Art. 6.
Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.
Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.