CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 337/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL AG Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AR De RT Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 337/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Sabrina Saccomanni e Marco Barbatelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in PERUGIA VIA FIORENZO DI LORENZO 11
APPELLANTE contro
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Biscarini ed elettivamente domiciliata in PERUGIA VIA FIUME 17, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ulisse Bardani ed elettivamente domiciliata in PERUGIA VIA BONTEMPI 1, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2
dall'Avv. Paolo Fantusati ed elettivamente domiciliato in PERUGIA VIALE
CENTOVA 6, presso lo studio del difensore
APPELLATO
e contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._3
dall'Avv. Valia FE AL ed elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA COTANI
106, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Zioni e Simone
Manna ed elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA CACCIATORI DELLE ALPI
28, presso lo studio dell'Avv.to Simone Manna
APPELLATA
e contro
C.F. , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4
rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE avente ad pag. 2/32 OGGETTO
Lesione personale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, in accoglimento della originaria domanda attorea
e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti e in parziale riforma della sentenza gravata, contrariis reiectis,
1. accertata e dichiarata la responsabilità della - Controparte_7 [...]
- , ora “ Controparte_8 Controparte_9 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
della Dott.ssa del Dott. in ordine ai fatti Controparte_4 Controparte_3
descritti nei propri scritti difensivi ed alle conseguenti gravi condizioni psico-fisiche della Sig.ra Parte_2
2. condannare la “ , in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, la Dott.ssa il Dott. Controparte_4 CP_3
in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_6
tempore, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore ed in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore – in solido tra loro o nell'ambito delle rispettive responsabilità - all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla Sig.ra pari ad almeno Parte_1
€900.000,00= (novecentomila/00) ovvero alla diversa somma - maggiore o minore - ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto fino all'effettivo soddisfo;
pag. 3/32
3. In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario (15%), IVA e CIS come per legge.”
Per Controparte_1
“Per i suesposti motivi di fatto e di diritto vanno respinti tutti i motivi di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.626/2024 pubblicata il 16.04.2024,rep
n.1051/2024 , con integrale conferma della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
In subordine per la denegata ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità della sentenza ci si riporta a tutto quanto dedotto argomentato e richiesto in primo grado e alle conclusioni ive adottate.”
Per polizza Dott.ssa : Controparte_2 Controparte_4
“In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del quarto motivo di appello proposta dalla
Sig.ra Parte_1
In tesi
Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato nei Parte_1
termini della sua formulazione.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali oltre al rimborso forfetario.
In linea subordinata
Accertare e dichiarare che la Dott.ssa (e per essa la sua Controparte_4
assicuratrice ) è comunque tenuta in sede di rivalsa, come Controparte_2
proposta nei suoi confronti dalla esclusivamente entro il Controparte_1
limite del 15% delle (ulteriori ed ipotetiche) somme che dovessero essere riconosciute all'appellante, all'esito dell'attuale giudizio di impugnazione.”
pag. 4/32 Per polizza Dott. ): Controparte_2 Controparte_3
In via preliminare ed in tesi
Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, relativamente alla posizione del Dott. ; con ogni conseguente Controparte_3
statuizione anche relativamente ad . Controparte_2
In ipotesi
Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato nei Parte_1
termini della sua formulazione.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali oltre al rimborso forfetario.
Per : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
“accertare che la sentenza gravata è passata in giudicato in capo al Dott.
[...]
verso tutte le parti in causa, in particolare verso la , CP_3 Parte_1
che nulla ha dedotto relativamente alla specifica posizione del soggetto qui comparente
e per l'effetto respingere l'avverso ricorso in particolare laddove chiede inopinatamente un titolo di condanna anche nei confronti del convenuto in questa sede
e comunque dichiarare lo stesso inammissibile, improcedibile ed infondato. Con vittoria di spese.
Il tutto con la precisazione che qualunque eventuale appello incidentale di terzi verso il
Dott. sarà da ritenersi tardivo e comunque improcedibile e come tale da CP_3
rigettare.”
Per AR FE AL:
“Voglia la Corte d'Appello di Perugia dichiarare l'appello della Sig.ra Parte_1
inammissibile ed infondato con conseguente rigetto dello stesso e con conferma della sentenza impugnata.
pag. 5/32 Con condanna dell'appellante alla refusione in favore della convenuta Dott.ssa
[...]
delle spese e competenze del presente grado di giudizio.” CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 21.05.2024 la Sig.ra ha Parte_1
impugnato la Sentenza n. 626/2024 con cui il Tribunale di Perugia ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno da lei formulata nei confronti della
[...]
e dei soggetti nel frattempo chiamati in causa, articolando Controparte_1
cinque motivi di appello.
Con primo motivo di appello ha lamentato la lesione dei propri diritti di difesa ex art. 24
Cost. in quanto il giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 185 bis c.p.c., avendo formulato la proposta conciliativa dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie in replica ex art. 190 c.p.c. in violazione del limite temporale e processuale stabilito dalla norma citata.
L'appellante ha censurato anche la violazione dell'art. 127 ter c.p.c. in quanto, nonostante non vi fosse alcuna opposizione delle altre parti, il giudice di primo grado non ha accolto l'istanza di rinvio dell'udienza di precisazioni delle conclusioni presentata dalla procuratrice, impossibilitata a presenziare all'udienza.
Inoltre, malgrado l'avv. Saccomanni abbia fornito la prova dell'impedimento a presenziare all'udienza del 15.11.2023 per causa a sè non imputabile, il Giudice di primo grado ha immotivatamente dichiarato inammissibile l'istanza successiva di remissione in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c..
Con secondo motivo di appello ha dedotto l'erronea quantificazione del risarcimento da parte della sentenza di primo grado, in quanto: il giudice avrebbe omesso di disporre il supplemento di C.T.U. reiteratamente richiesto dall'attrice, attuale appellante, in ordine alla notevole discrasia tra la percentuale di invalidità quantificata nella C.T.U. e quella pag. 6/32 del 25% accertata dal C.T.P. di parte appellante;
avrebbe apoditticamente escluso il nesso causale tra le conseguenze pregiudizievoli della lesione del nervo peroneo subito dall'attrice ed i correlati psicopatologici, con ciò negando all'attrice l'integralità del risarcimento;
avrebbe immotivatamente negato la personalizzazione del risarcimento;
avrebbe immotivatamente escluso l'esistenza di un danno da invalidità temporanea, asserendo che la lesione del nervo peroneo profondo non ha incrementato il periodo di inabilità temporanea che l'attrice avrebbe comunque sofferto in conseguenza degli esiti ordinari dell'intervento cui si era sottoposta.
Con terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di risarcimento da perdita della capacità lavorativa specifica, negando la sussistenza del nesso di causalità fra le lesioni riportate dall'attrice e la riduzione del suo orario lavorativo.
Con quarto motivo di appello l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha tenuto conto della comprovata violazione dell'obbligo informativo da parte della e dei medici curanti, che costituisce un danno CP_1
autonomo rispetto a quello alla salute, in quanto ad essere leso è il diritto all'autodeterminazione del malato.
Con quinto motivo di appello l'appellante ha infine lamentato l'erronea regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado, il quale ha compensato fra l'appellante e la le spese maturate precedentemente alla CP_1
formulazione della proposta conciliativa e condannato l'appellante a rimborsare quelle successive.
In particolare, l'appellante ha dedotto: che nel liquidare le spese il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto del fatto dirimente che la convenuta non ha CP_1
aderito alla mediazione ex art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, né ha formulato proposte transattive dopo l'espletamento della C.T.U. medico legale;
che la proposta conciliativa pag. 7/32 ex art.185 bis c.p.c. formulata quando la causa era già in decisione non era accettabile, in quanto – oltre che irrituale – avrebbe trascurato il divario tra la percentuale di invalidità indicata nell'atto di citazione e quella risultante dalla C.T.U. espletata;
che secondo la giurisprudenza di legittimità l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte fra le stesse parti.
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 15.10.2024 contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con particolare riguardo al primo motivo di appello, la ha osservato che il CP_1
giudice di primo grado ha formulato con ordinanza 3.03.2022 la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. dopo aver rimesso la causa in istruttoria, disponendo l'ammissione delle prove testimoniali per acclarare le responsabilità soggettive determinanti causalmente la patologia accusata dalla paziente. Ne consegue che la disposizione normativa è stata correttamente applicata, con conseguente infondatezza del relativo motivo di gravame.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 127-ter c.p.c., il fatto che il giudice abbia disatteso l'istanza congiunta dei difensori non ha compromesso in modo sostanziale il diritto di difesa di parte attrice, tanto più che questa ha poi confermato le conclusioni già prese nei precedenti scritti difensivi.
In merito al secondo motivo di appello la ha ribadito la correttezza delle CP_1
conclusioni dei CC.TT.UU. nominati in primo grado, osservando che la correttezza delle predette conclusioni è riconosciuta anche dal consulente di parte attrice, il quale concorda sul fatto che la complessa e composita lesività neurologica a carico dell'arto pag. 8/32 inferiore sinistro ha una genesi diversa e indipendente dalla condotta tenuta dai sanitari della clinica.
Inoltre, il giudice di primo grado ha correttamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attrice e il successivo aggravamento delle sue condizioni psicomotorie, che secondo la C.T.U. è dovuto al successivo insorgere di altra patologia mielitica indipendente.
Infine, il Tribunale ha correttamente escluso la personalizzazione del danno, non avendo l'appellante dimostrato la presenza di conseguenze eccezionali che la giustifichino.
Quanto al terzo motivo di appello, la ha dedotto che la motivazione sul CP_1
mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica è ineccepibile dal punto di vista logico e fattuale, anche in considerazione del fatto che la
C.T.U. sul punto specifico non è stata oggetto di contestazione neppure da parte del
C.T.P. di parte attrice.
Quanto al quarto motivo di appello, ha eccepito che l'appellante avrebbe dovuto CP_1
dimostrare l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto dal danno alla salute subito a causa dell'errata apposizione del gesso.
Quanto al quinto motivo di appello, la ha allegato che nel compensare le CP_1
spese il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato il fatto che l'appellante non solo ha immotivatamente richiesto una cifra esorbitante, ma ha altresì richiesto danni non dovuti sebbene fosse chiaramente apprezzabile, al momento dell'introduzione del giudizio, che la poliradicolopatia era completamente estranea all'intervento praticato presso la . CP_1
Ha osservato inoltre che la mancata partecipazione della alla mediazione è stata CP_1
giustificata sia dal fatto che alla richiesta non è stata allegata alcuna relazione medico legale sulla quale la , a mezzo del proprio C.T.P., potesse contraddire o CP_1
pag. 9/32 convenire, sia dall'irragionevolezza della pretesa risarcitoria che direttamente coinvolgeva gli operatori chirurgici non evocati però in sede di mediazione.
Infine, la condanna alle spese di lite successiva alla proposta conciliativa è ampiamente giustificata e correttamente motivata poiché il giudice ha ritenuto ingiustificata la motivazione con la quale la proposta conciliativa è stata rifiutata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2024 si è costituita
[...]
in qualità di compagnia assicuratrice della Dott.ssa Controparte_2 CP_4
deducendo quanto segue.
[...]
In via preliminare la società appellata ha eccepito che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza che si pronuncia sulle quote di responsabilità tra la Dott.ssa e CP_4
la , per cui sul punto la sentenza è passata in giudicato. CP_1
Nel merito, con particolare riguardo al primo motivo di appello, ha eccepito CP_2
che: al momento della formulazione della proposta conciliativa l'istruttoria non era affatto ultimata, dal momento che il Giudice, dopo aver formulato la proposta, ha provveduto all'assunzione di ulteriori prove orali;
la proposta di definizione non costituisce in alcun modo una “illegittima anticipazione” del convincimento del
Giudice, la sentenza emessa dal Tribunale risulta il frutto di una meditazione e riflessione, ex novo; in ogni caso, non vi è prova di una concreta lesione del diritto di difesa dell'appellante.
