitiva eliminazione dei vizi, come richiesto dal quesito, è necessario sostituire i n.9 infissi, e precisamente dalla numerazione
POS 01 a POS 09, che dalle prove hanno presentato mancanze nella tenuta agli agenti atmosferici, considerato che trattasi di infissi di nuova realizzazione e di recente messa in opera.
Per quanto detto precedentemente, non posso essere presi in considerazione interventi di riparazione che non garantiscono in maniera definitiva e longeva nel tempo l'eliminazione dei vizi.
Difatti l'intervento di riparazione eseguito dalla ditta realizzatrice degli Controparte_2 infissi, con l'utilizzo di materiali siliconici non ha risolto le problematiche presentatesi.
Inoltre per l'infisso del soggiorno denominato POS 9, presenta anche una deformazione che non può essere eliminata.
Il solo infisso del vano lavanderia POS 10 non necessita della sostituzione, ma è necessario intervenire con la messa in opera di un elemento a battente alla base dell'infisso, affinché si impedisca che
l'acqua e l'aria si infiltri da sotto l'infisso.
In risposta al quesito occorre sostituire n.9 infissi con altrettanti nuovi della stessa tipologia ed eseguire un intervento sulla soglia dell'infisso del vano lavanderia POS 10 come descritto sopra”.
La spese per il ripristino è stata quantificata dal c.t.u. in € 20.350,00 per la sostituzione degli infissi e €
180,00 per la riparazione dell'infisso del locale lavanderia.
E' quindi dimostrato che gli infissi installati nella proprietà dell'attore presentavano vizi e difetti particolarmente gravi, tanto più se si considera che avrebbe dovuto trattarsi di infissi di pregio, ed eliminabili esclusivamente con la sostituzione degli infissi stessi.
Sussiste la responsabilità della convenuta per la fornitura e la posa in opera di infissi difettosi.
La deve pertanto essere condannata al pagamento in favore dell'Ing. Controparte_1 Parte_1 di € 20.350,00 a titolo di risarcimento dei danni per la sostituzione degli infissi e di € 180,00 per la riparazione dell'infisso del locale lavanderia.
La domanda proposta dalla nei confronti della deve Controparte_1 Controparte_2
essere accolta.
Gli infissi forniti dalla erano difettosi dall'origine e non vi è prova che Controparte_2
alcuno dei vizi sia stato causato da errori nella posa in opera (semmai, per non incorrere in pagina 6 di 8 responsabilità nei confronti del committente, la avrebbe dovuto evitare di installare Controparte_1
gli infissi chiedendone da subito la sostituzione al fornitore).
Accertata la responsabilità del fornitore, il deve essere Controparte_2
condannato a manlevare la da qualsiasi esito per lei pregiudizievole della lite, Controparte_1
nessuno escluso, ivi comprese tutte le spese della fase dell'A.T.P., e quindi anche quelle del proprio
Consulente tecnico di Parte e del proprio legale, nonché le spese legali proprie nella misura pari a quella liquidata all'Ing. NN e le spese legali di controparte del presente giudizio.
La domanda di condanna generica al risarcimento dei danni è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
La presenza di infiltrazioni comporta certamente una limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione dell'immobile che competono al proprietario.
La convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto di proprietà, da liquidarsi in un separato giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, come pure le spese del procedimento di istruzione preventiva.
Le spese per la c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p., già liquidate, devono essere poste a carico della
Società convenuta (la quale, come si è detto sopra dovrà essere manlevata dalla terza chiamata).
Come detto, la terza chiamata deve essere condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. condanna la al pagamento in favore dell'Ing. di € 20.350,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni per la sostituzione degli infissi e di € 180,00 per la riparazione dell'infisso del locale lavanderia;
2. condanna la al risarcimento in favore dell'Ing. dei danni da Controparte_1 Parte_1
liquidarsi in separato giudizio;
3. condanna la alla rifusione in favore dell'Ing. delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio e del procedimento di a.t.p. che liquida in € 7.302,00 (5.077+2.225) per compenso professionale e € 409,50 per esborsi (264,00+145,50)
4. pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel procedimento di a.t.p. r.a.c.
