Ordinanza collegiale 17 marzo 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06628/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6628 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Scolamiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 8584/2014, della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 24.11.2014, depositata e resa pubblica in data 13.11.20215, relativa al giudizio recante R.G. n. 934/2014, nei confronti del Ministero della Salute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. LU Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 21.11.2025 e depositato il 28.11.2025, l’istante agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro e previdenza, recante condanna della intimata amministrazione al pagamento della somma di €. 4.199,91 oltre accessori, a titolo di interessi legali maturati sulle somme liquidate quali arretrati dell’indennizzo ex art 2 della L. 210/1992 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati);
- l’amministrazione soccombente non proponeva impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, passava in giudicato (cfr. attestazione della cancelleria in atti) e veniva notificato in forma esecutiva al Ministero in data 10.6.2016;
- parte ricorrente concludeva con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, con condanna al pagamento di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- con ordinanza n. 1853 del 17.3.2026 il T.A.R. ordinava il deposito della documentazione attestante la notifica della sentenza all’amministrazione ai fini della verifica del rispetto del termine di legge per la proposizione del presente ricorso in ottemperanza e la istante assolveva all’incombente depositando quanto richiesto in data 26.3.2026;
- si costituiva in giudizio l’amministrazione per resistere al gravame proposto ex adverso;
- con memoria depositata il 24.4.2026 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato l’intenzione di rinunciare al gravame, in quanto il Ministero si è attivato per procedere al pagamento di quanto dovuto ma, al contempo, insiste per il pagamento delle spese di giudizio;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. dalla dichiarazione di rinuncia al ricorso, in assenza di notifica (come nel caso in esame), possono desumersi argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (T.A.R. Lombardia, n. 2985 del 2025: “anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a. - rappresentate dalla notifica tempestiva della rinuncia e dalla mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio - il giudice può, comunque, valorizzare il comportamento delle parti al fine di ravvisare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito della domanda proposta, con conseguente integrazione di una fattispecie di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a." );
- pertanto, in ragione della chiara volontà in tal senso espressa dalla difesa della parte ricorrente nella richiamata istanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- quanto alla regolazione delle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto della fondatezza del ricorso e della circostanza che, alla data di proposizione del gravame, l’amministrazione non aveva ancora ottemperato alla decisione del giudice ordinario;
- va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario che ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
LU Di Vita, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LU Di Vita | NO LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.