Quanto alla violazione dell'art. 127-ter, le conclusioni che l'attrice avrebbe potuto proporre a seguito della concessione del rinvio non avrebbero potuto che essere quelle già formulate e trascritte nei propri atti, non essendo consentita la modifica delle conclusioni, una volta depositate le memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c.; le conclusioni dell'attrice sono infatti proprio quelle puntualmente riportate nell'epigrafe della sentenza.
pag. 10/32 Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, la società ha dedotto che: la CP_2
sentenza impugnata ha correttamente recepito le conclusioni a cui era pervenuta la
C.T.U. medico-legale, stabilendo nella percentuale del 7% l'invalidità derivante dalla compressione da gesso del nervo peroneo;
che l'aggravamento di tale invalidità è invero derivata unicamente da una patologia emersa successivamente ai fatti di causa, e del tutto indipendentemente dalla compressione da gesso;
che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di personalizzazione del danno, in quanto tale incremento risarcitorio che può essere invero riconosciuto solo in presenza della dimostrazione di una specifica alterazione in pelius delle preesistenti condizioni esistenziali del leso, dimostrazione che nella specie è del tutto mancata;
che il Tribunale ha correttamente escluso che possa essersi determinato un danno da invalidità temporanea, in quanto i C.T.U. avevano accertato che la lesione da compressione del nervo peroneo non andò in ogni caso ad incrementare quello stesso periodo di invalidità temporanea a cui l'attrice sarebbe comunque andata incontro in conseguenza degli esiti ordinari dell'intervento chirurgico di artrolisi artroscopica cui l'attrice si era sottoposta.
Quanto al terzo motivo di appello, ha dedotto che l'incidenza delle lesioni CP_2
sulla capacità lavorativa era stata espressamente esclusa dai consulenti di ufficio e che la stessa attrice aveva esposto in citazione che la riduzione dell'orario lavorativo venne da lei richiesta solamente nel 2015, ossia diversi anni dopo il fatto.
Quanto al quarto motivo di appello, l'appellata ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del motivo in esame, in quanto l'appellante, nei propri scritti conclusionali di primo grado, ed in particolare nell'ultima comparsa conclusionale, datata 14.01.2024, non ha in alcun modo né ribadito né illustrato la richiesta risarcitoria relativa all'omessa preventiva informazione. La richiesta del relativo danno deve pertanto ritenersi abbandonata o rinunciata.
pag. 11/32 In ogni caso, ha rilevato che la censura in esame è stata proposta solo nei confronti della e non già nei confronti dei sanitari, tra cui la Dott.ssa Controparte_1 CP_4
e che essa è infondata per mancanza di prova circa un ulteriore pregiudizio
[...]
rispetto a quello alla salute.
Per quanto riguarda il quinto motivo di appello, l'appellata ha dedotto la correttezza della decisione in punto di spese in quanto il giudice di primo grado: ha evidenziato la mancata adesione dell'attrice alla proposta conciliativa, con la quale veniva sostanzialmente già riconosciuto all'attrice lo stesso importo, poi riflesso in sentenza;
ha evidenziato che, già al momento dell'introduzione del giudizio, risultava evidente che la poliradicolopatia era completamente estranea all'intervento a cui l'attrice si era sottoposta presso la circostanza di cui l'attrice era perfettamente a CP_1
conoscenza, tenuto conto che la poliradicoloparia aveva interessato anche sedi anatomiche del tutto distinte rispetto a quelle interessate dall'intervento alla caviglia, praticatole presso la per cui è causa;
ha riconosciuto la assoluta CP_1
infondatezza e assurdità della richiesta risarcitoria in citazione, ben € 900.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2024 si è costituito il Dott.
deducendo quanto segue. Controparte_3
Ha rilevato, in via preliminare, che la sua posizione è ormai insuperabilmente coperta da giudicato per mancata impugnativa nei suoi confronti, dei capi della sentenza che lo coinvolgevano.
Inoltre, ha eccepito che i quattro motivi di appello svolti risultano sia inammissibili sia patentemente infondati, osservando che nulla viene dedotto verso il salvo poi CP_3
nelle conclusioni coinvolgere nella richiesta di condanna sia l' che lo stesso CP_4
ma in maniera del tutto irrituale ed improcedibile. Il tutto sarebbe poi da ritenersi CP_3
comunque inammissibile, considerato che la aveva svolto una domanda Parte_1
esclusivamente di natura contrattuale verso la Casa e che solo questa aveva CP_1
pag. 12/32 azionato poi un proprio titolo di manleva verso i professionisti e che mai l'appellante ha dedotto in via autonoma una qualche responsabilità extra contrattuale dei medici, né di accertamento al riguardo, ovvero ha fornito elementi di prova ex art. 2697 c.c. a fondamento delle proprie ragioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2024 si è nuovamente costituita, in qualità di assicuratrice del Dott. Controparte_3 Controparte_2
In via preliminare, ha dedotto che la sentenza del Tribunale ha totalmente CP_2
rigettato le domande proposte nei confronti del Dott. e l'appellante Controparte_3
non ha impugnato la sentenza stessa su tale punto o capo, per cui nei suoi confronti deve dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza.
Nel merito, l'appellata ha in ogni caso contestato quanto ex adverso dedotto ed argomentato nell'atto di appello e chiesto la piena conferma della sentenza di primo grado, aderendo, in via subordinata, alle difese svolte dal e dalla CP_3 CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2024 si è costituita in giudizio in qualità di società assicuratrice del Dott. Controparte_5 CP_3
deducendo l'infondatezza delle pretese dell'appellante verso il Dott. in
[...] CP_3
quanto all'esito del giudizio di primo grado non è risultato provato che il Dott. CP_3
semplice aiuto chirurgo, predispose il confezionamento del gambaletto gessato, non avendo sul punto dimostrato alcunché né parte attrice, né tantomeno la CP_1
convenuta. Risulta perciò ingiustificata la richiesta avanzata da parte appellante di condanna al risarcimento dei danni del Dott. essendo questo ultimo esente da CP_3
colpe, e pertanto ingiustificata la conseguente richiesta di condanna di
[...]
CP_10
In via subordinata ad una pronuncia di condanna nei confronti del Dott. la società CP_3
appellata ha riproposto le proprie eccezioni di Parte_3
inoperatività della polizza rimaste assorbite in primo grado, ovvero: inoperatività della pag. 13/32 polizza in quanto polizza a secondo rischio, mentre il ha attivato a primo rischio la CP_3
polizza vigente con non sussistendo ipotesi di colpa grave, la polizza deve CP_2
essere considerata a secondo rischio anche rispetto a quella stipulata dalla struttura in favore dei propri dipendenti e, per espressa previsione contrattuale, non operante a primo rischio anche se la struttura è comunque solvibile;
la polizza non sarebbe comunque in concreto operante in quanto i danni lamentati dall'appellante sono derivati da assenza del consenso informato scritto.
In via estremamente subordinata, l'assicurazione ha dedotto che, anche a voler ritenere esistenti profili di responsabilità in capo al Dott. per i danni lamentati dall'attrice, CP_3
nella vicenda in esame occorre date per assodata la corresponsabilità almeno al 50% della e ciò in forza di quanto affermato dalla Corte di Controparte_1
cassazione nella sentenza n. 28987/2019 dell'11.11.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2024 si è costituita la Dott.ssa
[...]
allegando le seguenti argomentazioni in fatto e diritto. CP_4
L'appellata ha innanzitutto eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della preventiva mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
In proposito, ha esposto che la circostanza che la mediazione sia stata esperita tra l'attore e la convenuta non ha alcuna rilevanza anche perché in quella sede non è stata trattata la questione relativa alla responsabilità dei medici e di conseguenza la mediazione ha riguardato solo alcuni aspetti della controversia, ma non tutti.
La causa dovrebbe pertanto ritenersi improcedibile e dovrebbe essere sospesa per consentire l'esperimento della mediazione anche nei confronti dei chiamati in causa.
Nel merito l'appellata ha poi ribadito le proprie argomentazioni, deducendo in particolare che la domanda attrice è assolutamente infondata in quanto: i danni e i disturbi lamentati dalla Sig.ra non possono essere ricondotti all'intervento alla Parte_1
pag. 14/32 caviglia sinistra ma a altre patologie, mancando dunque assolutamente il nesso causale;
è contestato il ruolo del gesso nella causazione della lesione;
la quantificazione del danno operata dal medico legale della Sig.ra non corrisponde ai canoni di Parte_1
congruità; è illegittima la richiesta di sommatoria integrale tra interessi e rivalutazione;
nel periodo postoperatorio è stato proposto alla Sig.ra il posizionamento di Parte_1
tutore ortopedico per immobilizzazione di caviglia ma la paziente lo rifiutava per problemi personali, preferendo il posizionamento di apparecchio gessato a stivaletto, di cui la Dott.ssa non è stata l'esecutrice materiale. CP_4
Con riguardo al consenso informato, ha dedotto che l'appellante ha dichiarato di aver avuto tutte le possibili informazioni del caso e di aver ben compreso il significato del consenso stesso, avendo sottoscritto tale dichiarazione in data 9.02.2009.
Inoltre, l'appellata ha sottolineato che tale modulo di consenso sottoscritto dall' attrice non è affatto da ritenere un consenso generico, e che in ogni caso il modulo era stato predisposto dalla e non dal;
ha infine eccepito l'inammissibilità della CP_1 CP_11
domanda dell'appellante perché vaga e generica ed in violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c., avendo questa quantificato i danni in maniera arbitraria.
In merito al quinto motivo (sostanzialmente estraneo alla posizione della Dott.ssa
[...]
riguardando una questione tra la Sig.ra e la CP_4 Parte_1 CP_1
ha comunque osservato che la domanda attrice era in gran parte infondata sotto il
[...]
profilo risarcitorio poiché erano state avanzate richieste di somme non dovute e comunque in misura esagerata rispetto al danno effettivamente subito.
Per regolarmente evocata in giudizio, nessuno è comparso, Controparte_6
per cui la stessa deve essere dichiarata contumace.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 9.10.2025.
pag. 15/32 Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla Dott.ssa CP_4
per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010
n. 28 deve ritenersi inammissibile. L'eccezione era stata già in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado ed è stata espressamente rigettata con ordinanza del 21.06.2018. Tale ordinanza è stata poi richiamata dalla sentenza impugnata, che ha condiviso, richiamandola per relationem, la sua motivazione in ordine all'eccezione di improcedibilità. L'appellata avrebbe dunque dovuto proporre autonomo motivo di appello incidentale avverso il relativo capo della sentenza, per cui sul punto deve considerarsi ormai maturato il giudicato.
Sono invece fondate le eccezioni preliminari di giudicato sollevate da
[...]
limitatamente alla sua posizione di assicuratrice del Dott. Controparte_2
nonché dallo stesso Dott. Controparte_3 CP_3
Dall'analisi dei motivi di appello proposti dalla si evince infatti che, Parte_1
nonostante questa abbia citato in giudizio il Dott. nonché CP_3 Controparte_2
e quali suoi garanti, e concluso chiedendo la
[...] Parte_3
condanna di questi al risarcimento del danno subito, la stessa non ha formulato alcun motivo di appello avverso i capi della decisione impugnata che trattano del contributo causale del Dott. nell'insorgenza delle lesioni in capo all'appellante, da cui CP_3
dipendono anche le posizioni delle sue compagnie assicurative.
La sentenza impugnata infatti, nell'accertare le percentuali di responsabilità attribuibili ai soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa, ha ritenuto priva di dimostrazione l'allegazione della secondo la quale sarebbe stato proprio il Dott. a CP_1 CP_3
confezionare in maniera errata il gesso, per cui ha giudicato quest'ultimo esente da qualsivoglia responsabilità.
L'appellante avrebbe dunque dovuto, qualora avesse voluto coltivare la domanda risarcitoria diretta nei confronti del Dott. impugnare il relativo capo di sentenza. CP_3
pag. 16/32 L'appellante si è invece limitata ad impugnare la sentenza relativamente al quantum del risarcimento del danno riconosciutole, nonché alla regolamentazione del rimborso delle spese relative al primo grado di giudizio fra l'appellante e la senza CP_1
muovere alcuna censura avverso i capi della sentenza che individuano quali responsabili della lesione subita dall'appellante solamente la e la Dott.ssa CP_1 CP_4
questione su cui peraltro nessuna delle altre parti del processo ha formulato
[...]
motivo di appello incidentale.
Sulla questione deve considerarsi quindi maturato il giudicato;
ne consegue che le domande formulate dall'appellante nei confronti del Dott. di CP_3 [...]
e anche di limitatamente alla sua Parte_3 Controparte_2
posizione di assicuratrice del devono ritenersi inammissibili, non potendosi CP_3
neppure riesaminare le questioni di merito dichiarate assorbite in primo grado e riproposte dalle suindicate parti appellate.