155/2021, a carico della Controparte_1
5. accertata la responsabilità della terza chiamata, condanna il Controparte_2
a manlevare la da qualsiasi esito per lei pregiudizievole della lite, nessuno
[...] Controparte_1
pagina 7 di 8 escluso, ivi comprese tutte le spese della fase dell'A.T.P., e quindi anche quelle del proprio Consulente tecnico di Parte e del proprio legale, nonché le spese legali proprie nella misura pari a quella liquidata all'Ing. NN (€ 5.077,00 per compenso oltre accessori) e le spese di controparte del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6984/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 7 maggio 2025 ad ore 11.23 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'attore l'Avv. Emanuele Matta il quale precisa le conclusioni come in atti e si richiama a tutte le difese svolte;
per il convenuto l'Avv. Massimiliano Carcangiu il quale precisa le conclusioni come in atti e si richiama a tutte le difese svolte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno, promossa da
Ing. nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Matta, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione, attore contro
con sede in Cagliari, viale Marconi n. 171, C.F./P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico nato a [...] il giorno 19.5.1933, C.F. CP_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Tola n. 21, presso lo studio dell'Avvocato C.F._2
Massimiliano Carcangiu, C.F. , pec tel/fax CodiceFiscale_3 Email_1
070495019,che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto
già P.I./C.F. , con Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_2
sede e stabilimento di produzione in Contrada Collepiano Z.I. Torrecuso, in persona del legale rappresentate pro tempore, contumace, chiamato in giudizio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato regolarmente l'Ing. ha convenuto in giudizio davanti a Parte_1 questo Tribunale la al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento di € Controparte_1
pagina 2 di 8 20.350,00, pari al costo per la sostituzione di nove infissi e di € 180,00 pari al costo per l'eliminazione dei vizi dell'infisso del locale lavanderia, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese del presente giudizio e del procedimento di a.t.p. r.a.c. 155/2021.
L'attore ha esposto di essere proprietario di un immobile sito in Cagliari, via Platone n. 5, piano sesto e di avere conferito incarico alla per la fornitura e la posa in opera di nove infissi Controparte_1
esterni in legno e alluminio e di un infisso in alluminio;
la aveva prodotto Controparte_2 gli infissi e la li aveva acquistati dal produttore e montati nell'unità immobiliare Controparte_1 dell'attore; detti infissi erano stati installati tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 2019; in quel periodo la ristrutturazione dell'appartamento dell'attore si trovava in fase di ultimazione, erano stati realizzati i massetti delle pavimentazioni e la prima mano delle pitture interne e si attendeva l'installazione degli infissi per procedere alla posa della pavimentazione parte in parquet e parte in gres porcellanato;
senonché, una volta installati gli infissi, a seguito di copiose piogge si erano verificate infiltrazioni di acqua piovana dagli infissi appena installati, in particolare in cucina, nella zona giorno, nella zona notte e nel secondo bagno;
tale fenomeno si era manifestato per tutto il periodo più piovoso, anche in occasione di piogge di minore intensità, fino al 4.3.2020, data in cui due addetti della erano intervenuti andando a siliconare gli angoli bassi degli infissi affinché Controparte_2
l'acqua fosse convogliata all'esterno e non più all'interno; i tecnici della Controparte_2
avevano anche dovuto smontare la porta finestra della camera da letto, ripararla e rimontarla, affinché non lasciasse passare acqua e spifferi;
quest'ultimo intervento aveva avuto un buon esito ma provvisorio perché dopo qualche tempo gli inconvenienti avevano ripreso a manifestarsi, probabilmente perché l'infisso era andato incontro a una deformazione;
sempre il 4.3.2020 i due tecnici della avevano sostituito i vetri della finestra del bagno, che per errore Controparte_2 erano stati forniti trasparenti, con vetri satinati, ma così facendo avevano danneggiato un'anta della parte interna in legno e l'avevano sistemata con una riparazione approssimativa;
anche la porta finestra della zona giorno aveva manifestato lo stesso difetto dell'infisso della camera da letto;
le infiltrazioni da vari infissi erano proseguite nel periodo da marzo a novembre 2020; oltre a lasciare passare l'acqua piovana, gli infissi presentavano anche altri difetti in varie parti;
l'attore aveva quindi chiesto la sostituzione degli infissi;
non riuscendo a ottenere l'eliminazione dei vizi, l'attore aveva dovuto introdurre un procedimento di a.t.p. nanti l'intestato Tribunale, r.a.c. 155/21; in sede di a.t.p. il c.t.u.
