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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 03.07.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 759/2023 R.g. Lavoro avente ad oggetto: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Angelo Carbone ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Convenuto contumace
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 13.02.2023, la parte ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 10.05.2021 sino al 22.06.2022; che Controparte_2 il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo a decorrere dal 04.10.2021 con la stipula di un contratto a tempo indeterminato ed inquadramento nel livello 3S del CCNL “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni” con mansioni di autista, occupandosi del trasporto di farina su strade urbane ed extraurbane;
che la propria attività lavorativa è stata svolta su tratte diverse come indicato in ricorso, ma la partenza avveniva sempre dal parcheggio sito in San Giuseppe Vesuviano;
che l'orario di lavoro era articolato su cinque Pag. 1 di 7 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì ed dalle ore 05.00 e il lavoro non terminava prima delle ore 16.00; che il rapporto di lavoro è cessato in data 22.06.2022; di aver percepito per l'intero periodo lavorativo una retribuzione mensile pari ad € 1.300,00; che la retribuzione percepita non è stata mai corrispondente all'effettivo lavoro svolto sia in termini di durata della prestazione lavorativa, sia in termini di qualità del lavoro svolto e che nulla è stato corrisposto a titolo di lavoro straordinario, ferie non godute e TFR.
Tanto premesso, richiamati gli artt. 2094 c.c. e 36 Cost., ha chiesto di «1. Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. fra il sig. e 2. Parte_1 Controparte_2
Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato ininterrottamente dal 10/05/2021 al 22/06/2022 alle dipendenze della svolgendo la mansione di autista ed addetto allo scarico e carico merci con inquadramento dell'istante Controparte_2 nel livello S3 del vigente CCNL;
3. Accertare e dichiarare il diritto alle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle stesse per il complessivo importo di euro € Controparte_2
22.852,36, oltre interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente specificato nei conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, ovvero a quella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge. 4. In via subordinata, fermo restando quanto sopra, nella remota ipotesi in cui parte resistente eccepisse l'inapplicabilità della normativa contrattuale richiamata, si chiede emettersi declaratoria di condanna di pagamento nei confronti dell'ex datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Cost. e dell'art. 2099 c.c.; 5. In ogni caso, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., alla regolarizzazione della posizione previdenziale, Controparte_2 contributiva ed assicurativa, presso gli istituti competenti, del sig. . 6.Con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Nonostante la regolarità della notifica, la non si è costituita e ne è stata dichiarata Controparte_2 la contumacia (cfr. verbale di udienza del 10.10.2024). CP_ La parte ricorrente, pur non avendo formalmente evocato in giudizio l e non avendo rivolto alcuna domanda nei suoi confronti o chiesto la condanna del datore alla regolarizzazione della posizione CP_ contributiva, ha notificato il ricorso anche all'istituto previdenziale (cfr. notifica pec, all. prod. tel. , il quale, costituendosi in giudizio, ha chiesto per il caso di accertamento del rapporto di lavoro regolare e/o del diritto a differenze retributive di condannare il datore di lavoro al pagamento dei conseguenti contributi previdenziali. Il tutto con vittoria di spese.
Letti gli atti, disposto il libero interrogatorio di parte ricorrente, ammessa la prova richiesta dalla parte, svolta l'attività istruttoria dal Giudice onorario, il quale, come da decreto Presidenziale, ha rimesso gli atti allo scrivente magistrato per la decisione, la causa viene decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Prima di esaminare il merito deve essere ribadita la contumacia della parte convenuta, la quale, nonostante sia stata regolarmente citata in giudizio, non si è costituita né è comparsa in udienza a mezzo del proprio difensore. (cfr. ricorso originale notificato nel fascicolo telematico con attestazione di conformità).
In punto di fatto, l'istante ha dedotto lo svolgimento di attività lavorativa senza soluzione di
Pag. 2 di 7 continuità dal 10.05.2021 al 22.06.2022, con formalizzazione del rapporto lavorativo solo a decorrere dal
04.10.2021.
È documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal
04.10.2021 al 22.06.2022, con contratto di lavoro full-time ed inquadramento nel 3S livello del CCNL
“Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni” (cfr. estratto contributivo nonché buste paga).
Ciò che è contestato è lo svolgimento di “lavoro a nero” dal 10.05.2021 al 30.09.2021 (come espressamente dedotto nel ricorso, pag. 2) nonché l'orario di lavoro osservato dalla parte ricorrente alle dipendenze della , avendo la stessa dedotto lo svolgimento di un orario Controparte_2 lavorativo superiore a quello di inquadramento, ovvero dieci ore giornaliere dalle ore 05.00 alle ore 16.00.