Passando alla trattazione dei singoli motivi di appello, il primo è infondato in quanto è insussistente la violazione dell'art. 185-bis c.p.c. lamentata dalla Parte_1
La norma in esame, nella formulazione vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio, consentiva infatti al giudice di formulare una proposta conciliativa fra le parti in qualunque momento del procedimento purché non fosse “esaurita l'istruttoria”, circostanza che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non ricorre nel caso di specie. Il giudice, infatti, aveva sì trattenuto la causa in decisione, ma con l'ordinanza 3.3.2022 che conteneva la proposta conciliativa ha rimesso la causa sul ruolo ritenendola non sufficientemente istruita: ha infatti ammesso alcune delle prove testimoniali richieste dalla e da oltre all'interrogatorio formale Parte_1 CP_2
della Sig.ra prove successivamente assunte all'udienza del 07.06.2023. Parte_1
È evidente, quindi, che l'istruttoria non era esaurita, ben potendo il nuovo assegnatario del fascicolo ritenere necessarie prove che in un primo momento erano state ritenute pag. 17/32 superflue;
inoltre la proposta conciliativa aveva una sua ragion d'essere in quel momento in quanto il suo accoglimento avrebbe avuto l'effetto deflattivo di evitare l'espletamento di dette prove e giungere ad una rapida definizione della controversia.
In merito alla presunta anticipazione di giudizio, innanzitutto si osserva che lo stesso art. 185-bis (ultimo periodo) sancisce testualmente che la formulazione della proposta non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Inoltre, proprio perché ha ritenuto necessario acquisire prove al fine di accertare l'effettiva sussistenza del nesso di causalità fra le lesioni lamentate dall'appellata e l'apposizione errata del gesso da parte degli operatori della il giudice di CP_1
primo grado non aveva ancora formato un definitivo convincimento sul punto, altrimenti avrebbe deciso la causa, che era già in riserva per la decisione.
Per quanto riguarda poi la lamentata violazione dell'art. 127-ter va osservato innanzitutto che la prima istanza ex art 127-ter, comma 1 c.p.c. del 9.11.2023, atta a richiedere che l'udienza del 15.11.2023 fosse tenuta in modalità cartolare, non aveva ricevuto l'adesione di tutti i procuratori delle parti costituite, per cui il giudice non era tenuto a provvedere accogliendo la richiesta.
Per quanto riguarda poi la successiva istanza di rinvio del 13.11.2023 formulata da avv.
Saccomanni, essa aveva effettivamente ricevuto l'adesione di tutti i procuratori delle parti in causa, ma il giudice ha rigettato l'istanza sia perché la causa, di risalente iscrizione, rientrava negli obiettivi di definizione e smaltimento fissati dall'Ufficio, sia perché la parte attrice non aveva documentato l'effettiva sussistenza dell'impedimento a presenziare all'udienza.
La concomitanza di un'udienza presso il Tribunale di Spoleto (sembrerebbe, però, in orario diverso rispetto a quella di Perugia) è stata poi effettivamente dimostrata dal procuratore nella successiva istanza ex art. 153 comma 2 c.p.c. del 2.12.2023, ma l'istanza di rimessione in termini non è stata accolta, sia perché la causa era stata ormai pag. 18/32 trattenuta in decisione, sia perché la parte non aveva subito alcun pregiudizio, dovendosi ritenere, per costante giurisprudenza, che in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbano intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione.
In ogni caso, anche se si volesse opinare che il tribunale, in presenza di un'istanza congiunta di rinvio, avrebbe potuto differire la trattazione dell'udienza del 15/11/2023 di una o due settimane, senza per questo incorrere né in violazioni del programma di smaltimento né in problematiche di irragionevole durata del processo, la decisione assunta non pare aver viziato la sentenza.
Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità “la nullità di un atto processuale non può, invero, essere dichiarata, ove l'impugnante non abbia fornito la dimostrazione che il vizio invocato si sia risolto nell'impedimento all'utile esercizio di un determinato potere, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, l'atto processuale, ancorché in ipotesi viziato dalla nullità, ha, in concreto, raggiunto lo scopo a cui era destinato” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/02/2025, n. 3634).
L'appellante, nel formulare la propria doglianza sul punto, non ha allegato né tantomeno dimostrato alcun concreto pregiudizio ai propri diritti di difesa, considerato che, trattandosi dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, il proprio difensore non avrebbe potuto che precisare le conclusioni già rese.
Seppure avesse voluto, in ipotesi, modificare le conclusioni rinunciando a qualche domanda (unica facoltà consentita in sede di precisazione conclusioni vecchio rito: l'art. 189 c.p.c., all'epoca vigente prevedeva, al momento della rimessione al collegio, che il giudice istruttore invitasse le parti a precisare le conclusioni «nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183 c.p.c.»), tale evenienza pare esclusa dallo stesso contegno processuale tenuto dalla parte a seguito della celebrazione pag. 19/32 dell'udienza, dato che in sede di successiva memoria conclusionale ex art 190 c.p.c. ha concluso reiterando le conclusioni formulate nella propria memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Per quanto riguarda il lamentato divario fra le valutazioni dei CC.TT.UU. e quella da formulata dal C.T.P. di parte appellante circa la percentuale di invalidità permanente subita dalla non può che aderirsi alle conclusioni riportate nella C.T.U. Parte_1
espletata in primo grado che, alla luce della documentazione esaminata dai consulenti e dall'esame obiettivo svolto, deve ritenersi esaustivamente argomentata, nonché priva di vizi logici.
In particolare, i consulenti hanno giustificato la quantificazione dei postumi permanenti subiti dall'appellante nella misura del 7% evidenziando come il solo danno neurologico causalmente riferibile all'attività sanitaria svolta presso è rappresentato CP_1
dalla “denervazione dei muscoli dorsi-flessori del piede e delle dita” del piede sinistro, di origine ischemico-compressiva, mentre tutti gli altri sintomi neurologici riscontrati, i quali interessavano tutti e quattro gli arti, sono stati causati da una riscontrata “reazione infiammatoria midollare (mielite) di tipo trasverso interessante il secondo motoneurone”, dovuta alle “complicanze correlate alla infezione da virus zooster della varicella contratto dalla signora in ambito familiare e favorito dal disordine Parte_1
immunitario che è proprio della Tiroidite di Hashimoto dalla quale era affetta”, pertanto del tutto indipendenti dall'attività svolta presso la casa di cura.
La reazione infiammatoria midollare, di origine mielitica, ha quindi determinato la maggior parte delle patologie psicomotorie di cui soffre attualmente la Parte_1
mentre il danno iatrogeno da questa subito è “limitato alla mancata estensione delle prime quattro dita del piede sinistro e ai disturbi disestesici del dorso del piede”. (cfr.
C.T.U., pagg da 45 a 48).
pag. 20/32 I CTU hanno poi adeguatamente confutato le argomentazioni del C.T.P. di parte appellante, il quale, pur avendo condiviso la quantificazione degli esiti jatrogeni in misura pari al 7%, ha valutato i postumi permanenti residuati alla nella Parte_1
maggiore misura del 25%, giustificandolo con la valorizzazione dell'interazione del danno neurologico iatrogeno alla caviglia con la condizione derivata dalla mielite di origine infettiva, sicché non si tratterebbe di un semplice danno biologico ad etiogenesi jatrogena bensì un “maggior danno biologico” provocato dalle incongrue cure praticate alla paziente che rende penosa e faticosa la stazione eretta e la deambulazione.
Come correttamente osservato dai consulenti d'ufficio, tuttavia, considerare tale interazione ai fini della quantificazione del danno biologico iatrogeno sarebbe stato necessario unicamente qualora l'insorgenza della patologia di origine mielitica fosse stata cronologicamente precedente rispetto a quella di origine ischemico-compressiva alla caviglia, così che potesse eziologicamente configurarsi quale maggior danno biologico rispetto alla prima e valutata a titolo di danno differenziale (cfr. C.T.U., pag.
54).
Gli stessi consulenti hanno riportato che, secondo le dichiarazioni della stessa ribadite anche in sede di interrogatorio formale, i sintomi della lesione Parte_1
ischemico-compressiva sono comparsi a pochi giorni (circa 15) di distanza dall'applicazione del gesso avvenuto in data 9.02.2009, mentre la lesione di origine mielitica si è manifestata “intorno alla metà del mese di giugno, quindi oltre il termine di stabilizzazione, almeno teorica, del danno compressivo” (cfr. C.T.U., pag. 54).
Ciò è peraltro stato confermato dalle dichiarazioni di e Testimone_1 [...]
(cfr. verbale di udienza del 7.06.2023), i quali hanno concordemente affermato Tes_2
che le parestesie del piede sinistro si sono manifestate già verso la fine del mese di febbraio 2009.
pag. 21/32 L'appellante lamenta inoltre la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, dei danni psichici che la avrebbe riportato a causa della patologia Parte_1
subita.
Sul punto non può che condividersi la valutazione della sentenza di primo grado, in quanto alla luce del materiale probatorio in atti non vi è una prova sufficiente del nesso di causalità fra l'erronea apposizione del gesso e le conseguenze di natura psichica allegate dall'attrice.
Da un lato la sentenza ha richiamato il dato cronologico dell'insorgenza dei sintomi psicopatologici alcuni mesi dopo la stabilizzazione della denervazione del muscolo pedidio sinistro e dopo l'insorgenza della patologia mielitica, nonché in concomitanza con l'aggravamento di quest'ultima, assumendo che proprio tale dato, secondo un criterio di regolarità causale, induce ad escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la lesione del nervo peroneo profondo da compressione da gesso e la sindrome depressiva diagnosticata alla sig.ra che ragionevolmente consegue alle altre e Parte_1
ben più afflittive problematiche neurologiche dalla stessa patite per cause indipendenti dalla condotta dei sanitari della clinica convenuta , che hanno interessato tutti e quattro gli arti e dunque certamente comportato un grado maggiore di sofferenza e di difficoltà nelle attività quotidiane.
Per quanto riguarda poi il mancato riconoscimento di un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno, non può ritenersi dimostrata la presenza, che era onere della danneggiata fornire, di conseguenze pregiudizievoli eccezionali rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi identici a quello in esame, che rendano il danno particolarmente grave e meritevole di un ulteriore risarcimento rispetto a quello liquidato normalmente (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. III, 18/05/2022, n.
15924).
pag. 22/32 In merito, l'appellante ha prodotto dei certificati che attestano i suoi risultati sportivi
(cfr. all. 37 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e allegato che le lesioni riportate a causa dell'erronea apposizione del gesso hanno comportato la cessazione dell'attività sportiva da questa praticata, nonché maggiori difficoltà nella cura dei figli minori.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività agonistica, manca una qualsiasi dimostrazione del fatto che la svolgesse effettivamente, al momento Parte_1
dell'insorgenza del danno oggetto di causa, l'attività sportiva allegata, considerato anche che i certificati (cfr. all. 37 del fascicolo di primo grado di parte appellante) da questa prodotti risalgono a molti anni prima dell'evento lesivo (il più recente risale all'anno 1991).
Quanto poi all'asserita difficoltà nella cura dei figli minori, l'appellante ha dedotto la circostanza in maniera assolutamente generica e non ha fornito alcun elemento di prova utile a meglio circostanziare l'allegazione e valutare, in ipotesi, la presenza di impedimenti di speciale gravità, superiori al grado di lesività che normalmente, secondo l'id quod plerumque accidit, deriva da pregiudizi di analogo tenore, e dunque già ricompreso nella liquidazione tabellare.
In ogni caso, anche prescindendo dalle carenze di allegazione e prova, permane l'assenza di nesso causale tra le lesioni direttamente ascrivibili all'errata manovra post- operatoria ed i citati pregiudizi subiti dall'appellante, essendo insorti successivamente al manifestarsi delle altre e più invasive patologie dalle quali la paziente risulta affetta.
Quanto, infine, alla circostanza per cui all'appellante sia stata riconosciuta un'invalidità civile pari al 60%, e un'invalidità pari al 40%, va premesso che la stessa è CP_12
rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo stata prodotta la documentazione relativa a tale riconoscimento.
pag. 23/32 In ogni caso, le percentuali attribuite in sede previdenziale o assicurativa non sono sovrapponibili a quelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico in sede civile, poiché rispondono a logiche e finalità differenti ed avvengono secondo parametri diversi.
La quantificazione del danno non patrimoniale, in particolare del danno biologico, si fonda su criteri medico-legali che mirano a esprimere la compromissione dell'integrità psico-fisica della persona in termini di incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività ordinarie. I baremes medico-legali utilizzati in sede civilistica attribuiscono un punteggio percentuale alla menomazione, correlato alla riduzione della capacità complessiva di svolgere le funzioni proprie dell'età e del contesto sociale, senza alcun riferimento alla capacità lavorativa specifica.
