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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN033S00187 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN033S00187 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN033S00187 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: CHIEDE
che codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, in sede di pubblica udienza, previa sospensione dell'atto impugnati, in accoglimento dei motivi di opposizione spiegati nel presente Ricorso, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
1. In via principale, Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n. THN033S00187/2025, notificato a mezzo raccomandata A/R in data 16.05.2025, per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4;
2. In via principale, altresì, accertare e dichiarare la temerarietà della condotta dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Piacenza, e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione secondo legge, per i motivi di cui al punto n. 5;
3. In ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Piacenza, al pagamento in favore del Sig. Ricorrente_1 delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese legali 15% e CPA
4%, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Resistente:
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
2) il rigetto dell'istanza di sospensione o, in subordine, di disporre la richiesta di idonea fideiussione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre, con atto notificato il 16.7.2025, avverso avviso di accertamento THN033S00187/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Piacenza, nei confronti di Società_2
per IRES - IRAP - IVA per l'anno 2019.
L'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un importo imponibile di euro 353.015,77, con disconoscimento di componenti negativi per operazioni inesistenti, confermando i componenti positivi non risultando un comprovato legame tra i predetti componenti negativi e quelli positivi, pure ritenuti derivanti da operazioni inesistenti per un importo imponibile di euro 99.209,67, determinando un maggior reddito di euro 353.015,77 ai fini IRES e un uguale maggior valore della produzione ai fini IRAP.
Ai fini IVA ha contestato l'utilizzo di fatture ricevute per operazioni oggettivamente inesistenti per euro
133.144,77, di fatture ricevute per operazioni intracomunitarie fittizie per euro 219.871 con IVA complessiva di euro 77.663,47, oltre al recupero di euro 6.846,85 per dichiarazione difforme dalla risultanza dei registri
IVA vendite. Sono stati quindi determinati debiti di imposta per euro 84.724 per IRES, euro 14.079 per IRAP, euro 84.510 per IVA, oltre interessi e sanzioni per complessivi euro 290.569,23.
L'avviso di accertamento veniva notificato anche al ricorrente in quanto con esso veniva anche affermata la sua responsabilità solidale per imposte e sanzioni in qualità di amministratore di fatto per avere lo stesso agito in funzione dei propri interessi per i vantaggi derivanti dalla costituzione di un soggetto con caratteristiche di artificiosità funzionale alle esigenze personali al fine di evadere le imposte e sottrarre materia imponibile. Inoltre, ex art. 37 c.3 DPR 600/1973, nei confronti dei soggetti che hanno gestito uti dominus una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa e delle relative imposte in quanto effettivi possessori del reddito della società.
Il ricorrente rileva:
la insussistenza di prove sulla asserita attività di amministratore di fatto del ricorrente;
violazione art. 7 DL 269/2003 per assenza di prove sulla circostanze che escluderebbero l'applicazione della predetta norma, che dispone che le sanzioni relative al rapporto fiscale di una persona giuridica sono esclusivamente a carico della medesima, nonchè sulla sua qualificazione come amministratore di fatto e sulla affermata interposizione fittizia della società accertata da parte del ricorrente e ancora insussistenza della condizione di mero schermo societario della società accertata perchè produttrice unicamente di fattura fittizie, essendo state contestate come tali solo 12 su 226 emesse;
violazione art. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 12 c.7 L 212/2000, art 24
L. 4/1929, art. 5 ter Dlgs 218/1997 per omesso contraddittorio endoprocedimentale nei confronti del ricorrente.
Chiede la sospensione dell'atto impugnato per la sussistenza del fumus boni iuris, anche per precedenti decisioni di questa Corte nel ricorso per anni precedenti, e per il periculum in mora, derivante dalla entità della somma riscuotibile a fronte del reddito dichiarato per l'anno 2023 di euro 13.372 come da dichiarazione dei redditi prodotta.