In punto di diritto, occorre premettere sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro ed il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Orbene, nel caso di specie, essendo stato prospettato un rapporto non formalizzato e l'osservanza di un maggiore orario rispetto a quello contrattualizzato, la prova risiede nelle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Il primo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: “Conosco sia parte ricorrente che la Testimone_1 parte resistente in quanto ho lavorato per questa nel 2022, per pochi mesi, per un periodo di prova. Per la resistente ero addetto, durante, il periodo di prova, alla guida di una motrice. Ho conosciuto la ditta tramite il sig. , che lavorava Pt_1 per essa. Quando io sono andato a svolgere il periodo di prova, già lavorava per la resistente. Se non ricordo male lavorava presso la resistente dal maggio/giugno 2022. Quando sono andato via, alla fine del periodo di prova, il ricorrente lavorava ancora presso la resistente. il ricorrente era addetto alla guida di un autoarticolato. L'orario di lavoro andava dalla mattina alle 07.00 alle 17.00, con una pausa per le 12.00/13.00, sono a conoscenza che il ricorrente aveva un orario diverso dal mio, e posso dire ciò in quanto la mattina caricavamo allo stesso posto, intorno alle 07.00 07.30 e poi il ricorrente andava
a scaricare a Pomezia spesso, mentre io andavo in località campane. la ditta si occupava del trasporto di sacchi di farina, cha caricavamo al in Castellammare di Stabia. quando andavamo a caricare la farina poteva capitare Parte_2 che eravamo noi ad occuparci sia del carico che dello scarico della farina. gli ordini venivano impartiti dal sig. Pt_3
se non erro. Non conosco la paga effettiva del ricorrente. io lavoravo 5 giorni alla settimana, dal lunedi al venerdi,
[...]
e ciò valeva per tutti i dipendenti;
poteva capitare, a volte di lavorare anche di sabato. Non si lavorava né la domenica né i giorni festivi. Non conosco le ragioni per cui si sia interrotto il rapporto di lavoro del ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 19.12.2024).
Il secondo teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: “Conosco sia il ricorrente che la Testimone_2
Pag. 3 di 7 resistente società; non ho intentato alcun giudizio nei confronti della resistente. Conosco il ricorrente in quanto ho lavorato insieme a lui presso la resistente, dalla fine del 2021 all'inizio del 2022, per circa 6/7 mese. quando ho iniziato a lavorare per la resistente, il sig già lavorava per essa. Il ricorrente ha terminato di lavorare per la resistente prima di me, e Pt_1 verso la metà del 2022. il ricorrente era addetto alla guida di un autoarticolato. trasportavamo farina e semola. Caricavamo
i sacchi al Mulino Ambrosio. arrivavamo per caricare al Mulino verso le ore 07.00/08.00 e provvedevamo ad aprire le sonde per far caricare i sacchi di farina o le pedane. Scaricavamo verso Benevento, Campobasso, Roma. in genere tornavamo la sera verso le ore 19.00, 20.00, non c'era un orario preciso. gli ordini venivano impartiti dal datore di lavoro, sig. Pt_3
Si lavorava dal lunedi al venerdi e qualche volta il sabato;
non si lavorava né di domenica nè i giorni festivi.
[...]
Prevalentemente si lavorava, all'inizio in nero, poi dopo tempo venivamo regolarizzati, e la paga pattuita era col datore di lavoro. Non posso dire se le somme poteva corrispondere all'eventuale busta paga in quanto io ho lavorato solo in nero.
Sono a conoscenza del fatto che quando lui è andato via lo avevano regolarizzato ma non riesco a dire quanto percepiva come paga. La ragione per cui è andato via è perché non erano stati rispettati i patti che avevano concordato tra di loro”
(cfr. verbale di udienza del 19.12.2024)
Senza dubbio tali dichiarazioni sono inidonee a fornire la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato atteso che entrambe le testimonianze si collocano in un arco temporale successivo al dedotto periodo di “lavoro nero” dal 10.05.2021 sino al 30.09.2021. Invero, il primo teste ha dichiarato di avere iniziato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta “nel 2022”, invece, il teste
, ha dichiarato: “ho lavorato insieme a lui presso la resistente, dalla fine del 2021”. Tes_2
Dal punto di vista documentale l'istante non ha fornito alcun elemento a confronto delle deduzioni contenute nel ricorso quanto alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato.
