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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1521 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Salvatore Antonino Longo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
, C.F. in persona del legale CO P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Dario Scimè
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' l' e l' , spiegando CP_1 CP_2 CO opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920229002576824/000, notificata il 6.6.2022 e riguardante, fra l'altro, crediti previdenziali e premi assicurativi portati da 4 cartelle di pagamento e da 22 avvisi di addebito. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione dei titoli presupposti e dell'intervenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale. Eccepisce inoltre la nullità dell'atto impugnato per non essere stata in esso precisata la data di consegna del ruolo, nonché per la mancata indicazione della base di calcolo degli importi dovuti nonché per la mancata corretta indicazione delle aliquote e dei criteri per la quantificazione degli interessi.
1 Si sono costituiti in giudizio le parti convenute, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, le doglianze inerenti alla mancata indicazione della data di consegna del ruolo e alla mancata indicazione della base di calcolo e per l'applicazione delle aliquote degli interessi sono inammissibili perché tardive. Venendo in rilievo doglianze concernenti la regolarità formale dell'atto, e non il diritto di procedere in via esecutiva, le stesse sono assoggettate al termine decadenziale di 20 gg. ex art. 617 cpc. Posto che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 6.6.22 e il ricorso è stato depositato l'11.7.2022, si deve ritenere tardiva l'opposizione in ordine ai profili in esame.
Venendo alle altre doglianze, inquadrabili nello schema dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. , si osserva quanto segue: 1) Cartella n. 29920110005908857000 (Contributi anno 2009): dalla CP_1 documentazione allegata, si evince la prova dell'avvenuta consegna della medesima, in data 17/06/2011, a persona qualificatasi come nipote del destinatario (
[...]
), reperita presso l'indirizzo di residenza dello stesso. Parte_2
La cartella in oggetto è stata successivamente contemplata nell'intimazione di pagamento n. 29920169002402254000, notificata in data 01.07.2016, che non è valsa ad impedire la prescrizione quinquennale dei crediti ivi incorporati, maturata il giorno 17.06.2016. L'opposizione va dunque accolta con riferimento alla cartella in esame. 2) Cartella n. 29920130000872869000 (per Rate anni 2010/2011/2012): come si CP_2 evince dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione la cartella in esame è stata notificata allo stesso destinatario sig. in data il Pt_1
06/06/2013. In seguito hanno interrotto il decorrere del termine prescrizionale l'intimazione n. 29920179007532403000, notificata in data 15.11.2017, e l'intimazione oggi opposta notificata il 06.06.2022. L'opposizione va quindi rigettata con riferimento alla cartella in esame. 3) Cartella n. 29920140000721123000 (per Rate anni 2011/2012/2013): CP_2 notificata, come da documentazione versata in atti da CO
, il 09/05/2014; allo stesso modo del titolo sopra esaminato, anche la
[...] cartella in discorso è stata in seguito incorporata nell'intimazione di pagamento n. 29920179007532403000 (notificata in data 15.11.2017) e nell'intimazione oggi opposta (notificata in data 06.06.2022) che hanno impedito l'estinzione per prescrizione dei crediti ivi incorporati. Il ricorso risulta pertanto infondato in parte qua. 4) Cartella n. 29920150021466267000 (per Rate anni 2014/2015): la CP_2 documentazione allegata dall' alla propria CO memoria di costituzione dà prova dell'avvenuta notifica della detta cartella allo
2 stesso in data 06.06.2016. Unico atto successivo potenzialmente interruttivo Pt_1 della prescrizione quinquennale è stata l'intimazione n. 29920229002576824000 oggetto dell'odierno ricorso che non è valsa tuttavia ad interrompere la prescrizione quinquennale dei crediti in oggetto, maturata in data 13.04.2022 nonostante la sospensione covid di 311 gg. derivante dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 cioè per 129 giorni) e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni). La tesi dell' , secondo cui, per effetto del combinato disposto CO delle disposizioni da essa richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021, va disattesa, in quanto l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso di specie posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione alla cartella presupposta risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020. Deve aggiungersi che le disposizioni di cui agli art. 37 DL n. 18/2020 e 11 DL n. 183/2021, che riguardano specificamente la prescrizione dei crediti in materia di previdenza e assistenza, non risultano affatto abrogate e neppure sono suscettibili, in quanto norme speciali, d'essere derogate da disposizioni di carattere generale (quali sono quelle di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015). Va inoltre evidenziato come l'art. 68 sopra citato non contiene alcuna espressa disposizione quanto alla prescrizione dei crediti previdenziali ed assicurativi e va piuttosto correlato – così come di recente rilevato dalla Corte Suprema (Cass. civ., n. 960/2025) - all'art. 67, riferito alle attività degli enti impositori, in cui il periodo di sospensione dei termini previsti per tali attività è fissato dall'8.3 al 31.5.2020 (co. 1°) e che nel quarto comma, a proposito della prescrizione di tali termini, fa sì richiamo all'art. 12 del D. Lgs n. 159/2015, ma limitatamente ai commi 1 e 3 e non anche al comma 2, che è quello che prevede una assai vasta dilatazione del periodo prescrizionale. L'opposizione va dunque accolta con riferimento alla cartella in esame.
