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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/11/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1880/2023 RG tra
Parte_1
Ricorrente
Avv. Daria Basso
CONTRO
Controparte_1
Resistente
Avv. Roberta Rapacci
, quale titolare della impresa individuale Rosa Parte_1 dei Venti con sede in Levanto, ha chiesto l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 56/2023 emessa dal
[...]
- e di tutti gli atti presupposti, connessi e Controparte_1 conseguenziali ivi compreso il verbale di accertamento infrazione elevato dalla Capitaneria di Porto della Spezia n. 107 del 3/5/2023 – con cui è stata irrogata ad esso opponente la sanzione amministrativa di pagamento della somma di euro 413,10 per la violazione “in zona B dell'art 15 del Decreto del Ministero
1 dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/2/2015 avente ad oggetto l'Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta denominata CP_1
, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 62 del
[...]
16/3/015 (c.d. REO); la violazione contestata è quella di avere navigato ad un velocità superiore a 3 nodi (7.3 nodi) nella Zona
“B” come accertata con verbale Capitaneria di Porto della Spezia n. 107/2023.
ha dedotto i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
1. Nullità del verbale di accertamento n° 107/2023 della Capitaneria di Porto della Spezia e dell'Ordinanza di irrogazione della Sanzione Amministrativa n° 56/2023 per insussistenza della violazione amministrativa contestata. L'opponente rileva che il verbale di accertamento e l'ordinanza dell sanzionano il ricorrente per CP_2 violazione dell'art. 15 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell'Area Marina Protetto (REO), e che detto art. 15 riguarda la disciplina della navigazione da diporto mentre il ricorrente esercita esclusivamente l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto disciplinate dall'art. 22 del REO.
2. Violazione dell'obbligo di contestazione immediata ex art. 14 legge 689/1981. insussistenza della violazione amministrativa contestata, difetto di prova certa. Nel verbale viene riportato che “non è stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto” L'accertamento da remoto attraverso il sistema AIS, installato sui natanti del sig. per motivi di Parte_1 sicurezza, non escludeva l'obbligo della contestazione immediata, anzi il metodo di accertamento della violazione imponeva esattamente il contrario.
3. Insussistenza della violazione amministrativa contestata. Insussistenza della prova della violazione amministrativa
2 contestata in quanto la presunta violazione e' stata accertata con strumentazione non omologata, non tarata e non idonea ad accertare la violazione dei limiti di velocita'.
4. Sussistenza della causa di esclusione della responsabilita' di cui all'art. 4 legge 689 / 1981; ai sensi dell'art. 4 della legge 689/1981 “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa;
rileva l'opponente che il moto ondoso provocato dalle altre barche, tipo yacht, traghetti, panfili e motoscafi, con chiglia quadra, che giunge da poppa aumenta la velocità creando effetto surf, così come il moto ondoso che giunge da prua impone al ricorrente di aumentare la velocità per cavalcare la cresta dell'onda e navigare nella scia creata dalle altre barche. Dette persone potranno confermare che la velocità di crociera spesso viene alterata per contrastare o subire il moto ondoso creato dalle altre barche quali yacht, traghetti, panfili e motoscafi di volume superiore con importante spostamento d'acqua. Quando il moto ondoso proviene da prua da barche vicine sussiste il rischio di forte beccheggio e rollio e per mettere in sicurezza la barca e i passeggeri il ricorrente affronta l'onda a 45° a una velocità tale da contrastarne la forza, superarne la cresta ed entrare nella scia nel più breve tempo possibile. Tali manovre sono necessarie per motivi di sicurezza, per evitare alla barca di capovolgersi, alla clientela di prendere i contraccolpi delle onde, per evitare ai passeggeri di cadere e farsi male, per evitare ai passeggeri di spaventarsi e di bagnarsi.
5. Sussistenza dell'errore sul fatto che esclude la punibilita' dell'agente; l'opponente rileva che l'imbarcazione non è dotata di tachimetro e il conducente non è in grado di controllare la velocità, se la velocità era superata la violazione non era commessa con dolo ma per errore incolpevole sulla percezione della velocità di crociera non
3 misurabile a bordo ma rimessa alla mera sensazione del conducente;
sussiste errore sul fatto.
Ha resistito chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Preliminarmente non è accoglibile l'istanza di parte opponente di far luogo a sospensione del presente giudizio in attesa che la Corte di Cassazione decida sul ricorso originato dall'opposizione a diversa violazione amministrativa contestata a soggetto diverso dallo;
infatti, difettano i presupposti della Parte_1 sospensione necessaria ex art 295 cpc;
neppure sussistono i presupposti per la sospensione facoltativa di cui all'art 296 cpc (istanza di tutte le parti;
peraltro ex art 296 cpc può ottenersi la sospensione per tre mesi non rinnovabile).
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi: sul motivo su 1): è infondato;
infatti, l'art 22 del REO, concernente le attività di noleggio e locazione di unità da diporto, rinvia all'art 15 per quanto qui interessa;
al comma 3 del cit. art 22 si legge che “nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di unità da diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 15” (intitolato disciplina della navigazione da diporto); del resto sarebbe illogico che la navigazione da diporto fosse diversamente regolata nell' nel caso in cui detta navigazione avvenga nell'ambito di un contratto di noleggio o locazione dell'imbarcazione da diporto rispetto a quella in cui la navigazione sia direttamente posta in essere dal proprietario della medesima imbarcazione da diporto.