Queste essendo le risultanze istruttorie, è evidente che la parte ricorrente non ha fornito la prova di quanto dedotto nell'atto introduttivo, e cioè che dal 10.05.2021 al 30.09.2021 ha lavorato ininterrottamente, con il vincolo della subordinazione, alle dipendenze della né Controparte_3 che fosse tenuta ad osservare un orario di lavoro predeterminato e fisso o a giustificare eventuali assenze.
Resta da esaminare la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive chieste per il maggior orario lavorativo svolto come autista.
Giova rammentare che, con particolare riguardo al personale addetto al trasporto di persone e di merci e, dunque, in tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario, o anche più genericamente superiore a quello contrattualmente stabilito, allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo a tal fine che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività (Cass. lav., 7.12.2000, n. 11818; Cass. lav., 5.11.2001, n. 13622; Cass. lav., 20.4.2004, n. 7577. n. 815/2000, n.
Pag. 4 di 7 1202/2000).
La giurisprudenza di merito osserva che tale prova delle modalità e dei tempi di servizio deve essere particolarmente rigorosa per gli autotrasportatori, tenuto conto della discrezionalità del conducente che esercita l'attività fuori della sede dell'azienda e programma il suo lavoro senza essere direttamente assoggettato al controllo del datore di lavoro.
Orbene, nella fattispecie in esame, già a livello di prospettazione attorea, con riferimento all'attività svolta dal ricorrente, l'orario giornaliero di lavoro è indicato in maniera oltremodo generica, non essendo neppure indicate le attività compiute;
tanto impedisce in radice sia di individuare il tempo durante il quale
è stato svolto il lavoro straordinario sia di scomputare, nell'ambito di tale cornice temporale, le pause di inattività.
Né sono stati allegati in ricorso i tempi di pausa osservati generalmente dal ricorrente per consumare i pasti, per i riposi/pernottamenti, per pause di guida etc.
Tale genericità rende inammissibile la prova testimoniale articolata e comunque, ad ogni modo, neanche dalle risultanze istruttorie emerge lo svolgimento di attività lavorativa secondo gli orari dedotti in ricorso.
Ed invero, i testi hanno concordemente dichiarato che l'attività lavorativa iniziava intorno alle ore
07.00, rendendo così dichiarazioni contraddittorie rispetto all'atto introduttivo in cui è dedotto che l'attività lavorativa iniziava alle ore 05.00, orario confermato dal ricorrente anche in sede di libero interrogatorio (cfr. verbale del 10.10.2024).
Inoltre, le dichiarazioni dei testi sono tra loro contraddittorie con riferimento all'orario di fine dell'attività lavorativa, indicato alle ore 17.00 dal teste mentre il teste ha Tes_1 Tes_2 espressamente dichiarato che si rientrava la sera intorno alle 19.00/20.00.
Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda attorea quanto alla condanna della convenuta di pagamento delle differenze retributive per aver osservato un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente stabilito (neppure dedotto in ricorso).
Non spettano alla parte ricorrente neanche le differenze retributive per mancato godimento di ferie o permessi rilevato che nulla è emerso al riguardo dalla prova testimoniale.
Spetta invece alla parte ricorrente il pagamento del trattamento di fine rapporto, avendo allegato l'inadempimento da parte del datore di lavoro.
Al riguardo, deve rammentarsi che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Pag. 5 di 7 Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle suindicate voci retributive, incombe sul convenuto (asserito debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Ma tale prova nella specie non è stata fornita dalla parte resistente, avendo scelto di restare contumace.
In ordine al quantum deabeatur non possono essere considerati i conteggi redatti da parte ricorrente, in quanto effettuati sul maggior orario dedotto in ricorso.
Atteso che, parte ricorrente ha provveduto a depositare esclusivamente le buste paga relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, il TFR può essere calcolato tenuto conto del minimo tabellare risultante dalle stesse pari a € 1.320,48 mensili;
pertanto, parte ricorrente ha diritto al pagamento di €
782,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del credito sino al saldo.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte ricorrente e la seguono la regola Controparte_2 della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto e dei parametri minimi attesa la non complessità dell'istruttoria svolta. CP_ Appare equo compensare le spese nei confronti dell' atteso che, seppur notificato, dall'atto introduttivo non risulta citato in giudizio e pertanto la costituzione è dovuta esclusivamente a comportamento processuale dell' . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna la a pagare al ricorrente la somma di € 782,50 a titolo di Controparte_2
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo saldo;
2) rigetta nel resto;
3) condanna la a pagare le spese del giudizio che liquida in complessivi € Controparte_2
332,00 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
Pag. 6 di 7 CP_ 4) compensa le spese tra la parte ricorrente e l'
SI COMUNICHI.
Nola, 03.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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