Articolo 6 della Legge 21 marzo 1953, n. 161
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 aprile 1953
Art. 6.
Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.
Entrata in vigore il 16 aprile 1953
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