CP_1 Diversamente, valuta l'invalidità in relazione alla riduzione della capacità lavorativa generica, cioè alla possibilità di svolgere un'attività lavorativa confacente alle attitudini del soggetto, attribuendo provvidenze a seconda del grado di compromissione
(es. Iscrizione alle liste di collocamento mirato (L. 68/1999) in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3, esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per riduzione superiore a 2/3 ecc).
, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le CP_12
malattie professionali, considera la riduzione della capacità lavorativa specifica, ossia quella riferita alla mansione abituale, con criteri propri e tabelle diverse da quelle civilistiche.
CP_1 Nel caso di specie, ammesso che la signora abbia un'invalidità ai fini del 60%, ne beneficia sulla base di una valutazione globale del suo stato psico-fisico sulla quale hanno certamente inciso le varie patologie di natura psicomotoria e psichica, prima fra tutte la patologia di origine mielitica, che l'affliggono e che sono indipendenti dalla lesione iatrogena oggetto di causa.
pag. 24/32 alla luce della C.T.U. pare, infine, anche la conclusione di escludere un danno Per_1
da invalidità temporanea.
I consulenti hanno in merito evidenziato come non sia possibile ravvisare nel caso di specie un'inabilità temporanea “autonoma correlata alla disfunzione del nervo pedidio, essendo essa ricompresa nella evoluzione del più complesso quadro neurologico” (cfr.
C.T.U., pag. 48).
Va inoltre considerato che la patologia (diagnosticata 17.05.2009) a cui è conseguito il danno neurologico di origine mielitica è insorta nel periodo immediatamente successivo all'ultimo dei tre interventi subiti dalla per la stabilizzazione della caviglia Parte_1
sinistra (intervento di Revisione ferita chirurgica e courettage del 06.05.2009, cfr.
C.T.U., pag. 40).
Deve dunque ritenersi corretta la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, in quanto la lesione del nervo peroneo profondo non ha incrementato il periodo di inabilità temporanea che l'attrice avrebbe comunque sofferto in conseguenza degli esiti ordinari dell'intervento chirurgico di artrolisi artroscopia e stabilizzazione della sindesmosi della caviglia e dell'evoluzione del più complesso quadro neurologico post-mielitico sopravvenuto. Su questo specifico argomento, in realtà, l'appello non si confronta puntualmente con la motivazione, che ha affermato, in sostanza, che il periodo di inabilità temporanea conseguente alla lesione si è sovrapposto a quello ordinariamente conseguente al decorso post-operatorio dell'intervento subito dalla ed al Parte_1
successivo sviluppo della patologia di origine mielitica, non essendovi dunque conseguenze lesive ulteriori rispetto a queste. Alcuna confutazione è stata infatti svolta dall'appellante in proposito.
Anche il terzo motivo di appello è infondato, essendo condivisibile l'esclusione da parte del giudice di primo grado di un risarcimento per la perdita di capacità lavorativa, tanto generica quanto specifica.
pag. 25/32 Ed invero, al di là dell'argomento più volte ripetuto della necessità di dimostrare la diretta derivazione causale del pregiudizio domandato non tanto dal complessivo quadro patologico attuale della signora, ma dalla specifica lesione iatrogena di cui si discute, la
C.T.U. espletata in primo grado ha escluso che la lesione derivante dall'errata apposizione del gesso possa aver comportato una perdita di capacità lavorativa generica in capo all'appellante (cfr. C.T.U., pag. 56). La perdita della capacità lavorativa generica si riferisce alla riduzione della capacità di una persona di svolgere qualsiasi tipo di lavoro, anche diverso da quello abituale, mentre la signora tuttora Parte_1
lavora, pur se con mansioni diverse.
Va poi osservato, quanto all'asserito danno da perdita di capacità lavorativa specifica, che, stando a quanto allegato l'appellante, infermiera, dopo l'insorgenza delle patologie psicomotorie da cui è affetta è stata adibita a mansioni amministrative.
L'appellante non ha tuttavia allegato, né tantomeno dimostrato, che tale modifica di mansioni abbia comportato per la una riduzione della propria retribuzione, il Parte_1
che esclude in radice la configurabilità di un danno da lucro cessante.
Inoltre, la lamentata riduzione dell'orario di lavoro è avvenuta solo nell'anno 2015, ovvero sei anni dopo il verificarsi della lesione al piede sinistro, nei quali la Parte_1
ha evidentemente potuto lavorare a tempo pieno nonostante le patologie da cui è affetta.
Non è dato dunque rilevare che la modifica del proprio orario lavorativo sia dipeso dalle lesioni per cui è causa, ben potendo essere intervenute altre motivazioni di natura personale ad indurla a tale scelta.
In ogni caso, anche volendo ammettere che la modifica all'orario lavorativo richiesta dalla sia imputabile alle sue condizioni psicomotorie, ancora una volta appare Parte_1
più probabile che tale condizione derivi causalmente dalle ulteriori e più gravi patologie che affliggono l'appellante a seguito dell'infiammazione di origine mielitica, piuttosto pag. 26/32 che dalle lesioni direttamente imputabili al comportamento della e del medico CP_1
che avevano in cura l'appellante.
Va infine osservato che l'appellante non ha in alcun modo quantificato la perdita di retribuzione che le sarebbe derivata dalla riduzione di orario, per cui la domanda sarebbe in ogni caso infondata per difetto di prova sul quantum.
Passando alla trattazione del quarto motivo di appello, va premesso che va disattesa l'eccezione di inammissibilità in quanto la domanda del danno derivante dalla violazione degli obblighi informativi a carico della struttura e dei medici curanti non può intendersi rinunciata. L'appellante l'ha infatti coltivata per tutto il primo grado di giudizio, anche negli atti difensivi conclusivi quali le memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, il motivo è infondato.
In diritto, è utile premettere che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di attività medico chirurgica “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/11/2019, n. 28985).
Qualora poi il danneggiato, come nel caso di specie, alleghi la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, il suo onere probatorio “non può ritenersi esaurito, in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul danno in re ipsa (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano)
pag. 27/32 è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., (data ud. 28/11/2024) 23/06/2025, n. 16690).
Calando i suindicati principi nel caso di specie va rilevato che, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata, a prescindere dell'effettiva ricorrenza di una violazione degli obblighi informativi a danno della la sua domanda sarebbe Parte_1
in ogni caso sfornita di prova circa la presenza di un effettivo danno-conseguenza imputabile al mancato consenso informato.
L'appellante non ha né allegato né dimostrato la presenza di alcun pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quelli derivati dalla lesione alla salute subita a seguito dell'errore medico, limitandosi a dedurre la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione che tuttavia, come già chiarito, non è sufficiente di per sé solo a giustificare la liquidazione di un risarcimento.
Il quinto motivo di appello è parzialmente fondato.
Deve, innanzitutto, considerarsi corretta la decisione di condannare l'appellante al rimborso delle spese maturate dopo la proposta conciliativa del giudice di prime cure ai sensi dell'art. 91, comma 1 c.p.c., in quanto il suo rifiuto all'adesione non può ritenersi giustificato. La domanda è stata infatti accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa del giudice ed il rifiuto è stato motivato ritenendo irrisoria la somma offerta,
a fronte delle spese legali e di ctu sostenute.
La C.T.U. tuttavia aveva reso evidente come le richieste di parte appellante fossero palesemente sproporzionate rispetto ai danni effettivamente conseguiti all'errore medico subito dalla la quale pretendeva il risarcimento anche di lesioni che non Parte_1
avevano alcuna correlazione con l'errata apposizione del gesso.
Deve però considerarsi che risulta errata la decisione di compensare le spese maturate precedentemente alla proposta conciliativa ai sensi dell'art. 92, compensazione che è
pag. 28/32 stata motivata solamente sulla base del divario fra quanto richiesto dall'attrice con la somma poi effettivamente liquidata (cfr. sentenza impugnata, pag. 20).
Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, e la compensazione totale o parziale è possibile soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (si veda fra tutte Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061).
La era infatti vittoriosa per la prima fase della lite, sebbene per un importo Parte_1
notevolmente ridotto rispetto alla pretesa iniziale, attesa non solo la ridotta percentuale di danno non patrimoniale riconosciuta, ma anche la decurtazione di alcune pretese come quella della personalizzazione, del danno da invalidità temporanea e alla capacità lavorativa specifica. Ciò implica, a norma dell'art. 92 c.p.c. come interpolato dalla sentenza della C Cost 77/2018, una situazione di soccombenza reciproca sostanziale che integra “una grave ed eccezionale ragione” utile a giustificare la parziale compensazione delle spese.
Valutando dunque globalmente il fatto che era vittoriosa, ma solo in misura Parte_1
parziale, per la prima parte della lite nei confronti della ma al tempo stesso CP_1
era soccombente per il rifiuto della proposta conciliativa, il bilanciamento di queste due poste, una attiva e una passiva, di importo pressoché equivalente (applicando parametri
DM 147/22), avrebbe dovuto indurre il tribunale a compensare le spese di lite in toto, senza prevedere alcuna condanna a carico di Parte_1
Il capo sulle spese della sentenza impugnata andrà quindi riformato in tal senso relativamente alla sola posizione dell'appellante nei confronti di CP_1
Per il resto la sentenza va interamente confermata, ivi incluse le spese processuali nei rapporti processuali non oggetto di riforma.
pag. 29/32 Per quanto riguarda le spese del secondo grado di giudizio, nei rapporti con CP_1
stato accolto, peraltro parzialmente, il solo motivo di appello relativo alle spese
[...]
processuali; vi è dunque una situazione di reciproca soccombenza che vede Parte_1
vittoriosa soltanto per una minima parte dell'appello e totalmente soccombente, in appello, sulla questione principale dedotta in giudizio. In considerazione di ciò, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c, così come interpolato dopo C. Cost 77/2018, per disporre la compensazione parziale delle spese del presente grado, che si stima equo fissare nella misura del 80%, ponendo la restante parte a carico di Controparte_1
Quanto alla posizione della Dott.ssa i motivi formulati nei confronti della CP_4
stessa sono stati tutti rigettati, per cui l'appellante deve considerarsi totalmente soccombente nei suoi confronti e deve essere condannata al rimborso delle spese da questa sostenute in appello.
Quanto poi alle posizioni del Dott. di e di CP_3 Parte_3 [...]
in qualità di garante del Dott. anche in tal caso l'appellante Controparte_2 CP_3
deve essere condannata al rimborso delle spese, in quanto l'appello svolto nei loro confronti si è rivelato inammissibile per i motivi già esposti. Poiché
[...]
rappresentata dallo stesso difensore, è garante di due diverse Controparte_2
posizioni (Dott.ssa e Dott. con difese parzialmente Controparte_4 CP_3
sovrapponibili, alla stessa dovrà essere riconosciuta, per ciascun assistito, una somma minore rispetto agli altri appellati e pari ad una media tra compensi minimi e medi.
I compensi vengono liquidati sulla base delle notule in atti, ricalcolate applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), escludendo i compensi della fase di istruttoria e trattazione dal momento che non vi è stata istruttoria e non è stata svolta, nel corso della prima udienza di trattazione, alcuna delle pag. 30/32 specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 7343/2025); si precisa che per le parti che non hanno depositato nota spese si provvederà d'ufficio.
Vanno poi dichiarate irripetibili le spese nei confronti della Controparte_6
rimasta contumace.
Quanto alle spese di ctu, non essendo stata impugnata la relativa previsione ed essendo in ogni caso corretto, alla luce dell'esito sostanziale della lite, che le stesse vengano poste a carico, in quote uguali, a carico dell'attrice e della Parte_1 [...]
la statuizione va confermata. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento parziale dell'appello, compensa integralmente le spese processuali del primo grado di giudizio fra Controparte_1 Parte_1
;
[...]
dichiara compensate per 4/5 le spese del presente grado e condanna
[...]
a rimborsare a il residuo quinto Controparte_1 Parte_1
delle spese, liquidate (per l'intero) in euro 3.966,00 per compenso professionale ed euro
804,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 CP_4
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...]
euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
(garante delle spese processuali del presente grado di Controparte_2 CP_4
giudizio, che si liquidano in euro € 2.675,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
pag. 31/32 condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
(garante delle spese processuali del presente grado di Controparte_2 CP_3
giudizio, che si liquidano in euro € 2.675,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si Parte_3
liquidano in euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si CP_3
liquidano in euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
dichiara irripetibili le spese nei confronti della Controparte_6
Perugia, 17/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AR De RT CL AG
pag. 32/32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CL AG Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa AR De RT Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 337/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Sabrina Saccomanni e Marco Barbatelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in PERUGIA VIA FIORENZO DI LORENZO 11
APPELLANTE contro
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Biscarini ed elettivamente domiciliata in PERUGIA VIA FIUME 17, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ulisse Bardani ed elettivamente domiciliata in PERUGIA VIA BONTEMPI 1, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2
dall'Avv. Paolo Fantusati ed elettivamente domiciliato in PERUGIA VIALE
CENTOVA 6, presso lo studio del difensore
APPELLATO
e contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._3
dall'Avv. Valia FE AL ed elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA COTANI
106, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro
C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Zioni e Simone
Manna ed elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA CACCIATORI DELLE ALPI
28, presso lo studio dell'Avv.to Simone Manna
APPELLATA
e contro
C.F. , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4
rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE avente ad pag. 2/32 OGGETTO
Lesione personale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, in accoglimento della originaria domanda attorea
e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti e in parziale riforma della sentenza gravata, contrariis reiectis,
1. accertata e dichiarata la responsabilità della - Controparte_7 [...]
