Art. 329.
(Deposito di somme o valori dovuti a persone di nazionalita' nemica).
Le persone di nazionalita' italiana, e chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, sono liberati dalle loro obbligazioni, le quali importino prestazioni in denaro, titoli o valori verso persone di nazionalita' nemica, che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, qualora versino o consegnino all'istituto indicato nell'articolo 299 quanto e' da loro dovuto.
In ogni caso, gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.
(Deposito di somme o valori dovuti a persone di nazionalita' nemica).
Le persone di nazionalita' italiana, e chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, sono liberati dalle loro obbligazioni, le quali importino prestazioni in denaro, titoli o valori verso persone di nazionalita' nemica, che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, qualora versino o consegnino all'istituto indicato nell'articolo 299 quanto e' da loro dovuto.
In ogni caso, gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.