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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/12/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice d'appello, nella persona della dott.ssa Maria Elena
Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 968/2023 del Ruolo Generale Affari
Civili e promossa da
(C.F. ), in persona del suo Sindaco e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolino ZACCARIA;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Damiano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via San Giovanni da Capestrano n. 4;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Pt_1
n. 246/2023 del 25/9/2023 resa all'esito del procedimento iscritto al n. 738/2021 R.G.A.C. G.D.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenere, in grado di appello, la riforma della sentenza del
Giudice di pace di n. 246/2023 del 25/9/2023, non notificata, Pt_1 resa all'esito del procedimento iscritto al n. 738/2021 del Ruolo
Generale degli Affari Civili del Giudice di pace di con cui Pt_1
Pag. 1 di 7 il giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta da CP_1
di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. e -
[...] quantificato il danno subito dall'appellato in complessivi €
8.084,31 e ritenuta la concorrente responsabilità del medesimo nella misura del 50% - ha condannato il al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 4.818,64, Controparte_1 oltre interessi e spese di lite.
Con unico motivo di appello – rubricato VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 7, COMMA 1, 10 E 14 C.P.C. -
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, LETT. A),
E 35, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 149/2022 – ULTRAPETIZIONE -,
l'appellante ha lamentato il fatto che il Giudice di Pace avrebbe condannato il al pagamento in favore di di Pt_1 Controparte_1 un importo risarcitorio pari a quasi il doppio di quello richiesto in citazione (ove l'attore aveva richiesto la condanna del Pt_1 al risarcimento dei danni nella misura di € 4.904,25, senza applicare alcuna riduzione per concorso di colpa dell'attore medesimo); inoltre, avrebbe accertato l'esistenza di un danno superiore al proprio limite di competenza fissato dall'art. 7, comma I, c.p.c., che, nella versione ratione temporis vigente
(ovverosia antecedentemente alla modifica apportata dal D.lgs.
149/2022), era pari ad € 5.000,00; facendo, infine, rilevare che nelle note conclusive l'attore aveva aumentato la propria richiesta risarcitoria ad “€ 9.923,82, nei limiti dell'attuale competenza del giudice adito”, così invocando l'applicazione del nuovo limite di valore introdotto dal D.lgs. 149/2022 (pari ad €
10.000,00), invece non applicabile ai processi già pendenti alla data del 28/2/2023. Ha, quindi, domandato la riforma della sentenza appellata, parametrando la liquidazione del danno sull'importo di
€ 5.000,00, pari al limite di competenza del Giudice di Pace applicabile ratione temporis, importo su cui applicare la riduzione del 50% in conseguenza dell'accertato concorso di colpa di quantificando, quindi, il danno dovuto allo Controparte_1 stesso da parte del in € 2.500,00; così Parte_1
2 concludendo: «piaccia al Tribunale di Vasto, in accoglimento del presente atto d'appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Vasto n. 246/2023, depositata il 25.9.2023, resa nel giudizio
R.G. 738/2021, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che il risarcimento del danno dovuto dal ad Parte_1 CP_1
pari ad € 2.500,00, condannando lo stesso
[...] Controparte_1 al pagamento, in favore dell'ente appellante, delle spese e competenze di lite del grado d'appello nonché alla restituzione del contributo unificato».
si è ritualmente costituito in giudizio per Controparte_1 contestare i motivi di appello, così concludendo: «1) In via principale respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa;
2) In via subordinata condannare il al pagamento in favore dell'istante Parte_1 della somma che si riterrà dovuta, secondo quantificazione effettuata dal CTU, per il sinistro di cui è causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite».
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
2. Il lamenta che il Giudice di Pace, condannandolo Parte_1 al pagamento in favore dell'odierno appellato della somma di €
4.818,64 (oltre interessi e spese di lite), avrebbe violato tanto il criterio di competenza per valore di cui all'art. 7, comma I,
c.p.c. ratione temporis vigente (€ 5.000,00), quanto il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Tuttavia, letti gli atti di causa e la sentenza appellata, reputa
3 il Tribunale che nessuna delle due violazioni di cui si duole l'appellante possa dirsi sussistente.