- , ora “ Controparte_8 Controparte_9 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
della Dott.ssa del Dott. in ordine ai fatti Controparte_4 Controparte_3
descritti nei propri scritti difensivi ed alle conseguenti gravi condizioni psico-fisiche della Sig.ra Parte_2
2. condannare la “ , in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore, la Dott.ssa il Dott. Controparte_4 CP_3
in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_6
tempore, in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore ed in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore – in solido tra loro o nell'ambito delle rispettive responsabilità - all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla Sig.ra pari ad almeno Parte_1
€900.000,00= (novecentomila/00) ovvero alla diversa somma - maggiore o minore - ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto fino all'effettivo soddisfo;
pag. 3/32
3. In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario (15%), IVA e CIS come per legge.”
Per Controparte_1
“Per i suesposti motivi di fatto e di diritto vanno respinti tutti i motivi di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n.626/2024 pubblicata il 16.04.2024,rep
n.1051/2024 , con integrale conferma della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
In subordine per la denegata ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità della sentenza ci si riporta a tutto quanto dedotto argomentato e richiesto in primo grado e alle conclusioni ive adottate.”
Per polizza Dott.ssa : Controparte_2 Controparte_4
“In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del quarto motivo di appello proposta dalla
Sig.ra Parte_1
In tesi
Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato nei Parte_1
termini della sua formulazione.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali oltre al rimborso forfetario.
In linea subordinata
Accertare e dichiarare che la Dott.ssa (e per essa la sua Controparte_4
assicuratrice ) è comunque tenuta in sede di rivalsa, come Controparte_2
proposta nei suoi confronti dalla esclusivamente entro il Controparte_1
limite del 15% delle (ulteriori ed ipotetiche) somme che dovessero essere riconosciute all'appellante, all'esito dell'attuale giudizio di impugnazione.”
pag. 4/32 Per polizza Dott. ): Controparte_2 Controparte_3
In via preliminare ed in tesi
Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, relativamente alla posizione del Dott. ; con ogni conseguente Controparte_3
statuizione anche relativamente ad . Controparte_2
In ipotesi
Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato nei Parte_1
termini della sua formulazione.
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali oltre al rimborso forfetario.
Per : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
“accertare che la sentenza gravata è passata in giudicato in capo al Dott.
[...]
verso tutte le parti in causa, in particolare verso la , CP_3 Parte_1
che nulla ha dedotto relativamente alla specifica posizione del soggetto qui comparente
e per l'effetto respingere l'avverso ricorso in particolare laddove chiede inopinatamente un titolo di condanna anche nei confronti del convenuto in questa sede
e comunque dichiarare lo stesso inammissibile, improcedibile ed infondato. Con vittoria di spese.
Il tutto con la precisazione che qualunque eventuale appello incidentale di terzi verso il
Dott. sarà da ritenersi tardivo e comunque improcedibile e come tale da CP_3
rigettare.”
Per AR FE AL:
“Voglia la Corte d'Appello di Perugia dichiarare l'appello della Sig.ra Parte_1
inammissibile ed infondato con conseguente rigetto dello stesso e con conferma della sentenza impugnata.
pag. 5/32 Con condanna dell'appellante alla refusione in favore della convenuta Dott.ssa
[...]
delle spese e competenze del presente grado di giudizio.” CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 21.05.2024 la Sig.ra ha Parte_1
impugnato la Sentenza n. 626/2024 con cui il Tribunale di Perugia ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno da lei formulata nei confronti della
[...]
e dei soggetti nel frattempo chiamati in causa, articolando Controparte_1
cinque motivi di appello.
Con primo motivo di appello ha lamentato la lesione dei propri diritti di difesa ex art. 24
Cost. in quanto il giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 185 bis c.p.c., avendo formulato la proposta conciliativa dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie in replica ex art. 190 c.p.c. in violazione del limite temporale e processuale stabilito dalla norma citata.
L'appellante ha censurato anche la violazione dell'art. 127 ter c.p.c. in quanto, nonostante non vi fosse alcuna opposizione delle altre parti, il giudice di primo grado non ha accolto l'istanza di rinvio dell'udienza di precisazioni delle conclusioni presentata dalla procuratrice, impossibilitata a presenziare all'udienza.
Inoltre, malgrado l'avv. Saccomanni abbia fornito la prova dell'impedimento a presenziare all'udienza del 15.11.2023 per causa a sè non imputabile, il Giudice di primo grado ha immotivatamente dichiarato inammissibile l'istanza successiva di remissione in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c..
Con secondo motivo di appello ha dedotto l'erronea quantificazione del risarcimento da parte della sentenza di primo grado, in quanto: il giudice avrebbe omesso di disporre il supplemento di C.T.U. reiteratamente richiesto dall'attrice, attuale appellante, in ordine alla notevole discrasia tra la percentuale di invalidità quantificata nella C.T.U. e quella pag. 6/32 del 25% accertata dal C.T.P. di parte appellante;
avrebbe apoditticamente escluso il nesso causale tra le conseguenze pregiudizievoli della lesione del nervo peroneo subito dall'attrice ed i correlati psicopatologici, con ciò negando all'attrice l'integralità del risarcimento;
avrebbe immotivatamente negato la personalizzazione del risarcimento;
avrebbe immotivatamente escluso l'esistenza di un danno da invalidità temporanea, asserendo che la lesione del nervo peroneo profondo non ha incrementato il periodo di inabilità temporanea che l'attrice avrebbe comunque sofferto in conseguenza degli esiti ordinari dell'intervento cui si era sottoposta.
Con terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di risarcimento da perdita della capacità lavorativa specifica, negando la sussistenza del nesso di causalità fra le lesioni riportate dall'attrice e la riduzione del suo orario lavorativo.
Con quarto motivo di appello l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha tenuto conto della comprovata violazione dell'obbligo informativo da parte della e dei medici curanti, che costituisce un danno CP_1
autonomo rispetto a quello alla salute, in quanto ad essere leso è il diritto all'autodeterminazione del malato.
Con quinto motivo di appello l'appellante ha infine lamentato l'erronea regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado, il quale ha compensato fra l'appellante e la le spese maturate precedentemente alla CP_1
formulazione della proposta conciliativa e condannato l'appellante a rimborsare quelle successive.
In particolare, l'appellante ha dedotto: che nel liquidare le spese il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto del fatto dirimente che la convenuta non ha CP_1
aderito alla mediazione ex art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, né ha formulato proposte transattive dopo l'espletamento della C.T.U. medico legale;
che la proposta conciliativa pag. 7/32 ex art.185 bis c.p.c. formulata quando la causa era già in decisione non era accettabile, in quanto – oltre che irrituale – avrebbe trascurato il divario tra la percentuale di invalidità indicata nell'atto di citazione e quella risultante dalla C.T.U. espletata;
che secondo la giurisprudenza di legittimità l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte fra le stesse parti.
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 15.10.2024 contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con particolare riguardo al primo motivo di appello, la ha osservato che il CP_1
giudice di primo grado ha formulato con ordinanza 3.03.2022 la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. dopo aver rimesso la causa in istruttoria, disponendo l'ammissione delle prove testimoniali per acclarare le responsabilità soggettive determinanti causalmente la patologia accusata dalla paziente. Ne consegue che la disposizione normativa è stata correttamente applicata, con conseguente infondatezza del relativo motivo di gravame.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 127-ter c.p.c., il fatto che il giudice abbia disatteso l'istanza congiunta dei difensori non ha compromesso in modo sostanziale il diritto di difesa di parte attrice, tanto più che questa ha poi confermato le conclusioni già prese nei precedenti scritti difensivi.
In merito al secondo motivo di appello la ha ribadito la correttezza delle CP_1
conclusioni dei CC.TT.UU. nominati in primo grado, osservando che la correttezza delle predette conclusioni è riconosciuta anche dal consulente di parte attrice, il quale concorda sul fatto che la complessa e composita lesività neurologica a carico dell'arto pag. 8/32 inferiore sinistro ha una genesi diversa e indipendente dalla condotta tenuta dai sanitari della clinica.
Inoltre, il giudice di primo grado ha correttamente escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall'attrice e il successivo aggravamento delle sue condizioni psicomotorie, che secondo la C.T.U. è dovuto al successivo insorgere di altra patologia mielitica indipendente.
Infine, il Tribunale ha correttamente escluso la personalizzazione del danno, non avendo l'appellante dimostrato la presenza di conseguenze eccezionali che la giustifichino.
Quanto al terzo motivo di appello, la ha dedotto che la motivazione sul CP_1
mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica è ineccepibile dal punto di vista logico e fattuale, anche in considerazione del fatto che la
C.T.U. sul punto specifico non è stata oggetto di contestazione neppure da parte del
C.T.P. di parte attrice.
Quanto al quarto motivo di appello, ha eccepito che l'appellante avrebbe dovuto CP_1
dimostrare l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto dal danno alla salute subito a causa dell'errata apposizione del gesso.
Quanto al quinto motivo di appello, la ha allegato che nel compensare le CP_1
spese il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato il fatto che l'appellante non solo ha immotivatamente richiesto una cifra esorbitante, ma ha altresì richiesto danni non dovuti sebbene fosse chiaramente apprezzabile, al momento dell'introduzione del giudizio, che la poliradicolopatia era completamente estranea all'intervento praticato presso la . CP_1
Ha osservato inoltre che la mancata partecipazione della alla mediazione è stata CP_1
giustificata sia dal fatto che alla richiesta non è stata allegata alcuna relazione medico legale sulla quale la , a mezzo del proprio C.T.P., potesse contraddire o CP_1
pag. 9/32 convenire, sia dall'irragionevolezza della pretesa risarcitoria che direttamente coinvolgeva gli operatori chirurgici non evocati però in sede di mediazione.
Infine, la condanna alle spese di lite successiva alla proposta conciliativa è ampiamente giustificata e correttamente motivata poiché il giudice ha ritenuto ingiustificata la motivazione con la quale la proposta conciliativa è stata rifiutata.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2024 si è costituita
[...]
in qualità di compagnia assicuratrice della Dott.ssa Controparte_2 CP_4
deducendo quanto segue.
[...]
In via preliminare la società appellata ha eccepito che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza che si pronuncia sulle quote di responsabilità tra la Dott.ssa e CP_4
la , per cui sul punto la sentenza è passata in giudicato. CP_1
Nel merito, con particolare riguardo al primo motivo di appello, ha eccepito CP_2
che: al momento della formulazione della proposta conciliativa l'istruttoria non era affatto ultimata, dal momento che il Giudice, dopo aver formulato la proposta, ha provveduto all'assunzione di ulteriori prove orali;
la proposta di definizione non costituisce in alcun modo una “illegittima anticipazione” del convincimento del
Giudice, la sentenza emessa dal Tribunale risulta il frutto di una meditazione e riflessione, ex novo; in ogni caso, non vi è prova di una concreta lesione del diritto di difesa dell'appellante.