5) Avviso di addebito n.59920112000027481000 (per mod. DM10 anno 2010): risulta notificato presso la residenza del destinatario in data 20.6.2011 mediante consegna a persona qualificatasi come “moglie” del medesimo. L'intimazione n. 29920169002402254000 notificata il giorno 01.07.2016 non ha dunque potuto impedire la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito in esame, intervenuta infatti in data 20.06.2016. L'opposizione va dunque accolta con riferimento all'avviso di addebito in esame.
6) Discorso unitario va fatto con riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati in ricorso dal n. 6 al n. 20 e più precisamente:
- 59920112000154752000
- 59920112000206916000
- 59920112000415152000
- 59920112000464783000
- 59920120000038410000
3 - 59920120000129584000
- 59920120001080919000
- 59920120001314833000
- 59920120001711400000
- 59920120001755367000
- 59920120001920646000
- 59920120002461258000
- 59920120002941121000
- 59920130000076292000
- 59920130000138362000 I titoli in oggetto sono stati regolarmente notificati tra luglio 2011 e febbraio 2013. Il giorno 01.07.2016 veniva poi notificata l'intimazione n. 29920169002402254000 che incorporava tutti gli avvisi di addebito in parola, interrompendo il quinquennio prescrizionale. L'intimazione oggi opposta invece, notificata il 06.06.2022, non ha potuto impedire, nonostante la sospensione di 311 giorni prevista per l'emergenza covid, l'estinzione per prescrizione dei crediti in essi incorporati, maturata il giorno 08.05.2022. 7) Per quanto riguarda invece gli avvisi di addebito di cui ai nn. 21, 22 e 23 del ricorso e più precisamente gli avvisi di addebito nn. 59920130001061385000, 59920130001752118000 e 59920130002581131000, questi risultano tutti regolarmente notificati tra il 2013 e il 2014. Sono stati poi richiamati successivamente nell'intimazione di pagamento n. 29920179007532403000, notificata in data 15.11.2017, che ha impedito l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati negli avvisi di addebito in parola. Infine è stata tempestivamente notificata in data 06.06.2022 l'intimazione oggi opposta che ha interrotto il decorso del termine di prescrizione. Pertanto l'opposizione va rigettata con riferimento agli avvisi in esame. 8) L'avviso di addebito n. 59920150002101436000 è stato notificato il giorno 19.01.2016 presso la residenza del destinatario mediante consegna a persona che ha accettato di ricevere il plico. L'intimazione oggi opposta e notificata il 06.06.2022 è risultata tardiva e non ha impedito la prescrizione, intervenuta il 26.11.2021, nonostante la sospensione di 311 giorni. L'opposizione deve pertanto ritenersi fondata.
9) Con riferimento all'avviso di addebito n. 59920160001070735000 (per mod. DM10 anno 2015/2016), asseritamente notificato il 07.06.2016, non si rinviene nella documentazione depositata dall' prova dell'avvenuta notifica. Ma qualora anche CP_1 vi fosse stata una tale notifica, i crediti in questione andrebbero comunque dichiarati estinti, poiché la prescrizione, pur computati i 311 giorni di sospensione, sarebbe maturata il 14.4.2022, cioè prima della intimazione oggi opposta, non preceduta da altri atti interruttivi. L'opposizione va dunque accolta.
10) L'avviso di addebito n. 59920160001353371000 è stato regolarmente notificato il 23.08.2016. L'intimazione oggi opposta ha poi interrotto il decorso del termine di prescrizione in forza della sospensione covid. L'opposizione va pertanto rigettata con riferimento all'avviso in parola. 4 Stante la soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra tutte le parti del giudizio.
