Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2024, proposto da
Fib Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariadomenica Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali, n. 4 dell’8/1/2024, che ha diffidato la società FIB spa al rispetto dei parametri dell''Alluminio e del Piombo per superamento valore limite di concentrazione;
- del verbale di prelevamento campioni di acqua di scarico n. 1110-GL01_2023 (Codice LEPTA: 3.1.3) redatto dai tecnici dell''ARPAM;
- del sostitutivo del rapporto di prova e del rapporto di prova ARPAM, entrambi identificati con il n. 2023_6526, contenenti gli esiti del campionamento effettuato in data 11/10/2023;
- del verbale di prescrizioni n. 2/2024, prot. 65215 del 17/1/2024, reso dall''ARPAM, Servizio Territoriale della Provincia di Fermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025, il pres. TA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota, depositata in data 9.10.2025, con cui la ricorrente società - premesso che, con il sopravvenuto Decreto Dirigenziale del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Giunta della Regione Marche del 1.10. 2024 n. 181 (allegato), è stata disposta l’archiviazione dell’epigrafato decreto di diffida ad adempiere- ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio e, pertanto, ne ha chiesto la definizione con sentenza declaratoria di improcedibilità e conseguente compensazione delle spese di lite;
Vista la memoria depositata in data 17.10.2024, con cui la Regione Marche ha evidenziato che:
- dopo che la ricorrente società ha adempimento alle prescrizioni disposte con l’impugnato decreto, in data 11.8.2024 è stato effettuata una nuova verifica secondo il metodo più corretto del campionamento medio di raccolta, dal quale è risultato ancora il superamento dei limiti di piombo ed alluminio consentiti, per cui è stato emanato il Decreto n. 181/2024, dispositivo, oltre che dell’archiviazione dell’impugnato decreto, anche della diffida, in capo alla ricorrente, di rispettare con decorrenza immediata i parametri previsti, nonché, contestualmente, della diffida, in capo all’ARPAM Area Vasta Sud, di verificare, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, l’osservanza delle prescrizioni ivi imposte;
-ARPAM, con PEC del 9.1.2025, ha comunicato di aver eseguito, in data 9.12.2024, il campionamento presso il pozzetto di prelievo S1 dello stabilimento della FIB S.p.A., all’esito del quale, con rapporto di prova n. 2024_8120 del 16.12.2024, è stato accertato il rispetto dei valori limite previsti per i parametri di alluminio e piombo;
- conseguentemente, con Decreto n. 6 del 21.1.2025, notificato con PEC prot. n. 81603 del 21.1.2025, è stata disposta l’archiviazione anche del decreto di diffida n. 181 del 1.10.2024;
Vista la successiva memoria, depositata in data 29.10.2025, con cui la ricorrente ha evidenziato che la stessa Regione Marche ha riconosciuto che l’impugnato Decreto n. 4 dell’8.1.2024 è stato reso all’esito di un campionamento istantaneo, non conforme alle prescrizioni tecniche previste, e che soltanto successivamente ha adottato il metodo corretto, in coerenza con le prescrizioni previste dai protocolli;
Vista la nota depositata in data 17.10.2025, con cui la Regione Marche ha dichiarato di aver preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente in data 9.10.2025;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenendo conto della peculiarità della vicenda dedotta in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA AN, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA AN |
IL SEGRETARIO