Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2025, proposto da
Euroform K. Winkler GmbH, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B8052CB6A0, rappresentata e difesa dagli avvocati Joseph Engl Bisignano e Jakob Engl Bisignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il loro studio in S. Lorenzo di Sebato, via Brunico, 21/A;
contro
STA – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro e Eric Chini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
nei confronti
Bicincitta Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1. dell’aggiudicazione per l’appalto della fornitura OA25_1037 Contratto quadro per la fornitura con posa in opera di Bicibox individuali (FESR 2021-2027), CIG: B8052CB6A0, CUP: E51G25000000001 – E50B25000010001 – E50B25000000001, avvenuta con atto del Direttore Generale della STA – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. in data 11/11/2025 e comunicata alla ricorrente in data 12/11/2025 (doc. 1);
2. del verbale della Commissione per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte dd. 17/10/2025 con allegata tabella “Allegato A” (doc. 2)
3. del verbale della Commissione per l’apertura delle buste delle offerte tecniche dd. 14/10/2025 (doc. 3);
4. della graduatoria definitiva (doc. 4);
5. nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, preparatorio, successivo, esecutivo, ai precedenti atti collegato e connesso, anche ove non conosciuto e richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della STA – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. e di Bicincitta Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la consigliera Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando di gara di data 27 agosto 2025, STA – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. (in seguito STA) ha indetto una procedura aperta sopra soglia in modalità telematica per l’affidamento di un “Contratto quadro per la fornitura con posa in opera di Bicibox individuali” di durata quadriennale.
L’importo a base di gara era pari a Euro 1.237.484,70 ed il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023.
All’esito delle operazioni di gara, cui partecipavano quali unici concorrenti la ricorrente e la controinteressata, la Commissione giudicatrice formulava la graduatoria finale che vedeva al primo posto la Bicincittà Italia S.r.l. con 80 punti per l’offerta tecnica e 18 punti l’offerta economica, per un totale di 98 punti, mentre alla ricorrente venivano attribuiti 53,84 punti per la qualità, 20 punti per il prezzo, per un totale di 73,84 punti (cfr. verbale autorità di gara, seduta del 22 ottobre 2025).
Con successiva determina del 12.11.2025, il direttore generale di STA disponeva l’aggiudicazione della gara alla controinteressata.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 16.12.2025, Euroform K. Winkler GmbH impugnava il provvedimento di aggiudicazione e gli ulteriori atti presupposti meglio indiati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2023, e in particolare degli artt. 1-4 e 92 ss. Violazione della lex specialis data dal disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione della par condicio competitorum . Offerta tecnica inammissibile per carenza di requisiti minimi essenziali ( aliud pro alio ).
La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’aggiudicazione, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto incompleta e indeterminata, non recando l’indicazione di requisiti minimi prescritti dal capitolato tecnico. In particolare lamentava sia l’omessa sia l’erronea indicazione delle dimensioni del Bicibox individuale, la mancata specificazione del materiale e dello spessore della struttura, l’assenza di riferimenti alla dotazione interna, la mancata previsione della protezione della serratura elettronica, l’omessa descrizione del sistema di areazione nonché la carenza di indicazioni in ordine al layout.
2. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023. Violazione della lex specialis del disciplinare. Disparità di trattamento.
Secondo la ricorrente, le evidenziate carenze dell’offerta della controinteressata avrebbero in ogni caso dovuto comportare una significativa penalizzazione in sede di valutazione tecnica.
La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo in via principale l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la STA, la quale previa contestazione delle censure avversarie, chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la controinteressata, contestando nel merito le doglianze e instando per il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 4/2026, assunta alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026, veniva accolta l’istanza di sospensione cautelare degli atti gravati.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ulteriormente ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione della lex specialis per mancata esclusione dell’offerta della controinteressata, asseritamente carente dei requisiti minimi.
Le parti resistenti sostengono, per contro, che le specifiche tecniche, richiamate dalla ricorrente, non integrerebbero requisisti minimi partecipativi, ma meri requisiti esecutivi, come sarebbe desumibile dalla circostanza che esse non costituirebbero oggetto di valutazione. Soggiungono, inoltre, che alcuni di detti elementi sarebbero comunque desumibili dall’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Le censure si appalesano fondate.
Occorre prendere le mosse dall’esegesi della lex specialis di gara, la quale costituisce parametro vincolante tanto per i concorrenti quanto per la stazione appaltante.
Il disciplinare di gara stabiliva inequivocabilmente che sarebbero state prese in considerazione esclusivamente offerte recanti caratteristiche corrispondenti, migliorative o equivalenti rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico, prevedendo espressamente che “in ogni caso saranno esclusi i concorrenti che offrano una fornitura non conforme ai requisiti minimi”.