Ing. aveva accertato la presenza di vizi e difetti negli infissi forniti dalla Persona_1 CP_1
e aveva quantificato in € 20.350,00 l'esborso necessario per la sostituzione degli infissi e in €
[...]
180,00 il costo per l'eliminazione dei vizi nell'infisso del vano lavanderia;
a causa dei vizi e difetti presenti negli infissi l'attore è impossibilitato ad utilizzare l'immobile.
pagina 3 di 8 Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, esponendo che i vizi e i danni erano stati provocati dalla la quale, dopo l'intervento Controparte_2
non risolutivo del 4.3.2020, aveva sempre eluso le richieste di eliminazione dei vizi formulate dalla e aveva asserito che i vizi e i difetti degli infissi derivassero da errori nella fase del Controparte_1
montaggio e quindi da attribuirsi a responsabilità della convenuta;
dalla relazione di a.t.p. era invece emerso che i vizi degli infissi erano di natura progettuale e costruttiva, attribuibili quindi alla responsabilità del produttore;
il convenuto ha domandato di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della Controparte_2
Il Giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in giudizio, e la Controparte_2
regolarmente citata, non si è costituito nel processo, restando contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali e acquisizione del fascicolo dell'a.t.p. n. 155/2021, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
E' provato documentalmente che l'Ing. aveva commissionato alla la Parte_1 Controparte_1
fornitura e la posa in opera di nove infissi in legno e alluminio e un infisso in alluminio per la sua abitazione con contratto del 3.4.2019 e che i predetti infissi gli erano stati consegnati come risulta dai documenti di trasporto.
E' provato documentalmente che gli infissi erano stati prodotti dalla come Controparte_2 si desume dalla lettera del 15 giugno 2020, sottoscritta dall'amministratrice della predetta Società.
Attraverso la consulenza depositata dall'Ing. nel procedimento di a.t.p. r.a.c. Persona_1
155/2021, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è stato accertato che “Dalla verifica delle guarnizioni di tenuta interne al profilo di gran parte degli infissi, le stesse presentavano delle deformazioni alla base tra i montanti verticali e quelli orizzontali … Con i serramenti chiusi le guarnizioni di tenuta non esercitano la giusta pressione, oltre al fatto che negli angoli e nei nodi tali guarnizioni sono deformate o insufficienti … L'infisso POS 7 della camera da letto presenta un disallineamento sul piano orizzontale delle ante sulla battuta.
Inoltre l'infisso del vano soggiorno POS 9, presenta una deformazione del montante interno centrale verticale, con una forma ad arco.
L'infisso del vano lavanderia POS 10, di tipologia diversa rispetto agli altri, realizzato interamente in alluminio, manca di tenuta alla base in quanto non provvisto di un battente per impedire il passaggio dell'acqua e del vento”.
E' provato documentalmente che la in data 4.3.2020 aveva fatto Controparte_2 intervenire due tecnici (missiva dell'amministratrice del 15.6.2020) i quali avevano cercato di porre pagina 4 di 8 rimedio al problema delle infiltrazioni applicando del silicone agli angoli delle guarnizioni alla base degli infissi.
