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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/07/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1607/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. FRANCESCO DE CESARE per il , nel riportarsi integralmente alle Controparte_1 conclusioni rassegnate nell'atto di appello, insiste nell'accoglimento del proposto gravame e nella riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. L'avv. GINO PE per UN PE, nel riportarsi alla propria comparsa di costituzione e risposta, insiste per il rigetto dell'appello proposto dal in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 848/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data 15 luglio 2021 e condanna dell'appellante al pagamento CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 4 R.G.N. 1607/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1607/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cesare (C.F. ); C.F._1 appellante
E
UN PE (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gino C.F._2
Perrotta (C.F. ; C.F._3 appellata
Oggetto: appello - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. EL Perrotta ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo n. 4625 con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 1227,77, dovuta per canoni idrici relativi agli anni 2010 e 2011. A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto: l'illegittimità de preavviso per mancanza di notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito;
la nullità del preavviso per carenza di motivazione;
l'illegittimità degli interessi e compensi applicati;
nullità del preavviso di fermo per mancata allegazione degli atti prodromici. Il ha dedotto la regolarità delle notifiche degli atti Controparte_1
pagina 2 di 4 presupposti e l'esigibilità del credito, attesa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 848/2021 del 15/07/2021, depositata il CP_1
30/09/2021, ha annullato il preavviso di fermo cron. n. 4625, e ha condannato il CP_1
alla refusione delle spese di lite nei confronti di EL Perrotta.
[...]
1.1. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il il quale ne Controparte_1 deduce l'erroneità per carenza di motivazione e violazione di legge. Secondo l'appellante, il Giudice di Pace adito ha disposto l'annullamento del fermo ritenendo, erroneamente, prescritti i crediti relativi al canone idrico 2010 e 2011, per la ritenuta nullità della notifica dell'avviso n. 6190 del 23/04/2015, per illeggibilità del timbro apposto sulla cartolina.
1.2. Si è costituita in giudizio EL Perrotta, la quale, nel contestare il motivo di appello, ne chiede il rigetto con conseguente conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe attentamente valutato e motivato e dunque accertato l'insussistenza di atti prodromici idonei ad interrompere il corso della prescrizione.
1.3. Il procedimento non ha necessitato di ulteriore istruttoria ed è stato deciso con sentenza contestuale, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione effettuate in modalità cartolare.
2. L'appello è fondato.
2.1. Secondo l'art. 2943 cod. civ., “la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Costituisce atto stragiudiziale di costituzione in more del debitore, valido anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, quello inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, il quale si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento [Cfr. Cass. Civ. sez. 6-1, ordinanza n. 15762 del 24/06/2013 (Rv. 626934 – 01)]. Laddove un piego sia trasmesso in raccomandazione attraverso il servizio postale, la data di consegna si ricava dall'attestazione dell'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio.
2.2. Nel caso che ci occupa, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di dover scrutinare il profilo della “validità della notifica” relativamente a un atto – l'avviso di pagamento relativo ai canoni idrici 2010 e 2011 (prot. n. 6190 del 23/04/2015) – per il quale era richiesto un semplice invio in raccomandazione con avviso di ricevimento, soggetto alle regole relative al servizio postale universale di cui al D. lgs. 261/1999, affinché si producesse anche l'effetto interruttivo della prescrizione. Il Giudice avrebbe, pertanto, dovuto semplicemente accertare se l'agente postale avesse indicato (e attestato) la data di consegna, senza porsi il problema della “leggibilità” del timbro postale, il quale, peraltro, viene peraltro apposto dall'Ufficio postale addetto alla distribuzione e non assolve al compito di validare/integrare l'attestazione di consegna resa dall'incaricato, la quale soltanto assume rilievo ai fini della prova. Nel ritenere “nullo” l'invio del primo atto interruttivo della prescrizione e, dunque, mancante la prova della data in cui è stata consegnata la raccomandata contenente la costituzione in mora per illeggibilità del timbro, nonostante l'attestazione resa dall'incaricato (la cartolina, come evidenziato, reca la data del 09/12/2015 tra la firma del pagina 3 di 4 ricevente e quella dell'agente postale), il Giudice è erroneamente giunto alla conclusione che, già alla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 8182 del 06/05/2017, fosse maturata la prescrizione.
3.3. In conclusione, considerato che la prescrizione è stata validamente interrotta in data 09/12/2015 e in data 06/05/2017, deve concludersi che alla data della notifica del preavviso di fermo (22/01/2021), il credito relativo ai canoni idrici 2010 e 2011 fosse esigibile, con conseguenziale conferma della validità anche del preavviso impugnato.
3.4. Poiché l'appellato non ha riproposto gli altri motivi di impugnazione formulati in primo grado, questi debbono intendersi tacitamente rinunciati, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., onde questo Giudice non è tenuto all'esame di quelli non scrutinati dal primo giudice.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, ai valori tabellari minimi previsti per i procedimenti di cognizione dinnanzi al Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa.