Il capitolato tecnico individuava puntualmente l’oggetto dell’appalto nella fornitura, l’installazione e la manutenzione di un sistema Park&Ride per biciclette, articolandone le componenti.
Nella sezione “specifiche tecniche” (punto 4.1.1-4.1.6.) il capitolato tecnico richiedeva che il Bicibox individuale fosse caratterizzato da elevata robustezza strutturale, sicurezza contro furti e atti vandalici, adeguata resistenza agli agenti atmosferici secondo le normative vigenti, tutela della privacy del contenuto e piena sicurezza d’uso per l’utente e per il mezzo custodito.
Al fine di assicurare la piena idoneità del box alla funzione cui è destinato, le specifiche tecniche imponevano, in termini cogenti e inderogabili, precise dimensioni interne - larghezza netta porta 820 mm; larghezza interna 900 mm; altezza 1.300 mm; lunghezza 2.050 mm – nonché limiti massimi dell’involucro esterno - altezza 1.400 mm; larghezza 1.000 mm; lunghezza 2.150 mm – delineando così in modo puntuale e tassativo l’ingombro complessivo del manufatto.
Le prescrizioni proseguivano con l’indicazione delle ulteriori caratteristiche costruttive essenziali, tra cui:
La cabina doveva essere dotata di una canaletta guida idonea ad accogliere ruote fino a 85 mm, atta anche a consentire all’utente di assicurare ulteriormente la bicicletta mediante un lucchetto o altro dispositivo di bloccaggio, di un gancio appendiabiti, di un sistema di illuminazione LED attivato dalla serratura.
La struttura doveva essere integralmente realizzata in lamiera d’acciaio zincato, con rivestimento di zinco di spessore minimo pari 60 μ nonché con spessori minimi prescritti per porta, tamponamenti e componenti non strutturali.
La serratura elettronica in acciaio inossidabile, doveva essere dotata di protezione IP56 contro l’acqua, doveva essere a basso consumo energetico e resistente a temperature comprese tra –20 °C e +60 °C.
Il Bicibox individuale doveva inoltre essere provvisto di un sistema di aerazione mediante forature.
Quanto al layout, la verniciatura a polvere di base doveva corrispondere al colore “3M G Lime Green” .
Si precisa che si è fatto riferimento soltanto ai requisiti qui di interesse.
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di settore, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi: “ le caratteristiche essenziali e stimate indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene, definite dal bando, costituiscono una legittima condizione di partecipazione alla procedura: logica del resto vuole che il contratto vada aggiudicato a un concorrente che sia in grado di assicurare il minimo prestabilito che corrisponde all’essenza della res richiesta. E la significatività della regola è dimostrata anche dal fatto che essa vale anche se la lex specialis non commini espressamente l’esclusione per l’offerta che abbia caratteristiche difformi da quelle richieste. Ciò perché una tale difformità comunque concretizza un aliud pro alio che comporta di per sé l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di una apposita comminatoria” (Cons. Stato, V, n. 280/2026, n. 2486 del 2020; n. 5260 del 2019; n. 7191 del 2018; n. 4809 del 2018; n. 565 del 2018).
La giurisprudenza ha anche ribadito che, anche laddove si tratti di requisiti attinenti alla fase esecutiva, ciò non preclude l’esercizio anticipato del potere di verifica.
In particolare il Consiglio di Stato, V, nella la sentenza n. 795/2026 ha chiarito che, “in materia di contratti pubblici, il potere della stazione appaltante di accertare il rispetto dei requisiti minimi della prestazione o del bene, previsti dalla lex specialis – pur se relativi alla fase di esecuzione del contratto - può essere esercitato anche nella fase precedente all’aggiudicazione, in conformità al principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e in attuazione di un obbligo posto in capo alla stazione appaltante di valutare il merito anche di offerte palesemente irrituali, nelle more di una verifica delle dichiarazioni successiva all’aggiudicazione. In applicazione di tale previsione, è stata ritenuta legittima l’anticipazione, alla fase di scelta del contraente, della verifica relativa all’idoneità del luogo messo a disposizione dell’operatore economico per la custodia dei veicoli oggetto della procedura di gara (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2024, n. 9539)”.
Nel caso di specie, la natura di requisiti tecnici minimi obbligatori emerge chiaramente dal tenore letterale delle prescrizioni, connotate dall’uso sistematico del verbo “deve” (cfr. Cons Stato VI, 6337/2025), espressione lessicale che, secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., impone di attribuire alle clausole il significato immediatamente evincibile dal senso delle parole.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che " ai fini dell'interpretazione delle clausole della lex specialis di gara, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ.. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione. Vieppiù, se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l'interprete, in forza del principio di favor partecipationis , deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente " (Cons. St., V, n. 7113/2023, TAR Palermo, n. 2076/2025, TAR Roma n. 5795/2025).