Sui motivi sub 2) e sub 3): sono collegati e sono entrambi infondati per le seguenti considerazioni:
• l'art. 14 legge n. 689/1981 stabilisce che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
4 dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
• Nel caso di specie, nel verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza ingiunzione opposta si legge che “Non è stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto” e che
“L'accertamento è stato effettuato – in remoto – attraverso i sistemi di monitoraggio in uso al Centro VTS della Spezia ossia con il sistema PELAGUS facente parte della rete AIS (Automatic Identification System) nazionale di cui all'art. 9 bis del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 18”.
• Alla stregua delle difese di parte opponente deve premettersi, in linea generale, che la contestazione immediata di una violazione è quella in presenza che si formalizza quando, al momento dell'infrazione, l'agente accertatore consegna il verbale direttamente al trasgressore;
in quel momento è possibile inserire le proprie dichiarazioni.
• La regola della contestazione immediata vale “quando è possibile”; se invece la contestazione immediata non è possibile, l'agente deve specificare il motivo nel verbale che verrà poi notificato alla residenza del trasgressore entro 90 giorni.
• nel caso di specie, come sopra anticipato, l'accertatore ha motivato la contestazione differita dando atto che l'accertamento è stato fatto da remoto;
ciò necessariamente significa che esso accertatore non era in loco (ovvero, l'accertamento non è avvenuto da parte della motovedetta della Capitaneria in navigazione nello stesso specchio di mare in cui si trovava il natante dello ); infatti Parte_1 nel verbale è chiaramente scritto che l'accertamento è stato
5 fatto da terra, al Centro VTS della Spezia con il sistema PELAGUS facente parte della rete AIS.
• Sempre in linea generale deve rilevarsi che la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione” (ord. Cass. 19957/2024).
• Premesso quanto sopra ritiene questo Giudice che la contestazione differita di cui al verbale Capitaneria n. 107/2023 sia immune dalle censure di illegittimità sollevate da parte opponente (rispetto al disposto del citato art 14 lg 689/1981 ed in relazione ad una asserita non affidabilità del sistema di accertamento da remoto); tale contestazione differita è correttamente motivata e, anche alla stregua del disposto della citata ordinanza della Cassazione, non patisce ripercussioni circa il suo valore probatorio che deve ritenersi pieno e non affievolito;
ciò per i seguenti motivi:
1. Si è sopra anticipato che il verbale 107/2023 non è affatto carente di motivazione in punto di omessa contestazione immediata;
l'accertatore, infatti, ha dato conto di non avere fatto la contestazione immediata perché non era in loco ma presso il Centro VTS della Spezia;
ha, però, esattamente indicato che l'accertamento fatto da remoto è
6 avvenuto con un dispositivo esattamente descritto (con il sistema PELAGUS facente parte della rete AIS).
2. Neppure ricorre l'ipotesi di cui alla citata ordinanza della Cassazione (n. 19957/2024) di una omessa immediata contestazione sebbene vi fosse la possibilità di effettuarla;
si ribadisce che, nel caso di specie, nessuna Motovedetta della Capitaneria era nello specchio di acqua dove si trovava il natante dello Scaramuccia;
così si ricava dal verbale 107/2023 nè parte opponente allega una circostanza diversa.
3. La comunicazione immediata della violazione pur essendo la forma di comunicazione preferenziale prevista dal sistema, deve essere significativamente adattata alle violazioni poste in essere dai natanti e cioè ad un tipo di violazione non attinente alla circolazione stradale;
è evidente che con riferimento alla circolazione dei natanti esiste una sorta di estrema difficoltà oggettiva della contestazione immediata (rispetto a quanto accade nella circolazione stradale); tenuto conto delle caratteristiche della circolazione in mare (all'evidenza, senza strade, incroci, semafori, segnaletiche orizzontali e verticali), della ampiezza della Area Marina Protetta delle Cinque Terre nonché della sproporzione numerica tra i natanti in circolazione rispetto alle unità naviganti preposte alla rilevazione delle infrazioni in mare, esigere una contestazione immediata in via preferenziale è come legalizzare una immunità ovvero la disapplicazione di fatto delle norme relative alla circolazione dei natanti nelle con conseguenze negative circa la concreta possibilità di monitorare la limitata ed eccezionale circolazione di natanti in dette Aree.
7 4. In secondo luogo, la circolazione marittima nelle (per certo in quella delle Cinque Terre ed al tempo della infrazione per cui è causa) è obbligatoriamente subordinata alla presenza (a bordo dei mezzi da diporto) del sistema AIS che è un sistema di rilevazione da remoto di comprovata sicurezza;
giova, infatti, evidenziare che il sistema AIS è sia internazionale che comunitario, poiché si basa su standard e regolamenti sviluppati dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e che è anche recepito e implementato a livello comunitario attraverso direttive e normative specifiche per gli Stati membri dell'UE. Quindi, è un sistema globale (cioè, mondiale) con specifiche normative europee di attuazione.
