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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/11/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3182/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOGGIA Parte_1 C.F._1
MARTINO, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PIOGGIA MARTINO
ATTORE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTOLI ALBERTO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA MAZZINI, 53/2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTOLI ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“IN VIA ISTRUTTORIA si insiste, si reiterano e si chiedono le richieste istruttorie come già formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie, che qui si riportano integralmente: si chiede ammettersi CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla ricorrente per il mancato esercizio della professione, a seguito della sospensione dell'Ordine dei medici per il periodo indicato nel ricorso.
- In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data
08.06.2022, con il quale l' di Bologna ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1
professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le pagina 1 di 11 ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto che la dott.ssa in quanto soggetto in possesso Pt_1
del certificato di esenzione era esente dalla vaccinazione e in ogni caso in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo che va tra i
6 e i 12 mesi, nel caso di specie sino al 12 maggio 2023, - conseguentemente condannare l'
[...]
a risarcire la dott.ssa dei danni causati dal provvedimento illegittimo, Controparte_1 Pt_1
quantificati nella misura di € 20.702,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data
26.05.2022, con il quale l' di Bologna ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1
professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo di 6 mesi, dalla guarigione(cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 2923 del 28.03.2024 sez. III) - conseguentemente condannare l' di Controparte_1
Bologna a risarcire la dott.ssa dei danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati Pt_1 nella misura di € 20.702,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice anche in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via ulteriormente subordinata: qualora non venisse accolta la richiesta di cui sopra si chiede in ogni caso la tutela risarcitoria, chiedendo che, previo accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, venga condannata la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di €
20.702,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- Richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
- condannare l' , ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Controparte_1 temeraria” cagionati alla dott.ssa lasciando alla valutazione equitativa del giudice la Pt_1
quantificazione del relativo danno;
- In via istruttoria: si chiede ammettersi CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla ricorrente per il mancato esercizio della professione, a seguito della sospensione dell'Ordine dei medici per il periodo indicato nel ricorso.
In ogni caso, condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, ivi compresi 15% ex art. 15 T.F., 4% per C.P.A., e 22 % come per legge.”
pagina 2 di 11 Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, disattesa ogni istanza, deduzione e conclusione avversa,
In via principale:
- respingersi e rigettarsi ogni domanda azionata e formulata dalla Dott.ssa nei Parte_1 confronti dell' di Bologna in quanto Controparte_1
infondata, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 22 febbraio 2024, la Dott.ssa ha riassunto, dinanzi al Tribunale Pt_1
competente, il procedimento originariamente avviato presso il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, volto all'annullamento, previa sospensione:
“- del provvedimento emesso dall' di Bologna in data 08.06.2022, riguardante Controparte_1
l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 D.L. 44/2021 e contestuale provvedimento di cessazione temporanea della sospensione ai sensi del D.L. 24/2021;
– di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto” (doc. 1).
In seguito al rigetto dell'istanza cautelare da parte del TAR Emilia-Romagna, la professionista ha impugnato l'ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, secondo quanto riferito dall'attrice,
“accertava e dichiarava solo la domanda cautelare 'improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse', non pronunciandosi sulla richiesta di merito, compresa la richiesta di risarcimento del danno;
e appurato che – come da orientamento uniforme della giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, nr. 4191) – non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, c.p.a., ….la causa procedeva nel merito e veniva fissata l'udienza di discussione” .
La causa proseguiva dunque innanzi al TAR Emilia-Romagna che, all'esito dell'udienza di discussione, con sentenza n. 701/2023 pubblicata in data 27.11.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, rientrando la controversia “nell'ambito di giurisdizione del Giudice Ordinario” (doc. 2).
A seguito di tale pronuncia, la Dott.ssa ha provveduto a riassumere quivi la suddetta vertenza. Pt_1
La parte attrice ha reiterato le proprie contestazioni in merito a:
pagina 3 di 11 la presunta “infondatezza” dell'“atto prodromico di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, in virtù del fatto che la dott.ssa era in possesso di regolare Pt_1 certificato di esenzione, come previsto dalla normativa vigente all'epoca dei fatti”;
l'asserita “illegittimità del provvedimento di sospensione, emesso dall' di Controparte_1
Bologna, riconoscendo un'esenzione per contrazione del Sars Cov 2 di solamente 90 giorni, dopo l'avvenuta guarigione e non come prevede la norma 'un periodo di tempo che va dai 6 mesi a 1 anno'”.
Sulla base di tali motivazioni, l'attrice ha formulato una nuova richiesta risarcitoria, domandando la condanna dell'Ordine convenuto al pagamento di euro 20.702,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale danno economico derivante dall'impossibilità di esercitare la professione per 146 giorni, con conseguente mancata percezione del reddito.
