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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1226 r.g.a.c. dell'anno 2022
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Caniglia Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Di Donna CP_1
convenuta con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 23-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2-3-2022 , premesso che: il 29-6-1994 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Taranto con;
dalla loro unione erano nati i figli ora di CP_1 Persona_1 anni 26, studentessa universitaria in Bari che ivi viveva in alloggio in locazione, di Persona_2 anni 24 ,economicamente indipendente, e di anni 18 studente;
l'unione era Persona_3 naufragata ed era intervenuta separazione trasformata in consensuale ed omologata il 11-3-2021; in sede di separazione erano stati previsti la collocazione del figlio allora minore presso la Per_3 madre, che avrebbe abitato con lo stesso la casa coniugale in Lizzano di proprietà di esso attore, il proprio obbligo di erogare assegno per concorso nel mantenimento dei tre figli per complessivi € 900
,di cui € 300 per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento degli stessi;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fossero previsti un assegno a proprio carico di concorso al mantenimento dei figli e Per_1 di € 300 ciascuno , oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie,ed un assegno di Per_3 mantenimento di pari misura oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie a carico della CP_1 senza riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della FI in quanto autonoma Per_2
e trasferitasi fuori regione;
il tutto con revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, dato che i figli e avrebbero vissuto con lui presso la casa in Lizzano alla via Nenni 60 Per_3 Per_1 di sua proprietà esclusiva, e con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, ma contestava il reddito indicato dal coniuge in ricorso, giacchè quest'ultimo oltre alla professione di Vice Ispettore di Polizia di Stato presso la Questura di Taranto era proprietario anche di diversi fondi rustici coltivati a vigneto ed oliveto dei cui frutti godeva in via esclusiva, come anche di un fondo in Lizzano in comproprietà tra le parti, mentre essa convenuta godeva del solo stipendio di insegnante di scuola primaria. Precisava di essere proprietaria di una casa in via Merodio in Taranto, già abitata dai genitori poi defunti e che necessitava di importanti lavori di ristrutturazione, non producendo alcun reddito anche per la ubicazione nel quartiere Tamburi di Taranto vicino allo stabilimento siderurgico;
la casa familiare in Lizzano era stata arredata con mobili da lei acquistati prima del matrimonio, e vi era deciso rifiuto del figlio di abbandonare tale abitazione anche Per_3 nel caso che la madre l'avesse lasciata;
inoltre la FI , pur abitando in Bari, aveva sempre Per_1 convissuto con la madre nei periodi di rientro dell'università.
La convenuta aggiungeva di essere stata vittima di vessazioni ed infedeltà coniugale da parte del marito, ed in ragione di ciò aveva subito disagio psicologico;
contestava pertanto la domanda di assegnazione della casa coniugale al marito, il quale da anni conviveva con l'attuale compagna presso altro domicilio. La convenuta si opponeva alla revoca del mantenimento alla FI titolare di Per_2 un contratto di lavoro a tempo determinato e che tuttavia aveva necessità di aiuto economico in ragione della precarietà dell'impiego e dell'elevato costo della vita nel territorio di Varese, ove risiedeva;
deduceva l'esiguità del contributo al mantenimento dei figli e , il quale Per_1 Per_3 ultimo aveva anche temporaneamente abbandonato gli studi sicchè essa convenuta aveva sopportato interamente i costi per iscriverlo presso una scuola privata al fine di sostenere gli esami di Stato. La resistente chiedeva stabilirsi il concorso del al mantenimento dei figli nella misura di € 400 Pt_1 per ciascuno per e ed 300 per sin quando non fossero divenuti autonomi, Per_1 Per_3 Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale ove avrebbe continuato a convivere con i figli e;
chiedeva disporsi che Per_3 Per_1 il le corrispondesse il 40% del ricavato della coltivazione dei terreni agricoli in comproprietà Pt_1 al 50% tra le parti,ed ubicati in Lizzano, il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi per l'avv. Di
Donna anticipataria.