L'Ufficio si costituiva, all'udienza fissata per la sospensiva, rilevando:
la inammissibilità del ricorso per invalidità della procura rilasciata al difensore per mancanza della dichiarazione di conformità ex art. 25 bis c.1 Dlgs 546/1992;
la sussistenza di elementi probatori della sua posizione di amministratore di fatto della società accertata nonchè la irrilevanza dell'assenza di un contraddittorio endoprocedimentale poichè l'art. 5 ter Dlgs 218/1997 era in vigore fino al 22.2.2024 mentre l'avviso di accertamento è stato notificato nel 2025 e comunque quella norma prevedeva l'avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell'Ufficio solo fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del PVC da parte degli organi di controllo, il che nel caso di specie è avvenuto.
Si oppone alla richiesta di sospensione per la insussistenza del fumus boni iuris e per periculum in mora espresso in forma generica.
L'istanza di sospensione è stata accolta, con rinvio al merito per la liquidazione delle relative spese.
Poichè la data di notifica dell'atto impugnato è stata indicata nel ricorso come 16.5.2025, che tuttavia all'udienza di trattazione è stata indicata come erronea, è stato disposto rinvio al 10.2.2026 con termine al
20.1.2026 per il deposito della documentazione relativa alla notifica dell'atto di accertamento, a cura di entrambe le parti, e della attestazione di conformità della procura alle liti a cura del ricorrente.
Le parti hanno provveduto in conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato notificato per posta con deposito all'ufficio postale indicato nell'avviso di ricevimento come
16.5.2025, mentre nel sistema informativo di Poste italiane risulta come il 19.5.2025, in entrambi i casi la notifica del ricorso in data 16.7.2025 risulta tempestiva dal perfezionamento della notifica, avvenuto dieci giorni dopo il deposito. Quanto alla asserita impossibilità di sanare la irregolarità della procura, per assenza della attestazione di conformità prevista ora dall'art. 12 c. 7 Dlgs 546/1992, si deve osservare che l'art. 182 2° comma CPC, nella formulazione in vigore dal 1.1.2023, consente l'assegnazione del termine per il rilascio o rinnovazione della procura anche nel caso di sua mancanza, ipotesi che nella precedente formulazione non era espressamente contemplata.
Si rammenta Cassazione 12831 del 10.5.2024: "6. Tuttavia, il Collegio osserva che la suddetta novella contenuta nella riforma Cartabia non ha inciso sulla materia tributaria che come sopra visto prevede delle norme speciali in materia di invalidità e sanatoria della procura.
Dev'essere conseguentemente affermato nella presente fattispecie il principio di diritto secondo cui «il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'art. 83 cod. proc. civ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, è tenuta anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) al rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità»."
Pertanto è stato assegnato il termine del 20.1.2026 per il deposito della attestazione di conformità all'originale della procura alle liti già depositata, prescrizione adempiuta dal ricorrente.
Nel merito, quanto alla posizione di Ricorrente_1 in relazione alla società oggetto di accertamento, si rileva che nel PVC viene riferita una intercettazione telefonica nella quale il medesimo doveva compilare fatture emesse da Società_3, di cui era legale rappresentante e che il ricorrente era legale rappresentante di altre imprese coinvolte nel meccanismo della emissione di fatture fittizie, ma nessuna circostanza relativa ad atti di gestione della società oggetto dell'accertamento impugnato. Anche nelle dichiarazioni di
Nominativo_1, sui rapporti intrattenuti dalla Società_1 SRL, di cui la stessa era dipendente, con la Società_2 SRL, si fa riferimento al solo Nominativo_2 quale gestore della medesima.
Per Ricorrente_1, pertanto, non si può affermare che sia provata la sua partecipazione alla gestione della società oggetto di accertamento.
