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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/10/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 5095/2023
Il Giudice LA OV, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LEO BIAGIO Parte_1
RA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO CP_1
resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 23/12/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1 CP_1
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ in via cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. n. 324 2023 00005010 01 000 notificato il 17/11/23; - Nel merito annullare lo stesso;
- Condannare l al pagamento delle spese di giudizio”. CP_1
In particolare, allegava il ricorrente di esser iscritto alla gestione CP_1 CP_2
con codice azienda e di svolgere attività con adesione al regime
[...] P.IVA_1
agevolato-forfettario con agevolazione contributiva al pagamento dei contributi in forma ridotta dal 2016, anno in cui aveva avviato un percorso di studi universitari, riducendo la propria attività professionale;
che dopo l'adesione a tale regime agevolato,
e dopo aver versato regolarmente i contributi dovuti in base al regime cui aveva aderito. nel corso del 2022, da una verifica effettuata a mezzo del cassetto previdenziale, riscontrava che l' aveva ricalcolato i contributi recuperando gli anni CP_3 CP_1
precedenti dal 2017 al 2021 escludendolo dal regime agevolato;
che a seguito di tale verifica poi riscontrava che PER MERO per l'anno d'imposta Parte_2
2017 aveva presentato erroneamente UNICO/2018 con il quadro RG (importi a zero) anziché il quadro LM;
che, per sanare tale errore compilativo presentava una Par dichiarazione Integrativa UNICO/2018 anno 2017 con il quadro chiedendo di l'annullamento dell'avviso di addebito;
che tuttavia ometteva di accogliere CP_1
l'istanza e lo stesso si vedeva costretto ad agire giudizialmente per il riconoscimento delle proprie pretese.
Si costituiva l'ente convenuto contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale, trattandosi di questioni di diritto.
In particolare, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
Nella specie l'istante risulta esser iscritto alla gestione commercianti con fruizione del regime contributivo agevolato, ex L. n. 190/2014.
Quest'ultimo poteva essere richiesto solo dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15 e s.m.i., necessari per fruire del previsto beneficio fiscale.
Con avviso di addebito n. 324 2023 00005010 01 000, veniva intimato il pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 01/2017 al 2021. intendeva, infatti, recuperare le agevolazioni previdenziali derivanti dal CP_1
regime contributivo agevolato di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per loro asserita indebita fruizione con riferimento alle dette annualità. Ciò avveniva a seguito di controlli incrociati effettuati sugli archivi dell CP_4
, dai quali, a detta di era emersa, per l'anno 2017, l'inesistenza del
[...] CP_1
diritto alle agevolazioni fruite: la pretesa di deriva dall'avvenuta erronea CP_1
compilazione del quadro RG in luogo del quadro LM del Modello Unico.
Deve darsi atto che sul punto si è espresso con motivazione condivisibile sia il
Tribunale di Milano che la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma accogliendo la pretesa analogamente svolta nei confronti di mediante sentenza, che, in quanto CP_1
pienamente condivisibile e ampiamente motivata, deve essere qui richiamata anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Anche in tale fattispecie l'omessa compilazione del quadro LM, Sezione II aveva comportato la revoca del regime contributivo agevolato in relazione alle annualità oggetto dell'avviso di addebito: “L' lungi dal contestare la sussistenza dei CP_1
presupposti in capo alla ricorrente per accedere al regime contributivo agevolato, si
è limitato a contestare la mancata compilazione, da parte della (...), del quadro LM sezione II nelle denunce relative agli anni 2016-2019.
La difesa dell' ha nondimeno ammesso di essere a conoscenza – essa stessa CP_3
producendola - della avvenuta integrazione, compiuta dalla ricorrente, delle dichiarazioni reddituali relative a quegli anni con la presentazione del modello 6
Unico Persone Fisiche - per le dette annualità – in data 22.7.2021, completo della compilazione del quadro LM (cfr. all 7 fascicolo . CP_1
Orbene, in assenza della contestazione, da parte dell' dei requisiti sostanziali CP_1
necessari e sufficienti per l'accesso al regime agevolato, la mancata compilazione nel
730 del campo relativo, è circostanza che non può che rimanere relegata – a differenza di quanto sostenuto dall' – al rango di mero dato formale, superabile – e nella CP_1
specie superato – dalla sostanziale sussistenza delle – incontestate – condizioni per usufruire dell'agevolazione contributiva nelle quali la ricorrente ha dedotto di trovarsi. Né, del resto, può avere rilievo la circostanza relativa al fatto che “…peraltro le richieste di rettifica presentate dalla sig.ra (...) non risultano ancora validate e liquidate dall ”, tanto avendo riguardo piuttosto ad un fatto non Controparte_4
imputabile alla ricorrente (ove non ad un difetto di comunicazione tra amministrazioni) che non ha il potere di incidere sulla situazione sostanziale sottesa.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e dichiarato non dovuto l'ammontare richiesto con l'avviso di addebito impugnato” (Tribunale di Roma Sentenza n. 5738/2023 pubbl. il 05/06/2023).
Ebbene anche nella presente fattispecie si tratta di mera questione formale, senza contestazione specifica da parte di della sussistenza dei requisiti sostanziali CP_1
sottesi alla fruizione del regime agevolato. L'applicazione al caso di specie, dei principi fissati dal Tribunale di Roma impone l'accoglimento del ricorso.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire comunque a diversa decisione.
