Art. 5. 1. Non e' punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformita' agli obblighi derivanti da trattati internazionali.
Articolo 5 della Legge 12 maggio 1995, n. 210
Articolo 4Articolo 6
Articolo 5 della Legge 12 maggio 1995, n. 210
Versione
2 giugno 1995
2 giugno 1995