Con provvedimento dell'1-6-2022 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni economiche di separazione, stabilendo che l'assegno per concorso al mantenimento dei tre figli nella misura già in essere, dovesse essere a loro direttamente versato. Nominato l'istruttore, la causa è stata istruita documentalmente e dipoi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 29-6-1994, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa in data 11-3-2021. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
In ordine alle questioni accessorie, va revocato l'assegno posto a carico di per Parte_1 concorso al mantenimento della FI maggiorenne attualmente di anni 27. Non è contestato Per_2 che dall'inizio del presente giudizio - e sino all'attualità - la FI abbia avuto residenza nel Per_2
Nord Italia dapprima in provincia di Varese e successivamente in Comignago (Novara), come si ritrae dal certificato di stato di famiglia in atti in data 22-1-2025, e che ivi svolga attività lavorativa non meglio precisata (il padre in sede di udienza presidenziale ha affermato che la stessa svolgeva allora attività di cameriera).
La convenuta si è tuttavia opposta alla revoca del contributo paterno al mantenimento della FI
assumendo che questa sarebbe parte di rapporti di lavoro a tempo determinato a titolo Per_2 precario in una regione d'Italia con elevato costo della vita, e che per tale motivo continuerebbe ad aiutarla economicamente;
all'udienza del 30-5-2024 la convenuta ha affermato che la FI Per_2 pagherebbe € 500 mensili per locazione ed avrebbe un contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30-6-2024, con retribuzione di € 1300 lordi mensili.
Rileva il collegio come la circostanza che la FI viva da tempo dapprima in Lombardia ed Per_2 attualmente in Piemonte, depone per l'esercizio da parte sua di attività di lavoro tal da consentirne il sostentamento;
attività che, quand'anche eventualmente a tempo determinato, ha tuttavia assunto una certa stabilità, garantendole un flusso reddituale apprezzabile e tale da consentirle di vivere ormai stabilmente lontano dal nucleo familiare d'origine, senza che siano comprovate erogazioni da parte dei suoi genitori di importo tale da renderle possibile quella permanenza;
ciò comporta il venir meno dell'obbligo di suo mantenimento.
A riguardo va osservato che nella giurisprudenza di legittimità si sottolinea come l'attuale sistema normativo ponga una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento. Sussiste quindi il diritto del figlio al mantenimento all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.
La funzione educativa del mantenimento è quindi nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento del figlio, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. civ. 14 agosto
2020 n. 17183;id. 20 agosto 2014, n. 18076; id.. 22 giugno 2016, n. 12952). Si nota, pertanto un'evoluzione del diritto vivente < del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" …. hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, giacchè si discorre, come sopra ricordato, di una "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n.
18076)>> (così Cass. civ. 14 agosto 2020 n. 17183 in motivazione). Nella specie la FI ha Per_2 raggiunto l'età di ventisette anni e non ha comprovato circostanze ,quali ad esempio il perseguimento di obiettivi di studio universitario, tali da ritardare il raggiungimento di autonomia economica, compatibilmente con le scelte operate per la sua formazione;
si vuol dire, cioè, che l'età raggiunta, in una alla sostanziale continuità lavorativa di cui si è detto, giustificano il venire meno dell'obbligo genitoriale di mantenimento.
A quanto sin qui rilevato non osta la considerazione dei versamenti che sarebbero effettuati dalla genitrice in favore della FI , i quali si porrebbero quali erogazioni volontarie non tali da Per_2 incidere sui principi appena indicati, e da obbligare l'altro genitore a fare altrettanto.