5. AIS è acronimo di Automatic Identification System ed è un sistema di identificazione automatica delle imbarcazioni;
è nato ed è stato introdotto dalla Organizzazione Marittima Internazionale per le navi commerciali, per quelle passeggeri e per grossi pescherecci;
è nato come obbligatorio per tali natanti in quanto, fornendo informazioni statiche (identifica il natante, la nave) e dinamiche (rotta e velocità) in tempo reale tra le imbarcazioni e i sistemi di monitoraggio del traffico a terra, aiuta ad evitare collisioni.
6. Ai fini che qui interessano (e, cioè, per affermare la consolidata affidabilità del sistema di rilevamento mediante AIS) si evidenzia che il trasponder montato sul natante riceve i dati delle imbarcazioni limotrofe e trasmette i propri rendendo la propria imbarcazione visibile alle altre barche ed ai sistemi a terra che monitorano il traffico marittimo;
in particolare trasmette dati statici che sono quelli inseriti dall'utente, come nome della nave, tipo, dimensioni, numero MMSI (Maritime Mobile Service
8 Identity), ecc.; dati dinamici che sono quelli generati automaticamente dai sensori di bordo, come la posizione GPS, la velocità, la rotta ecc.
7. Lo scambio di dati avviene tramite frequenze radio VHF dedicate;
i dati ricevuti dal trasponder (si è detto sopra o inseriti dall'utente o generati dai sensori di bordo) non sono sottoposti ad alcun filtro e sono proiettati direttamente sullo schermo del ricevente;
i dati AIS vengono visualizzati graficamente su un display, per es., un computer, mappa digitale;
ne deriva una "mappa" digitale dei natanti in navigazione che mostra la loro posizione, velocità, traiettoria in tempo reale.
8. Detto sistema, sebbene facoltativo nell'ambito della navigazione da diporto, è divenuto obbligatorio, per quanto qui interessa, per la navigazione da diporto nella AMP delle Cinque Terre vigente al tempo dell violazione;
l'art. 3 del Disciplinare Integrativo al Regolamento dell'Area Marina Protetta CP_1
Terre per l'anno 2023 definisce l'«AIS», (Automatic Identification System) come “sistema che opera nella banda marittima VHF, tra imbarcazioni e centri costieri per il monitoraggio del traffico marittimo in remoto”.
9. L'art. 12 comma 1 del medesimo Disciplinare stabilisce poi che “Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, ai fini di incrementare le azioni di conservazione ambientale, il monitoraggio delle attività e la sicurezza della navigazione, l'accesso alle zone B e C dell' alle unità da diporto con propulsione a motore (anche ausiliaria) adibite ad attività di locazione e noleggio, ivi
9 compreso il noleggio in forma occasionale, è consentito esclusivamente alle unità dotate di sistema trasmettitore A.I.S. (trasponder) installato a bordo, in modalità di trasmissione attiva, e dotato di codice M.M.S.I., previa autorizzazione dell'ente gestore”.
10. Ai sensi del comma 11 dell'art. 12 cit.,
“…l'efficacia delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo si intende subordinata alla funzionalità operativa del trasmettitore A.I.S.; l'esercizio dell'attività all'interno dell' con unità sprovviste di apparato AIS installato a bordo, di cui al comma 1 del presente articolo, oppure apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva, è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 21, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 19 , comma 1, lettera f), del presente Disciplinare”.
11. L'impianto normativo del citato Disciplinare Integrativo appare idoneo a smentire la difesa, svolta da parte opponente, secondo la quale l'impianto AIS installato sulla barca non consentirebbe la rilevazione delle infrazioni, essendo stato introdotto per altri fini;
12. Si è detto sopra che è vero che l' è stato da CP_4 tempo inserito come sistema obbligatorio nella navigazione internazionale per le navi commerciali, per quelle passeggeri e per grossi pescherecci;
ed è vero che esso è stato previsto come sistema obbligatorio in quanto, fornendo informazioni statiche (identifica il natante, la nave) e dinamiche (rotta e velocità) in tempo reale tra le imbarcazioni e i sistemi di monitoraggio del traffico a terra, aiuta ad
10 evitare collisioni. Ciò non esclude, però, che proprio perché si tratta di sistema di rilevamento navi testato come attendibile ed utile in situazioni di navigazione ben più complicate (navigazione in acque internazionali), la normativa successiva possa avere scelto di utilizzarlo anche in situazioni e per finalità diverse, e, nello specifico, al fine di monitorare la navigazione eccezionalmente consentita nelle Aree Marine Protette, aree nelle quali, oltre alla esigenza di evitare collisioni vi è quella, forse primaria e più a rischio di violazione, di fare rispettare le norme che limitano la navigazione in tali aree.
13. Le caratteristiche tecniche indicate circa il modus operandi dell'AIS confortano circa la consolidata affidabilità del sistema e, certamente, sul fatto che in relazione al sistema AIS sono del tutto fuori luogo le censure sollevate con riferimento agli autovelox in materia di circolazione stradale e, quindi, in ordine ad una asserita mancanza di omologazione e taratura e di verifica periodica.
