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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/11/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 26/11/2025 , tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. SANCI SALVATORE nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO RIZZO Parte_1 nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1499/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANCI SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/05/2025, il sig. contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che l'istante non ha necessità di assistenza continua, essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, né versa nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “il ricorrente Parte_1 risulta: Invalido ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti
[...] della propria età, grave 100% NON Sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, ovverosia il ricorrente NON si trova ancora nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, E' in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita, senza un'assistenza continua. Il periziando E' in grado di mangiare, lavarsi e vestirsi, contenere urina , assumere farmaci, utilizzare il denaro, muoversi e trasferirsi dal letto alla sedia e viceversa, usare il telefono”.
Il consulente ha fornito una risposta completa anche alle osservazioni del ricorrente, precisando, in merito alla presenza di stomia terminale, che: “pur trattandosi di condizione cronica, essa non comporta perdita dell'autosufficienza né necessità di assistenza continua ai fini dell'indennità di accompagnamento.”. È vero che il CTU ha chiarito che il ricorrente ha riferito di gestire il presidio stomico con eventuale supervisione episodica dei familiari o di personale addetto;
tuttavia, tale oggettiva difficoltà non si ritiene possa pregiudicare in termini assoluti la possibilità da parte dello stesso di compiere i superiori atti dell'agire quotidiano: del resto, lo stesso CTU ha precisato che il ricorrente “pur affetto da pluripatologie croniche e portatore di stomia definitiva, mantiene un sufficiente grado di autonomia negli atti quotidiani della vita”.
Per quanto riguarda l'atrofia cerebellare ha ribadito che: “Il soggetto ha mostrato andatura stabile e conservato equilibrio, senza cadute riferite o necessità di appoggio.In tal senso in tutta la documentazione non vi e' traccia alcuna di pregressi episodi di cadute. […] Non si rilevano limitazioni tali da richiedere assistenza costante alla deambulazione.”
In merito all'utilizzazione delle scale BADL e IADL il ctu ha sostenuto che: “Le scale funzionali indicano un bisogno di aiuto parziale per alcune attività (igiene personale, toilette), ma non di assistenza continuativa o globale. Ai fini dell'indennità di accompagnamento, la normativa richiede incapacità totale o necessità permanente di assistenza: condizioni non riscontrate nel caso in esame.Peraltro le scale risultano allegate alla perizia con un punteggio di 5 su 6”.
Il ctu ha analizzato compiutamente anche la patologia cardiopatica sostenendo che: “La cardiopatia cronica risulta stabilizzata;
la classe NYHA II comporta modesta limitazione allo sforzo, compatibile con la gestione autonoma delle attività quotidiane.” e osservando che: Non si documentano episodi di dispnea a riposo, sincope o necessità di sorveglianza continua. L'autonomia funzionale risulta conservata.”.
Il Consulente ha fornito completa e adeguata risposta al quesito a lui sottoposto, illustrando analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati e specificando, per ogni singola patologia l'incidenza sul complessivo stato di autosufficienza del soggetto e i motivi per i quali tale autosufficienza non può ritenersi completamente esclusa nei profili essenziali dell'agire quotidiano.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alle spese di lite;
- pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Marsala, il 26/11/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.