Decreto cautelare 11 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Sentenza 12 aprile 2025
Improcedibile
Sentenza breve 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/04/2025, n. 7206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7206 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2025
N. 07206/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07472/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7472 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Commissione Centrale -OMISSIS-) ex art. 10 L. n. 82/1991, notificato all’odierno ricorrente brevi manu , i-OMISSIS-emesso dalla Commissione Centrale ex art. 10, L. 15 marzo 1991, n. 82, con cui veniva deliberata la revoca del programma definitivo di protezione speciale nei confronti del testimone di giustizia -OMISSIS- e del suo nucleo familiare; nonché, di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS-, testimone di giustizia, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Commissione Centrale, emesso ex art. 10 L. n. 82/1991-OMISSIS-con cui è stata deliberata la revoca del programma definitivo di protezione speciale nei confronti suoi e del suo nucleo familiare.
Avverso il gravato provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
i) Violazione e/o falsa applicazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13-quater l. 15 marzo 1991 n. 82 . La Commissione avrebbe compiutamente considerato la persistenza e l'attualità della situazione di pericolo nella quale verserebbe il sig. -OMISSIS-in ragione delle testimonianze rese anche di recente in processi contro la criminalità organizzata, tali da generare gravi ripercussioni e ritorsioni allo stesso ed al suo nucleo familiare. La fuoriuscita dal programma di protezione, date le condizioni economiche difficoltose dovute alla perdita della propria occupazione, costringerebbero il ricorrente a fare ritorno nel luogo d’origine -OMISSIS- con i rischi per la vita conseguenti.
ii) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 comma 3 della legge n.6 del 2018. Contrariamente a quanto si afferma nel provvedimento gravato, il sig. -OMISSIS-non avrebbe mai rifiutato alcun trasferimento proposto dal Servizio Centrale, ma semplicemente accettato con espressa riserva, motivata dal fatto che il figlio, nel mese di giugno 2024, avrebbe dovuto sostenere gli esami per conseguire il diploma di maturità. Quanto alla condotta di disvelamento di dati sensibili e segreti, il sig. -OMISSIS-si sarebbe semplicemente limitato ad inoltrare al proprio difensore di fiducia una copia del certificato di iscrizione dell’istituto scolastico frequentato dal figlio al solo fine di chiedere, per suo tramite, una proroga del trasferimento al Servizio Centrale, che avrebbe consentito al figlio di sostenere gli esami di maturità. I dati anagrafici e di residenza del figlio, peraltro, erano già noti tanto al Servizio Centrale quanto all’Istituto scolastico.
iii) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; degli artt. 3 e 6 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea . La Commissione non avrebbe operato un corretto bilanciamento tra il diritto fondamentale all’integrità psico-fisica ed alla sicurezza, da una parte, e il principio di economicità, dall’altra parte.
i v) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 29 e 97 della Costituzione. Per le ragioni su esposte, la revoca comporterebbe anche una violazione del diritto alla incolumità del nucleo familiare del testimone di giustizia.
v) Eccesso di potere per illogicità manifesta – Contraddittorietà – Difetto di istruttoria e motivazione, nella parte in cui nel provvedimento gravato si dispone la revoca del programma di protezione ma al tempo stesso si riconoscono misure ordinare di tutela personale a difesa dell’incolumità del testimone di giustizia.
vi) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 , in quanto la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca non avrebbe consentito al ricorrente di esercitare pienamente e in fase procedimentale il proprio diritto di difesa.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, chiedendo in data 28 luglio 2024 un rinvio dell’udienza per declassifica dei documenti coperti da riservatezza.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS-, riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare presentata col ricorso è stata respinta.
4. Con memoria depositata il 25 ottobre 2024 il ricorrente ha dedotto, allegando documentazione, che il diniego di autorizzazione all’assunzione quale autista urbano del 1° ottobre 2024 e il diniego ad un viaggio in località di origine del 20 agosto 2024, opposti dal Servizio Centrale, certificherebbero il persistente stato di alto pericolo di ritorsione per il testimone di giustizia ed il suo nucleo familiare, tale da non consentire spostamenti sia lavorativi che di svago.
5. In data 26 ottobre 2024 il Ministero ha depositato documentazione relativa al procedimento de quo, ivi inclusi i pareri della DDA competente e della DNA.
6. All’udienza pubblica del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
8. L’art. 10 della legge n. 6/2018 stabilisce che “ 1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 26, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emanati ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204”.
Il successivo art. 13, comma 3, della legge n. 6/2018 prevede poi che “ Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”.
9. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, osserva inoltre il Collegio come il ricorrente, al momento dell’ammissione al programma di protezione, fosse stato reso pienamente edotto - con la sottoscrizione del documento ex art. 9 del DM 23 aprile 2004, n. 161 - delle limitazioni connesse al suo status.
