Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05797/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5797 del 2025, proposto da
Condominio La Residence, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 6466/2025 del TAR CAMPANIA – NAPOLI, V SEZIONE, PUBBLICATA IL 29.09.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AR ZE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che con la sentenza n. 6466/2025 questa sezione accoglieva il ricorso proposto dall’odierno ricorrente per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in relazione a istanza in data 24 marzo 2025 con la quale si richiedeva l’emanazione di provvedimenti a tutela dell’igiene e della salubrità pubblica, come meglio chiarito nella richiamata sentenza, per l’effetto ordinando al Comune di Aversa di pronunciarsi in merito in un termine fissato;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato in data 31 ottobre 2025, il ricorrente rappresenta che il Comune non ha ottemperato alla sentenza, benché ritualmente notificata e benché elasso il termine ivi previsto per l’adempimento,
Considerato che il Comune, nel costituirsi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e, in particolare: 1) la impossibilità di dar corso all’esecuzione per effetto del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario intentata dall’Ente ai sensi dell’art. 243-bis D.Lgs. 267/2000; 2) la carenza di interesse al ricorso non avendo il ricorrente dando prova dell’esistenza di una situazione giuridicamente differenziata legittimante il suo intervento procedimentale; 3) il difetto di giurisdizione, trattandosi di situazione riconducibile a diritti; 4) l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, non avendo l’Amministrazione alcun obbligo di rispondere a richiesta non proveniente da soggetto non legittimato;
Ritenuto preliminarmente che le eccezioni del Comune sono tutte infondate o inammissibili; in particolare:
quanto all’eccezione relativa alla pretesa impossibilità di dare corso all’esecuzione della sentenza, basta richiamare la consolidata giurisprudenza in materia secondo cui la sospensione delle procedure esecutive in corso e l’inammissibilità del ricorso a nuove esecuzioni, previste dalla citata normativa a tutela della par condicio creditorum nei confronti degli Enti sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, riguarda unicamente i creditori di somme di denaro puntualmente quantificate e non riguarda invece l’esercizio di potestà discrezionali che l’Ente deve comunque garantire, anche ove versi in situazione di predissesto (cfr., ex pluris, Cons. di Stato, IV, n. 6411/2020; C.G.A.R.S. n. 1025/2022 e 572/2023);
quanto alle ulteriori eccezioni, le stesse sono state già delibate nella sentenza ottemperanda e non possono essere riproposte nel presente giudizio di ottemperanza nel quale l’Amministrazione, cui è stato ordinato un facere all’esito di un giudizio che ha già dichiarato illegittimo il silenzio, non ha dato prova, a tutt’oggi, di aver dato ottemperanza alla sentenza;
Considerato che il giudizio di ottemperanza è invero funzionale al soddisfacimento in executivis di quanto accertato spettante nel presupposto giudizio di merito;
Considerato che la persistente inerzia dell’Amministrazione, così come accertata nella sentenza n. 6466/2025 e tuttora persistente, va stigmatizzata e per l’effetto va nominato, così come richiesto, un Commissario ad acta in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, che si ritiene di poter individuare nel Prefetto della provincia di Caserta, che potrà all’uopo delegare funzionario esperto dell’ufficio, che provvederà ad esitare l’istanza in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza;
Considerato di dover precisare che la nomina del Commissario non esclude la persistente responsabilità omissiva dell’Ente e dei funzionari competenti, che potranno, anche dopo l’insediamento del Commissario e fino a quando questi non provveda materialmente, provvedere a quanto richiesto;
Considerato che la detta persistente inerzia dell’Amministrazione ha costretto il ricorrente ad adire nuovamente il giudice, imponendo il nuovo intervento giudiziale;
Considerato, per quanto precede e premessa la già accertata inottemperanza da parte del Comune, di dover:
rinnovare il comando giudiziale ordinando l’ottemperanza a quanto già accertato nella sentenza n. 6466/2025 cui si rinvia integralmente, con la precisazione che l’eventuale adempimento di quanto risultante dal giudicato dovrà essere tempestivamente comunicato a questo Ufficio esclusivamente nelle forme del P.A.T.;
nominare Commissario ad acta nei sensi e termini sopra detti, il quale provvederà in caso di accertata persistente inerzia del Comune; dell’attività svolta il Commissario dovrà relazionare al giudice depositando la relativa documentazione esclusivamente nelle forme del P.A.T.; all’esito dell’adempimento, il Commissario potrà richiedere il compenso per l’attività svolta che sarà liquidato con separato provvedimento;
riservare la fissazione della richiesta penale all’esito della scadenza del termine concesso all’ausiliario (nel quale, come detto, potrà provvedere lo stesso Comune), tenuto conto dello stato di predissesto dichiarato, onde evitare l’aggravamento delle condizioni finanziarie dell’Ente, e reputandosi le altre disposizioni contenute nella presente sentenza allo stato sufficientemente dissuasive di ulteriori comportamenti omissivi;
comunicare la presente sentenza all’Amministrazione, al nominato Commissario ad acta, alla Corte dei Conti (essendo il comportamento inerziale dell’Amministrazione incidente sull’erario pubblico, sicuramente quanto alla condanna agli esborsi conseguenti ai giudizi) e alla Procura della repubblica (essendo detto comportamento irrispettoso del comando giudiziale e astrattamente sussumibile nella fattispecie penalmente rilevante del rifiuto e/o omissione di atti di ufficio da svolgersi senza ritardo per ragioni di giustizia);
Considerato infine di regolare le spese secondo soccombenza come in dispositivo, con clausola di distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Nomina il Commissario ad acta come in motivazione.
Condanna il Comune di Aversa al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Manda alla Segreteria di effettuare le comunicazioni anche al Prefetto della Provincia di Caserta nominato Commissario ad acta e alle altre Autorità in motivazione indicate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ZE, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR ZE |
IL SEGRETARIO