PQM
1) Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti di cui alle cartelle nn. 29920110005908857000 e 29920150021466267000 ed agli avvisi d'addebito nn 59920112000027481000, 59920112000154752000, 59920112000206916000, 59920112000415152000, 59920112000464783000, 59920120000038410000, 59920120000129584000, 59920120001080919000, 59920120001314833000, 59920120001711400000, 59920120001755367000, 59920120001920646000, 59920120002461258000, 59920120002941121000, 59920130000076292000 59920150002101436000 59920160001070735000 pronunziando limitatamente a tali crediti l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata;
2) Rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Trapani, 10.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Salvatore Antonino Longo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
Controparte_2
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_2
Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Di Vincenzo e
, C.F. in persona del legale CO P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Dario Scimè
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' l' e l' , spiegando CP_1 CP_2 CO opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920229002576824/000, notificata il 6.6.2022 e riguardante, fra l'altro, crediti previdenziali e premi assicurativi portati da 4 cartelle di pagamento e da 22 avvisi di addebito. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione dei titoli presupposti e dell'intervenuta maturazione del termine di prescrizione quinquennale. Eccepisce inoltre la nullità dell'atto impugnato per non essere stata in esso precisata la data di consegna del ruolo, nonché per la mancata indicazione della base di calcolo degli importi dovuti nonché per la mancata corretta indicazione delle aliquote e dei criteri per la quantificazione degli interessi.
1 Si sono costituiti in giudizio le parti convenute, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, le doglianze inerenti alla mancata indicazione della data di consegna del ruolo e alla mancata indicazione della base di calcolo e per l'applicazione delle aliquote degli interessi sono inammissibili perché tardive. Venendo in rilievo doglianze concernenti la regolarità formale dell'atto, e non il diritto di procedere in via esecutiva, le stesse sono assoggettate al termine decadenziale di 20 gg. ex art. 617 cpc. Posto che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 6.6.22 e il ricorso è stato depositato l'11.7.2022, si deve ritenere tardiva l'opposizione in ordine ai profili in esame.
Venendo alle altre doglianze, inquadrabili nello schema dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. , si osserva quanto segue: 1) Cartella n. 29920110005908857000 (Contributi anno 2009): dalla CP_1 documentazione allegata, si evince la prova dell'avvenuta consegna della medesima, in data 17/06/2011, a persona qualificatasi come nipote del destinatario (
[...]
), reperita presso l'indirizzo di residenza dello stesso. Parte_2
La cartella in oggetto è stata successivamente contemplata nell'intimazione di pagamento n. 29920169002402254000, notificata in data 01.07.2016, che non è valsa ad impedire la prescrizione quinquennale dei crediti ivi incorporati, maturata il giorno 17.06.2016. L'opposizione va dunque accolta con riferimento alla cartella in esame. 2) Cartella n. 29920130000872869000 (per Rate anni 2010/2011/2012): come si CP_2 evince dalla documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione la cartella in esame è stata notificata allo stesso destinatario sig. in data il Pt_1
06/06/2013. In seguito hanno interrotto il decorrere del termine prescrizionale l'intimazione n. 29920179007532403000, notificata in data 15.11.2017, e l'intimazione oggi opposta notificata il 06.06.2022. L'opposizione va quindi rigettata con riferimento alla cartella in esame. 3) Cartella n. 29920140000721123000 (per Rate anni 2011/2012/2013): CP_2 notificata, come da documentazione versata in atti da CO
, il 09/05/2014; allo stesso modo del titolo sopra esaminato, anche la
[...] cartella in discorso è stata in seguito incorporata nell'intimazione di pagamento n. 29920179007532403000 (notificata in data 15.11.2017) e nell'intimazione oggi opposta (notificata in data 06.06.2022) che hanno impedito l'estinzione per prescrizione dei crediti ivi incorporati. Il ricorso risulta pertanto infondato in parte qua. 4) Cartella n. 29920150021466267000 (per Rate anni 2014/2015): la CP_2 documentazione allegata dall' alla propria CO memoria di costituzione dà prova dell'avvenuta notifica della detta cartella allo
2 stesso in data 06.06.2016. Unico atto successivo potenzialmente interruttivo Pt_1 della prescrizione quinquennale è stata l'intimazione n. 29920229002576824000 oggetto dell'odierno ricorso che non è valsa tuttavia ad interrompere la prescrizione quinquennale dei crediti in oggetto, maturata in data 13.04.2022 nonostante la sospensione covid di 311 gg. derivante dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 cioè per 129 giorni) e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni). La tesi dell' , secondo cui, per effetto del combinato disposto CO delle disposizioni da essa richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021, va disattesa, in quanto l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso di specie posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione alla cartella presupposta risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020. Deve aggiungersi che le disposizioni di cui agli art. 37 DL n. 18/2020 e 11 DL n. 183/2021, che riguardano specificamente la prescrizione dei crediti in materia di previdenza e assistenza, non risultano affatto abrogate e neppure sono suscettibili, in quanto norme speciali, d'essere derogate da disposizioni di carattere generale (quali sono quelle di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015). Va inoltre evidenziato come l'art. 68 sopra citato non contiene alcuna espressa disposizione quanto alla prescrizione dei crediti previdenziali ed assicurativi e va piuttosto correlato – così come di recente rilevato dalla Corte Suprema (Cass. civ., n. 960/2025) - all'art. 67, riferito alle attività degli enti impositori, in cui il periodo di sospensione dei termini previsti per tali attività è fissato dall'8.3 al 31.5.2020 (co. 1°) e che nel quarto comma, a proposito della prescrizione di tali termini, fa sì richiamo all'art. 12 del D. Lgs n. 159/2015, ma limitatamente ai commi 1 e 3 e non anche al comma 2, che è quello che prevede una assai vasta dilatazione del periodo prescrizionale. L'opposizione va dunque accolta con riferimento alla cartella in esame.
