Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 15970/2024 R.G.
premesso che, su richiesta delle parti (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024), con decreto del 10.12.2024 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 17.3.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
THE DAILY BREAD S.R.L.S., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Madaio
- ricorrente -
E
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Pepe
- resistente -
NONCHÉ
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Madaio - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositati in data 8.7.2024 la ricorrente ha impugnato ha convenuto in giudizio l'INPS e l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE al fine di sentir:
1) Accertare e dichiarare la Nullità / Inefficacia degli avvisi di addebito impugnati
1) N. 371 2019 00009312 02 000
2) N. 371 2019 00056439 71 000
3) N. 371 2019 00133679 28 000
4) N. 371 2019 00243648 71 000
5) N. 371 2021 00008114 72 000
6) N. 371 2021 00108098 81 000
7) N. 371 2022 00145724 25 000
8) N. 371 2022 00145725 26 000
1
10) N. 371 2023 00013670 14 000
11) N. 371 2023 00040519 79 000
12) N. 371 2023 00041404 34 000
13) N. 371 2023 00068212 58 000 in considerazione che gli stessi avvisi di addebito non sono mai stati notificati alla società;
2) dichiarare che nulla è dovuto dalla società The Daily Bread S.r.l.s. alla Agenzia delle
Entrate – Riscossione (già Equitalia Riscossione S.p.A.), all'I.n.p.s. relativamente ai crediti pretesi con gli avvisi di addebito impugnati;
il tutto con vittoria dei compensi di lite, con attribuzione.
A fondamento della domanda ha dedotto:
- che in data 21.6.2024 le è stato notificato atto di pignoramento presso terzi i cui titoli presupposti sono, tra l'altro, i suindicati gli avvisi di addebito oggetto di domanda;
- l'“insussistenza” dei crediti vantati dall'Inps in tali avvisi di addebito, in quanto essi non le sono mai stati notificati;
- la prescrizione dei crediti vantati dall'Inps in detti avvisi di addebito;
- che, “solo con accesso sul sito della Agenzia delle Entrate - Riscossione mediante lo
“spid” ha avuto conoscenza della natura del credito vantato dalla Agenzia della Riscossione e dall'Inps”;
- che “si precisa che con il presente atto non si impugna il pignoramento presso terzi, considerato che incorpora anche altre cartelle esattoriali, bensì solo ed esclusivamente il credito preteso con gli avvisi di addebito contestati”.
Si è costituita tempestivamente l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE che, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per materia e per territorio, ritenendo sussistente quella del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Nola, nonché la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito tempestivamente in giudizio anche l'INPS che, eccependo la tardività ed infondatezza della domanda, ha concluso per il rigetto della stessa.
***
In primo luogo deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione incompetenza per materia e per territorio sollevata dall'agente per la riscossione per la quale sarebbe competente il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Nola.
La ricorrente, infatti, ha specificato che la domanda non ha ad oggetto il pignoramento presso terzi, ma esclusivamente i crediti vantati dall'Inps negli avvisi di addebito in esso indicati.
Come innanzi evidenziato, infatti, in ricorso si legge:
“si precisa che con il presente atto non si impugna il pignoramento presso terzi, considerato che incorpora anche altre cartelle esattoriali, bensì solo ed esclusivamente il credito preteso con gli avvisi di addebito contestati”.
2 Deve, inoltre, evidenziarsi che la ricorrente lamenta che gli avvisi di addebito oggetto di domanda non le sarebbero stati notificati.
La domanda, pertanto, altro non è che una impugnativa di estratto di ruolo.
Ciò posto, come noto, il legislatore ha limitato tale impugnativa ad ipotesi tassative (cfr.
SSUU Cass. 26283/2022 e Cass. n. 32081/2024).
In particolare, l'art. 12, comma 4 bis, del DPR 602/1973 così dispone:
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Orbene, non avendo la ricorrente allegato e provato di trovarsi un alcuna delle suindicate ipotesi che consentono l'impugnazione del ruolo, la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Tanto è decisivo ed assorbente di ogni altra considerazione (cfr. Cass. nn. 26275/2023 e
26250/2023).
In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la domanda inammissibile;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
In Napoli, il 17.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
3 4