Quanto alla violazione dell'art. 127-ter, le conclusioni che l'attrice avrebbe potuto proporre a seguito della concessione del rinvio non avrebbero potuto che essere quelle già formulate e trascritte nei propri atti, non essendo consentita la modifica delle conclusioni, una volta depositate le memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c.; le conclusioni dell'attrice sono infatti proprio quelle puntualmente riportate nell'epigrafe della sentenza.
pag. 10/32 Per quanto riguarda il secondo motivo di appello, la società ha dedotto che: la CP_2
sentenza impugnata ha correttamente recepito le conclusioni a cui era pervenuta la
C.T.U. medico-legale, stabilendo nella percentuale del 7% l'invalidità derivante dalla compressione da gesso del nervo peroneo;
che l'aggravamento di tale invalidità è invero derivata unicamente da una patologia emersa successivamente ai fatti di causa, e del tutto indipendentemente dalla compressione da gesso;
che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di personalizzazione del danno, in quanto tale incremento risarcitorio che può essere invero riconosciuto solo in presenza della dimostrazione di una specifica alterazione in pelius delle preesistenti condizioni esistenziali del leso, dimostrazione che nella specie è del tutto mancata;
che il Tribunale ha correttamente escluso che possa essersi determinato un danno da invalidità temporanea, in quanto i C.T.U. avevano accertato che la lesione da compressione del nervo peroneo non andò in ogni caso ad incrementare quello stesso periodo di invalidità temporanea a cui l'attrice sarebbe comunque andata incontro in conseguenza degli esiti ordinari dell'intervento chirurgico di artrolisi artroscopica cui l'attrice si era sottoposta.
Quanto al terzo motivo di appello, ha dedotto che l'incidenza delle lesioni CP_2
sulla capacità lavorativa era stata espressamente esclusa dai consulenti di ufficio e che la stessa attrice aveva esposto in citazione che la riduzione dell'orario lavorativo venne da lei richiesta solamente nel 2015, ossia diversi anni dopo il fatto.
Quanto al quarto motivo di appello, l'appellata ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del motivo in esame, in quanto l'appellante, nei propri scritti conclusionali di primo grado, ed in particolare nell'ultima comparsa conclusionale, datata 14.01.2024, non ha in alcun modo né ribadito né illustrato la richiesta risarcitoria relativa all'omessa preventiva informazione. La richiesta del relativo danno deve pertanto ritenersi abbandonata o rinunciata.
pag. 11/32 In ogni caso, ha rilevato che la censura in esame è stata proposta solo nei confronti della e non già nei confronti dei sanitari, tra cui la Dott.ssa Controparte_1 CP_4
e che essa è infondata per mancanza di prova circa un ulteriore pregiudizio
[...]
rispetto a quello alla salute.
Per quanto riguarda il quinto motivo di appello, l'appellata ha dedotto la correttezza della decisione in punto di spese in quanto il giudice di primo grado: ha evidenziato la mancata adesione dell'attrice alla proposta conciliativa, con la quale veniva sostanzialmente già riconosciuto all'attrice lo stesso importo, poi riflesso in sentenza;
ha evidenziato che, già al momento dell'introduzione del giudizio, risultava evidente che la poliradicolopatia era completamente estranea all'intervento a cui l'attrice si era sottoposta presso la circostanza di cui l'attrice era perfettamente a CP_1
conoscenza, tenuto conto che la poliradicoloparia aveva interessato anche sedi anatomiche del tutto distinte rispetto a quelle interessate dall'intervento alla caviglia, praticatole presso la per cui è causa;
ha riconosciuto la assoluta CP_1
infondatezza e assurdità della richiesta risarcitoria in citazione, ben € 900.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2024 si è costituito il Dott.
deducendo quanto segue. Controparte_3
Ha rilevato, in via preliminare, che la sua posizione è ormai insuperabilmente coperta da giudicato per mancata impugnativa nei suoi confronti, dei capi della sentenza che lo coinvolgevano.
Inoltre, ha eccepito che i quattro motivi di appello svolti risultano sia inammissibili sia patentemente infondati, osservando che nulla viene dedotto verso il salvo poi CP_3
nelle conclusioni coinvolgere nella richiesta di condanna sia l' che lo stesso CP_4
ma in maniera del tutto irrituale ed improcedibile. Il tutto sarebbe poi da ritenersi CP_3
comunque inammissibile, considerato che la aveva svolto una domanda Parte_1
esclusivamente di natura contrattuale verso la Casa e che solo questa aveva CP_1
pag. 12/32 azionato poi un proprio titolo di manleva verso i professionisti e che mai l'appellante ha dedotto in via autonoma una qualche responsabilità extra contrattuale dei medici, né di accertamento al riguardo, ovvero ha fornito elementi di prova ex art. 2697 c.c. a fondamento delle proprie ragioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2024 si è nuovamente costituita, in qualità di assicuratrice del Dott. Controparte_3 Controparte_2
In via preliminare, ha dedotto che la sentenza del Tribunale ha totalmente CP_2
rigettato le domande proposte nei confronti del Dott. e l'appellante Controparte_3
non ha impugnato la sentenza stessa su tale punto o capo, per cui nei suoi confronti deve dichiararsi il passaggio in giudicato della sentenza.
Nel merito, l'appellata ha in ogni caso contestato quanto ex adverso dedotto ed argomentato nell'atto di appello e chiesto la piena conferma della sentenza di primo grado, aderendo, in via subordinata, alle difese svolte dal e dalla CP_3 CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2024 si è costituita in giudizio in qualità di società assicuratrice del Dott. Controparte_5 CP_3
deducendo l'infondatezza delle pretese dell'appellante verso il Dott. in
[...] CP_3
quanto all'esito del giudizio di primo grado non è risultato provato che il Dott. CP_3
semplice aiuto chirurgo, predispose il confezionamento del gambaletto gessato, non avendo sul punto dimostrato alcunché né parte attrice, né tantomeno la CP_1
convenuta. Risulta perciò ingiustificata la richiesta avanzata da parte appellante di condanna al risarcimento dei danni del Dott. essendo questo ultimo esente da CP_3
colpe, e pertanto ingiustificata la conseguente richiesta di condanna di
[...]
CP_10
In via subordinata ad una pronuncia di condanna nei confronti del Dott. la società CP_3
appellata ha riproposto le proprie eccezioni di Parte_3
inoperatività della polizza rimaste assorbite in primo grado, ovvero: inoperatività della pag. 13/32 polizza in quanto polizza a secondo rischio, mentre il ha attivato a primo rischio la CP_3
polizza vigente con non sussistendo ipotesi di colpa grave, la polizza deve CP_2
essere considerata a secondo rischio anche rispetto a quella stipulata dalla struttura in favore dei propri dipendenti e, per espressa previsione contrattuale, non operante a primo rischio anche se la struttura è comunque solvibile;
la polizza non sarebbe comunque in concreto operante in quanto i danni lamentati dall'appellante sono derivati da assenza del consenso informato scritto.
In via estremamente subordinata, l'assicurazione ha dedotto che, anche a voler ritenere esistenti profili di responsabilità in capo al Dott. per i danni lamentati dall'attrice, CP_3
nella vicenda in esame occorre date per assodata la corresponsabilità almeno al 50% della e ciò in forza di quanto affermato dalla Corte di Controparte_1
cassazione nella sentenza n. 28987/2019 dell'11.11.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2024 si è costituita la Dott.ssa
[...]
allegando le seguenti argomentazioni in fatto e diritto. CP_4
L'appellata ha innanzitutto eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della preventiva mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
In proposito, ha esposto che la circostanza che la mediazione sia stata esperita tra l'attore e la convenuta non ha alcuna rilevanza anche perché in quella sede non è stata trattata la questione relativa alla responsabilità dei medici e di conseguenza la mediazione ha riguardato solo alcuni aspetti della controversia, ma non tutti.
La causa dovrebbe pertanto ritenersi improcedibile e dovrebbe essere sospesa per consentire l'esperimento della mediazione anche nei confronti dei chiamati in causa.
Nel merito l'appellata ha poi ribadito le proprie argomentazioni, deducendo in particolare che la domanda attrice è assolutamente infondata in quanto: i danni e i disturbi lamentati dalla Sig.ra non possono essere ricondotti all'intervento alla Parte_1
pag. 14/32 caviglia sinistra ma a altre patologie, mancando dunque assolutamente il nesso causale;
è contestato il ruolo del gesso nella causazione della lesione;
la quantificazione del danno operata dal medico legale della Sig.ra non corrisponde ai canoni di Parte_1
congruità; è illegittima la richiesta di sommatoria integrale tra interessi e rivalutazione;
nel periodo postoperatorio è stato proposto alla Sig.ra il posizionamento di Parte_1
tutore ortopedico per immobilizzazione di caviglia ma la paziente lo rifiutava per problemi personali, preferendo il posizionamento di apparecchio gessato a stivaletto, di cui la Dott.ssa non è stata l'esecutrice materiale. CP_4
Con riguardo al consenso informato, ha dedotto che l'appellante ha dichiarato di aver avuto tutte le possibili informazioni del caso e di aver ben compreso il significato del consenso stesso, avendo sottoscritto tale dichiarazione in data 9.02.2009.
Inoltre, l'appellata ha sottolineato che tale modulo di consenso sottoscritto dall' attrice non è affatto da ritenere un consenso generico, e che in ogni caso il modulo era stato predisposto dalla e non dal;
ha infine eccepito l'inammissibilità della CP_1 CP_11
domanda dell'appellante perché vaga e generica ed in violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c., avendo questa quantificato i danni in maniera arbitraria.
In merito al quinto motivo (sostanzialmente estraneo alla posizione della Dott.ssa
[...]
riguardando una questione tra la Sig.ra e la CP_4 Parte_1 CP_1
ha comunque osservato che la domanda attrice era in gran parte infondata sotto il
[...]
profilo risarcitorio poiché erano state avanzate richieste di somme non dovute e comunque in misura esagerata rispetto al danno effettivamente subito.
Per regolarmente evocata in giudizio, nessuno è comparso, Controparte_6
per cui la stessa deve essere dichiarata contumace.
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 9.10.2025.
pag. 15/32 Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla Dott.ssa CP_4
per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010
n. 28 deve ritenersi inammissibile. L'eccezione era stata già in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado ed è stata espressamente rigettata con ordinanza del 21.06.2018. Tale ordinanza è stata poi richiamata dalla sentenza impugnata, che ha condiviso, richiamandola per relationem, la sua motivazione in ordine all'eccezione di improcedibilità. L'appellata avrebbe dunque dovuto proporre autonomo motivo di appello incidentale avverso il relativo capo della sentenza, per cui sul punto deve considerarsi ormai maturato il giudicato.
Sono invece fondate le eccezioni preliminari di giudicato sollevate da
[...]
limitatamente alla sua posizione di assicuratrice del Dott. Controparte_2
nonché dallo stesso Dott. Controparte_3 CP_3
Dall'analisi dei motivi di appello proposti dalla si evince infatti che, Parte_1
nonostante questa abbia citato in giudizio il Dott. nonché CP_3 Controparte_2
e quali suoi garanti, e concluso chiedendo la
[...] Parte_3
condanna di questi al risarcimento del danno subito, la stessa non ha formulato alcun motivo di appello avverso i capi della decisione impugnata che trattano del contributo causale del Dott. nell'insorgenza delle lesioni in capo all'appellante, da cui CP_3
dipendono anche le posizioni delle sue compagnie assicurative.
La sentenza impugnata infatti, nell'accertare le percentuali di responsabilità attribuibili ai soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa, ha ritenuto priva di dimostrazione l'allegazione della secondo la quale sarebbe stato proprio il Dott. a CP_1 CP_3
confezionare in maniera errata il gesso, per cui ha giudicato quest'ultimo esente da qualsivoglia responsabilità.
L'appellante avrebbe dunque dovuto, qualora avesse voluto coltivare la domanda risarcitoria diretta nei confronti del Dott. impugnare il relativo capo di sentenza. CP_3
pag. 16/32 L'appellante si è invece limitata ad impugnare la sentenza relativamente al quantum del risarcimento del danno riconosciutole, nonché alla regolamentazione del rimborso delle spese relative al primo grado di giudizio fra l'appellante e la senza CP_1
muovere alcuna censura avverso i capi della sentenza che individuano quali responsabili della lesione subita dall'appellante solamente la e la Dott.ssa CP_1 CP_4
questione su cui peraltro nessuna delle altre parti del processo ha formulato
[...]
motivo di appello incidentale.
Sulla questione deve considerarsi quindi maturato il giudicato;
ne consegue che le domande formulate dall'appellante nei confronti del Dott. di CP_3 [...]
e anche di limitatamente alla sua Parte_3 Controparte_2
posizione di assicuratrice del devono ritenersi inammissibili, non potendosi CP_3
neppure riesaminare le questioni di merito dichiarate assorbite in primo grado e riproposte dalle suindicate parti appellate.
