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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c. nella causa n. 3042/2023 fra
(P.I. ) in persona del legale rappresentante protempore, Parte_1 P.VA_1 con sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, per procura generale rilasciata in data 27.04.2022 dinanzi al Dott. Pierluigi Ambrosone - Notaio in Roma - registrata il 04.05.2022 n.
Rep. 55418, dall'avv. Costantino Puzone e dall'avv. Patrizia Salis dell'Avvocatura interna della
Società stessa con sede in Torino, via Alfieri n. 10
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avvocati Tiziana Zambello (C.F.
) e Giuliana Olivetti (C.F. e con domicilio eletto in C.F._2 C.F._3
Via Dante 23 Ciriè (TO);
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Poste Italiane Spa:
“voglia codesto Ill.mo Tribunale di Ivrea:
Nel merito
In via principale, accertato che ha provveduto a corrispondere all' attore la somma di euro Parte_1
75.003,00 dichiarare la cessata materia del contendere tra l'attore e la convenuta e Parte_1 respingere le ulteriori domande per le ragioni infra dedotte.
Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per i fatti di causa e, per Controparte_1
l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione a , della somma di euro 75.003,00, Parte_1 già corrisposta all'attore, oltre interessi dal giorno del pagamento In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per NI PI OS:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, così giudicare: contrariis reiectis,
Nel merito in via principale:
-respingere le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con il favore di spese e competenze del presente giudizio.
Con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha evocato in giudizio Parte_2 avanti all'intestato Tribunale e il Sig. , ex dipendente Parte_1 Controparte_1 della sopraddetta società, al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità del IG.
[...]
per le indebite sottrazioni effettuate dai c.c. della IG.ra , cliente CP_1 Persona_1 della società e condannare i convenuti in solido fra loro alla restituzione della Parte_1 somma di Euro 130.000,00; detratta la somma di Euro 75.003,00 che la convenuta Parte_1
avvedutesi dell'indebite sottrazioni compiute dal proprio dipendente, aveva già restituito a
[...] parte attrice prima dell'instaurarsi del giudizio.
A sostegno dell'azione giudiziale intrapresa il IG. ha premesso di Parte_2 essere erede universale della IG.ra deceduta in data 04.11.2020. Persona_1
Ha allegato, altresì, come nello svolgimento delle pratiche successorie aveva appreso che la defunta era titolare presso del libretto postale n. 45504282, Persona_1 Parte_1 libretto che alla data del 09.04.2021 aveva una giacenza di euro 48,80, e di due polizze vita di cui parte attrice risultava essere beneficiario e il cui importo avrebbe dovuto ammontare ad euro
70.000,00.
Con la volontà di riscattare tali polizze, il Sig. veniva a conoscenza di indebite sottrazioni Pt_2 effettuate dai c.c. della defunta . Persona_1
Dei predetti ammanchi vi era evidenza anche dall'Ispezione compiuta dall'Ufficio interno
“Corporate Affairs Governo di rischi del Gruppo, Fraud Management e Security Intelligence” di
; ispezione dalla quale era emerso che dal libretto postale intestato alla de cuius Parte_1 erano state trasferite indebitamente a mezzo prelievo da parte del convenuto Controparte_1
plurime somme.
[...]
In particolare, era emerso che in data 16 agosto 2017 dal libretto postale intestato al de cuius era stato eseguito un prelievo di Euro 45.003,00 di cui Euro 40.003,00 erano stati utilizzati per emettere un vaglia circolare intestato al Sig. ed Euro 5.000,00 sarebbero Controparte_1 stati depositati sul libretto e prelevati nei giorni immediatamente successivi;
Sempre dall'ispezione compiuta erano emersi ulteriori indebiti prelievi eseguiti: euro 5.000,00 il 27 aprile 2017, Euro 12.000,00 il 18 luglio 2017; Euro 5.000,00 il 18 settembre 2017; euro 5.000,00
l'08 novembre 2017; euro 5.000,00 il 26 febbraio 2019; euro 3.000,00 il 21 maggio 2019.
Tutte le operazioni menzionate corrispondevano a falsi contratti di collocamento di buoni postali dematerializzati.
Ha allegato, altresì, parte attrice (oggi non più parte processuale del presente giudizio) come nel luglio 2023 avesse disposto nei confronti del Sig. due assegni circolari (n. Parte_1 Pt_2
2199193125-12 del 30.05.2023 e n. 2199571932-12 del 06.06.2023) rispettivamente dell'importo di euro 17.000,00 ed euro 58.003,00, privi di causale, al fine tacitare in parte le pretese restitutorie.