Ne deriva la revoca dell'obbligo del dell'obbligo di contribuire al mantenimento della FI Pt_1
Per_2
Deve disporsi revoca dell'assegno di mantenimento anche per la FI , la quale compirà Per_1 trent'anni nel maggio dell'anno corrente. Come presuntivamente comprovato con la produzione di certificato di residenza e stato di famiglia all'udienza del 30-5-2024 ,ma anche ammesso dalla CP_1 negli scritti conclusionali, risiede attualmente in provincia di Padova, convivendo Persona_1 con il proprio compagno. Entrambe le parti hanno affermato che sarebbe ancora Persona_1 iscritta alla facoltà universitaria di medicina e chirurgia di Bari ,ma rispetto alla stessa FI non vi è dimostrazione che la protrazione del percorso di studi sin quasi al trentesimo anno di età - senza che sia stato comprovato il conseguimento della laurea - non sia ascrivibile a negligenza oppure ad altri fattori impeditivi. E' noto che l'obbligo di mantenimento del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, e che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. È il figlio pertanto che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro( per tali principi da ultimo ,Cassazione civile, sez. I, 8/6/2023, n. 16327);nella specie la convenuta - richiedente l'assegno per la FI - avrebbe pertanto dovuto dimostrare, ma ciò non ha fatto, che la protrazione degli studi sin quasi al trentesimo anno di età non fosse imputabile ad inerzia o negligenza della beneficiaria. A ciò va aggiunto che l'avere stabilito relazione di convivenza con trasferimento della residenza a lunga distanza dalla famiglia di origine fa anche presumere che la FI fruisca del contributo economico della persona con lei convivente. Per_1
Va invece confermato l'obbligo paterno di mantenimento del figlio , attualmente di anni Per_3 venti, di cui non è contestata la non autosufficienza economica, e rispetto al quale non è predicabile, in ragione della giovane età, negligenza nel rendersi autonomo economicamente.
In considerazione della revoca dell'obbligo paterno di mantenimento delle figlie la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio , da versare a mani di quest'ultimo come già Per_3 stabilito in sede presidenziale, può essere incrementata, nel rispetto del principio di proporzionalità e con decorrenza dal corrente mese di aprile 2025 , ad € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
L'attuale convivenza del figlio , non autonomo economicamente, con la madre e la Per_3 mancata prova da parte del padre della circostanza che lo stesso intenda convivere con lui, comportano la conferma dell'assegnazione ad della casa già coniugale in Lizzano alla via CP_1
Pietro Nenni, giustificata dalla tutela dell'interesse del figlio economicamente non autosufficiente a mantenere l'habitat sperimentato nel corso della convivenza matrimoniale.
In ragione della convivenza con la madre, a carico di quest'ultima è posto l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio , oltre che alla contribuzione nella misura del 50% Per_3 al pagamento delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale.
In ultimo è inammissibile la domanda della volta a conseguire il 40% dei frutti di fondi rustici CP_1 in comproprietà tra le parti, trattandosi di domanda meramente patrimoniale, assoggettata a rito ordinario, e priva di connessione qualificata con quella di divorzio.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 2-3-2022 da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 CP_1 quest'ultima ,così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 29-6-1994 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] (atto n.37 CP_1 Parte_1
p.2 serie A dell'anno 1994); 2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)revoca l'assegno posto a carico di per concorso al mantenimento delle figlie Parte_1
e Persona_2 Persona_1
4) aumenta ad € 400 con decorrenza dal corrente mese di aprile 2025 l'assegno mensile posto a carico di per concorso nel mantenimento del figlio , con versamento di Parte_1 Persona_3 tale assegno in favore dello stesso beneficiario;
conferma per il periodo precedente dalla domanda sino al mese di marzo 2025, la misura dello stesso assegno in favore del figlio di cui al Per_3 provvedimento presidenziale in data 1-6-2022; conferma a carico di ciascun genitore l'obbligo di versamento del 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio , spese da Per_3 individuare con riferimento al Protocollo adottato da questo Tribunale in materia da ultimo in data 4-
7-2022; pone a carico di il mantenimento diretto ordinario del figlio convivente CP_1 Per_3 per il tempo in cui egli si trova presso la madre;