Il c.t.u. ha evidenziato l'inadeguatezza di questo tipo di intervento, specie su infissi nuovi di fabbrica e di categoria superiore, e ha esposto che, per ottenere una definitiva eliminazione dei vizi, è necessario sostituire gli infissi, tranne l'infisso del locale lavanderia che può essere riparato.
Il c.t.u. ha quantificato i costi per la sostituzione degli infissi difettosi in € 18.500,00 oltre Iva al 10% per complessivi € 20.350,00 e il costo per la riparazione dell'infisso del locale lavanderia in € 180,00
i.v.a. compresa.
L'esistenza dei vizi è incontroversa tra le parti;
anche la parte non costituita ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza dei vizi come si evince dal fatto che ha inviato i propri tecnici per la riparazione e come si evince anche dalla missiva citata del 15.6.2020 ma ha contestato la propria responsabilità sostenendo che vizi e difetti sono derivati da errori di montaggio da parte della
[...]
CP_1
Dalla relazione svolta nel procedimento di a.t.p. è emerso che: “Durante i due sopralluoghi si è svolta una accurata verifica degli infissi, sia per quanto riguarda la tenuta agli agenti atmosferici e sia dal punto di vista estetico.
Dalla verifica delle guarnizioni di tenuta interne al profilo di gran parte degli infissi, le stesse presentavano delle deformazioni alla base tra i montanti verticali e quelli orizzontali.
Da quanto dichiarato dal proprietario dell'immobile, e così come indicato nel Ricorso, la
[...]
che ha realizzò gli infissi, interveniva presso l'immobile il giorno Controparte_3
04/03/2020 per porre rimedio alle infiltrazioni lamentate, “siliconando” gli angoli delle guarnizioni alla base;
tale rimedio non ha risolto definitivamente il problema delle infiltrazioni.
In ogni caso l'utilizzo del materiale “silicone” non è una soluzione definitiva da attuare in un infisso nuovo di fabbrica, e oltretutto di finitura superiore in quanto trattasi di infisso delle tipologia
“legno/alluminio”.
Con i serramenti chiusi le guarnizioni di tenuta non esercitano la giusta pressione, oltre al fatto che negli angoli e nei nodi tali guarnizioni sono deformate o insufficienti.
A tal fine si è effettuata una prova alla tenuta all'acqua simulando un evento piovoso per verificarne la tenuta.
Per semplicità si è utilizzata la stessa numerazione degli infissi indicata nella Relazione di parte del
CTP Ing. . Persona_2
Difatti gli infissi a seguito della prova effettuata manifestavano il passaggio dell'acqua, alcuni di questi in forma più marcata.
pagina 5 di 8 L'infisso POS 7 della camera da letto presenta un disallineamento sul piano orizzontale delle ante sulla battuta.
Inoltre l'infisso del vano soggiorno POS 9, presenta una deformazione del montante interno centrale verticale, con una forma ad arco”.
Quanto all'eliminazione dei vizi, il c.t.u. ha osservato che “Per ottenere una definitiva eliminazione dei vizi, come richiesto dal quesito, è necessario sostituire i n.9 infissi, e precisamente dalla numerazione
POS 01 a POS 09, che dalle prove hanno presentato mancanze nella tenuta agli agenti atmosferici, considerato che trattasi di infissi di nuova realizzazione e di recente messa in opera.
Per quanto detto precedentemente, non posso essere presi in considerazione interventi di riparazione che non garantiscono in maniera definitiva e longeva nel tempo l'eliminazione dei vizi.
Difatti l'intervento di riparazione eseguito dalla ditta realizzatrice degli Controparte_2 infissi, con l'utilizzo di materiali siliconici non ha risolto le problematiche presentatesi.
Inoltre per l'infisso del soggiorno denominato POS 9, presenta anche una deformazione che non può essere eliminata.
