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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 2637/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi
, Parte_1 con l'avv. PASTRO FEDERICA
e
TI GA, con l'avv. DE RUOS MICHELE
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 16/09/2000.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 27/05/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970
n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale del 18/05/2016;
1 poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/09/2000 da nato a [...] il [...] e GA TI nata a Parte_1
CONEGLIANO (TV) il 06/04/1974 e trascritto al n. 8, Parte I, Ufficio 1, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Nervesa della AG alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Il figlio minore viene collocato prevalentemente presso la residenza Persona_1
materna di Spresiano (TV), Via Antonio Meucci, n. 4 – Interno: 2, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato da venerdì sera a domenica sera;
- 15 giorni durante l'estate, nel periodo e secondo modalità che verranno concordate di anno in anno tra i genitori entro e non oltre il primo giorno del mese di giugno;
- ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno ed il giorno di Pasqua e Pasquetta.
Il tutto salvi diversi accordi delle parti.
3. La programmazione di eventuali viaggi del figlio minore soprattutto all'estero, Per_1
dovrà essere concordata tra le parti con congruo anticipo.
4. Il signor concorrerà al mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1 corrispondendo alla signora IA OR un assegno mensile di € 150,00= complessivi, indicizzabile annualmente ex lege degli indici ISTAT al consumo, da versarsi anticipatamente ogni mese, entro il giorno 15.
5. Il signor concorrerà pure, nella misura del 50%, a tutte le sostenende spese Parte_1
straordinarie della figlia e del figlio secondo quanto indicato e previsto dal Per_2 Per_1
Protocollo del diritto di Famiglia del Tribunale di Treviso.
6. I ricorrenti sono economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
2 7. L'assegno unico universale viene integralmente percepito dalla signora IA OR mentre il signor s'impegna a non avanzare richiesta della propria quota. Parte_1
8. I ricorrenti attestano di aver, per il resto, già definito qualsiasi rapporto patrimoniale esistente tra gli stessi e di avere risolto ogni questione tra loro esistente, inerente e conseguente il rapporto matrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa. In particolare, a totale regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, il signor dichiara di non aver nulla a che pretendere Parte_1
dalla signora IA OR con riferimento alla casa famigliare di Nervesa della AG
(TV) ed al relativo mutuo cointestato e oggi estinto la cui rata era comunque a carico della signora OR.
9. I signori IA OR e si danno reciproco assenso al rilascio e/o Parte_1 rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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