Art. 67.
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidita' liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1 gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell' art. 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101 , quelli stabiliti nella seguente tabella:
((Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pen- sione spettante con Classe di importo decorrenza dal 1° della pensione base annua gennaio 1969
1ª fino a lire 499..................... 395.850
2ª da lire 500 " 999..................... 468.650
3ª " 1.000 " 1.499..................... 526.500
4ª " 1.500 " 2.499..................... 581.100
5ª " 2.500 " 3.499..................... 634.400
6ª " 3.500 " 4.999..................... 715.650
7ª " 5.000 " 6.499..................... 793.650
8ª " 6.500 " 7.999..................... 868.400
9ª " 8.000 " 9.999..................... 939.250
10ª " 10.000 " 11.999..................... 977.600
11ª " 12.000 " 14.999..................... 1.014.000
12ª " 15.000 " 17.999..................... 1.020.500
13ª " 18.000 " 23.999..................... 1.025.050
14ª " 24.000 " 29.999..................... 1.028.950
15ª " 30.000 " 41.999..................... 1.032.200
16ª " 42.000 " 53.999..................... 1.033.500
17ª " 54.000 " 65.999..................... 1.034.150
18ª " 66.000 in poi........................... 1.034.800))
Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la
cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata allo iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, e' determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di riversibilita', se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.
Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o
indiretta o di riversibilita' comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'art. 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalita' previste dall'art. 24.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 26, comma 1)
che i trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidita' in essere alla data del 1 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, come nella tabella sopra modificata, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966.
I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidita' liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1 gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell' art. 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101 , quelli stabiliti nella seguente tabella:
((Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pen- sione spettante con Classe di importo decorrenza dal 1° della pensione base annua gennaio 1969
1ª fino a lire 499..................... 395.850
2ª da lire 500 " 999..................... 468.650
3ª " 1.000 " 1.499..................... 526.500
4ª " 1.500 " 2.499..................... 581.100
5ª " 2.500 " 3.499..................... 634.400
6ª " 3.500 " 4.999..................... 715.650
7ª " 5.000 " 6.499..................... 793.650
8ª " 6.500 " 7.999..................... 868.400
9ª " 8.000 " 9.999..................... 939.250
10ª " 10.000 " 11.999..................... 977.600
11ª " 12.000 " 14.999..................... 1.014.000
12ª " 15.000 " 17.999..................... 1.020.500
13ª " 18.000 " 23.999..................... 1.025.050
14ª " 24.000 " 29.999..................... 1.028.950
15ª " 30.000 " 41.999..................... 1.032.200
16ª " 42.000 " 53.999..................... 1.033.500
17ª " 54.000 " 65.999..................... 1.034.150
18ª " 66.000 in poi........................... 1.034.800))
Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la
cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata allo iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, e' determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di riversibilita', se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.
Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o
indiretta o di riversibilita' comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'art. 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalita' previste dall'art. 24.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 26, comma 1)
che i trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidita' in essere alla data del 1 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, come nella tabella sopra modificata, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966.