Come rilevato dallo stesso Servizio Centrale di Protezione nelle note in atti e dalla Commissione centrale nel provvedimento di revoca impugnato, l’odierno ricorrente ha contravvenuto a specifiche clausole del programma, ponendo in essere comportamenti che hanno oggettivamente vanificato le finalità di protezione: in particolare, nel provvedimento impugnato la Commissione ha evidenziato che il sig. -OMISSIS- dopo essere stato diffidato una prima volta il 29 novembre 2023 a fronte di un rifiuto al trasferimento, ha commesso “ ulteriori gravi violazioni comportamentali ” consistenti precisamente “ nel disvelamento della località protetta e nel persistente rifiuto al trasferimento in altra località protetta per motivi di sicurezza ”, adducendo “ continui pretesti per differire la movimentazione, salvo poi accettarla solo “con riserva”, integrando tale comportamento un rifiuto “di fatto” allo spostamento intimato”.
La Commissione ha richiamato, altresì, le note della DDA competente e della DNA, che hanno rappresentato come il sig. -OMISSIS-sia incorso in reiterate violazioni comportamentali, consistenti nel disvelamento e nel rifiuto di trasferimento, pregiudizievoli per le garanzie di incolumità di una persona che si ritiene a rischio e per quelle degli stessi agenti di scorta.
L’inosservanza degli obblighi assunti nel programma costituisce, a norma dello stesso contratto di protezione sottoscritto, fatto valutabile ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione; nel caso di specie, quindi, la revoca del programma di protezione disposto con il gravato provvedimento è adeguatamente motivata con riferimento alle molteplici violazioni degli obblighi comportamentali commesse da parte del ricorrente.
10. Alla luce di tutti i sopra elencati elementi, deve ritenersi del tutto legittima la valutazione compiuta dalla Commissione Centrale ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge n. 6/2018: i fatti accertati e contestati rientrano, infatti, nelle ipotesi di revoca del programma che, come tale, deve essere oggetto di valutazione da parte della Commissione sulla base degli elementi nella medesima norma indicati.
Il gravato provvedimento enuncia in modo circostanziato le valutazioni compiute dalla Commissione, in ossequio al disposto normativo, e conclusivamente, con motivazione esente da censure, ha ritenuto la reiterata violazione degli obblighi comportamentali da parte del ricorrente incompatibile con la prosecuzione del programma di protezione, disponendone così la revoca.
D’altronde, il provvedimento risulta, come evidenziato, conforme a quanto espresso non solo dalle note del Servizio Centrale di Protezione, ma anche dalla DDA competente e dal parere della Direzione Nazionale Antimafia, che non hanno mancato di rimarcare la gravità e persistenza delle condotte violative poste in essere dal -OMISSIS- anche in ragione della precedente diffida.
In particolare, la motivazione del provvedimento dà conto anche del bilanciamento degli interessi in gioco compiuto dalla Commissione: la valutazione in ordine alle violazioni comportamentali, infatti, è stata comparata con l’interesse del ricorrente alla propria sicurezza ed incolumità personale, profilo non ignorato dalla Commissione, consapevole che la revoca del programma rappresenta una extrema ratio ; tuttavia, ha rilevato la Commissione che, esaminati gli atti, all'esito di una attenta valutazione comparativa nel bilanciamento degli interessi contrapposti (l’incolumità del testimone e dei familiari, il perdurante interesse dello Stato ad avvalersi della sua collaborazione), l 'accertata violazione delle regole del programma, in particolare quelle di evitare condotte che pongano a serio rischio la sicurezza, denota la mancanza di buona fede e di correttezza da parte dell’interessato, costituendo inadempimento di specifiche clausole contrattuali; tale valutazione, soprattutto con specifico riguardo agli effetti delle violazioni comportamentali, non può che essere ritenuta prevalente rispetto alla valutazione afferente agli altri interessi in gioco e ciò anche alla luce dei pareri della DDA e della DNA, nei quali deve ritenersi effettuato il bilanciamento di siffatti interessi.
Infine, osserva il Collegio come la Commissione centrale, nell’adottare il provvedimento impugnato, abbia conseguentemente incaricato il Servizio Centrale di Protezione di segnalare la posizione del ricorrente e del relativo nucleo familiare alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini dell'adozione delle ordinarie misure di protezione; dunque, i profili attinenti allo stato di pericolo del ricorrente e dei familiari risultano ragionevolmente salvaguardati dall’Amministrazione.
11. Quanto alla dedotta violazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio ex art. 7 legge 241/1990, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990, le disposizioni contenute nel Capo III, tra cui è ricompreso l’invocato art. 7 e tutte le altre in materia di partecipazione procedimentale, non si applicano “ ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni ”. L’istituto partecipativo in questione non trova quindi applicazione ai procedimenti “ in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia ”, quale quello di causa; tanto vale a segnare l’infondatezza della censura.
12. Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Silvia Simone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.