Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 26/11/2025, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07679/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05493/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5493 del 2025, proposto da D’Agostino Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Ardolino e Domenico Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE ZA, GI ZA, EP ZA, IE OR, AR Di NZ, NA DE IA, FI CI, UR NE, Condominio Centro Residenziale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'Ordinanza Dirigenziale n. 18 del 19 giugno 2025, prot. n. 0044211 del 27 giugno 2025, notificata in data 27 giugno 2025, emessa dal Dirigente del III Settore - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Nola, avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., realizzate su immobili siti in Nola alla via Strada statale 7 bis, distinti in catasto al Foglio 17, particella 844, subalterni 25, 30, 52, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa IA AR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n° 18 del 19.06.2025 - prot. n° 44211 del 27.06.2025, notificata il 02.07.2025 per opere difformi realizzate presso il complesso residenziale “Condominio Centro Residenziale” sito alla Via Variante 7-bis, KM 51+400, al cui interno è proprietaria di un garage unicamente del subalterno 30, corrispondente al box auto
identificato con il n. 5 al piano seminterrato.
Il complesso è stato originariamente assentito con Concessione edilizia n° 98 del 05.07.1985 nell’ambito della quale l’Amministrazione comunale, tra le prescrizioni, ha imposto - alla lettera g) - che il fronte prospiciente l’alveo Casamarciano fosse mantenuto ad una distanza media di m. 10,00 dal margine del corso d’acqua.
In data 05.02.2025, il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nola e del Comando di Polizia Locale ha effettuato sopralluogo presso il detto complesso residenziale, all’esito del quale è stato redatto il rapporto di servizio prot. n° 28153 del 28.04.2025 in cui è stato ascritto al compendio condominiale e ad alcune unità immobiliari specifiche una serie di opere ritenute difformi dai titoli edilizi o del tutto abusive.
In data 19.06.2025, il Comune di Nola ha adottato l’ordinanza di demolizione n° 18/2025 che non si limita a colpire il box di proprietà della ricorrente (subalterno 30), ma investe, in più punti, il corpo di fabbrica “D” del complesso residenziale denominato “Condominio Centro Residenziale – Parco D’Agostino”.
Pertanto, l’interesse della ricorrente all’impugnazione non si esaurisce nella tutela del singolo bene individuale, ma si estende necessariamente all’interezza del provvedimento.
Prospetta che le opere in proprietà esclusiva siano collocate al di fuori della presunta fascia di rispetto idraulica, ma di essere comunque titolare delle parti comuni dell’edificio, alcune delle quali - si ritiene - ricadono in area vincolata.
In particolare, con il terzo motivo ha contestato l’inapplicabilità del vincolo idraulico (R.D. 523/1904) di cui all’art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 ossia la presunta violazione della fascia di rispetto di 10 metri dal “Lagno di Casamarciano”.
L’applicazione di tale norma è subordinata alla qualifica del corso d’acqua come “pubblico”, la quale discende dalla sua formale iscrizione negli appositi elenchi provinciali.
L’Amministrazione avrebbe commesso un macroscopico errore istruttorio facendo riferimento a un’iscrizione del “Torrente di Casamarciano” nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Caserta (R.D. 9 marzo 1924), omettendo di verificare che, a seguito del riordino delle circoscrizioni provinciali (R.D. 2 gennaio 1927), il Comune di Nola è stato aggregato alla Provincia di Napoli, nei cui elenchi delle acque pubbliche il “Lagno Casamarciano” non è mai stato re-iscritto.
L’onere di provare la natura pubblica del corso d’acqua grava sull’amministrazione, sicchè in assenza di tale presupposto, l’applicazione della fascia di rispetto è illegittima.
In via subordinata ha prospettato l’erronea individuazione della disciplina applicabile anche qualora si volesse considerare il “Lagno Casamarciano” come acqua pubblica, in quanto il Comune avrebbe dovuto applicare la disciplina del sistema dei “Regi Lagni”, a cui si applica il R.D. 8 maggio 1904, n. 368.
2. Si è costituito il Comune di Nola che eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del TSAP - Tribunale superiore delle acque pubbliche in quanto i provvedimenti amministrativi impugnati sarebbero caratterizzati da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.
3. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, fatto avviso alle parti di possibile sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad opere “realizzate in violazione alle norme in materia di “polizia idraulica” dettate dall’art. 96, lettera f, R.D. 523 del 25.07.1904, come diffusamente argomentato anche nella nota (prot. 2014/0154107 del 04.03.2014 acquisita al prot. Gen. n.1405 del 05.03.2014) della Direzione Generale Regionale dei Lavori Pubblici e della Protezione Civile – U.O.D. 12 Genio Civile” e che “ si qualificano come manufatti idonei a trasformare permanentemente lo stato dei luoghi” in quanto “precludono di fatto l’accesso alla piena e agevole accessibilità al corso d’acqua, sia per le normali operazioni di ripulitura e manutenzione delle arginature sia, in caso di esondazioni, per gli interventi di pronto intervento a tutela della sicurezza pubblica”.
Inoltre, il terzo motivo di ricorso riguarda espressamente la qualificazione dell’alveo di Casamarciano quale corso d’acqua pubblico ovvero facente parte del sistema dei cd. Regi Lagni, contestandosi la disciplina applicata (non quella del R.D. n° 523/1904, bensì quella, speciale e prevalente, dettata dall’art. 133 del R.D. 08.05.1904, n° 368).
4.1. Alla luce dei rilievi suesposti, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle Acque pubbliche, come delimitata dall’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 4 febbraio 2024, n. 4061) hanno infatti stabilito che appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione " in materia di acque pubbliche " intesi come “tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (così, Cass. S.U. n. 2710 del 2020; Cass. S.U. n. 18977 del 2017; Cass. S.U. n. 21593 del 2013; Cass. S.U. n. 24154 del 2013; Cass. S.U. n. 8509 del 2009; Cass. S.U. n. 23070 del 2006; Cass. S.U. n. 14095 del 2005).”
Per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie -attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta- per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (così, Cass. S.U. n. 2710 del 2020; Cass. S.U. n. 18977 del 2017; Cass. S.U. n. 21593 del 2013; Cass. S.U. n. 24154 del 2013; Cass. S.U. n. 8509 del 2009; Cass. S.U. n. 23070 del 2006; Cass. S.U. n. 14095 del 2005).
Orbene, in base al petitum del presente giudizio e alla circostanza che la decisione sulle distanze applicabili alla fattispecie dipende dalla qualificazione del tipo di regime giuridico applicabile al canale in questione, con tutte le ricadute in termini di gestione del regime delle acque, la giurisdizione del giudice amministrativo è da escludere.
In particolare, si è specificato che ricorre la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando l'atto impugnato, anche se emesso da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (Cass. S.U. n. 8776 del 2023; Cass. S.U. n. 2155 del 2021; Cass. S.U. n. 15105 del 2018; Cass. S.U. n. 24154 del 2013), concorrendo in concreto a disciplinare direttamente " la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse e, infine, ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti " (Cass. S.U. n. 19293 del 2005).
5. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche sulla presente controversia, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.
Innanzi al TSAP la controversia potrà essere riproposta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusta l'art. 11, comma 2, c.p.a.
6. La decisione in rito, su questione comunque di non semplice soluzione, consente la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), davanti al quale la controversia potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
IA AR AL, Consigliere, Estensore
IAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AR AL | AN PA |
IL SEGRETARIO