14. Si evidenzia altresì che l'obbligatorietà del sistema AIS in relazione al natante per cui è causa oltre a derivare dal citato inequivoco impianto normativo discende altresì da una inequivoca sua accettazione da parte di;
il Parte_1 predetto, infatti, si è preventivamente dotato della necessaria apparecchiatura al fine di ottenere la prodotta “Autorizzazione per l'esercizio di attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto nell'Area Marina protetta delle ” CP_1
15. Ed invero, la disciplina regolamentare suesposta, espressamente accettata dal ricorrente,
11 delinea un sistema nel quale l'apparato AIS viene obbligatoriamente installato sulle imbarcazioni adibite ad attività di noleggio (quale quella oggetto della presente causa) per consentire il monitoraggio del traffico marittimo da remoto, con finalità di conservazione ambientale, monitoraggio delle attività e sicurezza della navigazione.
16. Conclusivamente, deve ritenersi che detta attività di monitoraggio possa consentire l'utilizzo del sistema AIS (anche) per una efficace rilevazione di infrazioni da remoto, laddove vengano accertate condotte contrarie alle finalità di conservazione ambientale per le quali è prevista l'obbligatoria installazione del ridetto apparato;
nel caso di specie è accertato che, in data 3/5/2023 ad ore 14,51 l'imbarcazione Pequod di proprietà di Parte_1
, ha navigato in zona B dell'AMP delle Cinque
[...]
Terre a 7,3 nodi, quindi, ad una velocità pari al doppio di quella prevista in detta zona dal Disciplinare integrativo (art 5, comma 2, lett.a)
17. Anche la Corte di Appello di Genova ha recentemente riconosciuto che la previsione per la quale l'efficacia delle autorizzazioni per l'attività di noleggio si intende subordinata alla funzionalità operativa del sistema AIS “comporta dunque, necessariamente, che detto sistema possa e debba essere utilizzato per controllare il rispetto della normativa vigente in ambito con la conseguenza che, in caso di violazione accertata per mezzo del sistema A.I.S., le relative risultanze possono e debbono essere utilizzate per l'applicazione della sanzione prevista” [sent. n. 493 del 16.4.2025].
12 Sul motivo sub 4) è infondato: non ricorre (rectius non risulta specificamente allegata e provata) alcuna delle cause di esclusione di responsabilità di cui all'art 4 della lg 689/1981:
adempimento di un dovere;
esercizio di una facoltà legittima;
stato di necessità; legittima difesa.
Nello specifico deve rilevarsi che per quanto concerne le cause di esclusione (di responsabilità) dell'adempimento del dovere, dell'esercizio di una facoltà legittima, della legittima difesa, parte opponente non ha neppure dedotto pertinenti allegazioni in fatto;
quanto allo stato di necessità, è stato genericamente indicata l'esigenza di rendere meno scomoda la navigazione ai traportati evitando ad essi i sobbalzi ed altri disagi dovuti al moto ondoso provocato da altre imbarcazioni;
incomodo asseritamente evitato dallo con l'incremento della velocità di crociera;
deve Parte_1 ritenersi che neppure lo stato di necessità sussista;
invero premesso lo stato necessità che rileva ai fini dell'art 4 citato è quello che si identifica con una comprovata effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona non altrimenti evitabile, è evidente che, nel caso di specie, i sobbalzi ed altri disagi che può patire un trasportato su una imbarcazione da diporto circolante in area sotto costa a navigazione contingentata non possono qualificarsi come pericolo di un danno grave alla persona;
non solo, tali “scomodità”, assolutamente prevedibili, erano e sono altrimenti evitabili e, cioè, grandemente attenuabili, con una tipologia di guida che un esperto marinario non può non conoscere;
in ogni caso, non si spiega il perché la manovra ritenuta, invece, necessaria dallo , ha comportato il Parte_1 superamento del limite di velocità nella significativa misura di oltre tre nodi di talchè al momento del rilevamento della violazione per cui è causa il natante stava viaggiando al doppio della velocità consentita.
Sul motivo sub 5): è infondato;
l'allegazione difensiva di parte opponente secondo cui, in assenza di tachimetro quale dotazione dell'imbarcazione, la scelta di navigare “a sensazione” avrebbe originato un errore sul fatto che esclude la punibilita' dell'agente, non è, all'evidenza, condivisibile;
premesso che Parte_1
13 risulta essere titolare di più imbarcazioni utilizzate per Pt_1
l'esercizio professionale di una attività di noleggio e locazione (delle stesse) nell'AMP delle Cinque Terre;
che in funzione di detta attività si è procurato le necessarie autorizzazioni ed ha allestito dette imbarcazioni in conformità alle limitazioni normativamente previste per detta navigazione in AMP;
ritenuto, pertanto, che fosse a lui nota la normativa circa i limiti di velocità vigenti nella;
ciò premesso, deve ritenersi che Controparte_5 la scelta di navigare “a sensazione” senza dotarsi di un tachimetro è scelta che integra appieno gli estremi della colpa sub specie di negligenza, imprudenza e, forse, anche imperizia.
Considerato che
ai fini della integrazione della fattispecie delle violazioni amministrative non è richiesto il dolo essendo sufficiente la colpa, deve concludersi che vi sia piena prova anche dell'elemento soggettivo della fattispecie violata integrato, appunto, dalla colpa. L'opposizione è respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
Respinge l'opposizione e conferma l'ingiunzione opposta. condanna l'opponente al pagamento a parte opposta delle spese di lite che liquida in euro 660,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA.