In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto soccombente, va condannata CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito impugnato dichiarando non dovute le somme chieste a tale titolo da CP_1
- condanna pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 1865,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Brindisi14/10/2025 Il Giudice
LA OV
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 5095/2023
Il Giudice LA OV, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to LEO BIAGIO Parte_1
RA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO CP_1
resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 23/12/2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1 CP_1
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ in via cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. n. 324 2023 00005010 01 000 notificato il 17/11/23; - Nel merito annullare lo stesso;
- Condannare l al pagamento delle spese di giudizio”. CP_1
In particolare, allegava il ricorrente di esser iscritto alla gestione CP_1 CP_2
con codice azienda e di svolgere attività con adesione al regime
[...] P.IVA_1
agevolato-forfettario con agevolazione contributiva al pagamento dei contributi in forma ridotta dal 2016, anno in cui aveva avviato un percorso di studi universitari, riducendo la propria attività professionale;
che dopo l'adesione a tale regime agevolato,
e dopo aver versato regolarmente i contributi dovuti in base al regime cui aveva aderito. nel corso del 2022, da una verifica effettuata a mezzo del cassetto previdenziale, riscontrava che l' aveva ricalcolato i contributi recuperando gli anni CP_3 CP_1
precedenti dal 2017 al 2021 escludendolo dal regime agevolato;
che a seguito di tale verifica poi riscontrava che PER MERO per l'anno d'imposta Parte_2
2017 aveva presentato erroneamente UNICO/2018 con il quadro RG (importi a zero) anziché il quadro LM;
che, per sanare tale errore compilativo presentava una Par dichiarazione Integrativa UNICO/2018 anno 2017 con il quadro chiedendo di l'annullamento dell'avviso di addebito;
che tuttavia ometteva di accogliere CP_1
l'istanza e lo stesso si vedeva costretto ad agire giudizialmente per il riconoscimento delle proprie pretese.
Si costituiva l'ente convenuto contestando gli avversi assunti ed offrendo una differente rappresentazione, in fatto, della vicenda così come diffusamente in memoria cui, per brevità, si rimanda.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, tentata invano la conciliazione, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale, trattandosi di questioni di diritto.
In particolare, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
Nella specie l'istante risulta esser iscritto alla gestione commercianti con fruizione del regime contributivo agevolato, ex L. n. 190/2014.
Quest'ultimo poteva essere richiesto solo dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15 e s.m.i., necessari per fruire del previsto beneficio fiscale.
Con avviso di addebito n. 324 2023 00005010 01 000, veniva intimato il pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo dal 01/2017 al 2021. intendeva, infatti, recuperare le agevolazioni previdenziali derivanti dal CP_1
regime contributivo agevolato di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per loro asserita indebita fruizione con riferimento alle dette annualità. Ciò avveniva a seguito di controlli incrociati effettuati sugli archivi dell CP_4
, dai quali, a detta di era emersa, per l'anno 2017, l'inesistenza del
[...] CP_1
diritto alle agevolazioni fruite: la pretesa di deriva dall'avvenuta erronea CP_1
compilazione del quadro RG in luogo del quadro LM del Modello Unico.
Deve darsi atto che sul punto si è espresso con motivazione condivisibile sia il
Tribunale di Milano che la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma accogliendo la pretesa analogamente svolta nei confronti di mediante sentenza, che, in quanto CP_1
pienamente condivisibile e ampiamente motivata, deve essere qui richiamata anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.
Anche in tale fattispecie l'omessa compilazione del quadro LM, Sezione II aveva comportato la revoca del regime contributivo agevolato in relazione alle annualità oggetto dell'avviso di addebito: “L' lungi dal contestare la sussistenza dei CP_1
presupposti in capo alla ricorrente per accedere al regime contributivo agevolato, si
è limitato a contestare la mancata compilazione, da parte della (...), del quadro LM sezione II nelle denunce relative agli anni 2016-2019.
La difesa dell' ha nondimeno ammesso di essere a conoscenza – essa stessa CP_3
producendola - della avvenuta integrazione, compiuta dalla ricorrente, delle dichiarazioni reddituali relative a quegli anni con la presentazione del modello 6
Unico Persone Fisiche - per le dette annualità – in data 22.7.2021, completo della compilazione del quadro LM (cfr. all 7 fascicolo . CP_1
Orbene, in assenza della contestazione, da parte dell' dei requisiti sostanziali CP_1
necessari e sufficienti per l'accesso al regime agevolato, la mancata compilazione nel
730 del campo relativo, è circostanza che non può che rimanere relegata – a differenza di quanto sostenuto dall' – al rango di mero dato formale, superabile – e nella CP_1
specie superato – dalla sostanziale sussistenza delle – incontestate – condizioni per usufruire dell'agevolazione contributiva nelle quali la ricorrente ha dedotto di trovarsi. Né, del resto, può avere rilievo la circostanza relativa al fatto che “…peraltro le richieste di rettifica presentate dalla sig.ra (...) non risultano ancora validate e liquidate dall ”, tanto avendo riguardo piuttosto ad un fatto non Controparte_4
imputabile alla ricorrente (ove non ad un difetto di comunicazione tra amministrazioni) che non ha il potere di incidere sulla situazione sostanziale sottesa.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e dichiarato non dovuto l'ammontare richiesto con l'avviso di addebito impugnato” (Tribunale di Roma Sentenza n. 5738/2023 pubbl. il 05/06/2023).
Ebbene anche nella presente fattispecie si tratta di mera questione formale, senza contestazione specifica da parte di della sussistenza dei requisiti sostanziali CP_1
sottesi alla fruizione del regime agevolato. L'applicazione al caso di specie, dei principi fissati dal Tribunale di Roma impone l'accoglimento del ricorso.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire comunque a diversa decisione.
In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto soccombente, va condannata CP_1
al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito impugnato dichiarando non dovute le somme chieste a tale titolo da CP_1
- condanna pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 1865,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Brindisi14/10/2025 Il Giudice
LA OV