Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3071
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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    Difetto di legittimazione attiva del concessionario

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Le spese sono state poste a carico del concessionario per aver esercitato l'autotutela solo dopo la costituzione in giudizio del ricorrente.

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    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Le spese sono state poste a carico del concessionario per aver esercitato l'autotutela solo dopo la costituzione in giudizio del ricorrente.

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    Estinzione dei crediti per prescrizione e decadenza

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Le spese sono state poste a carico del concessionario per aver esercitato l'autotutela solo dopo la costituzione in giudizio del ricorrente.

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    Carenza del presupposto impositivo

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Le spese sono state poste a carico del concessionario per aver esercitato l'autotutela solo dopo la costituzione in giudizio del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3071
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3071
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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