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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 24/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9666/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 15340-2023 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5713/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza indicata, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'ingiunzione di pagamento n. 15340 del 13.02.2023, notificata il 14.02.2023, relativa al tributo TARI anno
2017, emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionaria per conto del Comune di Castellammare di Stabia.
L'appellante deduceva plurimi motivi di gravame, lamentando, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A., nonché l'omesso rilievo d'ufficio del difetto di jus postulandi del difensore dell'appellata.
Nel merito eccepiva sia l'omessa pronuncia sulla mancata notifica degli atti prodromici, che la violazione dell'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006 per intervenuta decadenza, nonché il difetto assoluto di motivazione dell'ingiunzione, caratterizzata dall'assenza del visto di esecutività e della sottoscrizione del funzionario legittimato.
Concludeva chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, deducendo che le questioni sollevate erano già esaminate e risolte dalla sentenza di primo grado, per la quale l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato al de cuius Nominativo_2 in data 09.05.2019 e l'ingiunzione era stata tempestivamente notificata all'erede entro i termini di decadenza prorogati ex lege, anche alla luce delle sospensioni COVID.
Da ultimo evidenziava che la società era pienamente legittimata alla riscossione in forza del protocollo d'intesa del 25.07.2023 e che la procura alle liti era regolare e conforme all'art. 83 c.p.c.
Le parti depositavano memorie illustrative e note difensive.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato.
Preliminarmente, le eccezioni sollevate dall'Appellante circa la pretesa inammissibilità delle produzioni documentali dell'appellata ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023, sono infondate. La documentazione prodotta (avviso di accertamento 2019, sollecito 2022, certificato di morte, delega alla riscossione) risulta già allegata in prime cure e comunque rientrante tra gli atti indispensabili ai fini della decisione, la cui acquisizione è consentita dal comma 1 del citato art. 58.
Anche la paventata non legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A. risulta infondata. La Corte di primo grado ha correttamente accertato la sussistenza della delega di riscossione, originariamente conferita con affidamento Rep. n. 51/2016 e prorogata con protocollo d'intesa del 25.07.2023, sottoscritto dal Comune di
Castellammare di Stabia. L'appellante non ha fornito alcuna prova contraria né ha impugnato tale atto amministrativo, che pertanto conserva piena efficacia fino a revoca. Ne consegue la legittimazione attiva dell'appellata società concessionaria.
Anche la censura sullo jus postulandi del difensore dell'appellata è infondata. La procura alle liti in calce all'atto di costituzione di primo grado reca la sottoscrizione della legale rappresentante pro tempore della SO.G.E.T. S.p.A., dott.ssa Nominativo_3, con indicazione del relativo codice fiscale e qualità dichiarata, in conformità all'art. 83, commi 2 e 3, c.p.c. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2077/2024) esclude eccessi di formalismo, riconoscendo piena validità alla procura conferita con tali modalità. L'assenza di timbro societario o di ulteriori allegazioni non inficia la regolarità della rappresentanza processuale.
Anche l'eccepita illegittimità della notifica degli atti prodromici è infondata. Risulta provato che l'avviso di accertamento n. 404831190000470653 dell'11.04.2019, relativo alla TARI 2017, sia stato notificato al de cuius Nominativo_2 allorché era ancora in vita, in data 09.05.2019, tramite PEC attinta dall'INI-PEC. La validità della notifica è stata correttamente riconosciuta dal primo giudice, secondo cui la notifica telematica all'indirizzo PEC risultante dai registri pubblici è pienamente valida e produce gli effetti legali. Non sussiste, pertanto, alcuna omissione nella notificazione degli atti prodromici.
Anche la eccepita decadenza ex art. 1, comma 163, L. 296/2006 è infondata. L'avviso di accertamento notificato il 09.05.2019 è divenuto definitivo il 09.07.2019; l'ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 14.02.2023, dunque entro il 31.12.2023, tenuto conto della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), nonché dell'art. 4 D.L. 41/2021, che hanno previsto uno slittamento di ventiquattro mesi dei termini. Ne consegue la piena tempestività della riscossione.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione relativa alla motivazione dell'ingiunzione opposta, in quanto richiama espressamente l'avviso di accertamento, indicando la causale del tributo, l'annualità e la normativa applicabile, soddisfando l'obbligo motivazionale ex art. 7 L. 212/2000.
Sono prive di fondamento, da ultimo, anche le eccezioni relative alla mancata apposizione del visto e alla sottoscrizione del funzionario, che già sono state esaminate e correttamente disattese dal giudice di prime cure, che ha valorizzato la presenza dell'attestazione automatica dell'esecutività ai sensi dell'art. 52, comma
5, D.Lgs. 446/1997.
CONCLUSIONI
L'appello è infondato e deve essere rigettato in ogni sua parte.
La sentenza impugnata risulta conforme a diritto, immune da vizi logici o procedurali, e va pertanto confermata integralmente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente
SOGET che si liquidano in euro 1.000,00 , oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 24/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9666/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 15340-2023 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5713/2025 depositato il 03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la sentenza indicata, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'ingiunzione di pagamento n. 15340 del 13.02.2023, notificata il 14.02.2023, relativa al tributo TARI anno
2017, emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionaria per conto del Comune di Castellammare di Stabia.