5) Avviso di addebito n.59920112000027481000 (per mod. DM10 anno 2010): risulta notificato presso la residenza del destinatario in data 20.6.2011 mediante consegna a persona qualificatasi come “moglie” del medesimo. L'intimazione n. 29920169002402254000 notificata il giorno 01.07.2016 non ha dunque potuto impedire la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito in esame, intervenuta infatti in data 20.06.2016. L'opposizione va dunque accolta con riferimento all'avviso di addebito in esame.
6) Discorso unitario va fatto con riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati in ricorso dal n. 6 al n. 20 e più precisamente:
- 59920112000154752000
- 59920112000206916000
- 59920112000415152000
- 59920112000464783000
- 59920120000038410000
3 - 59920120000129584000
- 59920120001080919000
- 59920120001314833000
- 59920120001711400000
- 59920120001755367000
- 59920120001920646000
- 59920120002461258000
- 59920120002941121000
- 59920130000076292000
- 59920130000138362000 I titoli in oggetto sono stati regolarmente notificati tra luglio 2011 e febbraio 2013. Il giorno 01.07.2016 veniva poi notificata l'intimazione n. 29920169002402254000 che incorporava tutti gli avvisi di addebito in parola, interrompendo il quinquennio prescrizionale. L'intimazione oggi opposta invece, notificata il 06.06.2022, non ha potuto impedire, nonostante la sospensione di 311 giorni prevista per l'emergenza covid, l'estinzione per prescrizione dei crediti in essi incorporati, maturata il giorno 08.05.2022. 7) Per quanto riguarda invece gli avvisi di addebito di cui ai nn. 21, 22 e 23 del ricorso e più precisamente gli avvisi di addebito nn. 59920130001061385000, 59920130001752118000 e 59920130002581131000, questi risultano tutti regolarmente notificati tra il 2013 e il 2014. Sono stati poi richiamati successivamente nell'intimazione di pagamento n. 29920179007532403000, notificata in data 15.11.2017, che ha impedito l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati negli avvisi di addebito in parola. Infine è stata tempestivamente notificata in data 06.06.2022 l'intimazione oggi opposta che ha interrotto il decorso del termine di prescrizione. Pertanto l'opposizione va rigettata con riferimento agli avvisi in esame. 8) L'avviso di addebito n. 59920150002101436000 è stato notificato il giorno 19.01.2016 presso la residenza del destinatario mediante consegna a persona che ha accettato di ricevere il plico. L'intimazione oggi opposta e notificata il 06.06.2022 è risultata tardiva e non ha impedito la prescrizione, intervenuta il 26.11.2021, nonostante la sospensione di 311 giorni. L'opposizione deve pertanto ritenersi fondata.
9) Con riferimento all'avviso di addebito n. 59920160001070735000 (per mod. DM10 anno 2015/2016), asseritamente notificato il 07.06.2016, non si rinviene nella documentazione depositata dall' prova dell'avvenuta notifica. Ma qualora anche CP_1 vi fosse stata una tale notifica, i crediti in questione andrebbero comunque dichiarati estinti, poiché la prescrizione, pur computati i 311 giorni di sospensione, sarebbe maturata il 14.4.2022, cioè prima della intimazione oggi opposta, non preceduta da altri atti interruttivi. L'opposizione va dunque accolta.
10) L'avviso di addebito n. 59920160001353371000 è stato regolarmente notificato il 23.08.2016. L'intimazione oggi opposta ha poi interrotto il decorso del termine di prescrizione in forza della sospensione covid. L'opposizione va pertanto rigettata con riferimento all'avviso in parola. 4 Stante la soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra tutte le parti del giudizio.
PQM
1) Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti di cui alle cartelle nn. 29920110005908857000 e 29920150021466267000 ed agli avvisi d'addebito nn 59920112000027481000, 59920112000154752000, 59920112000206916000, 59920112000415152000, 59920112000464783000, 59920120000038410000, 59920120000129584000, 59920120001080919000, 59920120001314833000, 59920120001711400000, 59920120001755367000, 59920120001920646000, 59920120002461258000, 59920120002941121000, 59920130000076292000 59920150002101436000 59920160001070735000 pronunziando limitatamente a tali crediti l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata;
2) Rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Trapani, 10.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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