Nominativo_2 risulta essere l'unico di cui vengono riferiti atti di gestione compiuti per la società verificata e che può quindi essere considerato amministratore di fatto della medesima.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Ricorrente_1 e per l'effetto annulla, nei suoi confronti, l'atto impugnato. Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 7.200 oltre 15% per rimborso spese, IVA e CP, compresa la fase cautelare, con distrazione a favore dl difensore avv. Difensore_1
.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
SONZINI MAURO, Relatore
BELUZZI PIERPAOLO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN033S00187 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN033S00187 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THN033S00187 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: CHIEDE
che codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, in sede di pubblica udienza, previa sospensione dell'atto impugnati, in accoglimento dei motivi di opposizione spiegati nel presente Ricorso, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
1. In via principale, Dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento n. THN033S00187/2025, notificato a mezzo raccomandata A/R in data 16.05.2025, per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4;
2. In via principale, altresì, accertare e dichiarare la temerarietà della condotta dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Piacenza, e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente ex art. 96 comma 3 c.p.c., nella misura che sarà ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione secondo legge, per i motivi di cui al punto n. 5;
3. In ogni caso, condannare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Piacenza, al pagamento in favore del Sig. Ricorrente_1 delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese legali 15% e CPA
4%, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Resistente:
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
2) il rigetto dell'istanza di sospensione o, in subordine, di disporre la richiesta di idonea fideiussione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre, con atto notificato il 16.7.2025, avverso avviso di accertamento THN033S00187/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Piacenza, nei confronti di Società_2
per IRES - IRAP - IVA per l'anno 2019.
L'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un importo imponibile di euro 353.015,77, con disconoscimento di componenti negativi per operazioni inesistenti, confermando i componenti positivi non risultando un comprovato legame tra i predetti componenti negativi e quelli positivi, pure ritenuti derivanti da operazioni inesistenti per un importo imponibile di euro 99.209,67, determinando un maggior reddito di euro 353.015,77 ai fini IRES e un uguale maggior valore della produzione ai fini IRAP.
Ai fini IVA ha contestato l'utilizzo di fatture ricevute per operazioni oggettivamente inesistenti per euro
133.144,77, di fatture ricevute per operazioni intracomunitarie fittizie per euro 219.871 con IVA complessiva di euro 77.663,47, oltre al recupero di euro 6.846,85 per dichiarazione difforme dalla risultanza dei registri
IVA vendite. Sono stati quindi determinati debiti di imposta per euro 84.724 per IRES, euro 14.079 per IRAP, euro 84.510 per IVA, oltre interessi e sanzioni per complessivi euro 290.569,23.
L'avviso di accertamento veniva notificato anche al ricorrente in quanto con esso veniva anche affermata la sua responsabilità solidale per imposte e sanzioni in qualità di amministratore di fatto per avere lo stesso agito in funzione dei propri interessi per i vantaggi derivanti dalla costituzione di un soggetto con caratteristiche di artificiosità funzionale alle esigenze personali al fine di evadere le imposte e sottrarre materia imponibile. Inoltre, ex art. 37 c.3 DPR 600/1973, nei confronti dei soggetti che hanno gestito uti dominus una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa e delle relative imposte in quanto effettivi possessori del reddito della società.
Il ricorrente rileva:
la insussistenza di prove sulla asserita attività di amministratore di fatto del ricorrente;
violazione art. 7 DL 269/2003 per assenza di prove sulla circostanze che escluderebbero l'applicazione della predetta norma, che dispone che le sanzioni relative al rapporto fiscale di una persona giuridica sono esclusivamente a carico della medesima, nonchè sulla sua qualificazione come amministratore di fatto e sulla affermata interposizione fittizia della società accertata da parte del ricorrente e ancora insussistenza della condizione di mero schermo societario della società accertata perchè produttrice unicamente di fattura fittizie, essendo state contestate come tali solo 12 su 226 emesse;
violazione art. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 12 c.7 L 212/2000, art 24
L. 4/1929, art. 5 ter Dlgs 218/1997 per omesso contraddittorio endoprocedimentale nei confronti del ricorrente.
Chiede la sospensione dell'atto impugnato per la sussistenza del fumus boni iuris, anche per precedenti decisioni di questa Corte nel ricorso per anni precedenti, e per il periculum in mora, derivante dalla entità della somma riscuotibile a fronte del reddito dichiarato per l'anno 2023 di euro 13.372 come da dichiarazione dei redditi prodotta.
