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Articolo 5 della Legge 12 maggio 1995, n. 210
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Legge 12 maggio 1995, n. 210
Articolo 5 della Legge 12 maggio 1995, n. 210
Versione
2 giugno 1995
Art. 5. 1. Non e' punibile chi ha commesso alcuni dei fatti previsti dalla presente legge con l'approvazione del Governo, se adottata in conformita' agli obblighi derivanti da trattati internazionali.
Entrata in vigore il 2 giugno 1995
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