5)conferma l'assegnazione ad della casa coniugale di via Pietro Nenni 60 in Lizzano;
CP_1
6)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 15-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1226 r.g.a.c. dell'anno 2022
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Caniglia Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Di Donna CP_1
convenuta con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 23-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2-3-2022 , premesso che: il 29-6-1994 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Taranto con;
dalla loro unione erano nati i figli ora di CP_1 Persona_1 anni 26, studentessa universitaria in Bari che ivi viveva in alloggio in locazione, di Persona_2 anni 24 ,economicamente indipendente, e di anni 18 studente;
l'unione era Persona_3 naufragata ed era intervenuta separazione trasformata in consensuale ed omologata il 11-3-2021; in sede di separazione erano stati previsti la collocazione del figlio allora minore presso la Per_3 madre, che avrebbe abitato con lo stesso la casa coniugale in Lizzano di proprietà di esso attore, il proprio obbligo di erogare assegno per concorso nel mantenimento dei tre figli per complessivi € 900
,di cui € 300 per ciascuno di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento degli stessi;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fossero previsti un assegno a proprio carico di concorso al mantenimento dei figli e Per_1 di € 300 ciascuno , oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie,ed un assegno di Per_3 mantenimento di pari misura oltre al concorso al 50% delle spese straordinarie a carico della CP_1 senza riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della FI in quanto autonoma Per_2
e trasferitasi fuori regione;
il tutto con revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie, dato che i figli e avrebbero vissuto con lui presso la casa in Lizzano alla via Nenni 60 Per_3 Per_1 di sua proprietà esclusiva, e con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, ma contestava il reddito indicato dal coniuge in ricorso, giacchè quest'ultimo oltre alla professione di Vice Ispettore di Polizia di Stato presso la Questura di Taranto era proprietario anche di diversi fondi rustici coltivati a vigneto ed oliveto dei cui frutti godeva in via esclusiva, come anche di un fondo in Lizzano in comproprietà tra le parti, mentre essa convenuta godeva del solo stipendio di insegnante di scuola primaria. Precisava di essere proprietaria di una casa in via Merodio in Taranto, già abitata dai genitori poi defunti e che necessitava di importanti lavori di ristrutturazione, non producendo alcun reddito anche per la ubicazione nel quartiere Tamburi di Taranto vicino allo stabilimento siderurgico;
la casa familiare in Lizzano era stata arredata con mobili da lei acquistati prima del matrimonio, e vi era deciso rifiuto del figlio di abbandonare tale abitazione anche Per_3 nel caso che la madre l'avesse lasciata;
inoltre la FI , pur abitando in Bari, aveva sempre Per_1 convissuto con la madre nei periodi di rientro dell'università.
La convenuta aggiungeva di essere stata vittima di vessazioni ed infedeltà coniugale da parte del marito, ed in ragione di ciò aveva subito disagio psicologico;
contestava pertanto la domanda di assegnazione della casa coniugale al marito, il quale da anni conviveva con l'attuale compagna presso altro domicilio. La convenuta si opponeva alla revoca del mantenimento alla FI titolare di Per_2 un contratto di lavoro a tempo determinato e che tuttavia aveva necessità di aiuto economico in ragione della precarietà dell'impiego e dell'elevato costo della vita nel territorio di Varese, ove risiedeva;
deduceva l'esiguità del contributo al mantenimento dei figli e , il quale Per_1 Per_3 ultimo aveva anche temporaneamente abbandonato gli studi sicchè essa convenuta aveva sopportato interamente i costi per iscriverlo presso una scuola privata al fine di sostenere gli esami di Stato. La resistente chiedeva stabilirsi il concorso del al mantenimento dei figli nella misura di € 400 Pt_1 per ciascuno per e ed 300 per sin quando non fossero divenuti autonomi, Per_1 Per_3 Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma dell'assegnazione in proprio favore della casa coniugale ove avrebbe continuato a convivere con i figli e;
chiedeva disporsi che Per_3 Per_1 il le corrispondesse il 40% del ricavato della coltivazione dei terreni agricoli in comproprietà Pt_1 al 50% tra le parti,ed ubicati in Lizzano, il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi per l'avv. Di
Donna anticipataria.