La Spezia, 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Nella Mori
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1880/2023 RG tra
Parte_1
Ricorrente
Avv. Daria Basso
CONTRO
Controparte_1
Resistente
Avv. Roberta Rapacci
, quale titolare della impresa individuale Rosa Parte_1 dei Venti con sede in Levanto, ha chiesto l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. 56/2023 emessa dal
[...]
- e di tutti gli atti presupposti, connessi e Controparte_1 conseguenziali ivi compreso il verbale di accertamento infrazione elevato dalla Capitaneria di Porto della Spezia n. 107 del 3/5/2023 – con cui è stata irrogata ad esso opponente la sanzione amministrativa di pagamento della somma di euro 413,10 per la violazione “in zona B dell'art 15 del Decreto del Ministero
1 dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/2/2015 avente ad oggetto l'Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta denominata CP_1
, pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 62 del
[...]
16/3/015 (c.d. REO); la violazione contestata è quella di avere navigato ad un velocità superiore a 3 nodi (7.3 nodi) nella Zona
“B” come accertata con verbale Capitaneria di Porto della Spezia n. 107/2023.
ha dedotto i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
1. Nullità del verbale di accertamento n° 107/2023 della Capitaneria di Porto della Spezia e dell'Ordinanza di irrogazione della Sanzione Amministrativa n° 56/2023 per insussistenza della violazione amministrativa contestata. L'opponente rileva che il verbale di accertamento e l'ordinanza dell sanzionano il ricorrente per CP_2 violazione dell'art. 15 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell'Area Marina Protetto (REO), e che detto art. 15 riguarda la disciplina della navigazione da diporto mentre il ricorrente esercita esclusivamente l'attività di noleggio e locazione di unità da diporto disciplinate dall'art. 22 del REO.
2. Violazione dell'obbligo di contestazione immediata ex art. 14 legge 689/1981. insussistenza della violazione amministrativa contestata, difetto di prova certa. Nel verbale viene riportato che “non è stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto” L'accertamento da remoto attraverso il sistema AIS, installato sui natanti del sig. per motivi di Parte_1 sicurezza, non escludeva l'obbligo della contestazione immediata, anzi il metodo di accertamento della violazione imponeva esattamente il contrario.
3. Insussistenza della violazione amministrativa contestata. Insussistenza della prova della violazione amministrativa
2 contestata in quanto la presunta violazione e' stata accertata con strumentazione non omologata, non tarata e non idonea ad accertare la violazione dei limiti di velocita'.
4. Sussistenza della causa di esclusione della responsabilita' di cui all'art. 4 legge 689 / 1981; ai sensi dell'art. 4 della legge 689/1981 “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa;
rileva l'opponente che il moto ondoso provocato dalle altre barche, tipo yacht, traghetti, panfili e motoscafi, con chiglia quadra, che giunge da poppa aumenta la velocità creando effetto surf, così come il moto ondoso che giunge da prua impone al ricorrente di aumentare la velocità per cavalcare la cresta dell'onda e navigare nella scia creata dalle altre barche. Dette persone potranno confermare che la velocità di crociera spesso viene alterata per contrastare o subire il moto ondoso creato dalle altre barche quali yacht, traghetti, panfili e motoscafi di volume superiore con importante spostamento d'acqua. Quando il moto ondoso proviene da prua da barche vicine sussiste il rischio di forte beccheggio e rollio e per mettere in sicurezza la barca e i passeggeri il ricorrente affronta l'onda a 45° a una velocità tale da contrastarne la forza, superarne la cresta ed entrare nella scia nel più breve tempo possibile. Tali manovre sono necessarie per motivi di sicurezza, per evitare alla barca di capovolgersi, alla clientela di prendere i contraccolpi delle onde, per evitare ai passeggeri di cadere e farsi male, per evitare ai passeggeri di spaventarsi e di bagnarsi.
5. Sussistenza dell'errore sul fatto che esclude la punibilita' dell'agente; l'opponente rileva che l'imbarcazione non è dotata di tachimetro e il conducente non è in grado di controllare la velocità, se la velocità era superata la violazione non era commessa con dolo ma per errore incolpevole sulla percezione della velocità di crociera non
3 misurabile a bordo ma rimessa alla mera sensazione del conducente;
sussiste errore sul fatto.
Ha resistito chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
Preliminarmente non è accoglibile l'istanza di parte opponente di far luogo a sospensione del presente giudizio in attesa che la Corte di Cassazione decida sul ricorso originato dall'opposizione a diversa violazione amministrativa contestata a soggetto diverso dallo;
infatti, difettano i presupposti della Parte_1 sospensione necessaria ex art 295 cpc;
neppure sussistono i presupposti per la sospensione facoltativa di cui all'art 296 cpc (istanza di tutte le parti;
peraltro ex art 296 cpc può ottenersi la sospensione per tre mesi non rinnovabile).
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi: sul motivo su 1): è infondato;
infatti, l'art 22 del REO, concernente le attività di noleggio e locazione di unità da diporto, rinvia all'art 15 per quanto qui interessa;
al comma 3 del cit. art 22 si legge che “nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di unità da diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 15” (intitolato disciplina della navigazione da diporto); del resto sarebbe illogico che la navigazione da diporto fosse diversamente regolata nell' nel caso in cui detta navigazione avvenga nell'ambito di un contratto di noleggio o locazione dell'imbarcazione da diporto rispetto a quella in cui la navigazione sia direttamente posta in essere dal proprietario della medesima imbarcazione da diporto.
