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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
28.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 1407/2025, cui è stato riunito il giudizio recante R.G. n. 1408/2025, aventi ad oggetto: ricostruzione carriera anno 2013;
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , elettivamente domiciliate in Napoli alla via L. Giordano n. 15, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Guido Marone che le rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: , in persona dei legali rappresentanti
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Controparte_1
Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del diritto a vedersi riconosciuto a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le
1 posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo, condannare il ministero ad effettuare la ricostruzione della carriera, con riconoscimento per dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia Parte_1 stipendiale 28-34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021, e per dell'anzianità maturata Parte_2 ed attribuzione della fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'a.s. 2021/2022; in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o, comunque, la disapplicazione ex art. 63 del d.lgs.
30.03.2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti delle ricorrenti laddove non viene riconosciuto l'anno 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, rigettare le domande;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi depositati in data 21.01.2025, e Parte_1 [...] esponevano di essere dipendenti del con Pt_2 Controparte_1 contratto a tempo indeterminato rispettivamente, la prima, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.1992, la seconda con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012, entrambe attualmente in servizio.
Aggiungevano che, a seguito del superamento dell'anno di formazione e prova, avevano inoltrato istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo.
Rappresentavano che l'amministrazione non aveva valutato l'intera anzianità di carriera effettivamente maturata, non avendo computato l'anno 2013 ancorché regolarmente svolto e, conseguentemente, avendo annullato qualsiasi beneficio derivante dall'espletamento delle prestazioni di docente.
Deducevano l'illegittimità del cd. “blocco degli scatti di anzianità”, introdotto dal legislatore in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013.
Lamentavano che, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, Parte_1
avrebbe maturato la posizione stipendiale 28-34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021, mentre
[...] avrebbe maturato la posizione stipendiale 21-27 a decorrere dall'a.s. Parte_2
2021/2022.
Tanto premesso, adivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il – per sentirli Controparte_2 condannare, previo accertamento del diritto a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le
2 posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo, ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera, con riconoscimento per dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia Parte_1 stipendiale 28-34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021, e per dell'anzianità maturata Parte_2 ed attribuzione della fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'a.s. 2021/2022; di conseguenza, condannare il al pagamento di tutte le differenze Controparte_1 retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti delle ricorrenti, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il e Controparte_1
l si costituivano in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le ricorrenti avrebbero dovuto chiamare in giudizio l'istituzione scolastica che ha provveduto a effettuare la ricostruzione di carriera.
Nel merito, insistevano per la legittimità dei decreti di ricostruzione carriera emanati in conformità alla normativa vigente in materia, concludendo per l'infondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con note del 09.9.2025, le ricorrenti rinunciavano espressamente, ex art. 306 c.p.c., ai capi di domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 a fini economici ed alla conseguente condanna di pagamento delle relative differenze retributive;
insistendo per la pronuncia di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente ad CP_1 operare una nuova ricostruzione dei servizi complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni adottate.
Acquisita la documentazione prodotta e riuniti i giudizi, l'udienza del 28.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge
2. I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e va accolti nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Questo giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione sez. lav. nella recente sentenza n. 13619/2025 (intervenuta in data
21.5.2025), in cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 3 118 disp. att. c.p.c.
Occorre premettere che l'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 disposizione prorogata sino al 31/12/2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) dpr n. 122/2013 - prevede che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La norma fa tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14, dello stesso d.l., che prevede la possibilità per l'amministrazione, previo accordo con le OO.SS. di stanziare risorse al fine di neutralizzare gli effetti della norma (“Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del
[...]
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Controparte_3 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”).
Il blocco della progressione economica per il personale scolastico (docente o amministrativo) di cui all'art. 9, comma 23, del d.l. n.78/2010, conv. in l. n.122/2010, deve ritenersi ormai superato - giusto decreto n. 3/2011 limitatamente all'anno 2010, riconosciuto ai Contr fini della progressione economica;
il successivo accordo tra l' el 13 marzo 2013 Pt_3 ha previsto il recupero anche dell'anno 2011 e, infine, l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recupero anche dell'anno 2012.
Rimane invece, in assenza di provvedimenti di recupero riferibili a tale annualità (e di allegazioni specifiche in senso contrario da parte dell'appellata), il blocco dell'anzianità per l'anno 2013.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U., del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante, fra l'altro, dall'art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo, del d.p.r. n. 122 del 4.9.2013 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 98 del 6.7.2011, convertito in legge n. 111/2011.
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione del personale delle posizioni dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto
4 2014 che, condizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3./2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
«Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per
l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 6 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.».
Fatta tale premessa, la Suprema Corte ha chiarito che è alla luce del predetto quadro normativo che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo l'impostazione fatta propria dalla Corte territoriale, aveva impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità CP_1 in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
A fronte di tale contrasto interpretativo la Suprema Corte, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.p.r. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012.
5 Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso 7 comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di aerea, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1-bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di
6 anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass.
n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata
7 alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, le domande formulate dalle ricorrenti vanno accolte limitatamente al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013.
3. In punto di spese, la complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad oscillazioni registrate nelle giurisprudenza sia di merito che di legittimità, e l'accoglimento parziale della iniziale domanda costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara il diritto di Parte_1
e al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini
[...] Parte_2 giuridici e senza effetti di tipo economico;
• compensa le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
28.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 1407/2025, cui è stato riunito il giudizio recante R.G. n. 1408/2025, aventi ad oggetto: ricostruzione carriera anno 2013;
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , elettivamente domiciliate in Napoli alla via L. Giordano n. 15, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Guido Marone che le rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: , in persona dei legali rappresentanti
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente p.t., elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Controparte_1
Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del diritto a vedersi riconosciuto a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le
1 posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo, condannare il ministero ad effettuare la ricostruzione della carriera, con riconoscimento per dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia Parte_1 stipendiale 28-34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021, e per dell'anzianità maturata Parte_2 ed attribuzione della fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'a.s. 2021/2022; in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o, comunque, la disapplicazione ex art. 63 del d.lgs.
30.03.2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti delle ricorrenti laddove non viene riconosciuto l'anno 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, rigettare le domande;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi depositati in data 21.01.2025, e Parte_1 [...] esponevano di essere dipendenti del con Pt_2 Controparte_1 contratto a tempo indeterminato rispettivamente, la prima, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.1992, la seconda con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2012, entrambe attualmente in servizio.
Aggiungevano che, a seguito del superamento dell'anno di formazione e prova, avevano inoltrato istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo.
Rappresentavano che l'amministrazione non aveva valutato l'intera anzianità di carriera effettivamente maturata, non avendo computato l'anno 2013 ancorché regolarmente svolto e, conseguentemente, avendo annullato qualsiasi beneficio derivante dall'espletamento delle prestazioni di docente.
Deducevano l'illegittimità del cd. “blocco degli scatti di anzianità”, introdotto dal legislatore in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013.
Lamentavano che, se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, Parte_1
avrebbe maturato la posizione stipendiale 28-34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021, mentre
[...] avrebbe maturato la posizione stipendiale 21-27 a decorrere dall'a.s. Parte_2
2021/2022.
Tanto premesso, adivano innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il – per sentirli Controparte_2 condannare, previo accertamento del diritto a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le
2 posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo, ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera, con riconoscimento per dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia Parte_1 stipendiale 28-34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021, e per dell'anzianità maturata Parte_2 ed attribuzione della fascia stipendiale 21-27 a decorrere dall'a.s. 2021/2022; di conseguenza, condannare il al pagamento di tutte le differenze Controparte_1 retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti delle ricorrenti, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il e Controparte_1
l si costituivano in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, sostenendo che le ricorrenti avrebbero dovuto chiamare in giudizio l'istituzione scolastica che ha provveduto a effettuare la ricostruzione di carriera.
Nel merito, insistevano per la legittimità dei decreti di ricostruzione carriera emanati in conformità alla normativa vigente in materia, concludendo per l'infondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con note del 09.9.2025, le ricorrenti rinunciavano espressamente, ex art. 306 c.p.c., ai capi di domanda relativi al riconoscimento dell'annualità 2013 a fini economici ed alla conseguente condanna di pagamento delle relative differenze retributive;
insistendo per la pronuncia di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente ad CP_1 operare una nuova ricostruzione dei servizi complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni adottate.
Acquisita la documentazione prodotta e riuniti i giudizi, l'udienza del 28.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge
2. I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e va accolti nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Questo giudicante ritiene di doversi conformare all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione sez. lav. nella recente sentenza n. 13619/2025 (intervenuta in data
21.5.2025), in cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 3 118 disp. att. c.p.c.
Occorre premettere che l'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 disposizione prorogata sino al 31/12/2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) dpr n. 122/2013 - prevede che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La norma fa tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14, dello stesso d.l., che prevede la possibilità per l'amministrazione, previo accordo con le OO.SS. di stanziare risorse al fine di neutralizzare gli effetti della norma (“Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del
[...]
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Controparte_3 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”).
Il blocco della progressione economica per il personale scolastico (docente o amministrativo) di cui all'art. 9, comma 23, del d.l. n.78/2010, conv. in l. n.122/2010, deve ritenersi ormai superato - giusto decreto n. 3/2011 limitatamente all'anno 2010, riconosciuto ai Contr fini della progressione economica;
il successivo accordo tra l' el 13 marzo 2013 Pt_3 ha previsto il recupero anche dell'anno 2011 e, infine, l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recupero anche dell'anno 2012.
Rimane invece, in assenza di provvedimenti di recupero riferibili a tale annualità (e di allegazioni specifiche in senso contrario da parte dell'appellata), il blocco dell'anzianità per l'anno 2013.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U., del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante, fra l'altro, dall'art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo, del d.p.r. n. 122 del 4.9.2013 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 98 del 6.7.2011, convertito in legge n. 111/2011.
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione del personale delle posizioni dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto
4 2014 che, condizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3./2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che
«Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per
l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 6 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.».
Fatta tale premessa, la Suprema Corte ha chiarito che è alla luce del predetto quadro normativo che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo l'impostazione fatta propria dalla Corte territoriale, aveva impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità CP_1 in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
A fronte di tale contrasto interpretativo la Suprema Corte, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.p.r. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012.
5 Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso 7 comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di aerea, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1-bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di
6 anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass.
n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata
7 alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, le domande formulate dalle ricorrenti vanno accolte limitatamente al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013.
3. In punto di spese, la complessità della questione giuridica, tale da dar luogo ad oscillazioni registrate nelle giurisprudenza sia di merito che di legittimità, e l'accoglimento parziale della iniziale domanda costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, dichiara il diritto di Parte_1
e al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini
[...] Parte_2 giuridici e senza effetti di tipo economico;
• compensa le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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