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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere relatore
Dott.ssa Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
342/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025
TRA
Parte_1 C.F._1
Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
Parte_4 C.F._4
CP_1 C.F._5
Controparte_2 C.F._6
Controparte_3 C.F._7
Controparte_4 C.F._8
1
Controparte_5 C.F._9
CP_6 C.F._10
CP_7 C.F._11
Controparte_8 C.F._12
Controparte_9 C.F._13
CP_10 C.F._14
Controparte_11 C.F._15
Controparte_12 C.F._16
Controparte_13 C.F._17
Controparte_14 C.F._18
CP_15 C.F._19
Parte_5 C.F._20
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CP_16 C.F._21
Marco Tortorella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via
Domenico Chelini 5
ALTRI APPELLANTI
E
(CF ) in persona Controparte_17 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio pro tempore,
[...]
(CF ) Controparte_18 P.IVA_2 [...]
(CF CP_19 P.IVA_3 Controparte_20
(CF ) in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,
[...] P.IVA_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12,
APPELLANTI INCIDENTALI
2 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 9515/2023, pubbl. il 14/06/2023, resa dal Tribunale di Roma, Sezione II, nella causa civile di 1° grado iscritta al N° di R.G.
45008/2016, non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a partire dall' anno accademico 1991 e di aver subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo
Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n.
368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Chiedevano pertanto la condanna, in solido, delle amministrazioni convenute al pagamento della differenza tra quanto percepito per la borsa di studio e il trattamento riconosciuto dal D.P.C.M. del 7/3/2007 e del 6/7/2007, asseritamente spettante a titolo di adeguata remunerazione, nonché l'indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale delle borse di studio, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 D.Lgs. 368/99); alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs. 368/99, artt.
34 e seguenti.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute eccependo il difetto di legittimazione passiva dei l'infondatezza nel merito delle domande e, CP_21
comunque, la prescrizione delle domande di indicizzazione annuale di adeguamento triennale.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9515/2023, rigettava le domande attoree in quanto infondate.
Gli odierni appellanti, ritenendo errata la valutazione di liceità della condotta dello
Stato per mancata attuazione delle Direttive comunitarie proponevano appello nei
3 confronti della sentenza impugnata e chiedevano, previo interpello della CGUE, in totale riforma della sentenza impugnata, la condanna di tutte le parti convenute in solido tra loro:
In via principale, condannare le Amministrazioni, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione e conseguenti:
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 D.Lgs. 368/99);
- alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs. 368/99, artt. 34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
Condannare, altresì, le Amministrazioni, in solido, al pagamento nei confronti degli appellanti, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del d.lgs. n. 257/91, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva
4 relativa al personale medico dipendente del SSN, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe eccependo l'infondatezza nel merito delle domande e, con appello incidentale, riproponevano le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva già sollevate in primo grado e rimaste assorbite nella pronuncia del Tribunale.
Fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione al 12.02.2025, in trattazione scritta venivano concessi i termini nella massima estensione.
L'appello principale è infondato per i rilievi che seguono.
In via preliminare si deve osservare che la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni poste, rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Con riferimento alla questione della legittimazione passiva dei va rilevato CP_21
che con l'atto di citazione gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio sia la che i formulando le proprie conclusioni Controparte_17 CP_21
direttamente nei confronti di tutti i convenuti. Secondo un principio consolidato della
S.C., per l'inadempimento dell'obbligo della trasposizione della direttiva, la responsabilità compete allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (Cass. SS.UU. n. 30649/2018). Nel merito, alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte si osserva quanto segue.
Rispetto alla domanda risarcitoria per violazione dell'obbligazione ex lege che impone allo Stato il corretto e tempestivo recepimento della normativa di fonte comunitaria non self- executing deve escludersi che, il nuovo trattamento economico e previdenziale previsto per gli specializzandi medici a decorrere dall'anno accademico
2006-2007, alla stregua degli artt. 39 e 41 e 46 D.Lgs. n. 368/1999, come sostituiti dall'art. 1, comma 300, L. n. 266/2005, rilevi come tardivo ed erroneo adempimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive indicate.
5 Va rilevato, infatti, che la direttiva n. 93/16/CEE, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata. Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91;3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina.
Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato, con la sentenza 4449/2018, che in tema di trattamento economico:
“La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art.
6 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la
Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica” (in senso conforme Cass. 13445/2018 e
14168/2019).
In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza
11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del
1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo - né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.”.
In merito alla domanda relativa all'adeguamento triennale della borsa di studio, la
Corte di Cassazione con sentenza 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l.
7 n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del
2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6” (in senso conforme Cass.13572/2019, Cass. n. 12702/2023; 23810/2021; 26923,
18106, 13283, 8997/2020).
Alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte, in tema di mancata indicizzazione della borsa di studio, si osserva che con l'ordinanza 9104/2021 la
Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del
1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.” Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2513/2024 e con la sentenza a Sez. Un. 20006/2024.
Per quanto sopra l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande anche proposte in via incidentale.
Alla luce di quanto precede è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dello stesso, anche a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione sottesa alla presente controversia, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte.
Ciò impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna di ciascun appellante al pagamento di una somma che si ritiene congruo liquidare in € 2.000,00, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di
Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione
8 equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001
- il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9515/2023, pubbl. il 14/06/2023, resa dal Tribunale di Roma,
Sezione II, nella causa civile di 1° grado iscritta al N° di R.G. 45008/2016, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale, ritenendo assorbito l'appello incidentale;
B) Condanna non in solido gli appellanti di entrambi i giudizi alla rifusione in favore della delle spese del grado che Controparte_17
liquida in € 40.000,00; .
C) Condanna ciascun appellante, al pagamento di € 2.000,00 ex art. 96 co. III
c.p.c. in favore della Controparte_17
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino
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