Ciò allegato, l'attore ha domandato -per le illecite sottrazioni compiute dal IG. il CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi Euro 130.000,00 oltre la condanna di alla responsabilità per lite temeraria nonché la pubblicazione Parte_1 della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 05.01.2024 si è costituito in giudizio il IG. Controparte_1 contestando, in fatto e in diritto, le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto delle domande proposte.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2023 si è costituita in giudizio anche la società
la quale senza infirmare la ricostruzione fattuale compiuta da parte attrice in Parte_1 relazione agli illeciti perpetrati dal proprio dipendente ha affermato, tuttavia, che dagli accertamenti esperiti dai propri Uffici interni di la somma effettivamente sottratta dal IG. Parte_1
alla IG.ra era pari ad Euro 75.003,00; somma già rifusa integralmente a parte attrice CP_1 Per_1 prima dell'incardinarsi del presente giudizio.
Ciò posto, nel contestare le domande formulate ha respinto ogni addebito in punto di condanna di lite temeraria, chiarendo di aver già restituito integralmente le somme sottratte dal proprio dipendente e chiedendo, in ogni caso, di estendere il giudizio al IG. al fine Controparte_1 di sentire condannare lo stesso alla restituzione delle somme che aveva già Parte_1 rifuso agli eredi della IG.ra e/o quelle accertate in corso di causa. Persona_1
Il giudice con provvedimento del 29.12.2023 ha autorizzato la chiamata di terzo, differendo la prima udienza alli 12.06.2024.
Costituitisi in giudizio nuovamente il Sig. , questi si è richiamato alla prima Controparte_1 costituzione del 05.01.2024, rimarcando come non vi fosse prova alcuna dell'indebite sottrazioni
(in specie dei versamenti in denaro contante e di quelli tratti dall'assegno emesso dalla Banca
Intesa San Paolo) e che -in ogni caso- la somma rifusa dalla soc. al IG. Parte_1 Pt_3 ad Euro 75.003,00- aveva tacitato ogni pretesa facendo venir meno ogni credito e obbligo
[...] restitutorio in capo a parte attrice. Ha, altresì, evidenziato che quand'anche fosse provato l'emissione del vaglia postale a favore del IG. (operazione del 16.08.2017), nulla poteva escludere che proprio la IG.ra avesse CP_1 Per_1 inteso agire liberamente e disporre così dei propri risparmi.
Alla prima udienza del 12.06.2024 parte attrice ha rinunciato alle domande proposte nei riguardi del IG. dichiarando di non avere più nulla a pretendere nei riguardi dello stesso e di CP_1 [...]
rinunciando a tutte le domande azionate a spese di lite compensate. Pt_1
La rinuncia è stata accettata dalle altre parti, sicché il giudizio è proseguito solo fra la società
[...]
e il IG. . Parte_1 Controparte_1
Dichiarata l'estinzione parziale del giudizio limitatamente alla posizione del Sig. la causa è Pt_2 stata istruita con ampia acquisizione documentale e si è proceduto ad escutere i testimoni sui fatti di cui è causa.
A seguito dell'escussione del teste tenutasi nell'udienza in data 15.01.2025, il giudice -ritenuta la controversia matura per la decisione- ha fissato udienza al 18.04.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. da tenersi con il modulo della trattazione scritta.
********
Preliminarmente va dato atto che il processo è proseguito unicamente fra la società Parte_1
e il convenuto , versandosi in ipotesi di estinzione parziale del giudizio, come
[...] CP_1 già dichiarato con provvedimento del 29.07.2024.
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria orale condotta, appare conclamata la sussistenza delle indebite sottrazioni compiute ad opera del IG. negli anni 2017-2019 sul c.c. della Controparte_1 IG.ra . Persona_1
Di tanto vi è evidenza dalla testimonianza raccolta dal funzionario , Funzionario di Testimone_1
, il quale sui fatti di causa ha precisato quanto segue: “capi 2- 3“ vero confermo, nel Parte_1
2017, abbiamo ricevuto una segnalazione dal territorio (dalla Filiale di Torino 2) afferente ad un reclamo di una cliente che lamentava l'inesistenza di effettivi investimenti che lei sosteneva di aver sottoscritto. La nostra struttura ha avviato questo accertamento e il nostro ufficio unitamente alla collega abbiamo un approfondimento sia sulla cliente reclamante sia sull'operatività tutta CP_2 del dipendente. Rammento che l'indagine ha riguardato un ufficio postale mono -operatore (Ufficio postale di San Maurizio c.se) e questa persona è stata poi tracciata. La cliente reclamante ci aveva esibito della documentazione attestante dei buoni postali che tuttavia, dalle nostre indagini, risultavano non essere mai stati contabilizzati e, in ogni caso, la provvista utilizzata per sottoscrivere questi investimenti erano prelievi in contanti che poi venivano, in alcuni casi, accreditati sul conto corrente di ovvero per l'emissione di vaglia postali emessi a nome CP_1 sempre del Sig. .” Controparte_1 Capo 4 “confermo, quanto lettomi nel capo. Preciso, a tale riguardo, che se non ricordo male dei
45.000 (attribuiti apparentemente al buono posta dematerializzato) 40.000 sono stati riutilizzati per
l'emissione di un vaglia postale intestato allo stesso e 5.000,00 riversati sul libretto della CP_1 IG.ra come falso investimento”. Per_1
Sul capo b) preciso quanto segue: “sono stati prelevati euro 12.0000 da questo libretto e alla IG.ra
è stato consegnato un modulo di sottoscrizione di un fondo comune di investimento (solo un Per_1 modulo cartaceo mai processato); con riguardo alle somme prelevate di euro 7.000 sono stati accreditati sul c.c. di e 5.000,00 sono stati prelevati in contanti.” Controparte_3
Sul capo c) confermo quanto detto in relazione al capo a.