3. Occorre, infatti, rammentare che “In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane
"fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta” (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23434 del 25/08/2021).
Pertanto, considerato che l'odierno appellato aveva domandato in citazione la condanna del al risarcimento dei danni “nella Pt_1 misura di € 4.904,25=, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio anche a mezzo CTU, ovvero ritenuta di
4 giustizia” (pag. 4 atto di citazione), trattandosi di domanda di valore indeterminato, la causa si presume di competenza del giudice adito, ovverosia del Giudice di Pace, la cui competenza risulta radicata nel momento in cui il costituendosi in Parte_1 giudizio, non ha contestato il valore così presunto, restando così tale valore fissato, anche ai fini del merito, nei limiti della competenza del Giudice di Pace, il quale, dunque, avrebbe potuto pronunciare sulla domanda proposta mantenendosi entro il limite della propria competenza, che, per il presente procedimento, già pendente alla data del 28/2/2023, è pari ad € 5.000,00.
Di conseguenza, nessuna violazione dei criteri di competenza per valore ha commesso il giudice di prime cure condannando il
[...]
alla corresponsione in favore dell'appellato della somma Pt_1 di € 4.818,64 (oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo e spese di lite).
4. Allo stesso modo, non si ravvisa alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tenuto conto che, come appena osservato, l'attore aveva chiesto la condanna del alla somma di € 4.904,25 ovvero a quella maggiore Parte_1
o minore ritenuta di giustizia, e il Giudice di Pace ha condannato il a corrispondere all'attore la somma di € 4.818,64, a Pt_1 nulla rilevando il fatto che l'attore non avesse ipotizzato, nel formulare le proprie richieste, alcun concorso di colpa di sé medesimo nella causazione del sinistro, mentre il Giudice ha riconosciuto sussistente un suo concorso di colpa nella misura del
50%.
Invero, il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta ai soli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla c.d. causa petendi
(ossia dai fatti posti a fondamento della pretesa spiegata in giudizio) e dal petitum, ossia dal bene della vita concretamente perseguito (c.d. petitum indiretto) o, alternativamente, dalla pronuncia giudiziale strumentale al conseguimento di detto bene
5 (c.d. petitum diretto) (cfr., Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15734 del
2022), sicché il Giudice di Pace, pronunciando sui fatti posti a fondamento della domanda attorea, formulata ai sensi degli artt.
2051 e 2043 c.c., e condannando, infine, il al pagamento Pt_1 di una somma che non va oltre le richieste attoree (peraltro, come visto, volutamente indeterminate nel quantum), non è incorso nel vizio di ultrapetizione riconoscendo sussistente un concorso di colpa dell'attore, in quanto eccepito dal medesimo ed Pt_1 emergente dagli atti di causa.
In altre parole, non è condivisibile la tesi dell'odierno appellante secondo cui il Giudice di Pace, prendendo quale base di calcolo su cui effettuare la riduzione del 50% a titolo di concorso di colpa la somma di € 8.084,31, avrebbe riconosciuto sussistente un danno pari ad € 8.084,31 (così pronunciando oltre il proprio limite di competenza per valore e oltre le richieste attoree). Invero, la domanda attorea è volta ad ottenere il risarcimento del danno e la conseguente pronuncia ha statuito unicamente in merito alla parte di danno riconosciuta risarcibile, ovvero quella risultante all'esito del riconoscimento del concorso di colpa dell'attore, pari ad € 4.818,64, conseguendone che il
Giudice di Pace non ha oltrepassato né il limite di competenza per valore né il limite della domanda attorea (coincidente, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., con il limite di competenza per valore del giudice adito).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano, come in dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. R.G.
6 968/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3) dichiara il , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Vasto, il 19/12/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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