Il solo infisso del vano lavanderia POS 10 non necessita della sostituzione, ma è necessario intervenire con la messa in opera di un elemento a battente alla base dell'infisso, affinché si impedisca che
l'acqua e l'aria si infiltri da sotto l'infisso.
In risposta al quesito occorre sostituire n.9 infissi con altrettanti nuovi della stessa tipologia ed eseguire un intervento sulla soglia dell'infisso del vano lavanderia POS 10 come descritto sopra”.
La spese per il ripristino è stata quantificata dal c.t.u. in € 20.350,00 per la sostituzione degli infissi e €
180,00 per la riparazione dell'infisso del locale lavanderia.
E' quindi dimostrato che gli infissi installati nella proprietà dell'attore presentavano vizi e difetti particolarmente gravi, tanto più se si considera che avrebbe dovuto trattarsi di infissi di pregio, ed eliminabili esclusivamente con la sostituzione degli infissi stessi.
Sussiste la responsabilità della convenuta per la fornitura e la posa in opera di infissi difettosi.
La deve pertanto essere condannata al pagamento in favore dell'Ing. Controparte_1 Parte_1 di € 20.350,00 a titolo di risarcimento dei danni per la sostituzione degli infissi e di € 180,00 per la riparazione dell'infisso del locale lavanderia.
La domanda proposta dalla nei confronti della deve Controparte_1 Controparte_2
essere accolta.
Gli infissi forniti dalla erano difettosi dall'origine e non vi è prova che Controparte_2
alcuno dei vizi sia stato causato da errori nella posa in opera (semmai, per non incorrere in pagina 6 di 8 responsabilità nei confronti del committente, la avrebbe dovuto evitare di installare Controparte_1
gli infissi chiedendone da subito la sostituzione al fornitore).
Accertata la responsabilità del fornitore, il deve essere Controparte_2
condannato a manlevare la da qualsiasi esito per lei pregiudizievole della lite, Controparte_1
nessuno escluso, ivi comprese tutte le spese della fase dell'A.T.P., e quindi anche quelle del proprio
Consulente tecnico di Parte e del proprio legale, nonché le spese legali proprie nella misura pari a quella liquidata all'Ing. NN e le spese legali di controparte del presente giudizio.
La domanda di condanna generica al risarcimento dei danni è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
La presenza di infiltrazioni comporta certamente una limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione dell'immobile che competono al proprietario.
La convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto di proprietà, da liquidarsi in un separato giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, come pure le spese del procedimento di istruzione preventiva.
Le spese per la c.t.u. svolta nel procedimento di a.t.p., già liquidate, devono essere poste a carico della
Società convenuta (la quale, come si è detto sopra dovrà essere manlevata dalla terza chiamata).
Come detto, la terza chiamata deve essere condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. condanna la al pagamento in favore dell'Ing. di € 20.350,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni per la sostituzione degli infissi e di € 180,00 per la riparazione dell'infisso del locale lavanderia;
2. condanna la al risarcimento in favore dell'Ing. dei danni da Controparte_1 Parte_1
liquidarsi in separato giudizio;
3. condanna la alla rifusione in favore dell'Ing. delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio e del procedimento di a.t.p. che liquida in € 7.302,00 (5.077+2.225) per compenso professionale e € 409,50 per esborsi (264,00+145,50)
4. pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel procedimento di a.t.p. r.a.c.
155/2021, a carico della Controparte_1
5. accertata la responsabilità della terza chiamata, condanna il Controparte_2
a manlevare la da qualsiasi esito per lei pregiudizievole della lite, nessuno
[...] Controparte_1
pagina 7 di 8 escluso, ivi comprese tutte le spese della fase dell'A.T.P., e quindi anche quelle del proprio Consulente tecnico di Parte e del proprio legale, nonché le spese legali proprie nella misura pari a quella liquidata all'Ing. NN (€ 5.077,00 per compenso oltre accessori) e le spese di controparte del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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