Passando alla trattazione dei singoli motivi di appello, il primo è infondato in quanto è insussistente la violazione dell'art. 185-bis c.p.c. lamentata dalla Parte_1
La norma in esame, nella formulazione vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio, consentiva infatti al giudice di formulare una proposta conciliativa fra le parti in qualunque momento del procedimento purché non fosse “esaurita l'istruttoria”, circostanza che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non ricorre nel caso di specie. Il giudice, infatti, aveva sì trattenuto la causa in decisione, ma con l'ordinanza 3.3.2022 che conteneva la proposta conciliativa ha rimesso la causa sul ruolo ritenendola non sufficientemente istruita: ha infatti ammesso alcune delle prove testimoniali richieste dalla e da oltre all'interrogatorio formale Parte_1 CP_2
della Sig.ra prove successivamente assunte all'udienza del 07.06.2023. Parte_1
È evidente, quindi, che l'istruttoria non era esaurita, ben potendo il nuovo assegnatario del fascicolo ritenere necessarie prove che in un primo momento erano state ritenute pag. 17/32 superflue;
inoltre la proposta conciliativa aveva una sua ragion d'essere in quel momento in quanto il suo accoglimento avrebbe avuto l'effetto deflattivo di evitare l'espletamento di dette prove e giungere ad una rapida definizione della controversia.
In merito alla presunta anticipazione di giudizio, innanzitutto si osserva che lo stesso art. 185-bis (ultimo periodo) sancisce testualmente che la formulazione della proposta non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Inoltre, proprio perché ha ritenuto necessario acquisire prove al fine di accertare l'effettiva sussistenza del nesso di causalità fra le lesioni lamentate dall'appellata e l'apposizione errata del gesso da parte degli operatori della il giudice di CP_1
primo grado non aveva ancora formato un definitivo convincimento sul punto, altrimenti avrebbe deciso la causa, che era già in riserva per la decisione.
Per quanto riguarda poi la lamentata violazione dell'art. 127-ter va osservato innanzitutto che la prima istanza ex art 127-ter, comma 1 c.p.c. del 9.11.2023, atta a richiedere che l'udienza del 15.11.2023 fosse tenuta in modalità cartolare, non aveva ricevuto l'adesione di tutti i procuratori delle parti costituite, per cui il giudice non era tenuto a provvedere accogliendo la richiesta.
Per quanto riguarda poi la successiva istanza di rinvio del 13.11.2023 formulata da avv.
Saccomanni, essa aveva effettivamente ricevuto l'adesione di tutti i procuratori delle parti in causa, ma il giudice ha rigettato l'istanza sia perché la causa, di risalente iscrizione, rientrava negli obiettivi di definizione e smaltimento fissati dall'Ufficio, sia perché la parte attrice non aveva documentato l'effettiva sussistenza dell'impedimento a presenziare all'udienza.
La concomitanza di un'udienza presso il Tribunale di Spoleto (sembrerebbe, però, in orario diverso rispetto a quella di Perugia) è stata poi effettivamente dimostrata dal procuratore nella successiva istanza ex art. 153 comma 2 c.p.c. del 2.12.2023, ma l'istanza di rimessione in termini non è stata accolta, sia perché la causa era stata ormai pag. 18/32 trattenuta in decisione, sia perché la parte non aveva subito alcun pregiudizio, dovendosi ritenere, per costante giurisprudenza, che in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbano intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione.
In ogni caso, anche se si volesse opinare che il tribunale, in presenza di un'istanza congiunta di rinvio, avrebbe potuto differire la trattazione dell'udienza del 15/11/2023 di una o due settimane, senza per questo incorrere né in violazioni del programma di smaltimento né in problematiche di irragionevole durata del processo, la decisione assunta non pare aver viziato la sentenza.
Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità “la nullità di un atto processuale non può, invero, essere dichiarata, ove l'impugnante non abbia fornito la dimostrazione che il vizio invocato si sia risolto nell'impedimento all'utile esercizio di un determinato potere, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, l'atto processuale, ancorché in ipotesi viziato dalla nullità, ha, in concreto, raggiunto lo scopo a cui era destinato” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/02/2025, n. 3634).
L'appellante, nel formulare la propria doglianza sul punto, non ha allegato né tantomeno dimostrato alcun concreto pregiudizio ai propri diritti di difesa, considerato che, trattandosi dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, il proprio difensore non avrebbe potuto che precisare le conclusioni già rese.
Seppure avesse voluto, in ipotesi, modificare le conclusioni rinunciando a qualche domanda (unica facoltà consentita in sede di precisazione conclusioni vecchio rito: l'art. 189 c.p.c., all'epoca vigente prevedeva, al momento della rimessione al collegio, che il giudice istruttore invitasse le parti a precisare le conclusioni «nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183 c.p.c.»), tale evenienza pare esclusa dallo stesso contegno processuale tenuto dalla parte a seguito della celebrazione pag. 19/32 dell'udienza, dato che in sede di successiva memoria conclusionale ex art 190 c.p.c. ha concluso reiterando le conclusioni formulate nella propria memoria ex art. 183, comma
6, n. 1 c.p.c.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Per quanto riguarda il lamentato divario fra le valutazioni dei CC.TT.UU. e quella da formulata dal C.T.P. di parte appellante circa la percentuale di invalidità permanente subita dalla non può che aderirsi alle conclusioni riportate nella C.T.U. Parte_1
espletata in primo grado che, alla luce della documentazione esaminata dai consulenti e dall'esame obiettivo svolto, deve ritenersi esaustivamente argomentata, nonché priva di vizi logici.
In particolare, i consulenti hanno giustificato la quantificazione dei postumi permanenti subiti dall'appellante nella misura del 7% evidenziando come il solo danno neurologico causalmente riferibile all'attività sanitaria svolta presso è rappresentato CP_1
dalla “denervazione dei muscoli dorsi-flessori del piede e delle dita” del piede sinistro, di origine ischemico-compressiva, mentre tutti gli altri sintomi neurologici riscontrati, i quali interessavano tutti e quattro gli arti, sono stati causati da una riscontrata “reazione infiammatoria midollare (mielite) di tipo trasverso interessante il secondo motoneurone”, dovuta alle “complicanze correlate alla infezione da virus zooster della varicella contratto dalla signora in ambito familiare e favorito dal disordine Parte_1
immunitario che è proprio della Tiroidite di Hashimoto dalla quale era affetta”, pertanto del tutto indipendenti dall'attività svolta presso la casa di cura.
La reazione infiammatoria midollare, di origine mielitica, ha quindi determinato la maggior parte delle patologie psicomotorie di cui soffre attualmente la Parte_1
mentre il danno iatrogeno da questa subito è “limitato alla mancata estensione delle prime quattro dita del piede sinistro e ai disturbi disestesici del dorso del piede”. (cfr.
C.T.U., pagg da 45 a 48).
pag. 20/32 I CTU hanno poi adeguatamente confutato le argomentazioni del C.T.P. di parte appellante, il quale, pur avendo condiviso la quantificazione degli esiti jatrogeni in misura pari al 7%, ha valutato i postumi permanenti residuati alla nella Parte_1
maggiore misura del 25%, giustificandolo con la valorizzazione dell'interazione del danno neurologico iatrogeno alla caviglia con la condizione derivata dalla mielite di origine infettiva, sicché non si tratterebbe di un semplice danno biologico ad etiogenesi jatrogena bensì un “maggior danno biologico” provocato dalle incongrue cure praticate alla paziente che rende penosa e faticosa la stazione eretta e la deambulazione.
Come correttamente osservato dai consulenti d'ufficio, tuttavia, considerare tale interazione ai fini della quantificazione del danno biologico iatrogeno sarebbe stato necessario unicamente qualora l'insorgenza della patologia di origine mielitica fosse stata cronologicamente precedente rispetto a quella di origine ischemico-compressiva alla caviglia, così che potesse eziologicamente configurarsi quale maggior danno biologico rispetto alla prima e valutata a titolo di danno differenziale (cfr. C.T.U., pag.
54).
Gli stessi consulenti hanno riportato che, secondo le dichiarazioni della stessa ribadite anche in sede di interrogatorio formale, i sintomi della lesione Parte_1
ischemico-compressiva sono comparsi a pochi giorni (circa 15) di distanza dall'applicazione del gesso avvenuto in data 9.02.2009, mentre la lesione di origine mielitica si è manifestata “intorno alla metà del mese di giugno, quindi oltre il termine di stabilizzazione, almeno teorica, del danno compressivo” (cfr. C.T.U., pag. 54).
Ciò è peraltro stato confermato dalle dichiarazioni di e Testimone_1 [...]
(cfr. verbale di udienza del 7.06.2023), i quali hanno concordemente affermato Tes_2
che le parestesie del piede sinistro si sono manifestate già verso la fine del mese di febbraio 2009.
pag. 21/32 L'appellante lamenta inoltre la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, dei danni psichici che la avrebbe riportato a causa della patologia Parte_1
subita.
Sul punto non può che condividersi la valutazione della sentenza di primo grado, in quanto alla luce del materiale probatorio in atti non vi è una prova sufficiente del nesso di causalità fra l'erronea apposizione del gesso e le conseguenze di natura psichica allegate dall'attrice.
Da un lato la sentenza ha richiamato il dato cronologico dell'insorgenza dei sintomi psicopatologici alcuni mesi dopo la stabilizzazione della denervazione del muscolo pedidio sinistro e dopo l'insorgenza della patologia mielitica, nonché in concomitanza con l'aggravamento di quest'ultima, assumendo che proprio tale dato, secondo un criterio di regolarità causale, induce ad escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la lesione del nervo peroneo profondo da compressione da gesso e la sindrome depressiva diagnosticata alla sig.ra che ragionevolmente consegue alle altre e Parte_1
ben più afflittive problematiche neurologiche dalla stessa patite per cause indipendenti dalla condotta dei sanitari della clinica convenuta , che hanno interessato tutti e quattro gli arti e dunque certamente comportato un grado maggiore di sofferenza e di difficoltà nelle attività quotidiane.
Per quanto riguarda poi il mancato riconoscimento di un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno, non può ritenersi dimostrata la presenza, che era onere della danneggiata fornire, di conseguenze pregiudizievoli eccezionali rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi identici a quello in esame, che rendano il danno particolarmente grave e meritevole di un ulteriore risarcimento rispetto a quello liquidato normalmente (si veda, fra le altre, Cass. civ., Sez. III, 18/05/2022, n.
15924).
pag. 22/32 In merito, l'appellante ha prodotto dei certificati che attestano i suoi risultati sportivi
(cfr. all. 37 del fascicolo di primo grado di parte appellante) e allegato che le lesioni riportate a causa dell'erronea apposizione del gesso hanno comportato la cessazione dell'attività sportiva da questa praticata, nonché maggiori difficoltà nella cura dei figli minori.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività agonistica, manca una qualsiasi dimostrazione del fatto che la svolgesse effettivamente, al momento Parte_1
dell'insorgenza del danno oggetto di causa, l'attività sportiva allegata, considerato anche che i certificati (cfr. all. 37 del fascicolo di primo grado di parte appellante) da questa prodotti risalgono a molti anni prima dell'evento lesivo (il più recente risale all'anno 1991).
Quanto poi all'asserita difficoltà nella cura dei figli minori, l'appellante ha dedotto la circostanza in maniera assolutamente generica e non ha fornito alcun elemento di prova utile a meglio circostanziare l'allegazione e valutare, in ipotesi, la presenza di impedimenti di speciale gravità, superiori al grado di lesività che normalmente, secondo l'id quod plerumque accidit, deriva da pregiudizi di analogo tenore, e dunque già ricompreso nella liquidazione tabellare.
In ogni caso, anche prescindendo dalle carenze di allegazione e prova, permane l'assenza di nesso causale tra le lesioni direttamente ascrivibili all'errata manovra post- operatoria ed i citati pregiudizi subiti dall'appellante, essendo insorti successivamente al manifestarsi delle altre e più invasive patologie dalle quali la paziente risulta affetta.
Quanto, infine, alla circostanza per cui all'appellante sia stata riconosciuta un'invalidità civile pari al 60%, e un'invalidità pari al 40%, va premesso che la stessa è CP_12
rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo stata prodotta la documentazione relativa a tale riconoscimento.
pag. 23/32 In ogni caso, le percentuali attribuite in sede previdenziale o assicurativa non sono sovrapponibili a quelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico in sede civile, poiché rispondono a logiche e finalità differenti ed avvengono secondo parametri diversi.
La quantificazione del danno non patrimoniale, in particolare del danno biologico, si fonda su criteri medico-legali che mirano a esprimere la compromissione dell'integrità psico-fisica della persona in termini di incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività ordinarie. I baremes medico-legali utilizzati in sede civilistica attribuiscono un punteggio percentuale alla menomazione, correlato alla riduzione della capacità complessiva di svolgere le funzioni proprie dell'età e del contesto sociale, senza alcun riferimento alla capacità lavorativa specifica.