Sui motivi sub 2) e sub 3): sono collegati e sono entrambi infondati per le seguenti considerazioni:
• l'art. 14 legge n. 689/1981 stabilisce che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
4 dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
• Nel caso di specie, nel verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza ingiunzione opposta si legge che “Non è stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto” e che
“L'accertamento è stato effettuato – in remoto – attraverso i sistemi di monitoraggio in uso al Centro VTS della Spezia ossia con il sistema PELAGUS facente parte della rete AIS (Automatic Identification System) nazionale di cui all'art. 9 bis del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 18”.
• Alla stregua delle difese di parte opponente deve premettersi, in linea generale, che la contestazione immediata di una violazione è quella in presenza che si formalizza quando, al momento dell'infrazione, l'agente accertatore consegna il verbale direttamente al trasgressore;
in quel momento è possibile inserire le proprie dichiarazioni.
• La regola della contestazione immediata vale “quando è possibile”; se invece la contestazione immediata non è possibile, l'agente deve specificare il motivo nel verbale che verrà poi notificato alla residenza del trasgressore entro 90 giorni.
• nel caso di specie, come sopra anticipato, l'accertatore ha motivato la contestazione differita dando atto che l'accertamento è stato fatto da remoto;
ciò necessariamente significa che esso accertatore non era in loco (ovvero, l'accertamento non è avvenuto da parte della motovedetta della Capitaneria in navigazione nello stesso specchio di mare in cui si trovava il natante dello ); infatti Parte_1 nel verbale è chiaramente scritto che l'accertamento è stato
5 fatto da terra, al Centro VTS della Spezia con il sistema PELAGUS facente parte della rete AIS.
• Sempre in linea generale deve rilevarsi che la Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione” (ord. Cass. 19957/2024).
• Premesso quanto sopra ritiene questo Giudice che la contestazione differita di cui al verbale Capitaneria n. 107/2023 sia immune dalle censure di illegittimità sollevate da parte opponente (rispetto al disposto del citato art 14 lg 689/1981 ed in relazione ad una asserita non affidabilità del sistema di accertamento da remoto); tale contestazione differita è correttamente motivata e, anche alla stregua del disposto della citata ordinanza della Cassazione, non patisce ripercussioni circa il suo valore probatorio che deve ritenersi pieno e non affievolito;
ciò per i seguenti motivi:
1. Si è sopra anticipato che il verbale 107/2023 non è affatto carente di motivazione in punto di omessa contestazione immediata;
l'accertatore, infatti, ha dato conto di non avere fatto la contestazione immediata perché non era in loco ma presso il Centro VTS della Spezia;
ha, però, esattamente indicato che l'accertamento fatto da remoto è
6 avvenuto con un dispositivo esattamente descritto (con il sistema PELAGUS facente parte della rete AIS).
2. Neppure ricorre l'ipotesi di cui alla citata ordinanza della Cassazione (n. 19957/2024) di una omessa immediata contestazione sebbene vi fosse la possibilità di effettuarla;
si ribadisce che, nel caso di specie, nessuna Motovedetta della Capitaneria era nello specchio di acqua dove si trovava il natante dello Scaramuccia;
così si ricava dal verbale 107/2023 nè parte opponente allega una circostanza diversa.
3. La comunicazione immediata della violazione pur essendo la forma di comunicazione preferenziale prevista dal sistema, deve essere significativamente adattata alle violazioni poste in essere dai natanti e cioè ad un tipo di violazione non attinente alla circolazione stradale;
è evidente che con riferimento alla circolazione dei natanti esiste una sorta di estrema difficoltà oggettiva della contestazione immediata (rispetto a quanto accade nella circolazione stradale); tenuto conto delle caratteristiche della circolazione in mare (all'evidenza, senza strade, incroci, semafori, segnaletiche orizzontali e verticali), della ampiezza della Area Marina Protetta delle Cinque Terre nonché della sproporzione numerica tra i natanti in circolazione rispetto alle unità naviganti preposte alla rilevazione delle infrazioni in mare, esigere una contestazione immediata in via preferenziale è come legalizzare una immunità ovvero la disapplicazione di fatto delle norme relative alla circolazione dei natanti nelle con conseguenze negative circa la concreta possibilità di monitorare la limitata ed eccezionale circolazione di natanti in dette Aree.
7 4. In secondo luogo, la circolazione marittima nelle (per certo in quella delle Cinque Terre ed al tempo della infrazione per cui è causa) è obbligatoriamente subordinata alla presenza (a bordo dei mezzi da diporto) del sistema AIS che è un sistema di rilevazione da remoto di comprovata sicurezza;
giova, infatti, evidenziare che il sistema AIS è sia internazionale che comunitario, poiché si basa su standard e regolamenti sviluppati dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e che è anche recepito e implementato a livello comunitario attraverso direttive e normative specifiche per gli Stati membri dell'UE. Quindi, è un sistema globale (cioè, mondiale) con specifiche normative europee di attuazione.
