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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1010/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16096/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240163121109000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240163121109000, notificata in data 30 luglio 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022, per l'importo complessivo di euro 311,83, relativa al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente ha esposto che il veicolo in questione era stato immatricolato in data 30 aprile 2021, come risulta dalla carta di circolazione prodotta in atti, e che lo stesso è stato rottamato in data 10 marzo 2022, mediante consegna a centro di raccolta autorizzato, come comprovato dal certificato di rottamazione e dalla visura
PRA/ACI, entrambe prodotte in giudizio.
Il ricorrente ha dedotto che, alla luce della data di immatricolazione, il periodo di validità del bollo automobilistico risultava in scadenza ad aprile 2022, con termine ultimo per il pagamento fissato al 31 maggio
2022, sicché la rottamazione intervenuta il 10 marzo 2022 ha determinato la cessazione del presupposto impositivo prima della nascita dell'obbligazione tributaria per l'annualità 2022.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Lazio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della controversia, deducendo di avere agito quale mero esattore sulla base del ruolo trasmesso dall'ente impositore.
La Regione Lazio ha resistito al ricorso, sostenendo la debenza della tassa automobilistica per l'intero periodo 01/2022 – 12/2022, pur confermando espressamente che il ricorrente risultava proprietario del veicolo fino alla data del 10 marzo 2022, coincidente con la rottamazione.
Il ricorrente ha depositato note autorizzate, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione prodotta in atti, non contestata nella sua valenza probatoria, è risultato che il veicolo targato Targa_1 è stato regolarmente rottamato in data 10 marzo 2022, con annotazione della cessazione della circolazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, come emerge dalla visura ACI e dal certificato di rottamazione.
È risultato, altresì, che il veicolo è stato immatricolato in data 30 aprile 2021, con conseguente scadenza naturale del periodo di validità del bollo annuale nel mese di aprile 2022, e termine ultimo per il pagamento fissato al 31 maggio 2022.
Ne deriva che, alla data del 10 marzo 2022, il ricorrente aveva già perso il possesso del veicolo prima del sorgere dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2022. Secondo il principio pacifico in materia di tassa automobilistica, il tributo non è dovuto qualora la demolizione o la perdita di possesso intervenga entro il termine utile per il pagamento, poiché in tal caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione, rappresentato dal possesso del veicolo nel periodo di riferimento.
Tale circostanza è stata, peraltro, espressamente confermata dalla Regione Lazio, che ha riconosciuto che il ricorrente ha mantenuto la proprietà del veicolo fino alla data della rottamazione, senza tuttavia trarne le corrette conseguenze giuridiche in ordine alla non debenza del tributo.
Questo Giudice osserva che la tassa automobilistica, pur essendo ancorata alle risultanze del PRA ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, trova il suo presupposto impositivo nel possesso del veicolo e non nella mera iscrizione formale.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 23541 del 02/08/2023; Cass. n. 29060/2024), ha chiarito che le risultanze del PRA pongono una presunzione solo relativa (iuris tantum) di appartenenza del veicolo.
Tale presunzione può essere vinta dalla prova contraria, fornita dal contribuente mediante documenti di data certa, che dimostri l'avvenuta perdita del possesso e, conseguentemente, il venire meno della capacità contributiva ex art. 53 Cost.
Le note autorizzate depositate dal ricorrente hanno ulteriormente chiarito, con puntuale ricostruzione cronologica e normativa, che l'annualità 2022 non è mai venuta ad esistenza sotto il profilo tributario, in quanto il presupposto impositivo è cessato prima della scadenza del termine utile per il pagamento. Le stesse note hanno efficacemente evidenziato l'erroneità della pretesa regionale, fondata su un'errata individuazione del periodo tributario.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata è priva di fondamento giuridico, dovendo essere annullata per insussistenza del presupposto impositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Regione Lazio, liquidate come in dispositivo, atteso che solo la sua condotta complessiva ha determinato la necessità del presente giudizio.
