Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1010
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo per rottamazione del veicolo

    La Corte ha ritenuto provato che il veicolo è stato rottamato prima della scadenza del termine utile per il pagamento del bollo, facendo venir meno il presupposto impositivo. La tassa automobilistica è dovuta per il possesso del veicolo e non per la mera iscrizione al PRA, e la presunzione di appartenenza derivante dal PRA è relativa e superabile con prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1010
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1010
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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