L'appellante deduceva plurimi motivi di gravame, lamentando, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A., nonché l'omesso rilievo d'ufficio del difetto di jus postulandi del difensore dell'appellata.
Nel merito eccepiva sia l'omessa pronuncia sulla mancata notifica degli atti prodromici, che la violazione dell'art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006 per intervenuta decadenza, nonché il difetto assoluto di motivazione dell'ingiunzione, caratterizzata dall'assenza del visto di esecutività e della sottoscrizione del funzionario legittimato.
Concludeva chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, deducendo che le questioni sollevate erano già esaminate e risolte dalla sentenza di primo grado, per la quale l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato al de cuius Nominativo_2 in data 09.05.2019 e l'ingiunzione era stata tempestivamente notificata all'erede entro i termini di decadenza prorogati ex lege, anche alla luce delle sospensioni COVID.
Da ultimo evidenziava che la società era pienamente legittimata alla riscossione in forza del protocollo d'intesa del 25.07.2023 e che la procura alle liti era regolare e conforme all'art. 83 c.p.c.
Le parti depositavano memorie illustrative e note difensive.
Nell'udienza del 24 settembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato.
Preliminarmente, le eccezioni sollevate dall'Appellante circa la pretesa inammissibilità delle produzioni documentali dell'appellata ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023, sono infondate. La documentazione prodotta (avviso di accertamento 2019, sollecito 2022, certificato di morte, delega alla riscossione) risulta già allegata in prime cure e comunque rientrante tra gli atti indispensabili ai fini della decisione, la cui acquisizione è consentita dal comma 1 del citato art. 58.
Anche la paventata non legittimazione attiva della SO.G.E.T. S.p.A. risulta infondata. La Corte di primo grado ha correttamente accertato la sussistenza della delega di riscossione, originariamente conferita con affidamento Rep. n. 51/2016 e prorogata con protocollo d'intesa del 25.07.2023, sottoscritto dal Comune di
Castellammare di Stabia. L'appellante non ha fornito alcuna prova contraria né ha impugnato tale atto amministrativo, che pertanto conserva piena efficacia fino a revoca. Ne consegue la legittimazione attiva dell'appellata società concessionaria.
Anche la censura sullo jus postulandi del difensore dell'appellata è infondata. La procura alle liti in calce all'atto di costituzione di primo grado reca la sottoscrizione della legale rappresentante pro tempore della SO.G.E.T. S.p.A., dott.ssa Nominativo_3, con indicazione del relativo codice fiscale e qualità dichiarata, in conformità all'art. 83, commi 2 e 3, c.p.c. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2077/2024) esclude eccessi di formalismo, riconoscendo piena validità alla procura conferita con tali modalità. L'assenza di timbro societario o di ulteriori allegazioni non inficia la regolarità della rappresentanza processuale.
Anche l'eccepita illegittimità della notifica degli atti prodromici è infondata. Risulta provato che l'avviso di accertamento n. 404831190000470653 dell'11.04.2019, relativo alla TARI 2017, sia stato notificato al de cuius Nominativo_2 allorché era ancora in vita, in data 09.05.2019, tramite PEC attinta dall'INI-PEC. La validità della notifica è stata correttamente riconosciuta dal primo giudice, secondo cui la notifica telematica all'indirizzo PEC risultante dai registri pubblici è pienamente valida e produce gli effetti legali. Non sussiste, pertanto, alcuna omissione nella notificazione degli atti prodromici.
Anche la eccepita decadenza ex art. 1, comma 163, L. 296/2006 è infondata. L'avviso di accertamento notificato il 09.05.2019 è divenuto definitivo il 09.07.2019; l'ingiunzione di pagamento è stata notificata in data 14.02.2023, dunque entro il 31.12.2023, tenuto conto della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), nonché dell'art. 4 D.L. 41/2021, che hanno previsto uno slittamento di ventiquattro mesi dei termini. Ne consegue la piena tempestività della riscossione.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione relativa alla motivazione dell'ingiunzione opposta, in quanto richiama espressamente l'avviso di accertamento, indicando la causale del tributo, l'annualità e la normativa applicabile, soddisfando l'obbligo motivazionale ex art. 7 L. 212/2000.
Sono prive di fondamento, da ultimo, anche le eccezioni relative alla mancata apposizione del visto e alla sottoscrizione del funzionario, che già sono state esaminate e correttamente disattese dal giudice di prime cure, che ha valorizzato la presenza dell'attestazione automatica dell'esecutività ai sensi dell'art. 52, comma
5, D.Lgs. 446/1997.
CONCLUSIONI
L'appello è infondato e deve essere rigettato in ogni sua parte.
La sentenza impugnata risulta conforme a diritto, immune da vizi logici o procedurali, e va pertanto confermata integralmente.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente
SOGET che si liquidano in euro 1.000,00 , oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.