Articolo 32 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 31Articolo 33
Versione
22 marzo 1961
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Versione
18 aprile 1986
Art. 32.
L'Amministrazione dell'Azienda, e' tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.
In difetto di norme speciali, si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.
((L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costruzione di immobili da adibire a sedi della direzione generale e degli uffici periferici.
Provvede altresi' alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali, degli autoveicoli e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprieta'.
Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all'articolo 829, primo comma, del codice civile e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per delega, dal direttore generale dell'Azienda))
Per i beni gestiti dall'A.N.A.S. la dichiarazione di cui all' articolo 829, primo comma, del Codice civile , e' emessa dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, per sua delega, dal direttore generale.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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