L'Ufficio si costituiva, all'udienza fissata per la sospensiva, rilevando:
la inammissibilità del ricorso per invalidità della procura rilasciata al difensore per mancanza della dichiarazione di conformità ex art. 25 bis c.1 Dlgs 546/1992;
la sussistenza di elementi probatori della sua posizione di amministratore di fatto della società accertata nonchè la irrilevanza dell'assenza di un contraddittorio endoprocedimentale poichè l'art. 5 ter Dlgs 218/1997 era in vigore fino al 22.2.2024 mentre l'avviso di accertamento è stato notificato nel 2025 e comunque quella norma prevedeva l'avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell'Ufficio solo fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del PVC da parte degli organi di controllo, il che nel caso di specie è avvenuto.
Si oppone alla richiesta di sospensione per la insussistenza del fumus boni iuris e per periculum in mora espresso in forma generica.
L'istanza di sospensione è stata accolta, con rinvio al merito per la liquidazione delle relative spese.
Poichè la data di notifica dell'atto impugnato è stata indicata nel ricorso come 16.5.2025, che tuttavia all'udienza di trattazione è stata indicata come erronea, è stato disposto rinvio al 10.2.2026 con termine al
20.1.2026 per il deposito della documentazione relativa alla notifica dell'atto di accertamento, a cura di entrambe le parti, e della attestazione di conformità della procura alle liti a cura del ricorrente.
Le parti hanno provveduto in conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato notificato per posta con deposito all'ufficio postale indicato nell'avviso di ricevimento come
16.5.2025, mentre nel sistema informativo di Poste italiane risulta come il 19.5.2025, in entrambi i casi la notifica del ricorso in data 16.7.2025 risulta tempestiva dal perfezionamento della notifica, avvenuto dieci giorni dopo il deposito. Quanto alla asserita impossibilità di sanare la irregolarità della procura, per assenza della attestazione di conformità prevista ora dall'art. 12 c. 7 Dlgs 546/1992, si deve osservare che l'art. 182 2° comma CPC, nella formulazione in vigore dal 1.1.2023, consente l'assegnazione del termine per il rilascio o rinnovazione della procura anche nel caso di sua mancanza, ipotesi che nella precedente formulazione non era espressamente contemplata.
Si rammenta Cassazione 12831 del 10.5.2024: "6. Tuttavia, il Collegio osserva che la suddetta novella contenuta nella riforma Cartabia non ha inciso sulla materia tributaria che come sopra visto prevede delle norme speciali in materia di invalidità e sanatoria della procura.
Dev'essere conseguentemente affermato nella presente fattispecie il principio di diritto secondo cui «il giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'art. 83 cod. proc. civ., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, è tenuta anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) al rispetto delle speciali norme degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità»."
Pertanto è stato assegnato il termine del 20.1.2026 per il deposito della attestazione di conformità all'originale della procura alle liti già depositata, prescrizione adempiuta dal ricorrente.
Nel merito, quanto alla posizione di Ricorrente_1 in relazione alla società oggetto di accertamento, si rileva che nel PVC viene riferita una intercettazione telefonica nella quale il medesimo doveva compilare fatture emesse da Società_3, di cui era legale rappresentante e che il ricorrente era legale rappresentante di altre imprese coinvolte nel meccanismo della emissione di fatture fittizie, ma nessuna circostanza relativa ad atti di gestione della società oggetto dell'accertamento impugnato. Anche nelle dichiarazioni di
Nominativo_1, sui rapporti intrattenuti dalla Società_1 SRL, di cui la stessa era dipendente, con la Società_2 SRL, si fa riferimento al solo Nominativo_2 quale gestore della medesima.
Per Ricorrente_1, pertanto, non si può affermare che sia provata la sua partecipazione alla gestione della società oggetto di accertamento.
Nominativo_2 risulta essere l'unico di cui vengono riferiti atti di gestione compiuti per la società verificata e che può quindi essere considerato amministratore di fatto della medesima.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso di Ricorrente_1 e per l'effetto annulla, nei suoi confronti, l'atto impugnato. Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 7.200 oltre 15% per rimborso spese, IVA e CP, compresa la fase cautelare, con distrazione a favore dl difensore avv. Difensore_1
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