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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/09/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 3655, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(Cf: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Grieco con il quale è elettivamente domiciliato in Pompei alla Via C.
Alberto I trav n 12
RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv.to M.T. Caprio, con cui elett.te domicilia in Salerno, al C.so
Vittorio Emanuele n. 1261, giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento 0712021 00047873 36 000 notificata in data 24/05/2022 avente come causale il presunto omesso versamento dei contributi previdenziali per l'Importo complessivo di € 1326,96
(comprensivo di interessi e spese di notifica) dovuti alla CP_2 [...]
. Il ricorrente in particolare ha eccepito “la nullità della Controparte_3 cartella de qua per inesistente notifica di essa”, “la intervenuta prescrizione”, “la decadenza dall'esecutività dei ruoli de quibus” e ne ha chiesto l'annullamento.
Nel procedimento così introdotto, provvedeva alla rituale costituzione processuale che, diversamente argomentando, chiedeva il rigetto CP_4 dell'avverso ricorso. Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che nel caso di specie sono state formulate contestazione in merito alla pretesa contributiva ossia “la intervenuta prescrizione” e “la decadenza dall'esecutività dei ruoli de quibus” (violazione dell'art. 25 D.Lgs.
46/99), per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va tuttavia accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona del CP_4 legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Il ricorrente, oltre a contestare la regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, ha chiesto al giudice di accertare l'intervenuta estinzione del credito previdenziale per effetto della dedotta prescrizione, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514).
Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma
5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007).
In particolare, la Corte ha chiarito che “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a
Pag. 2 di 5 contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art.
107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
Orbene i principi enunciati dalle S.U. in fattispecie di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo trovano evidentemente (ed a maggior ragione) applicazione nel caso di specie, in cui il ricorrente ha proposto un'opposizione alla cartella riguardante motivi di merito e ragioni di carattere formale (nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.).
L'errata individuazione del legittimato passivo riguardo ai motivi di merito del ricorso comporta il rigetto delle relative eccezioni.
Priva di pregio risulta altresì l'eccezione riferita alla nullità della notifica della cartella di pagamento. Come chiarito da autorevoli precedenti giurisprudenziali ai quali questo giudice dichiara di aderire (Tribunale di Torre Annunziata, sez. lavoro n. 128/2022 e n. 417/2023) “la notifica proveniente da un indirizzo P.E.C.
Pag. 3 di 5 non risultante dai pubblici elenchi non è nulla, qualora abbia consentito comunque al destinatario di spiegare compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza circa la provenienza e l'oggetto (come nel caso di specie), atteso che la regola più stringente, prevista dall'art.
3-bis, co. 1, l. 53/1994, dispone un principio generale riferito soltanto alle notifiche eseguite dagli avvocati che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., possono utilizzare anche l'Indice ex art.
6-ter d.lgs. 82/2005 e che, tuttavia, una maggiore rigidità formale in materia di notifiche digitali è prevista per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, ossia del soggetto passivo a cui è associato l'onere di tenere diligentemente il proprio casellario, ma non anche il mittente.”
Nella fattispecie al vaglio vi è stata regolare costituzione in giudizio del destinatario della notifica della cartella, il quale ha compiutamente svolto le proprie difese.
Il mancato utilizzo di una PEC istituzionale dal notificante non può determinare l'inesistenza giuridica della notifica. Infatti tale conclusione sarebbe in palese contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte ( Cass SU n.
14916 del 2016) che circoscrive tale sanzione esclusivamente allorchè la notifica manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, e sia tale, cioè, da non consentire l'assunzione del tipico atto di notificazione considerato dalla legge, come confermato nella materia esattoriale dagli arresti della Cassazione in tema di notifica della cartella esattoriale a mezzo posta effettuata dal gestore privato, che comporta una mera nullità suscettibile di sanatoria ex art 156 c.p.c. ( cfr. Cassazione civile sez. un.,
10/01/2020, n.300).
Nel caso di specie la dedotta nullità del procedimento notificatorio della cartella esattoriale deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art 156
c.p.c., avendo comunque il debitore avuto conoscenza dello stesso, e non potendo ragionevolmente dubitare della riferibilità all'agente della riscossione, in ragione della chiara indicazione della provenienza da e del contenuto CP_4 complessivo dell'atto, e come comprovato dalla stessa proposizione della presente opposizione.
Pag. 4 di 5 In ragione di tanto, il ricorso va rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso del 28/6/2022, ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 9/9/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 5 di 5
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 3655, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(Cf: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Grieco con il quale è elettivamente domiciliato in Pompei alla Via C.
