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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3071/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20461/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-4455 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per la condanna alle spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2025 e depositato il 26.11.2025 è impugnato l'avviso di accertamento esecutivo
Imu 2020 con importo di € 957 emesso da Napoli Obiettivo Valore, in qualità di società concessionaria del
Comune di Napoli.
L'istante deduce i seguenti motivi di gravame:
- difetto di legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Valore s.r.l. per carenza di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati all'attività di accertamento e riscossione;
- difetto di motivazione per omessa esplicitazione del titolo e dei limiti dell'affidamento del servizio di accertamento e riscossione, nonché delle basi di calcolo e della provenienza dei dati catastali utilizzati e della indicazione analitica dei conteggi;
- estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., decadenza ex art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006;
- carenza del presupposto in quanto il bene al quale si riferisce l'atto è “dimora abituale” in cui il ricorrente risiede e ha la propria dimora abituale, come rappresentato nella richiesta di autotutela del 26.9.2025 alla quale l'ente non ha fornito riscontro.
Resiste in giudizio il Comune di Napoli che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le censure afferiscono all'attività del concessionario per l'accertamento e la riscossione Napoli Obiettivo
Valore.
Si è costituita anche Napoli Obiettivo Valore che riferisce di aver proceduto in data 28.11.2025 all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e, pertanto, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, va applicato il criterio della soccombenza virtuale e, pertanto, le stesse vanno poste a carico di Napoli Obiettivo Valore nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto che l'autotutela è stata esercitata solo dopo l'avvenuta costituzione in giudizio della parte istante e in prossimità della celebrazione dell'udienza. Va disposta la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno avanzato rituale istanza in calce al ricorso.
Viceversa, quanto al Comune di Napoli, può disporsi la compensazione tenuto conto della estraneità rispetto all'adozione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in € 280,00 in favore della parte ricorrente con attribuzione ai procuratori antistatari.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20461/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-4455 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per la condanna alle spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.10.2025 e depositato il 26.11.2025 è impugnato l'avviso di accertamento esecutivo
Imu 2020 con importo di € 957 emesso da Napoli Obiettivo Valore, in qualità di società concessionaria del
Comune di Napoli.
L'istante deduce i seguenti motivi di gravame:
- difetto di legittimazione attiva di Napoli Obiettivo Valore s.r.l. per carenza di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati all'attività di accertamento e riscossione;
- difetto di motivazione per omessa esplicitazione del titolo e dei limiti dell'affidamento del servizio di accertamento e riscossione, nonché delle basi di calcolo e della provenienza dei dati catastali utilizzati e della indicazione analitica dei conteggi;
- estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., decadenza ex art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006;
- carenza del presupposto in quanto il bene al quale si riferisce l'atto è “dimora abituale” in cui il ricorrente risiede e ha la propria dimora abituale, come rappresentato nella richiesta di autotutela del 26.9.2025 alla quale l'ente non ha fornito riscontro.
Resiste in giudizio il Comune di Napoli che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le censure afferiscono all'attività del concessionario per l'accertamento e la riscossione Napoli Obiettivo
Valore.
Si è costituita anche Napoli Obiettivo Valore che riferisce di aver proceduto in data 28.11.2025 all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e, pertanto, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la definizione stragiudiziale della causa, non resta che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alla regolazione delle spese processuali, va applicato il criterio della soccombenza virtuale e, pertanto, le stesse vanno poste a carico di Napoli Obiettivo Valore nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto che l'autotutela è stata esercitata solo dopo l'avvenuta costituzione in giudizio della parte istante e in prossimità della celebrazione dell'udienza. Va disposta la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno avanzato rituale istanza in calce al ricorso.
Viceversa, quanto al Comune di Napoli, può disporsi la compensazione tenuto conto della estraneità rispetto all'adozione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in € 280,00 in favore della parte ricorrente con attribuzione ai procuratori antistatari.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.