Non v’è, quindi, ragione per ricorrere ad altri procedimenti ermeneutici, tra cui l’interpretazione secondo buona fede, in presenza di clausole assolutamente chiare, sovvenendo essi soltanto in presenza di ambiguità o dubbi, nel qual caso va preferita la soluzione che tende ad ampliare la platea di partecipanti alla gara, realizzando così l’interesse dell’amministrazione alla selezione della migliore offerta (Cons. Stato, III, n. 10301/2022; V, n. 4599/2020; TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 797/2025).
Quindi i requisiti in contestazione, in quanto caratteristiche essenziali definite dal bando, erano requisiti partecipativi e non meramente esecutivi.
Passando oltre nella disamina della lex specialis , risulta dai criteri di valutazione, che l’elemento qualità, che incideva per l’80% sul punteggio complessivo, era articolato in quattro criteri: “Box individuale” (peso 59), “Backend gestionale” (10), “Gestione e manutenzione” (10) e “Promozione della parità” (1).
Per il caso di specie assume particolare rilievo, il primo criterio, dedicato al “Bicibox individuale”, il quale - oltre a due sub-criteri tabellari (garanzia e tempi di consegna) - comprendeva un sub-criterio discrezionale di peso preponderante (sottopeso 50) concernente la “Struttura, configurazione, elementi, trasporto e montaggio dei Bicibox individuali”.
I criteri di valutazione prevedevano che all’offerta fosse allegata una relazione di massimo due facciate (A4) corredata da disegni e foto di massimo una facciata (A1), idonea ad illustrare dimensioni, dotazione, materiali, serratura elettronica, aerazione, layout, HMI (interfaccia uomo macchina), garanzie, modalità di trasporto, scarico, montaggio e installazione, tempi di consegna, vale a dire, esattamente gli elementi disciplinati ai paragrafi 4.1 – 4.5 del capitolato tecnico.
I medesimi criteri prevedevano, altresì, che nella stessa relazione fossero illustrate eventuali soluzioni migliorative (stazioni su due livelli, pagamento POS, sblocco di emergenza, installazione a ridotto impatto, verifica remota della presenza della bicicletta, protezione dagli agenti atmosferici), suscettibili di un più elevata valutazione.
Dalla struttura del documento emerge, pertanto, che si richiedeva da un lato, la descrizione puntuale delle specifiche tecniche del Bicibox individuale e, dall’altro (la congiunzione “e” non è priva di significato) le informazioni necessarie alla valutazione delle soluzioni premiali, indicate nella colonna centrale della tabella.
Ne discende con chiarezza che l’oggetto della valutazione non era circoscritto alle sole proposte migliorative, ma investiva primariamente la conformità e qualità intrinseca del Bicibox individuali offerto, cui si affiancavano eventuali soluzioni integrative a carattere premiale.
L’assunto difensivo secondo cui le specifiche tecniche non sarebbero state oggetto di valutazione è smentito non solo dal tenore dei criteri di valutazione, ma anche dalla stessa scheda di valutazione redatta dalla Commissione, nella quale la voce “Struttura, configurazione, trasporto e montaggio” è oggetto di autonoma ponderazione – collocata in apertura della motivazione e distinta dall’esame delle soluzioni migliorative. Ne risulta che la Commissione ha scrutinato le caratteristiche tecniche del prodotto, e non esclusivamente le soluzioni migliorative.
Diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione, manifestamente irragionevole, che la competizione si sarebbe incentrata esclusivamente sulle migliorie facoltative, senza alcuna effettiva valutazione qualitativa della struttura del Bicibox individuale, che di tali migliorie costituisce il presupposto tecnico. Una simile interpretazione, oltre a essere priva di riscontro testuale, finirebbe per svuotare di contenuto la disciplina dettagliata del capitolato tecnico.
Quindi, quello che viene in questione con il punto 4.1.1-4.1.6 del capitolato erano veri e propri requisiti essenziali del box, il cui mancato riscontro è sanzionato dalla lex specialis con l’esclusione dell’offerta.
Né potrebbe invocarsi il soccorso istruttorio, il cui oggetto è limitato ai requisiti di ordine generale, mentre non si estende all’offerta tecnica o economica (Cons. Stato, V, n. 795/2026).
La stazione appaltante, avendo delineato con precisione le caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, si era inoltre autovincolata al loro rigoroso rispetto. Secondo il principio dell’autovincolo — ribadito dalla giurisprudenza “ la Stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti (Cons. Stato n. 4659/2024, TAR Napoli 475/2026).