L' di Bologna si è costituito in giudizio, Controparte_1
contestando la fondatezza delle richieste avversarie e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 27.06.2024, il giudice ha ritenuto la causa pronta per la decisione sulla base della documentazione acquisita, rinviando all'udienza del 16.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 16.10.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Per quanto non riportato nella sintesi sopra esposta dello svolgimento del processo e delle conclusioni formulate, si rinvia agli atti di parte e d'ufficio, da considerarsi qui integralmente richiamati.
Sulla pretesa esenzione dalla vaccinazione
L'articolo 4 del D.L. 22/2021, recante disposizioni in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, ha previsto che, sino al 1° novembre 2022,
“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
Il secondo comma della medesima disposizione stabilisce che “Solo in caso di accertato pericolo per pagina 4 di 11 la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La difesa di parte attrice ha preliminarmente eccepito l'illegittimità del provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottato dall' convenuto, sostenendo che la Dott.ssa CP_1
fosse in possesso di regolare certificazione di esenzione, conforme alla normativa vigente. Pt_1
Tuttavia, da un'analisi approfondita del documento prodotto, ovvero l'attestazione medica rilasciata in data 21 aprile 2021 dal Dott. (doc. 13), emerge l'inidoneità dello stesso a costituire Persona_1
valido certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In conformità al comma 2 dell'art. 4 del D.L. 44/2021, l'esenzione o il differimento dell'obbligo vaccinale può essere riconosciuto esclusivamente in presenza di “specifiche condizioni cliniche” documentate e attestate dal medico di medicina generale, circostanza non riscontrabile nel certificato prodotto, il quale risulta generico e privo di riferimenti documentali clinici specifici.
A tale conclusione è pervenuto anche il TAR Emilia-Romagna, che, con ordinanza n. 493/2022, ha rigettato l'istanza cautelare della Dott.ssa rilevando che “… riguardo alla censura della Pt_1
ricorrente rilevante la mancata considerazione, da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi resistente, della certificazione medica di asserita esenzione da vaccinazione da Covid-19 rilasciata il 21/4/2021
(v. doc. 5 della ricorrente), si osserva che tale documento – ad un primo esame della questione – non appare idoneo al precisato scopo certificativo, tenuto conto della genericità dello stesso e del fatto che la diretta interessata non risulta averlo trasmesso in via telematica nel circuito telematico Piattaforma
Nazionale Digital Green Certificate come previsto dalla vigente normativa in materia, al fine di consentire la valutazione da parte della competente Autorità sanitaria”.
In aggiunta, si evidenzia che il certificato in questione risulta scaduto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
D.P.C.M. 04/02/2022, il quale dispone che “Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del
Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea”.
Pertanto, il certificato del 21 aprile 2021 non solo è privo di efficacia certificativa, ma è altresì pagina 5 di 11 decaduto e non è stato inserito nel circuito telematico della Piattaforma Nazionale DGC, nella quale la
Dott.ssa risultava registrata come soggetto inadempiente all'obbligo vaccinale. Tale Pt_1 circostanza ha legittimato, e anzi imposto, all'Ordine convenuto di procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.L. 44/2022, all'accertamento dell'inadempimento e alla conseguente sospensione ex lege dall'esercizio della professione, salvo le interruzioni dovute a infezione da Covid-19.
Sul merito delle pretese di parte attrice
La parte convenuta ha richiesto che venga dichiarata l'asserita “illegittimità del provvedimento notificato in data 08.06.2022 con il quale l' di Bologna ha sospeso la ricorrente Controparte_1 dall'esercizio della professione”, sostenendo che, essendo guarita dal Covid-19, “doveva esserle riconosciuta la possibilità di continuare a svolgere la propria professione, per un periodo di tempo di almeno 12 mesi dall'intervenuta guarigione, senza incorrere in un provvedimento di sospensione dell'Ordine”.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
L' ha correttamente adempiuto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.L. Controparte_1
44/2021, vigente dal 25 marzo 2022 al 30 ottobre 2022, il quale stabilisce che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
In conformità a tale previsione, l'Ordine ha preso atto dell'istanza della sanitaria, attestante la guarigione da Covid-19 avvenuta in data 12 maggio 2022, e ha disposto la “cessazione temporanea della sospensione accertata e adottata in data odierna”, avvertendo contestualmente la Dott.ssa circa la ripresa automatica dell'efficacia della sospensione in caso di mancato invio del Pt_1
certificato di vaccinazione.
Poiché tale certificazione non è mai stata trasmessa, l'Ordine ha legittimamente proceduto all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, con tutte le conseguenze previste dalla normativa vigente.
La normativa emergenziale, infatti, ha demandato al Ministero della Salute l'individuazione dei termini per l'adempimento dell'obbligo vaccinale, come previsto dall'art.
3-ter, comma 1, del D.L. n. 44/2021,
pagina 6 di 11 introdotto dal D.L. n. 172/2021, secondo cui “L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
Anche i soggetti guariti dal Covid-19 erano tenuti a vaccinarsi entro i termini stabiliti dalla normativa secondaria, come confermato dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 52/2021, che dispone “La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione”.