Alberto I trav n 12
RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv.to M.T. Caprio, con cui elett.te domicilia in Salerno, al C.so
Vittorio Emanuele n. 1261, giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.06.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento 0712021 00047873 36 000 notificata in data 24/05/2022 avente come causale il presunto omesso versamento dei contributi previdenziali per l'Importo complessivo di € 1326,96
(comprensivo di interessi e spese di notifica) dovuti alla CP_2 [...]
. Il ricorrente in particolare ha eccepito “la nullità della Controparte_3 cartella de qua per inesistente notifica di essa”, “la intervenuta prescrizione”, “la decadenza dall'esecutività dei ruoli de quibus” e ne ha chiesto l'annullamento.
Nel procedimento così introdotto, provvedeva alla rituale costituzione processuale che, diversamente argomentando, chiedeva il rigetto CP_4 dell'avverso ricorso. Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che nel caso di specie sono state formulate contestazione in merito alla pretesa contributiva ossia “la intervenuta prescrizione” e “la decadenza dall'esecutività dei ruoli de quibus” (violazione dell'art. 25 D.Lgs.
46/99), per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass. n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Va tuttavia accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona del CP_4 legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Il ricorrente, oltre a contestare la regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, ha chiesto al giudice di accertare l'intervenuta estinzione del credito previdenziale per effetto della dedotta prescrizione, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L,
Sentenza n. 18522 del 09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514).
Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma
5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU. (Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007).
In particolare, la Corte ha chiarito che “deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a
Pag. 2 di 5 contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art.
107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”.
Orbene i principi enunciati dalle S.U. in fattispecie di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo trovano evidentemente (ed a maggior ragione) applicazione nel caso di specie, in cui il ricorrente ha proposto un'opposizione alla cartella riguardante motivi di merito e ragioni di carattere formale (nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.).
L'errata individuazione del legittimato passivo riguardo ai motivi di merito del ricorso comporta il rigetto delle relative eccezioni.
Priva di pregio risulta altresì l'eccezione riferita alla nullità della notifica della cartella di pagamento. Come chiarito da autorevoli precedenti giurisprudenziali ai quali questo giudice dichiara di aderire (Tribunale di Torre Annunziata, sez. lavoro n. 128/2022 e n. 417/2023) “la notifica proveniente da un indirizzo P.E.C.
Pag. 3 di 5 non risultante dai pubblici elenchi non è nulla, qualora abbia consentito comunque al destinatario di spiegare compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza circa la provenienza e l'oggetto (come nel caso di specie), atteso che la regola più stringente, prevista dall'art.
3-bis, co. 1, l. 53/1994, dispone un principio generale riferito soltanto alle notifiche eseguite dagli avvocati che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., possono utilizzare anche l'Indice ex art.
6-ter d.lgs. 82/2005 e che, tuttavia, una maggiore rigidità formale in materia di notifiche digitali è prevista per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, ossia del soggetto passivo a cui è associato l'onere di tenere diligentemente il proprio casellario, ma non anche il mittente.”
Nella fattispecie al vaglio vi è stata regolare costituzione in giudizio del destinatario della notifica della cartella, il quale ha compiutamente svolto le proprie difese.
Il mancato utilizzo di una PEC istituzionale dal notificante non può determinare l'inesistenza giuridica della notifica. Infatti tale conclusione sarebbe in palese contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte ( Cass SU n.
14916 del 2016) che circoscrive tale sanzione esclusivamente allorchè la notifica manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, e sia tale, cioè, da non consentire l'assunzione del tipico atto di notificazione considerato dalla legge, come confermato nella materia esattoriale dagli arresti della Cassazione in tema di notifica della cartella esattoriale a mezzo posta effettuata dal gestore privato, che comporta una mera nullità suscettibile di sanatoria ex art 156 c.p.c. ( cfr. Cassazione civile sez. un.,
10/01/2020, n.300).
Nel caso di specie la dedotta nullità del procedimento notificatorio della cartella esattoriale deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art 156
c.p.c., avendo comunque il debitore avuto conoscenza dello stesso, e non potendo ragionevolmente dubitare della riferibilità all'agente della riscossione, in ragione della chiara indicazione della provenienza da e del contenuto CP_4 complessivo dell'atto, e come comprovato dalla stessa proposizione della presente opposizione.
Pag. 4 di 5 In ragione di tanto, il ricorso va rigettato.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso del 28/6/2022, ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 9/9/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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