Chiarita la natura del punto 4 del capitolato, si può procedere all’esame dell’offerta presentata della controinteressata.
Orbene, nella relazione tecnica il prodotto è descritto nei seguenti termini: “Il BiciBox individuale STA è un prodotto che viene realizzato completamente in tecnica di taglio lamiera, pressopiegatura, assemblaggio in opera permettendo un’assoluta precisione dimensionale essendo attività eseguite da macchine a controllo numerico, nonché la possibilità di stoccaggio delle componenti in attesa di assemblaggio in spazi contenuti. È un sistema modulare e componibile la cui tecnica costruttiva permette l’assemblaggio di più moduli, attraverso bullonature di giunzione, realizzate in acciaio inox. Gli sportelli di apertura sono dotati di cerniere a scomparsa, non raggiungibili dall’esterno come la serratura elettromeccanica, posta in posizione protetta all’interno del box, lasciando sullo sportello di accesso solo il riscontro di chiusura. Una maniglia luminosa indica lo stato del box e lo sportello si apre semplicemente inquadrando un QRCOde con il proprio smartphone”.
Alla relazione risulta allegato un disegno tecnico, raffigurante moduli monofacciali di Bicibox individuali e soluzioni multipiano nonché alcuni dettagli costruttivi.
Dall’esame di detta documentazione emergono ictu oculi significative e plurime difformità rispetto ai requisiti minimi prescritti dalla lex specialis.
In particolare, con riguardo alle dimensioni interne ed esterne, l’offerta indica una larghezza interna pari a 950 mm, in luogo dei 900 mm prescritti quale misura inderogabile dal capitolato tecnico. Dal disegno allegato emerge chiaramente che tale valore si riferisce all’interno del box e non all’esterno. Risulta, inoltre, del tutto assente l’indicazione della larghezza netta della porta (820 mm), nonché l’altezza interna (1.300 mm) e la larghezza esterna (1.000 mm). La misura della altezza esterna indicata in 1.420 mm è comprensiva del piedino, e quindi non fornisce la misura esatta dell’altezza. La lunghezza interna, indicata in 2030 mm, non corrisponde alla quella minima richiesta e l’affermazione della controinteressata che computando anche lo spessore della porta si raggiungerebbe la lunghezza indicata nel lex specialis non è stata comprovata.
Per quanto concerne le dotazioni obbligatorie, non risulta comprovato che la canaletta sia in grado di ospitare biciclette con ruote fino a 85 mm, non risulta indicato un gancio appendiabiti né vi è stata offerta un’illuminazione LED comandata dalla serratura elettronica.
Con riguardo ai materiali non risulta comprovato il materiale della struttura, che in base al capitolato doveva essere integralmente realizzata in lamiera d’acciaio zincato, con rivestimento di zinco di spessore minimo pari a 60 μ e non sono indicati gli spessori minimi predeterminati per porta, tamponamenti e componenti non strutturali.
Quanto alla serratura elettronica, la documentazione prodotta non reca la particolare protezione IP56.
Infine, relativamente al layout, emergono dalla offerta soltanto immagini di Bicibox di color verde, senza indicazione scritta circa la conformità al colore prescritto come requisito.
Tali carenze e omissioni non attengono a profili meramente formali o marginali, bensì a elementi strutturali e qualificanti del manufatto.
Ne consegue, che l’offerta risultando incompleta sotto profili essenziali, non soddisfa i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis . Essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.
In conclusione, il ricorso va accolto per la fondatezza del primo motivo di impugnazione con assorbimento del secondo motivo. Infatti il mancato rispetto dei requisiti minimi costituisce un vizio più radicale rispetto a quello derivante dalla valutazione dell’offerta in termini peggiorativi rispetto alle manchevolezze denunciate dalla ricorrente che è rimessa al prudente apprezzamento della stazione appaltante.
Gli atti impugnati vanno, pertanto, annullati e va ordinato a STA di procedere all’esclusione della Bicincittà Italia S.r.l. dalla gara, come pure va accertato il diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione, previa verifica dei requisiti e salvi i controlli che la legge rimette alla stazione appaltante. Non è necessario pronunciarsi sulla sorte del contratto, non essendo questo stato stipulato.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della Stazione appaltante e della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e ordina a STA – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A di procedere all’esclusione della Bicincittà Italia S.r.l. dalla gara;
- accerta, altresì, il diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione, previa verifica dei requisiti e salvi i controlli che la legge rimette alla stazione appaltante.
Condanna STA-Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. e Bicincittà Italia S.r.l al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, quantificate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento) a carico di ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP RC, Presidente
Edith Engl, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Edith Engl | EP RC |
IL SEGRETARIO