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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/09/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
( , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CRISTINA CIARI, C.F._1 la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, e Parte_2
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti ANTONIO C.F._2
IODICE e GENEROSO M. T. IODICE, i quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27/01/2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza del 24/09/2021 pronunciata da codesto Tribunale, parzialmente modificata con decreto del
02/05/2023.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di divorzio atteso che il figlio , maggiorenne non economicamente Persona_1 indipendente, dal 01/12/2024 si era trasferito presso l'abitazione del padre (sita in Messina alla via Gerobino Pilli, 162).
All'udienza cartolare del 12/09/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
1. Le parti danno atto che il figlio , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente indipendente, ha trasferito, a decorrere dal 01 dicembre 2024, la
1 propria residenza presso il padre, nel Comune di Messina via Gerobino Pilli, 162;
2. Conseguentemente, a decorrere dal dicembre 2024:
2a) l'assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili stabilito per , non verrà più versato Per_1 dal padre alla madre;
2b) non saranno più corrisposti dal padre alla madre i 50 euro mensili, che venivano versati unitamente al mantenimento ordinario, nei mesi in cui non veniva esercitato il diritto di visita padre-figlio;
2c) l'assegno unico universale, previsto per , sarà percepito al 100% dallo stesso, Per_1 presentando il figlio la relativa domanda all'INPS per l'erogazione e l'accredito;
2d) le spese straordinarie rimarranno al 50% a carico di ciascun genitore, e saranno individuate e applicate così come stabilite al punto 6.4 della sentenza di divorzio, ad eccezione delle spese di viaggio di per raggiungere la madre, che saranno a carico totale di quest'ultima finché Per_1
risiederà col padre e/o non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1
3. Le parti danno atto che la figlia, , nata a [...], lo [...], frequenta il terzo Persona_2 anno presso ISISS Terra di Lavoro in Caserta ed è residente presso la madre. In genere, si Per_2 reca in Messina dal padre, per soggiorni lunghi durante le principali Festività e nel periodo estivo, mentre durante il periodo scolastico di regola raggiunge il padre una volta al mese nei week-end salvo impegni scolastici e personali della ragazza, vista l'età adolescenziale avanzata;
4. Visto che col trasferimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, ciascun genitore avrà presso di sé un figlio, le Parti danno atto che, a decorrere dal dicembre 2024, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli;
5. Conseguentemente, a decorrere da dicembre 2024:
5a) l'assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili stabilito per , non verrà più versato Per_2 dal padre alla madre;
5b) il padre verserà direttamente alla figlia , 50 euro mensili, nei mesi in cui non verrà Per_2 esercitato il diritto di visita padre-figlia. Qualora venisse concordato il diritto di visita e poi rinunciato per decisione della figlia, l'importo sostenuto dal padre per l'acquisto dei biglietti di viaggio, sarà recuperato dal medesimo col non versamento dell'importo dei 50 euro nei mesi in cui il diritto di visita non verrà esercitato, fino al recupero della somma spesa per l'acquisto dei biglietti di viaggio poi non effettuati dalla figlia;
5c) l'assegno unico universale erogato per , continuerà ad essere percepito al 100% dalla Per_2 madre fino al raggiungimento del 21simo anno di età della figlia;
5d) le spese straordinarie per rimarranno al 50% a carico di ciascun genitore, e saranno Per_2
2 individuate e applicate così come stabilite al punto 6.4 della sentenza di divorzio, ad eccezione delle spese di viaggio di per raggiungere il padre, che saranno a carico totale di Per_2 quest'ultimo. Si specifica che i punti 5b) e 5d) si applicheranno finché risiederà con la Per_2 madre e/o non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
Il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della figlia minore.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
( , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CRISTINA CIARI, C.F._1 la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, e Parte_2
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti ANTONIO C.F._2
IODICE e GENEROSO M. T. IODICE, i quali la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 27/01/2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza del 24/09/2021 pronunciata da codesto Tribunale, parzialmente modificata con decreto del
02/05/2023.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di divorzio atteso che il figlio , maggiorenne non economicamente Persona_1 indipendente, dal 01/12/2024 si era trasferito presso l'abitazione del padre (sita in Messina alla via Gerobino Pilli, 162).
All'udienza cartolare del 12/09/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
1. Le parti danno atto che il figlio , nato a [...] il [...], maggiorenne ma Persona_1 non ancora economicamente indipendente, ha trasferito, a decorrere dal 01 dicembre 2024, la
1 propria residenza presso il padre, nel Comune di Messina via Gerobino Pilli, 162;
2. Conseguentemente, a decorrere dal dicembre 2024:
2a) l'assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili stabilito per , non verrà più versato Per_1 dal padre alla madre;
2b) non saranno più corrisposti dal padre alla madre i 50 euro mensili, che venivano versati unitamente al mantenimento ordinario, nei mesi in cui non veniva esercitato il diritto di visita padre-figlio;
2c) l'assegno unico universale, previsto per , sarà percepito al 100% dallo stesso, Per_1 presentando il figlio la relativa domanda all'INPS per l'erogazione e l'accredito;
2d) le spese straordinarie rimarranno al 50% a carico di ciascun genitore, e saranno individuate e applicate così come stabilite al punto 6.4 della sentenza di divorzio, ad eccezione delle spese di viaggio di per raggiungere la madre, che saranno a carico totale di quest'ultima finché Per_1
risiederà col padre e/o non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
Per_1
3. Le parti danno atto che la figlia, , nata a [...], lo [...], frequenta il terzo Persona_2 anno presso ISISS Terra di Lavoro in Caserta ed è residente presso la madre. In genere, si Per_2 reca in Messina dal padre, per soggiorni lunghi durante le principali Festività e nel periodo estivo, mentre durante il periodo scolastico di regola raggiunge il padre una volta al mese nei week-end salvo impegni scolastici e personali della ragazza, vista l'età adolescenziale avanzata;
4. Visto che col trasferimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, ciascun genitore avrà presso di sé un figlio, le Parti danno atto che, a decorrere dal dicembre 2024, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli;
5. Conseguentemente, a decorrere da dicembre 2024:
5a) l'assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili stabilito per , non verrà più versato Per_2 dal padre alla madre;
5b) il padre verserà direttamente alla figlia , 50 euro mensili, nei mesi in cui non verrà Per_2 esercitato il diritto di visita padre-figlia. Qualora venisse concordato il diritto di visita e poi rinunciato per decisione della figlia, l'importo sostenuto dal padre per l'acquisto dei biglietti di viaggio, sarà recuperato dal medesimo col non versamento dell'importo dei 50 euro nei mesi in cui il diritto di visita non verrà esercitato, fino al recupero della somma spesa per l'acquisto dei biglietti di viaggio poi non effettuati dalla figlia;
5c) l'assegno unico universale erogato per , continuerà ad essere percepito al 100% dalla Per_2 madre fino al raggiungimento del 21simo anno di età della figlia;
5d) le spese straordinarie per rimarranno al 50% a carico di ciascun genitore, e saranno Per_2
2 individuate e applicate così come stabilite al punto 6.4 della sentenza di divorzio, ad eccezione delle spese di viaggio di per raggiungere il padre, che saranno a carico totale di Per_2 quest'ultimo. Si specifica che i punti 5b) e 5d) si applicheranno finché risiederà con la Per_2 madre e/o non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
Il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della figlia minore.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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