Sul capo d) confermo e mi richiamo al modus operandi descritto dianzi. Aggiungo che le operazioni di sottoscrizione di buono dematerializzato di regola recano compaiono con dicitura “AD” per addebito mentre, nel caso di specie, figuravano solo prelievi e quindi incompatibili con l'operazione descritta e fatta figurare al cliente
Sul capo e) confermo il capo. Preciso che di norma il una parte dei denari se li versava sul CP_1 suo c.c. e in parte li tratteneva in contanti.
Capo f) vero confermo.
Capo h) vero confermo, preciso che euro 1.000,00 dei 3.000,00 sono stati versati sul libretto del IG. e la restante somma è stata trattenuta in contanti e alla IG.ra è stato CP_1 Per_1 consegnato, come nelle altre occasioni, un falso modulo di sottoscrizione Buoni dell'importo di
Euro 3.000,00. capo 5) vero confermo l'importo. capo 6) vero confermo. Tutte le operazioni descritte sono incontrovertibilmente collegate all'utenza del IG. (l'utenza è univocamente associata al dipendente). CP_1
La deposizione è totalmente convergente con le risultanze documentali in atti.
• In particolare, è stato appurato che in data 27.04.2017 sono stati sottoscritti dalla IG.ra buoni postali fruttiferi per un valore di Euro 45.000,00 (cfr. doc. 2 ) e Per_1 Parte_1 contestualmente è stato prelevato dal conto della IG.ra l'importo di euro 5.000,00 a Per_1 fronte del quale è stato consegnato alla IG.ra , dal IG. , un Per_1 Controparte_1 falso buono postale dematerializzato di pari importo (cfr. doc. 4), mai processato, con evidente sottrazione di Euro 5.000,00.
• In data 18.07.2017 stato effettuato un prelievo dal deposito di risparmio n. 45504282 pari ad € 12.000,00 (doc. 06, operazioni nn. 2, 4 e 5); le somme sono state così impiegate: €
7.000,00 sono stati versati sul conto corrente intestato a (doc. 06); Controparte_1 con la restante somma, pari ad € 5.000,00, è stato sottoscritto un falso Fondo Comune di
Investimento (doc 05); fondo mai processato dai sistemi informativi di , con Parte_1 sottrazione di Euro 12.000,00. • In data 16.08.2017: è stato rimborsato alla IG.ra Buono Pt_4 Parte_5 del valore di € 45.000,00(doc. 08); tale somma è stata, in un primo momento, accreditata sul libretto n. 45504282, e poi è stato predisposto un prelievo di € 45.003,00. Con il prelievo di Euro 45.003,00 è stato emesso un vaglia circolare di € 40.000 a favore di
[...]
(doc. 09); e la residua somma è stata riaccreditata sul libretto n. 45504282 CP_1 della (doc. 11, operazioni nn. 2, 3, 5 e 9), quindi è stata sottratta la somma di Euro
40.003,00 (doc. 11, operazione n. 9)
• In data 18.09.2017: è stato versato sul Libretto di risparmio la somma di € 500,00 (doc 14, operazione n. 2); e, contestualmente, è stata prelevata la somma di € 5.000,00 (di questi
5.000,00: € 2.100,00 sono stati versati sul libretto di risparmio del IG. n. 42975212 CP_1
(doc. 13); € 2.900,00 corrisposti in contanti. (doc. 14, operazioni nn. 2, 6, 21, 22).
• In data 08.11.2017: è stata prelevata la somma di € 5.000,00 in contanti ed è stato consegnato alla de cuius contratto simulato di sottoscrizione di Buoni Persona_1
Postali Fruttiferi;
(doc. 15 e doc. 16, operazione n. 11)
• In data 26.02.2019: è stata prelevata sempre dal c.c. della IG.ra la Persona_1 somma di € 5.000,00 in contanti (doc. 18 op. nn2, 6): anche in quanto caso il Sig. CP_1 Cont ha consegnato un contratto di investimento di dematerializzato mai processato nella contabilità aziendale (doc. 17), con sottrazione integrale delle predate somme.