Con provvedimento dell'1-6-2022 il giudice delegato dal presidente del Tribunale , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni economiche di separazione, stabilendo che l'assegno per concorso al mantenimento dei tre figli nella misura già in essere, dovesse essere a loro direttamente versato. Nominato l'istruttore, la causa è stata istruita documentalmente e dipoi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 29-6-1994, sono legalmente separati in forza di decreto di omologa in data 11-3-2021. Non essendo stata eccepita alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970
n. 898 e successive modificazioni.
In ordine alle questioni accessorie, va revocato l'assegno posto a carico di per Parte_1 concorso al mantenimento della FI maggiorenne attualmente di anni 27. Non è contestato Per_2 che dall'inizio del presente giudizio - e sino all'attualità - la FI abbia avuto residenza nel Per_2
Nord Italia dapprima in provincia di Varese e successivamente in Comignago (Novara), come si ritrae dal certificato di stato di famiglia in atti in data 22-1-2025, e che ivi svolga attività lavorativa non meglio precisata (il padre in sede di udienza presidenziale ha affermato che la stessa svolgeva allora attività di cameriera).
La convenuta si è tuttavia opposta alla revoca del contributo paterno al mantenimento della FI
assumendo che questa sarebbe parte di rapporti di lavoro a tempo determinato a titolo Per_2 precario in una regione d'Italia con elevato costo della vita, e che per tale motivo continuerebbe ad aiutarla economicamente;
all'udienza del 30-5-2024 la convenuta ha affermato che la FI Per_2 pagherebbe € 500 mensili per locazione ed avrebbe un contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30-6-2024, con retribuzione di € 1300 lordi mensili.
Rileva il collegio come la circostanza che la FI viva da tempo dapprima in Lombardia ed Per_2 attualmente in Piemonte, depone per l'esercizio da parte sua di attività di lavoro tal da consentirne il sostentamento;
attività che, quand'anche eventualmente a tempo determinato, ha tuttavia assunto una certa stabilità, garantendole un flusso reddituale apprezzabile e tale da consentirle di vivere ormai stabilmente lontano dal nucleo familiare d'origine, senza che siano comprovate erogazioni da parte dei suoi genitori di importo tale da renderle possibile quella permanenza;
ciò comporta il venir meno dell'obbligo di suo mantenimento.
A riguardo va osservato che nella giurisprudenza di legittimità si sottolinea come l'attuale sistema normativo ponga una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento. Sussiste quindi il diritto del figlio al mantenimento all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.
La funzione educativa del mantenimento è quindi nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento del figlio, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. civ. 14 agosto
2020 n. 17183;id. 20 agosto 2014, n. 18076; id.. 22 giugno 2016, n. 12952). Si nota, pertanto un'evoluzione del diritto vivente < del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" …. hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, giacchè si discorre, come sopra ricordato, di una "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n.
18076)>> (così Cass. civ. 14 agosto 2020 n. 17183 in motivazione). Nella specie la FI ha Per_2 raggiunto l'età di ventisette anni e non ha comprovato circostanze ,quali ad esempio il perseguimento di obiettivi di studio universitario, tali da ritardare il raggiungimento di autonomia economica, compatibilmente con le scelte operate per la sua formazione;
si vuol dire, cioè, che l'età raggiunta, in una alla sostanziale continuità lavorativa di cui si è detto, giustificano il venire meno dell'obbligo genitoriale di mantenimento.
A quanto sin qui rilevato non osta la considerazione dei versamenti che sarebbero effettuati dalla genitrice in favore della FI , i quali si porrebbero quali erogazioni volontarie non tali da Per_2 incidere sui principi appena indicati, e da obbligare l'altro genitore a fare altrettanto.
