Ordinanza cautelare 15 giugno 2023
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11312 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07279/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7279 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Salacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di rigetto del 31 gennaio 2023, notificato in data 14 febbraio 2023, della domanda di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato e tutti gli atti conseguenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Roma e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame la sig.ra -OMISSIS-ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di Roma emesso in data 31 gennaio 2023 notificato in data 14 febbraio 2023 di rigetto dell’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dall’odierna ricorrente in data 23 luglio 2021.
2.Avverso il provvedimento gravato la ricorrente ha dedotto: Violazione di legge - Eccesso di potere per mancanza dei presupposti ed erronea rappresentazione della realtà per mancata corrispondenza tra le motivazioni di cui al decreto e le risultanze fattuali.
3.La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Roma con validità dal 19 febbraio 2010 al 19 febbraio 2012, deduce, in particolare: di non aver richiesto il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno entro il termine di almeno sessanta giorni prima della scadenza dello stesso di cui all'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 286/98 (scadenza intervenuta nel caso di specie il 19 febbraio 2012), in quanto, pur trovandosi a Roma, la stessa era affetta da problemi di salute per i quali nel 2013 ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico; di non avere in quel momento un lavoro regolarmente denunciato all’INPS; di non poter chiedere il rinnovo poiché non aveva un lavoro, né poteva presentare una istanza per attesa occupazione considerata l’impossibilità di iscriversi nelle liste dei centri per l’impiego avendo un permesso scaduto; solo dopo essere guarita e aver trovato un lavoro e un datore disponibile a regolarizzarla, di aver potuto presentare la domanda.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e la Questura di Roma, depositando una memoria difensiva con la quale si chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. A sostegno della legittimità del provvedimento gravato, adottato in contraddittorio con la ricorrente, l’Amministrazione resistente ha evidenziato – così come riportato nel decreto gravato - che, pur essendo i termini di cui all'art. 5, comma 4, del D.Lgs 286/98 non perentori, tale per cui non costituisce di per sé ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine di legge, tuttavia, a tutela dell’interesse pubblico sotteso alla normativa in materia, va assicurata la concomitante esigenza di evitare che sia rimessa alla totale discrezionalità dell'interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione dell'istanza di rinnovo, con conseguente riconoscimento della possibilità di permanere in una situazione di irregolarità. Circostanza questa effettivamente verificatasi nel caso in esame, atteso che la richiedente ha soggiornato irregolarmente per 9 anni e 5 mesi, in contrasto con le disposizioni del TUI che regolano l'ingresso e la permanenza dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato, nonché dì evitare l'elusione delle regole che presidiano il rinnovo dei permessi di soggiorno e le modalità di immigrazione secondo i flussi prefissati. In punto di fatto, l’Amministrazione ha inoltre evidenziato che, a quanto emerso dagli accertamenti svolti, l'istante è risultata non aver svolto alcuna attività lavorativa da dicembre 2012 fino a gennaio 2022, quando è stata assunta come collaboratrice domestica percependo redditi fino a giugno 2022, con ciò dimostrando di non aver goduto di un adeguato reddito derivante da lavoro, e/o comunque proveniente da fonte lecita, atto a garantire il proprio sostentamento all'interno del territorio nazionale, requisito necessario alla concessione del permesso di soggiorno, in ottemperanza alle specifiche previsioni normative di cui all'art.13 comma 2 e 2 bis, del D.P.R. 394/99, così come modificato dal D.P.R. 334/04.
6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 15 giugno 2023 questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari avanzata da parte ricorrente, in ragione del notevole ritardo rispetto ai termini normativamente previsti con cui la ricorrente ha presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
7. Con ordinanza n.-OMISSIS- del 16 ottobre 2023 il Consiglio di Stato, in riforma della citata ordinanza n. -OMISSIS-/2023, ha accolto l’istanza cautelare. A tal fine il Consiglio di Stato ha evidenziato che “ nell’appello e nella discussione orale l’appellante ha rappresentato al Collegio le ragioni che hanno comportato tale enorme ritardo (oltre nove anni), precisando:
- di svolgere l’attività di lavoro domestico, settore nel quale i datori di lavoro sono spesso restii ad assumere, con regolare contratto di lavoro, le collaboratrici familiari;
- di essersi ammalata dopo la scadenza del permesso di soggiorno e di non aver potuto lavorare per un lungo periodo;
- di non essere riuscita a reperire un altro lavoro “regolare” per moltissimo tempo, tenuto conto che, in assenza del permesso di soggiorno, è ancora più difficile riuscire a stipulare un regolare contratto di lavoro domestico;
- di non aver trovato un datore di lavoro disponibile ad assumerla spuntando, nell’apposito modulo INPS, l’opzione “permesso di soggiorno in fase di rinnovo”;
Ha quindi dedotto che, in base alla giurisprudenza costante, il termine di sessanta giorni prima della scadenza previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/98 deve ritenersi non perentorio, precisando che non è indicato nella legge, né è stato individuato dalla giurisprudenza, un termine massimo oltre il quale la domanda di rinnovo non può essere presentata, tanto da potersi ritenere “eccessivo”, l’intervallo di tempo che è trascorso nella fattispecie in esame;
L’appellante ha quindi aggiunto di essere residente in Italia da oltre venti anni, e di non avere ormai alcun legame familiare con il suo paese di origine;
Rilevato che l’appellante:
- è presente sul territorio nazionale da oltre un ventennio, non risulta socialmente pericolosa, dispone di un alloggio, parla la lingua italiana, lavora in Italia ed è pienamente inserita nel territorio nazionale, nel quale vivono anche i suoi familiari, avendo perso ormai ogni legame con le Filippine;
- ha rappresentato le ragioni per le quali non è stata in grado di presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in una data anteriore;
- ha richiamato, a sostegno della propria prospettazione, le disposizioni recate dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
Ritenuto che, in base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, la prospettazione dell’appellante sia meritevole di considerazione sotto il profilo del fumus boni juris; quanto al periculum in mora, è sufficiente rilevare che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno espone l’appellante al rischio di espulsione”…“Accoglie l'appello (Ricorso numero: -OMISSIS-) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado”.
8. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025, previa discussione delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene, pur considerando la prospettazione di parte ricorrente in ordine alle circostanze fattuali concrete dedotte tanto in sede procedimentale quanto in sede cautelare in ordine alle cause che le avrebbero permesso di presentare istanza di rinnovo solo dopo 9 anni e cinque mesi dall’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno in suo possesso, che il ricorso, così come rilevato da questo Tribunale in sede cautelare (nella quale dette circostanze fattuali sono state attentamente considerate), non meriti favorevole apprezzamento.
In proposito il Collegio ritiene di discostarsi dalle valutazioni svolte in sede cautelare dal Consiglio di Stato proprio sulla base delle evidenze in fatto valorizzate nel ricorso e dei riscontri documentali forniti nel giudizio dinanzi a questo Tribunale.
10. Parte ricorrente sostiene, infatti, di essersi trovata nell’impossibilità di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per un periodo di ben 9 anni e 5 mesi dalla scadenza a causa di un intervento chirurgico, cui però la sig.ra -OMISSIS- si è sottoposta nel luglio 2013, a permesso di soggiorno già ampiamente scaduto; che detto intervento le avrebbe causato “una forte depressione post operatoria che le ha impedito anche di trovare un datore di lavoro disposto a regolarizzare il rapporto davanti l’INPS; altro motivo per cui la richiedente non ha potuto rinnovare prima il permesso di soggiorno”, depressione di cui tuttavia – al pari del periodo di recupero post-operatorio - in sede processuale non è stata allegata alcuna documentazione medica di riscontro. Indimostrato risulta pure il dedotto forte radicamento sul territorio nazionale, non avendo la ricorrente depositato in giudizio alcun documento che dimostri l’effettiva sussistenza di vincoli familiari in Italia né la percezione di redditi per il lungo periodo (oltre 9 anni) in cui il permesso era scaduto.
11. Tanto considerato, il Collegio ritiene che le censure dedotte da parte ricorrente non siano idonee a sorreggere la lamentata illegittimità del provvedimento di rigetto gravato; ciò in ragione della necessità, ben evidenziata dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, di assicurare – pur a fronte della natura non perentoria del termine di cui all’art. 5, comma 4, del TUI e nel contemperamento degli interessi pubblici e privati a confronto - tenuto conto dell’enorme ritardo con cui la ricorrente ha presentato l’istanza di rinnovo del permesso, la concomitante esigenza di ordine pubblico di evitare che sia rimessa alla totale discrezionalità dell'interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione dell'istanza di rinnovo, con conseguente riconoscimento della possibilità di permanere per svariati anni in una situazione di irregolarità sul territorio nazionale e in assenza di una situazione economica adeguata e idonea ad assicurare il pieno sostentamento e al versamento dei dovuti contributi INPS (che la datrice di lavoro risulta aver versato in favore della ricorrente a partire dal giugno 2022).
12. Come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, “ Tale sistema di termini risponde all'ulteriore preciso scopo di evitare l'elusione delle stabilite regole che presidiano il rinnovo dei permessi di soggiorno e le modalità di immigrazione secondo i flussi prefissati, laddove la possibilità che queste ultime siano superate, sempreché vi sia capienza, è limitata solo ed esclusivamente all'ipotesi della tempestiva richiesta, dimostrativa dell'esistenza di circostanze idonee a comprovare un effettivo inserimento lavorativo e sociale dello straniero nel territorio nazionale". Conclusivamente osserva il Consiglio di Stato che "[a]ll'insieme di tali ragioni sistematiche si collega l'onere, per l'interessato, di provare le ragioni di "forza maggiore" che gli hanno impedito di presentare un'istanza tempestiva (C.d.S., 27 luglio 2011, n. 4492), solo in tal modo potendosi assicurare un raccordo con la previsione di cui al citato art. 13, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il quale il Prefetto dispone l'espulsione dello straniero che "si è trattenuto nel territorio dello Stato ... senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo” (Consiglio di Stato, sez. III, 22 dicembre 2017, n. 6026; sez. VI, 27 luglio 2011, n.4492; Tar Lombardia, sez. III, 13 marzo 2024, n. 716). “ Occorre peraltro aggiungere che la giurisprudenza di primo grado e di appello propensa a ritenere non ostativa al rilascio del titolo la mera inosservanza del termine per la richiesta di rinnovo, esamina fattispecie caratterizzate da ritardi di modesta entità, a giustificazione dei quali la parte interessata aveva addotto specifici elementi giustificativi (v., ex multis, T.A.R. Veneto, sez. III, 16.5.2017, n. 484; T.A.R. Napoli, sez. VI, 01.8.2017, n. 4017; Cons. Stato, sez. III, 26.5.2016, n. 2230; T.A.R. Lazio, sez. I, 29.10.2013, n. 9234) (così ancora Consiglio di Stato, sez. III, 22 dicembre 2017, n. 6026), circostanza di fatto che, a ben vedere, non ricorre nel caso di specie, atteso l’enorme ritardo col quale la ricorrente ha presentato la richiesta di rinnovo.
13. Il ricorso, per le descritte circostanze di fatto, va dunque respinto.
14. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.