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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/09/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2286/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. GIOLI ANDREA GINO e
FEDERICO DONEGATTI
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “
01) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione per eventuali trasferimenti di residenza e/o domicilio rispetto agli attuali;
02)Riconosciuto il diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre;
03) vivrà con i figli nella sua residenza Parte_1 attuale di Lendinara via Aldo Moro n.1/a ove avranno la collocazione prevalente;
04)Stante l'ottimo rapporto, comunque intercorrente tra i coniugi, gli stessi hanno deciso di non disciplinare in maniera
1 puntuale il diritto/dovere di visita del padre ai figli e lo stesso potrà vederli tutti i giorni, compatibilmente con il suo orario di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
05)In ogni caso e salvo ogni diverso eventuale accordo che i genitori vorranno assumere, purchè nel rispetto del superiore interesse dei minori e compatibilmente con gli impegni degli stessi, il padre vedrà i figli e li terrà con sé nelle diverse occasioni: a fine settimana alternati dal venerdì, al termine dell'orario scolastico, sino alle ore 21:00 della domenica;
due periodi di una settimana ciascuno, anche non consecutivi, nel corso delle vacanze scolastiche estive;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
per metà delle vacanze scolastiche pasquali e per metà delle vacanze infrasettimanali nel corso dell'anno; in ogni caso, nel giorno del compleanno dei figli sarà assicurato il Loro incontro con il genitore con il quale non si trovi;
06)I genitori si obbligano a comunicarsi le problematiche dei figli riferite alle scelte scolastiche e relazionali, cercando una comune soluzione nell'interesse dei medesimi;
07)Disporsi a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e , il Parte_2 Per_1 Per_2 versamento della somma cumulativa e complessiva di euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al contributo nella misura del 50% per spese scolastiche ed extra scolastiche, e delle spese mediche/dentistiche non coperte dal SSN, previo accordo tra le parti, come da Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia in uso, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese ad 08)Le spese che non necessitano di preventivo accordo tra genitori Parte_1 sono in via esemplificativa e non esaustiva: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, cure omeopatiche atte ad incrementare le difese immunitarie;
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dal minore durante la convivenza genitoriale;
libri di testo scolastici, anche usati;
equipaggiamento scolastico (es.corredo di cancelleria e materiale didattico di inizio anno richiesto dalla scuola); costo del trasporto pubblico per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore ad euro
10 e non superiore ad euro 50,00; costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) doposcuola, anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) centri estivi, soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni sino ad una spesa complessiva settimanale di euro 70,00; 09)Per quanto concerne le spese che necessitano di preventivo accordo tra i genitori sono invece quelle relative ad attività che i figli non praticavano in corso di convivenza familiare e/o che sono
2 caratterizzate da particolare rilevanza economica rispetto alla situazione reddituale dei genitori. In via esemplificativa e non esaustiva: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi ed educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario ed agonistico, quali ippica, tennis, sci, schema, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad euro 70,00; d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a euro
150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui al precedente punto 3); g) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria; resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate e ad attività in corso non necessitano di nuova concertazione. 10)Tutte le spese, a subordine o meno al consenso dei genitori, dovranno essere indicate dal genitore che le ha sostenute. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro genitore (a mezzo Whatsapp, sms, e- mail, fax, pec, ecc), dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro un giorno dalla data di ricevimento della richiesta e in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale alla quota di riparto delle spese stesse e la deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo al 50% tra i genitori. Infine gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. L'Assegno unico universale, relativo ai figli Persona_3
3 e , corrisposto dall' verrà percepito per intero da 11)I signori Persona_4 CP_1 Parte_1
e prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di un Pt_2 Parte_1 altro documento equipollente valido per l'espatrio dei figli minori;
12)I signori e Pt_2 Parte_1 dichiarano che con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto nulla avranno più
a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti giuridico - economici nascenti dall'unione sentimentale;
13)I genitori sono entrambi obbligati a comunicare l'un l'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio eletto, nel termine di trenta giorni ex art.337 sexies c.c.; 14)Le parti nulla pretendono l'uno dall'altra essendo economicamente indipendenti;
15)Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.7.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli ed Per_2 Per_1 rispettivamente in data 8.3.2015 e in data 29.8.2010.
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 30.3.2021, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 25.3.2021.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c..
Con decreto del 10.7.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, fissando l'udienza di comparizione delle parti e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza indicata il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
2. Tanto esposto, si osserva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
4 Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 25.3.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 26.3.2021.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge ed all'interesse degli stessi.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANT'URBANO in data
03/09/2011 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di SANT'URBANO nell'anno 2011, n. 5, Parte II, Serie A Ufficio 1;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 19.9.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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