5. AIS è acronimo di Automatic Identification System ed è un sistema di identificazione automatica delle imbarcazioni;
è nato ed è stato introdotto dalla Organizzazione Marittima Internazionale per le navi commerciali, per quelle passeggeri e per grossi pescherecci;
è nato come obbligatorio per tali natanti in quanto, fornendo informazioni statiche (identifica il natante, la nave) e dinamiche (rotta e velocità) in tempo reale tra le imbarcazioni e i sistemi di monitoraggio del traffico a terra, aiuta ad evitare collisioni.
6. Ai fini che qui interessano (e, cioè, per affermare la consolidata affidabilità del sistema di rilevamento mediante AIS) si evidenzia che il trasponder montato sul natante riceve i dati delle imbarcazioni limotrofe e trasmette i propri rendendo la propria imbarcazione visibile alle altre barche ed ai sistemi a terra che monitorano il traffico marittimo;
in particolare trasmette dati statici che sono quelli inseriti dall'utente, come nome della nave, tipo, dimensioni, numero MMSI (Maritime Mobile Service
8 Identity), ecc.; dati dinamici che sono quelli generati automaticamente dai sensori di bordo, come la posizione GPS, la velocità, la rotta ecc.
7. Lo scambio di dati avviene tramite frequenze radio VHF dedicate;
i dati ricevuti dal trasponder (si è detto sopra o inseriti dall'utente o generati dai sensori di bordo) non sono sottoposti ad alcun filtro e sono proiettati direttamente sullo schermo del ricevente;
i dati AIS vengono visualizzati graficamente su un display, per es., un computer, mappa digitale;
ne deriva una "mappa" digitale dei natanti in navigazione che mostra la loro posizione, velocità, traiettoria in tempo reale.
8. Detto sistema, sebbene facoltativo nell'ambito della navigazione da diporto, è divenuto obbligatorio, per quanto qui interessa, per la navigazione da diporto nella AMP delle Cinque Terre vigente al tempo dell violazione;
l'art. 3 del Disciplinare Integrativo al Regolamento dell'Area Marina Protetta CP_1
Terre per l'anno 2023 definisce l'«AIS», (Automatic Identification System) come “sistema che opera nella banda marittima VHF, tra imbarcazioni e centri costieri per il monitoraggio del traffico marittimo in remoto”.
9. L'art. 12 comma 1 del medesimo Disciplinare stabilisce poi che “Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, ai fini di incrementare le azioni di conservazione ambientale, il monitoraggio delle attività e la sicurezza della navigazione, l'accesso alle zone B e C dell' alle unità da diporto con propulsione a motore (anche ausiliaria) adibite ad attività di locazione e noleggio, ivi
9 compreso il noleggio in forma occasionale, è consentito esclusivamente alle unità dotate di sistema trasmettitore A.I.S. (trasponder) installato a bordo, in modalità di trasmissione attiva, e dotato di codice M.M.S.I., previa autorizzazione dell'ente gestore”.
10. Ai sensi del comma 11 dell'art. 12 cit.,
“…l'efficacia delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo si intende subordinata alla funzionalità operativa del trasmettitore A.I.S.; l'esercizio dell'attività all'interno dell' con unità sprovviste di apparato AIS installato a bordo, di cui al comma 1 del presente articolo, oppure apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva, è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 21, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 19 , comma 1, lettera f), del presente Disciplinare”.
11. L'impianto normativo del citato Disciplinare Integrativo appare idoneo a smentire la difesa, svolta da parte opponente, secondo la quale l'impianto AIS installato sulla barca non consentirebbe la rilevazione delle infrazioni, essendo stato introdotto per altri fini;
12. Si è detto sopra che è vero che l' è stato da CP_4 tempo inserito come sistema obbligatorio nella navigazione internazionale per le navi commerciali, per quelle passeggeri e per grossi pescherecci;
ed è vero che esso è stato previsto come sistema obbligatorio in quanto, fornendo informazioni statiche (identifica il natante, la nave) e dinamiche (rotta e velocità) in tempo reale tra le imbarcazioni e i sistemi di monitoraggio del traffico a terra, aiuta ad
10 evitare collisioni. Ciò non esclude, però, che proprio perché si tratta di sistema di rilevamento navi testato come attendibile ed utile in situazioni di navigazione ben più complicate (navigazione in acque internazionali), la normativa successiva possa avere scelto di utilizzarlo anche in situazioni e per finalità diverse, e, nello specifico, al fine di monitorare la navigazione eccezionalmente consentita nelle Aree Marine Protette, aree nelle quali, oltre alla esigenza di evitare collisioni vi è quella, forse primaria e più a rischio di violazione, di fare rispettare le norme che limitano la navigazione in tali aree.
13. Le caratteristiche tecniche indicate circa il modus operandi dell'AIS confortano circa la consolidata affidabilità del sistema e, certamente, sul fatto che in relazione al sistema AIS sono del tutto fuori luogo le censure sollevate con riferimento agli autovelox in materia di circolazione stradale e, quindi, in ordine ad una asserita mancanza di omologazione e taratura e di verifica periodica.
