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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
26
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere –
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2685 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Testa, elettivamente domiciliato come in atti;
Parte_1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo CP_1
Guiducci, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 703/2023 del Tribunale di Latina, sez. lavoro, pubblicata in data 22/06/2023. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di avere svolto dal 1°agosto 1971 sino al 1°gennaio 2015 attività lavorativa Parte_1
subordinata in qualità di operaio meccanico in favore di diverse officine;
di avere assunto, nell'espletamento delle sue mansioni, posture inclinate e compiuti sforzi fisici per sollevamento di carichi rilevanti;
di avere presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale in data 10.5.2019 “spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple, ernia discale
L5-S1 operata con sofferenza radicale”; di avere l' rigettato la domanda e rigettato il ricorso in CP_1
opposizione da lui presentato- ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, l' formulando le seguenti conclusioni: “ – accertare e dichiarare la natura CP_1
professionale delle malattie da cui è affetto il ricorrente ( marcata spondiloartrosi e discopatie del rachide con prevalenza del tratto lombare, protrusioni discali multiple, ernia discale L5-S1) e il suo conseguente diritto al riconoscimento dell'indennizzo in rendita annuale per la menomazione dell'integrità psicofisica;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, a pagare al signor a partire dalla data di presentazione della domanda Parte_1 amministrativa del maggio 2019, l'indennizzo in rendita annuale nella misura di 18 punti percentuali, comprensivo della quota ex art. 13, comma 2, lett. b) D. Lgs 38/2000 e della quota integrativa per coniuge a carico, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della prima richiesta ( 10 maggio 2019) sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese, da distrarsi.
Il Tribunale, nella resistenza dell' ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente alle spese CP_1 di lite in favore dell' CP_1
Il primo giudice ha rilevato che: i) il ricorrente, che aveva descritto le mansioni disimpegnate, non aveva fatto alcun riferimento alle condizioni di lavoro, agli orari osservati, alle specifiche modalità esecutive della prestazione lavorativa, al tipo di movimentazione rispetto all'attività svolta;
ii) non era sufficiente la mera deduzione dell'attività disimpegnata per desumersi, in assenza di specifiche deduzioni in fatto, l'automatico determinismo dell'insorgenza di patologie variamente denominate;
iii) la documentazione versata in atti era riferita esclusivamente alle condizioni di salute del ricorrente in esito alla patologia descritta e dal libretto di lavoro non si evinceva nulla di specifico , per cui doveva concludersi che non poteva ritenersi sussistente il nesso eziologico tra il lavoro svolto dal ricorrente e la patologia denunciata, necessario al fine del riconoscimento della malattia professionale.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello lamentando, in sintesi, l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata per avere ritenuto insufficiente la descrizione delle lavorazioni quotidianamente svolte, che erano state invece specificamente descritte anche con riferimento ai luoghi di lavoro, condizioni e modalità che emergevano anche dalla documentazione depositata;
per non avere applicato la presunzione di origine professionale delle patologie di cui all'art. 3 D.P.R. n. 1124/1965; per non avere ammesso le richieste istruttorie.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., e, CP_1
nel merito, chiedendone il rigetto.
Disposta con ordinanza del 30/05/2024 consulenza tecnica d'ufficio medico-legale,
all'odierna udienza la causa, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da dispositivo.
In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'istituto appellato, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.
54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art.
342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata
forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello
di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di
gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi
argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso
rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a
determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015;
conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136
del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836
del 21/08/2018).
L'appello, anche se ammissibile, alla luce delle risultanze della disposta consulenza tecnica medico-
legale, non è meritevole di accoglimento.
Osserva la Corte che, in materia di malattia professionale derivante da lavorazione la non tabellata o ad eziologia multifattoriale, quale è quella d'interesse in questo giudizio, la S.C. ha affermato i seguenti principi di diritto “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità
dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione,
dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti. (Cass.
Ordinanza n. 8773 del 10/04/2018). Ciò posto, venendo alla fattispecie in esame, il c.t.u., previo esame del periziando e della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, ha evidenziato quanto segue: “Trattasi
di valutare sia se il lavoro svolto dal periziando dal 1971 al 2012 possa essere causa o concausa
efficiente nel determinismo nella richiesta e suddetta diagnosi sia l'eventuale danno biologico
correlato. Nell'iter amministrativo e giudiziale di I grado non veniva riconosciuta la tecnopatia
richiesta. Verosimilmente la patologia denunciata ed accertata trova nella multifattorialità
eziopatogenetica la causa determinante nello sviluppo e nella determinazione. Il lavoro a cui era
dedito il periziando senza dubbio può definirsi gravoso ma comunque i reperti radiologici e clinici
agli atti evidenziano un quadro che ancorché complesso è consono per sesso ed età rispetto alla
domanda ed all'insorgenza della patologia. Il progredire cronico involutivo della discoratosi del
rachide e, nell'occasione, del rachide lombare è un aspetto fisiologico dell'invecchiamento.
Purtroppo siamo tutti soggetti a tale evenienza che può essere precocemente evidenziata in situazioni
diatesiche o lavorative particolari. In tal senso è evidente come il quadro clinico strumentale sia
particolarmente evidente e grave in età se non giovanile comunque prematura rispetto al fisiologico
invecchiamento. Nel caso in essere la RMN del 2008 così come quella del 2013 sono consone con
l'età, la degenerazione fisiologica in un soggetto allora ultra cinquantenne. Il progredire del quadro
clinico radiodiagnostico purtroppo è fisiologico nel processo di invecchiamento dell'essere umano
con riscontri diversi in ognuno di noi ma inesorabilmente progressivo. Concludendo non si ravvisano
elementi per definire come causalmente o perlomeno concausalmente efficiente l'attività lavorativa
svolta e la patologia occorsa”, conclusioni confermate anche in risposta alle osservazioni trasmesse dal ctp dell'appellante alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal Ctu “sebbene ritengo che il
lavoro svolto dal periziando possa essere stato impegnativo, usurante e faticoso nelle posture, il
quadro clinico radiologico è nell'ambito delle aspettative per sesso ed età e non correlabile né
causalmente né con verosimile certezza concausalmente all'impegno lavorativo svolto”.
Tale articolato giudizio medico legale è pienamente condivisibile (ed è qui condiviso) perché, da un lato, frutto dell'esame diretto del periziando e della corretta valutazione dell'intera documentazione in atti e, dall'altro, congruamente motivato ed immune da vizi logici o giuridici, senza necessità
alcuna, per la loro completezza, di disporre una nuova Ctu, come richiesto dalla parte appellante.
Dunque, in base alle risultanze della Ctu deve escludersi il nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta dall'appellante.
Alla stregua delle considerazioni esposte l'appello non è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell'appellante.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell' che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese CP_1
generali nella misura del 15%, ed oneri di legge. Spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto poste a carico dell'appellante. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa