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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.10875/2021 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e dif.sa dall'Avv. Marida Damiano come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti R. Salvo e S. Graziuso come da CP_1 procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: decorrenza pensione di anzianità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2021, esponeva di aver presentato domanda di pensione Parte_1 di anzianità in data 23.04.2018; che la suddetta domanda era stata rigettata in data 22.05.2018 per mancanza del requisito contributivo;
di aver presentato una nuova domanda, in data 30.01.2021, facendo valere l'ulteriore contribuzione versata nel 2018; che l' le aveva riconosciuto la pensione, ma solo CP_1 con decorrenza dal 01.02.2021 invece che dal 01.07.2018, data alla quale sussisteva il requisito contributivo di n.2175 contributi settimanali.
Ritenendo ingiustificato siffatto comportamento, chiedeva condannarsi l' al riconoscimento della CP_1 pensione dalla data indicata ed al pagamento dei ratei relativi al periodo dal 01.07.2018 al 01.02.2021.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 24, comma 10 d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nella versione applicabile ratione temporis, ai sensi del quale: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è Parte liquidata a carico dell' e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno
2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;
tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi”.
Ciò posto, è pacifico che alla data di presentazione della prima domanda amministrativa (23.04.2018) la ricorrente non potesse far valere il requisito richiesto, essendo in possesso di 2116 contributi settimanali
(pari a 40,7 anni di contribuzione).
La ricorrente sostiene che l'ulteriore contribuzione versata nel periodo successivo alla presentazione di tale domanda (trattasi di 102 contributi giornalieri versati nel periodo dl 02.08.2018 al 21.12.2018, come da documentazione allegata alla memoria difensiva dell' consentirebbe la maturazione del requisito CP_1 contributivo (2175 contributi settimanali) già al 01.07.2018.
La richiesta è tuttavia infondata perché, alla data da ultimo indicata, i contributi erano quelli calcolati dall' (2116), non risultando che vi sia stato accredito di contribuzione nel periodo compreso tra il CP_1
23.04.2018 ed il 01.07.2018.
Il requisito contributivo era invece sussistente alla data di presentazione della domanda amministrativa del 31.01.2021 e tuttavia, dato che la pensione non potrebbe mai avere decorrenza anteriore alla presentazione della domanda (cfr. l'art.22, comma 5, della legge n.153/1969, ai sensi del quale “La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”), la stessa è stata correttamente liquidata con decorrenza dal 01.02.2021.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.10875/2021 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e dif.sa dall'Avv. Marida Damiano come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti R. Salvo e S. Graziuso come da CP_1 procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: decorrenza pensione di anzianità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2021, esponeva di aver presentato domanda di pensione Parte_1 di anzianità in data 23.04.2018; che la suddetta domanda era stata rigettata in data 22.05.2018 per mancanza del requisito contributivo;
di aver presentato una nuova domanda, in data 30.01.2021, facendo valere l'ulteriore contribuzione versata nel 2018; che l' le aveva riconosciuto la pensione, ma solo CP_1 con decorrenza dal 01.02.2021 invece che dal 01.07.2018, data alla quale sussisteva il requisito contributivo di n.2175 contributi settimanali.
Ritenendo ingiustificato siffatto comportamento, chiedeva condannarsi l' al riconoscimento della CP_1 pensione dalla data indicata ed al pagamento dei ratei relativi al periodo dal 01.07.2018 al 01.02.2021.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 24, comma 10 d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nella versione applicabile ratione temporis, ai sensi del quale: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è Parte liquidata a carico dell' e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno
2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;
tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi”.
Ciò posto, è pacifico che alla data di presentazione della prima domanda amministrativa (23.04.2018) la ricorrente non potesse far valere il requisito richiesto, essendo in possesso di 2116 contributi settimanali
(pari a 40,7 anni di contribuzione).
La ricorrente sostiene che l'ulteriore contribuzione versata nel periodo successivo alla presentazione di tale domanda (trattasi di 102 contributi giornalieri versati nel periodo dl 02.08.2018 al 21.12.2018, come da documentazione allegata alla memoria difensiva dell' consentirebbe la maturazione del requisito CP_1 contributivo (2175 contributi settimanali) già al 01.07.2018.
La richiesta è tuttavia infondata perché, alla data da ultimo indicata, i contributi erano quelli calcolati dall' (2116), non risultando che vi sia stato accredito di contribuzione nel periodo compreso tra il CP_1
23.04.2018 ed il 01.07.2018.
Il requisito contributivo era invece sussistente alla data di presentazione della domanda amministrativa del 31.01.2021 e tuttavia, dato che la pensione non potrebbe mai avere decorrenza anteriore alla presentazione della domanda (cfr. l'art.22, comma 5, della legge n.153/1969, ai sensi del quale “La pensione spettante ai sensi del presente articolo è calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”), la stessa è stata correttamente liquidata con decorrenza dal 01.02.2021.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)