CP_1 Diversamente, valuta l'invalidità in relazione alla riduzione della capacità lavorativa generica, cioè alla possibilità di svolgere un'attività lavorativa confacente alle attitudini del soggetto, attribuendo provvidenze a seconda del grado di compromissione
(es. Iscrizione alle liste di collocamento mirato (L. 68/1999) in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3, esenzione totale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per riduzione superiore a 2/3 ecc).
, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le CP_12
malattie professionali, considera la riduzione della capacità lavorativa specifica, ossia quella riferita alla mansione abituale, con criteri propri e tabelle diverse da quelle civilistiche.
CP_1 Nel caso di specie, ammesso che la signora abbia un'invalidità ai fini del 60%, ne beneficia sulla base di una valutazione globale del suo stato psico-fisico sulla quale hanno certamente inciso le varie patologie di natura psicomotoria e psichica, prima fra tutte la patologia di origine mielitica, che l'affliggono e che sono indipendenti dalla lesione iatrogena oggetto di causa.
pag. 24/32 alla luce della C.T.U. pare, infine, anche la conclusione di escludere un danno Per_1
da invalidità temporanea.
I consulenti hanno in merito evidenziato come non sia possibile ravvisare nel caso di specie un'inabilità temporanea “autonoma correlata alla disfunzione del nervo pedidio, essendo essa ricompresa nella evoluzione del più complesso quadro neurologico” (cfr.
C.T.U., pag. 48).
Va inoltre considerato che la patologia (diagnosticata 17.05.2009) a cui è conseguito il danno neurologico di origine mielitica è insorta nel periodo immediatamente successivo all'ultimo dei tre interventi subiti dalla per la stabilizzazione della caviglia Parte_1
sinistra (intervento di Revisione ferita chirurgica e courettage del 06.05.2009, cfr.
C.T.U., pag. 40).
Deve dunque ritenersi corretta la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, in quanto la lesione del nervo peroneo profondo non ha incrementato il periodo di inabilità temporanea che l'attrice avrebbe comunque sofferto in conseguenza degli esiti ordinari dell'intervento chirurgico di artrolisi artroscopia e stabilizzazione della sindesmosi della caviglia e dell'evoluzione del più complesso quadro neurologico post-mielitico sopravvenuto. Su questo specifico argomento, in realtà, l'appello non si confronta puntualmente con la motivazione, che ha affermato, in sostanza, che il periodo di inabilità temporanea conseguente alla lesione si è sovrapposto a quello ordinariamente conseguente al decorso post-operatorio dell'intervento subito dalla ed al Parte_1
successivo sviluppo della patologia di origine mielitica, non essendovi dunque conseguenze lesive ulteriori rispetto a queste. Alcuna confutazione è stata infatti svolta dall'appellante in proposito.
Anche il terzo motivo di appello è infondato, essendo condivisibile l'esclusione da parte del giudice di primo grado di un risarcimento per la perdita di capacità lavorativa, tanto generica quanto specifica.
pag. 25/32 Ed invero, al di là dell'argomento più volte ripetuto della necessità di dimostrare la diretta derivazione causale del pregiudizio domandato non tanto dal complessivo quadro patologico attuale della signora, ma dalla specifica lesione iatrogena di cui si discute, la
C.T.U. espletata in primo grado ha escluso che la lesione derivante dall'errata apposizione del gesso possa aver comportato una perdita di capacità lavorativa generica in capo all'appellante (cfr. C.T.U., pag. 56). La perdita della capacità lavorativa generica si riferisce alla riduzione della capacità di una persona di svolgere qualsiasi tipo di lavoro, anche diverso da quello abituale, mentre la signora tuttora Parte_1
lavora, pur se con mansioni diverse.
Va poi osservato, quanto all'asserito danno da perdita di capacità lavorativa specifica, che, stando a quanto allegato l'appellante, infermiera, dopo l'insorgenza delle patologie psicomotorie da cui è affetta è stata adibita a mansioni amministrative.
L'appellante non ha tuttavia allegato, né tantomeno dimostrato, che tale modifica di mansioni abbia comportato per la una riduzione della propria retribuzione, il Parte_1
che esclude in radice la configurabilità di un danno da lucro cessante.
Inoltre, la lamentata riduzione dell'orario di lavoro è avvenuta solo nell'anno 2015, ovvero sei anni dopo il verificarsi della lesione al piede sinistro, nei quali la Parte_1
ha evidentemente potuto lavorare a tempo pieno nonostante le patologie da cui è affetta.
Non è dato dunque rilevare che la modifica del proprio orario lavorativo sia dipeso dalle lesioni per cui è causa, ben potendo essere intervenute altre motivazioni di natura personale ad indurla a tale scelta.
In ogni caso, anche volendo ammettere che la modifica all'orario lavorativo richiesta dalla sia imputabile alle sue condizioni psicomotorie, ancora una volta appare Parte_1
più probabile che tale condizione derivi causalmente dalle ulteriori e più gravi patologie che affliggono l'appellante a seguito dell'infiammazione di origine mielitica, piuttosto pag. 26/32 che dalle lesioni direttamente imputabili al comportamento della e del medico CP_1
che avevano in cura l'appellante.
Va infine osservato che l'appellante non ha in alcun modo quantificato la perdita di retribuzione che le sarebbe derivata dalla riduzione di orario, per cui la domanda sarebbe in ogni caso infondata per difetto di prova sul quantum.
Passando alla trattazione del quarto motivo di appello, va premesso che va disattesa l'eccezione di inammissibilità in quanto la domanda del danno derivante dalla violazione degli obblighi informativi a carico della struttura e dei medici curanti non può intendersi rinunciata. L'appellante l'ha infatti coltivata per tutto il primo grado di giudizio, anche negli atti difensivi conclusivi quali le memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, il motivo è infondato.
In diritto, è utile premettere che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di attività medico chirurgica “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/11/2019, n. 28985).
Qualora poi il danneggiato, come nel caso di specie, alleghi la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, il suo onere probatorio “non può ritenersi esaurito, in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul danno in re ipsa (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano)
pag. 27/32 è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., (data ud. 28/11/2024) 23/06/2025, n. 16690).
Calando i suindicati principi nel caso di specie va rilevato che, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata, a prescindere dell'effettiva ricorrenza di una violazione degli obblighi informativi a danno della la sua domanda sarebbe Parte_1
in ogni caso sfornita di prova circa la presenza di un effettivo danno-conseguenza imputabile al mancato consenso informato.
L'appellante non ha né allegato né dimostrato la presenza di alcun pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quelli derivati dalla lesione alla salute subita a seguito dell'errore medico, limitandosi a dedurre la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione che tuttavia, come già chiarito, non è sufficiente di per sé solo a giustificare la liquidazione di un risarcimento.
Il quinto motivo di appello è parzialmente fondato.
Deve, innanzitutto, considerarsi corretta la decisione di condannare l'appellante al rimborso delle spese maturate dopo la proposta conciliativa del giudice di prime cure ai sensi dell'art. 91, comma 1 c.p.c., in quanto il suo rifiuto all'adesione non può ritenersi giustificato. La domanda è stata infatti accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa del giudice ed il rifiuto è stato motivato ritenendo irrisoria la somma offerta,
a fronte delle spese legali e di ctu sostenute.
La C.T.U. tuttavia aveva reso evidente come le richieste di parte appellante fossero palesemente sproporzionate rispetto ai danni effettivamente conseguiti all'errore medico subito dalla la quale pretendeva il risarcimento anche di lesioni che non Parte_1
avevano alcuna correlazione con l'errata apposizione del gesso.
Deve però considerarsi che risulta errata la decisione di compensare le spese maturate precedentemente alla proposta conciliativa ai sensi dell'art. 92, compensazione che è
pag. 28/32 stata motivata solamente sulla base del divario fra quanto richiesto dall'attrice con la somma poi effettivamente liquidata (cfr. sentenza impugnata, pag. 20).
Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, e la compensazione totale o parziale è possibile soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (si veda fra tutte Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061).
La era infatti vittoriosa per la prima fase della lite, sebbene per un importo Parte_1
notevolmente ridotto rispetto alla pretesa iniziale, attesa non solo la ridotta percentuale di danno non patrimoniale riconosciuta, ma anche la decurtazione di alcune pretese come quella della personalizzazione, del danno da invalidità temporanea e alla capacità lavorativa specifica. Ciò implica, a norma dell'art. 92 c.p.c. come interpolato dalla sentenza della C Cost 77/2018, una situazione di soccombenza reciproca sostanziale che integra “una grave ed eccezionale ragione” utile a giustificare la parziale compensazione delle spese.
Valutando dunque globalmente il fatto che era vittoriosa, ma solo in misura Parte_1
parziale, per la prima parte della lite nei confronti della ma al tempo stesso CP_1
era soccombente per il rifiuto della proposta conciliativa, il bilanciamento di queste due poste, una attiva e una passiva, di importo pressoché equivalente (applicando parametri
DM 147/22), avrebbe dovuto indurre il tribunale a compensare le spese di lite in toto, senza prevedere alcuna condanna a carico di Parte_1
Il capo sulle spese della sentenza impugnata andrà quindi riformato in tal senso relativamente alla sola posizione dell'appellante nei confronti di CP_1
Per il resto la sentenza va interamente confermata, ivi incluse le spese processuali nei rapporti processuali non oggetto di riforma.
pag. 29/32 Per quanto riguarda le spese del secondo grado di giudizio, nei rapporti con CP_1
stato accolto, peraltro parzialmente, il solo motivo di appello relativo alle spese
[...]
processuali; vi è dunque una situazione di reciproca soccombenza che vede Parte_1
vittoriosa soltanto per una minima parte dell'appello e totalmente soccombente, in appello, sulla questione principale dedotta in giudizio. In considerazione di ciò, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c, così come interpolato dopo C. Cost 77/2018, per disporre la compensazione parziale delle spese del presente grado, che si stima equo fissare nella misura del 80%, ponendo la restante parte a carico di Controparte_1
Quanto alla posizione della Dott.ssa i motivi formulati nei confronti della CP_4
stessa sono stati tutti rigettati, per cui l'appellante deve considerarsi totalmente soccombente nei suoi confronti e deve essere condannata al rimborso delle spese da questa sostenute in appello.
Quanto poi alle posizioni del Dott. di e di CP_3 Parte_3 [...]
in qualità di garante del Dott. anche in tal caso l'appellante Controparte_2 CP_3
deve essere condannata al rimborso delle spese, in quanto l'appello svolto nei loro confronti si è rivelato inammissibile per i motivi già esposti. Poiché
[...]
rappresentata dallo stesso difensore, è garante di due diverse Controparte_2
posizioni (Dott.ssa e Dott. con difese parzialmente Controparte_4 CP_3
sovrapponibili, alla stessa dovrà essere riconosciuta, per ciascun assistito, una somma minore rispetto agli altri appellati e pari ad una media tra compensi minimi e medi.
I compensi vengono liquidati sulla base delle notule in atti, ricalcolate applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00), escludendo i compensi della fase di istruttoria e trattazione dal momento che non vi è stata istruttoria e non è stata svolta, nel corso della prima udienza di trattazione, alcuna delle pag. 30/32 specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. 7343/2025); si precisa che per le parti che non hanno depositato nota spese si provvederà d'ufficio.
Vanno poi dichiarate irripetibili le spese nei confronti della Controparte_6
rimasta contumace.
Quanto alle spese di ctu, non essendo stata impugnata la relativa previsione ed essendo in ogni caso corretto, alla luce dell'esito sostanziale della lite, che le stesse vengano poste a carico, in quote uguali, a carico dell'attrice e della Parte_1 [...]
la statuizione va confermata. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento parziale dell'appello, compensa integralmente le spese processuali del primo grado di giudizio fra Controparte_1 Parte_1
;
[...]
dichiara compensate per 4/5 le spese del presente grado e condanna
[...]
a rimborsare a il residuo quinto Controparte_1 Parte_1
delle spese, liquidate (per l'intero) in euro 3.966,00 per compenso professionale ed euro
804,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 CP_4
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in
[...]
euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
(garante delle spese processuali del presente grado di Controparte_2 CP_4
giudizio, che si liquidano in euro € 2.675,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
pag. 31/32 condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
(garante delle spese processuali del presente grado di Controparte_2 CP_3
giudizio, che si liquidano in euro € 2.675,00 per compenso professionale, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si Parte_3
liquidano in euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si CP_3
liquidano in euro € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
dichiara irripetibili le spese nei confronti della Controparte_6
Perugia, 17/11/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
AR De RT CL AG
pag. 32/32