Spese compensate con l'Agenzia Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarato antistatario. Spese compensate con l'Agenzia Entrate Riscossione. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE NT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16096/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240163121109000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240163121109000, notificata in data 30 luglio 2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022, per l'importo complessivo di euro 311,83, relativa al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente ha esposto che il veicolo in questione era stato immatricolato in data 30 aprile 2021, come risulta dalla carta di circolazione prodotta in atti, e che lo stesso è stato rottamato in data 10 marzo 2022, mediante consegna a centro di raccolta autorizzato, come comprovato dal certificato di rottamazione e dalla visura
PRA/ACI, entrambe prodotte in giudizio.
Il ricorrente ha dedotto che, alla luce della data di immatricolazione, il periodo di validità del bollo automobilistico risultava in scadenza ad aprile 2022, con termine ultimo per il pagamento fissato al 31 maggio
2022, sicché la rottamazione intervenuta il 10 marzo 2022 ha determinato la cessazione del presupposto impositivo prima della nascita dell'obbligazione tributaria per l'annualità 2022.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Regione Lazio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della controversia, deducendo di avere agito quale mero esattore sulla base del ruolo trasmesso dall'ente impositore.
La Regione Lazio ha resistito al ricorso, sostenendo la debenza della tassa automobilistica per l'intero periodo 01/2022 – 12/2022, pur confermando espressamente che il ricorrente risultava proprietario del veicolo fino alla data del 10 marzo 2022, coincidente con la rottamazione.
Il ricorrente ha depositato note autorizzate, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione prodotta in atti, non contestata nella sua valenza probatoria, è risultato che il veicolo targato Targa_1 è stato regolarmente rottamato in data 10 marzo 2022, con annotazione della cessazione della circolazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, come emerge dalla visura ACI e dal certificato di rottamazione.
È risultato, altresì, che il veicolo è stato immatricolato in data 30 aprile 2021, con conseguente scadenza naturale del periodo di validità del bollo annuale nel mese di aprile 2022, e termine ultimo per il pagamento fissato al 31 maggio 2022.
Ne deriva che, alla data del 10 marzo 2022, il ricorrente aveva già perso il possesso del veicolo prima del sorgere dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2022. Secondo il principio pacifico in materia di tassa automobilistica, il tributo non è dovuto qualora la demolizione o la perdita di possesso intervenga entro il termine utile per il pagamento, poiché in tal caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione, rappresentato dal possesso del veicolo nel periodo di riferimento.
Tale circostanza è stata, peraltro, espressamente confermata dalla Regione Lazio, che ha riconosciuto che il ricorrente ha mantenuto la proprietà del veicolo fino alla data della rottamazione, senza tuttavia trarne le corrette conseguenze giuridiche in ordine alla non debenza del tributo.
Questo Giudice osserva che la tassa automobilistica, pur essendo ancorata alle risultanze del PRA ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, trova il suo presupposto impositivo nel possesso del veicolo e non nella mera iscrizione formale.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 23541 del 02/08/2023; Cass. n. 29060/2024), ha chiarito che le risultanze del PRA pongono una presunzione solo relativa (iuris tantum) di appartenenza del veicolo.
Tale presunzione può essere vinta dalla prova contraria, fornita dal contribuente mediante documenti di data certa, che dimostri l'avvenuta perdita del possesso e, conseguentemente, il venire meno della capacità contributiva ex art. 53 Cost.
Le note autorizzate depositate dal ricorrente hanno ulteriormente chiarito, con puntuale ricostruzione cronologica e normativa, che l'annualità 2022 non è mai venuta ad esistenza sotto il profilo tributario, in quanto il presupposto impositivo è cessato prima della scadenza del termine utile per il pagamento. Le stesse note hanno efficacemente evidenziato l'erroneità della pretesa regionale, fondata su un'errata individuazione del periodo tributario.
Ne consegue che la cartella di pagamento impugnata è priva di fondamento giuridico, dovendo essere annullata per insussistenza del presupposto impositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Regione Lazio, liquidate come in dispositivo, atteso che solo la sua condotta complessiva ha determinato la necessità del presente giudizio.
Spese compensate con l'Agenzia Entrate Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarato antistatario. Spese compensate con l'Agenzia Entrate Riscossione. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE NT