14. Si evidenzia altresì che l'obbligatorietà del sistema AIS in relazione al natante per cui è causa oltre a derivare dal citato inequivoco impianto normativo discende altresì da una inequivoca sua accettazione da parte di;
il Parte_1 predetto, infatti, si è preventivamente dotato della necessaria apparecchiatura al fine di ottenere la prodotta “Autorizzazione per l'esercizio di attività di locazione e/o noleggio di unità da diporto nell'Area Marina protetta delle ” CP_1
15. Ed invero, la disciplina regolamentare suesposta, espressamente accettata dal ricorrente,
11 delinea un sistema nel quale l'apparato AIS viene obbligatoriamente installato sulle imbarcazioni adibite ad attività di noleggio (quale quella oggetto della presente causa) per consentire il monitoraggio del traffico marittimo da remoto, con finalità di conservazione ambientale, monitoraggio delle attività e sicurezza della navigazione.
16. Conclusivamente, deve ritenersi che detta attività di monitoraggio possa consentire l'utilizzo del sistema AIS (anche) per una efficace rilevazione di infrazioni da remoto, laddove vengano accertate condotte contrarie alle finalità di conservazione ambientale per le quali è prevista l'obbligatoria installazione del ridetto apparato;
nel caso di specie è accertato che, in data 3/5/2023 ad ore 14,51 l'imbarcazione Pequod di proprietà di Parte_1
, ha navigato in zona B dell'AMP delle Cinque
[...]
Terre a 7,3 nodi, quindi, ad una velocità pari al doppio di quella prevista in detta zona dal Disciplinare integrativo (art 5, comma 2, lett.a)
17. Anche la Corte di Appello di Genova ha recentemente riconosciuto che la previsione per la quale l'efficacia delle autorizzazioni per l'attività di noleggio si intende subordinata alla funzionalità operativa del sistema AIS “comporta dunque, necessariamente, che detto sistema possa e debba essere utilizzato per controllare il rispetto della normativa vigente in ambito con la conseguenza che, in caso di violazione accertata per mezzo del sistema A.I.S., le relative risultanze possono e debbono essere utilizzate per l'applicazione della sanzione prevista” [sent. n. 493 del 16.4.2025].
12 Sul motivo sub 4) è infondato: non ricorre (rectius non risulta specificamente allegata e provata) alcuna delle cause di esclusione di responsabilità di cui all'art 4 della lg 689/1981:
adempimento di un dovere;
esercizio di una facoltà legittima;
stato di necessità; legittima difesa.
Nello specifico deve rilevarsi che per quanto concerne le cause di esclusione (di responsabilità) dell'adempimento del dovere, dell'esercizio di una facoltà legittima, della legittima difesa, parte opponente non ha neppure dedotto pertinenti allegazioni in fatto;
quanto allo stato di necessità, è stato genericamente indicata l'esigenza di rendere meno scomoda la navigazione ai traportati evitando ad essi i sobbalzi ed altri disagi dovuti al moto ondoso provocato da altre imbarcazioni;
incomodo asseritamente evitato dallo con l'incremento della velocità di crociera;
deve Parte_1 ritenersi che neppure lo stato di necessità sussista;
invero premesso lo stato necessità che rileva ai fini dell'art 4 citato è quello che si identifica con una comprovata effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona non altrimenti evitabile, è evidente che, nel caso di specie, i sobbalzi ed altri disagi che può patire un trasportato su una imbarcazione da diporto circolante in area sotto costa a navigazione contingentata non possono qualificarsi come pericolo di un danno grave alla persona;
non solo, tali “scomodità”, assolutamente prevedibili, erano e sono altrimenti evitabili e, cioè, grandemente attenuabili, con una tipologia di guida che un esperto marinario non può non conoscere;
in ogni caso, non si spiega il perché la manovra ritenuta, invece, necessaria dallo , ha comportato il Parte_1 superamento del limite di velocità nella significativa misura di oltre tre nodi di talchè al momento del rilevamento della violazione per cui è causa il natante stava viaggiando al doppio della velocità consentita.
Sul motivo sub 5): è infondato;
l'allegazione difensiva di parte opponente secondo cui, in assenza di tachimetro quale dotazione dell'imbarcazione, la scelta di navigare “a sensazione” avrebbe originato un errore sul fatto che esclude la punibilita' dell'agente, non è, all'evidenza, condivisibile;
premesso che Parte_1
13 risulta essere titolare di più imbarcazioni utilizzate per Pt_1
l'esercizio professionale di una attività di noleggio e locazione (delle stesse) nell'AMP delle Cinque Terre;
che in funzione di detta attività si è procurato le necessarie autorizzazioni ed ha allestito dette imbarcazioni in conformità alle limitazioni normativamente previste per detta navigazione in AMP;
ritenuto, pertanto, che fosse a lui nota la normativa circa i limiti di velocità vigenti nella;
ciò premesso, deve ritenersi che Controparte_5 la scelta di navigare “a sensazione” senza dotarsi di un tachimetro è scelta che integra appieno gli estremi della colpa sub specie di negligenza, imprudenza e, forse, anche imperizia.
Considerato che
ai fini della integrazione della fattispecie delle violazioni amministrative non è richiesto il dolo essendo sufficiente la colpa, deve concludersi che vi sia piena prova anche dell'elemento soggettivo della fattispecie violata integrato, appunto, dalla colpa. L'opposizione è respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
Respinge l'opposizione e conferma l'ingiunzione opposta. condanna l'opponente al pagamento a parte opposta delle spese di lite che liquida in euro 660,00 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA.
La Spezia, 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Nella Mori
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