PQM
l Tribunale quale giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso il preavviso di fermo n. 4625 del 13/01/2021. Condanna EL Perrotta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 671,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e IVA, se dovuta, per il primo grado di giudizio e in € 1278,00, oltre rimborso spese forfettario del 15, Cpa e IVA, se dovuta, per il presente grado, da distrarsi in favore dell'avvocato Francesco De Cesare che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
. Parte_1
Il Giudice Matteo Torretta
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. L'avv. FRANCESCO DE CESARE per il , nel riportarsi integralmente alle Controparte_1 conclusioni rassegnate nell'atto di appello, insiste nell'accoglimento del proposto gravame e nella riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. L'avv. GINO PE per UN PE, nel riportarsi alla propria comparsa di costituzione e risposta, insiste per il rigetto dell'appello proposto dal in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n. 848/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data 15 luglio 2021 e condanna dell'appellante al pagamento CP_1 delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 4 R.G.N. 1607/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1607/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Cesare (C.F. ); C.F._1 appellante
E
UN PE (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gino C.F._2
Perrotta (C.F. ; C.F._3 appellata
Oggetto: appello - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. EL Perrotta ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo n. 4625 con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 1227,77, dovuta per canoni idrici relativi agli anni 2010 e 2011. A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto: l'illegittimità de preavviso per mancanza di notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione del credito;
la nullità del preavviso per carenza di motivazione;
l'illegittimità degli interessi e compensi applicati;
nullità del preavviso di fermo per mancata allegazione degli atti prodromici. Il ha dedotto la regolarità delle notifiche degli atti Controparte_1
pagina 2 di 4 presupposti e l'esigibilità del credito, attesa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 848/2021 del 15/07/2021, depositata il CP_1
30/09/2021, ha annullato il preavviso di fermo cron. n. 4625, e ha condannato il CP_1
alla refusione delle spese di lite nei confronti di EL Perrotta.
[...]
1.1. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il il quale ne Controparte_1 deduce l'erroneità per carenza di motivazione e violazione di legge. Secondo l'appellante, il Giudice di Pace adito ha disposto l'annullamento del fermo ritenendo, erroneamente, prescritti i crediti relativi al canone idrico 2010 e 2011, per la ritenuta nullità della notifica dell'avviso n. 6190 del 23/04/2015, per illeggibilità del timbro apposto sulla cartolina.
1.2. Si è costituita in giudizio EL Perrotta, la quale, nel contestare il motivo di appello, ne chiede il rigetto con conseguente conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, il quale avrebbe attentamente valutato e motivato e dunque accertato l'insussistenza di atti prodromici idonei ad interrompere il corso della prescrizione.
1.3. Il procedimento non ha necessitato di ulteriore istruttoria ed è stato deciso con sentenza contestuale, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione effettuate in modalità cartolare.
2. L'appello è fondato.
2.1. Secondo l'art. 2943 cod. civ., “la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. Costituisce atto stragiudiziale di costituzione in more del debitore, valido anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, quello inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, il quale si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento [Cfr. Cass. Civ. sez. 6-1, ordinanza n. 15762 del 24/06/2013 (Rv. 626934 – 01)]. Laddove un piego sia trasmesso in raccomandazione attraverso il servizio postale, la data di consegna si ricava dall'attestazione dell'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio.
2.2. Nel caso che ci occupa, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di dover scrutinare il profilo della “validità della notifica” relativamente a un atto – l'avviso di pagamento relativo ai canoni idrici 2010 e 2011 (prot. n. 6190 del 23/04/2015) – per il quale era richiesto un semplice invio in raccomandazione con avviso di ricevimento, soggetto alle regole relative al servizio postale universale di cui al D. lgs. 261/1999, affinché si producesse anche l'effetto interruttivo della prescrizione. Il Giudice avrebbe, pertanto, dovuto semplicemente accertare se l'agente postale avesse indicato (e attestato) la data di consegna, senza porsi il problema della “leggibilità” del timbro postale, il quale, peraltro, viene peraltro apposto dall'Ufficio postale addetto alla distribuzione e non assolve al compito di validare/integrare l'attestazione di consegna resa dall'incaricato, la quale soltanto assume rilievo ai fini della prova. Nel ritenere “nullo” l'invio del primo atto interruttivo della prescrizione e, dunque, mancante la prova della data in cui è stata consegnata la raccomandata contenente la costituzione in mora per illeggibilità del timbro, nonostante l'attestazione resa dall'incaricato (la cartolina, come evidenziato, reca la data del 09/12/2015 tra la firma del pagina 3 di 4 ricevente e quella dell'agente postale), il Giudice è erroneamente giunto alla conclusione che, già alla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 8182 del 06/05/2017, fosse maturata la prescrizione.
3.3. In conclusione, considerato che la prescrizione è stata validamente interrotta in data 09/12/2015 e in data 06/05/2017, deve concludersi che alla data della notifica del preavviso di fermo (22/01/2021), il credito relativo ai canoni idrici 2010 e 2011 fosse esigibile, con conseguenziale conferma della validità anche del preavviso impugnato.
3.4. Poiché l'appellato non ha riproposto gli altri motivi di impugnazione formulati in primo grado, questi debbono intendersi tacitamente rinunciati, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., onde questo Giudice non è tenuto all'esame di quelli non scrutinati dal primo giudice.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, ai valori tabellari minimi previsti per i procedimenti di cognizione dinnanzi al Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa.
PQM
l Tribunale quale giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso il preavviso di fermo n. 4625 del 13/01/2021. Condanna EL Perrotta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 671,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, Cpa e IVA, se dovuta, per il primo grado di giudizio e in € 1278,00, oltre rimborso spese forfettario del 15, Cpa e IVA, se dovuta, per il presente grado, da distrarsi in favore dell'avvocato Francesco De Cesare che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
. Parte_1
Il Giudice Matteo Torretta
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