• In data 21.05.2019: è stata prelevata dal c.c. della IG.ra la somma di € 3.000,00 in Per_1 contanti (doc. 20, op. n 2, 7) e contestualmente le è stato consegnato un modulo di
Cont emissione dematerializzati privo di qualsiasi valenza contrattuale (doc. 19).
Così esattamente ricostruite le operazioni materiali compiute dal dipendente CP_1 CP_1
, l'Ufficio antifrode ha chiarito che dalla documentazione contabile si è appurata l'illecita
[...] sottrazione alla defunta della complessiva somma di Euro 75.003,0 (la Persona_1 sommatoria dei prelievi e dei vaglia sopra elencati sono esattamente collimanti con l'ammontare indicato dalla società . Parte_1
Non possono poi sorgere dubbi sull'effettiva sottrazione dei denari prelevati in contanti.
Il Funzionario della società -interpellato sulla questione- ha esattamente chiarito il modus Pt_1 operandi con cui sostanzialmente il IG. ingannava la cliente;
ovvero Controparte_1 prelevando in contanti le somme che figuravano falsamente investite, ma consegnando poi alla IG.ra un falso buono dematerializzato privo di alcun valore, proprio di pari importo Per_1 equivalente al prelievo in contanti, di talché il cliente non si insospettiva della sottrazione delle somme dal momento che l'importo prelevato era convergente con l'importo del buono dematerializzato falso.
In tale senso si riportano per esteso le dichiarazioni raccolte dal IG. : “ADR il Testimone_1 prelievo delle somme in contanti è attribuibile in modo certo al IG. poiché a fronte della CP_1 somma totale che viene prelevata viene consegnato un falso modulo di sottoscrizione di pari importo, escludendo pertanto che con quella operazione siano stati dati dei contanti alla IG.ra
(al cliente veniva consegnato solo il modulo con il quale il cliente supponeva erroneamente Per_1 di aver effettivamente sottratto dal c.c. la somma prelevata, ma di averla destinata alla sottoscrizione di un buono fruttifero dematerializzato;
buono in realtà mai processato)” .
Non può esservi dubbio, inoltre, in ordine anche all'attribuibilità di dette operazioni proprio al IG.
, peraltro unico dipendente dell'Ufficio, come si evince dalla Controparte_1 documentazione trasfusa da , ovvero dai giornali di fondo della postazione di lavoro (docc. Pt_1 P.VA_ 4,6,7,11,14,18) che consentono identificare il Funzionario operante proprio nel IG. , CP_1 all'epoca dipendente e Direttore di Filiale dell'Ufficio di San Maurizio c.se.
Nessun rilievo assume, in ultimo, la difesa spesa dal convenuto in ordine alla libertà di CP_1 disporre liberamente dei propri risparmi da parte della IG.ra , anche a tacere del fatto che Per_1 dovrebbe essere provato l'animus donandi ovvero la liberalità a favore del convenuto;
è del tutto evidente che non si versi in tale ipotesi. La condotta posta in essere, peraltro, di massima gravità,
è stata perpetrata ai danni di numerosi altri clienti come emerge dalla lettera di contestazione e di licenziamento del IG. . (doc. 21 fasc. . Controparte_1 Parte_1
Conclusivamente, dagli accertamenti compiuti e dall'analisi della documentazione si è riscontrato un nocumento economico pari ad euro 75.003,00, ovvero esattamente la somma che ha già rifuso al IG. attore ed erede della IG.ra . (cfr. docc. 12-13 fasc. attore). Pt_2 Persona_1
Ne segue, dunque, che il convenuto deve essere condannato a restituire la Controparte_1 prefata somma alla società in conseguenza dell'accertato illecito perpetrato Parte_1 dallo stesso ai danni della IG.ra , illecito posto in essere nell'esercizio delle sue funzioni di Per_1 dipendente e occasionato proprio dalle mansioni svolte.
Sulla predetta somma decorrono ovviamente gli interessi;
trattandosi di azione di regresso la società ha diritto anche alla ripetizione oltre al capitale anche alla Parte_1 corresponsione degli interessi come dovuti per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022), valore del decisum, il tutto tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
ACCERTA e DICHIARA che in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, P. VA , ha provveduto a corrispondere a la somma di P.VA_3 Parte_2
Euro 75.003,00 e, per l'effetto, DICHIARA tenuto e condanna il IG. (C.F. Controparte_1
) alla restituzione a della somma di Euro 75.003,00, C.F._1 Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo.
CONDANNA il IG. (C.F. ) alla refusione delle spese Controparte_1 C.F._1 di lite nei riguardi della società , P. VA , che liquida ex D.M. Parte_1 P.VA_3 55/2014 s.m.i. in Euro 14.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, VA e CPA e successive occorrende.
Ivrea, 27.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)