Ne deriva la revoca dell'obbligo del dell'obbligo di contribuire al mantenimento della FI Pt_1
Per_2
Deve disporsi revoca dell'assegno di mantenimento anche per la FI , la quale compirà Per_1 trent'anni nel maggio dell'anno corrente. Come presuntivamente comprovato con la produzione di certificato di residenza e stato di famiglia all'udienza del 30-5-2024 ,ma anche ammesso dalla CP_1 negli scritti conclusionali, risiede attualmente in provincia di Padova, convivendo Persona_1 con il proprio compagno. Entrambe le parti hanno affermato che sarebbe ancora Persona_1 iscritta alla facoltà universitaria di medicina e chirurgia di Bari ,ma rispetto alla stessa FI non vi è dimostrazione che la protrazione del percorso di studi sin quasi al trentesimo anno di età - senza che sia stato comprovato il conseguimento della laurea - non sia ascrivibile a negligenza oppure ad altri fattori impeditivi. E' noto che l'obbligo di mantenimento del genitore non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, e che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. È il figlio pertanto che deve provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro( per tali principi da ultimo ,Cassazione civile, sez. I, 8/6/2023, n. 16327);nella specie la convenuta - richiedente l'assegno per la FI - avrebbe pertanto dovuto dimostrare, ma ciò non ha fatto, che la protrazione degli studi sin quasi al trentesimo anno di età non fosse imputabile ad inerzia o negligenza della beneficiaria. A ciò va aggiunto che l'avere stabilito relazione di convivenza con trasferimento della residenza a lunga distanza dalla famiglia di origine fa anche presumere che la FI fruisca del contributo economico della persona con lei convivente. Per_1
Va invece confermato l'obbligo paterno di mantenimento del figlio , attualmente di anni Per_3 venti, di cui non è contestata la non autosufficienza economica, e rispetto al quale non è predicabile, in ragione della giovane età, negligenza nel rendersi autonomo economicamente.
In considerazione della revoca dell'obbligo paterno di mantenimento delle figlie la misura del contributo paterno al mantenimento del figlio , da versare a mani di quest'ultimo come già Per_3 stabilito in sede presidenziale, può essere incrementata, nel rispetto del principio di proporzionalità e con decorrenza dal corrente mese di aprile 2025 , ad € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
L'attuale convivenza del figlio , non autonomo economicamente, con la madre e la Per_3 mancata prova da parte del padre della circostanza che lo stesso intenda convivere con lui, comportano la conferma dell'assegnazione ad della casa già coniugale in Lizzano alla via CP_1
Pietro Nenni, giustificata dalla tutela dell'interesse del figlio economicamente non autosufficiente a mantenere l'habitat sperimentato nel corso della convivenza matrimoniale.
In ragione della convivenza con la madre, a carico di quest'ultima è posto l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio , oltre che alla contribuzione nella misura del 50% Per_3 al pagamento delle spese straordinarie da individuarsi sulla scorta del protocollo in materia adottato da questo Tribunale.
In ultimo è inammissibile la domanda della volta a conseguire il 40% dei frutti di fondi rustici CP_1 in comproprietà tra le parti, trattandosi di domanda meramente patrimoniale, assoggettata a rito ordinario, e priva di connessione qualificata con quella di divorzio.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 2-3-2022 da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 CP_1 quest'ultima ,così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 29-6-1994 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] (atto n.37 CP_1 Parte_1
p.2 serie A dell'anno 1994); 2)ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3)revoca l'assegno posto a carico di per concorso al mantenimento delle figlie Parte_1
e Persona_2 Persona_1
4) aumenta ad € 400 con decorrenza dal corrente mese di aprile 2025 l'assegno mensile posto a carico di per concorso nel mantenimento del figlio , con versamento di Parte_1 Persona_3 tale assegno in favore dello stesso beneficiario;
conferma per il periodo precedente dalla domanda sino al mese di marzo 2025, la misura dello stesso assegno in favore del figlio di cui al Per_3 provvedimento presidenziale in data 1-6-2022; conferma a carico di ciascun genitore l'obbligo di versamento del 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio , spese da Per_3 individuare con riferimento al Protocollo adottato da questo Tribunale in materia da ultimo in data 4-
7-2022; pone a carico di il mantenimento diretto ordinario del figlio convivente CP_1 Per_3 per il tempo in cui egli si trova presso la madre;
5)conferma l'assegnazione ad della casa coniugale di via Pietro Nenni 60 in Lizzano;
CP_1
6)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 15-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)