In materia sono state emanate tre circolari, che è opportuno ricordare sinteticamente:
1) la n. 8284 del 3/3/2021, in cui è stato previsto che "è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS CoV-2/COVID19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa";
2) la n. 32884 del 21/7/2021, in cui è stato previsto che "è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione";
3) la n. 59207 del 24/12/2021, in cui è stato previsto che "la somministrazione della dose di richiamo
(booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni)".
Le circolari ministeriali hanno previsto un differimento dell'obbligo vaccinale per i soggetti guariti, stabilendo un intervallo minimo di 3 mesi (90 giorni) dalla guarigione per la somministrazione della dose, e un termine massimo di 12 mesi entro cui effettuare la vaccinazione. Tuttavia, tale differimento non equivale a una sospensione dell'obbligo vaccinale, bensì a una mera modulazione temporale dell'adempimento.
Alla corta, la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la pagina 7 di 11 vaccinazione era differita era cessazione temporanea della sospensione e non cessazione temporanea dall'obbligo vaccinale.
Le previsioni delle predette circolari, erroneamente interpretate da parte attrice, dovevano essere lette in correlazione con quanto previsto dalla normativa speciale di cui al citato art. 4 del D.L. 44 del 2021, che prevedeva la vaccinazione quale obbligo a carico del personale sanitario che, in quanto tale, non poteva certo essere soddisfatto con preferenzialità da chi era e rimaneva inadempiente all'obbligo vaccinale.
Chi era inadempiente all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 lo era irrimediabilmente e non diveniva di certo “adempiente” attraverso la contrazione dell'infezione COVID-19 che non poteva sostituire l'obbligo vaccinale primario che doveva essere assolto entro il 15 dicembre 2021.
Dunque la correlazione tra il D.L. 44/2021 e le circolari ministeriali non può che effettuarsi in riferimento applicativo di quel termine minimo – tre mesi – previsto per procedere alla vaccinazione successiva ad una infezione da SARS COV-2 riferita a soggetti non vaccinati assoggettati all'obbligo vaccinale.
Il tutto ad evitare una sorta di premialità elusiva dell'obbligo rispetto a chi, dichiaratamente, pur soggetto all'obbligo, intendeva unicamente postergare e perseguire un differimento di efficacia della sospensione dall'esercizio professionale legislativamente determinato e disposto a carico degli obbligati alla vaccinazione.
In merito all'interpretazione delle circolari è, altresì, utile il richiamo, già effettuato dalla difesa di parte convenuta, alla recentissima pronuncia della Corte d'Appello Brescia, la quale ha chiarito che:
“La circolare del Ministero della Salute n. 8284 del 03/03/2021 ha previsto che "Visto il parere Co espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n. (...)- 03/03/2021- DGOCTS, conforme a quello espresso da AI. in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-
SARSCoV2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanzadalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall' infezione da SARS CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula pagina 8 di 11 vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili)". Con successiva circolare del
21.7.2021 il Ministero ha aggiornato le indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un' infezione da SARS-CoV-2 "Facendo seguito alla circolare prot n. (...)-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Ca. del Dipartimento della Protezione
Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n.(...)-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione".
Dal chiaro tenore delle disposizioni richiamate emerge che l'unico differimento dell'obbligo vaccinale previsto per i soggetti guariti dalla malattia è quello di tre mesi dall'infezione di cui alla circolare del
3.3.2021, secondo la quale i soggetti guariti possono ricevere un'unica dose di vaccino, anziché più dosi come di norma previsto, purchè la stessa venga inoculata a distanza di tre mesi e preferibilmente entro sei mesi dall'infezione. La circolare del 21.7.2021, e cioè quella invocata dall'appellante, nulla modifica sul punto, ma si limita a richiamare la circolare precedente ed a prevedere che i soggetti guariti possano ricevere un'unica dose di vaccino, anziché più dosi come di norma previsto, purchè inoculata entro dodici mesi dalla guarigione. Ciò non significa affatto che, per i soggetti destinatari,
l'obbligo vaccinale sia sospeso per dodici mesi, ma soltanto che agli stessi possa essere somministrata una sola dose, anziché più dosi come di regola previsto, purchè inoculata entro dodici mesi dalla guarigione.
Tale interpretazione è confermata dalla nota ministeriale del 24 marzo 2022, secondo la quale "per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione
(data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose;
in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. (...)- 03/03/2021-DGPRE, prot. n. (...)-21/07/2021-DGPRE e prot. n.(...)-09/09/2021-
DGPRE). Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di pagina 9 di 11 una seconda dose;
la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo;
[…] Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate" (Corte d'Appello Brescia, Sez. lavoro, Sent.,
07/01/2025, n. 256).
Pertanto, decorso il termine minimo di 90 giorni, il soggetto obbligato doveva procedere alla vaccinazione, salvo esonero individuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 44/2021.
Nel caso di specie, la Dott.ssa ha contratto l'infezione il 2 maggio 2022 ed è guarita il 12 Pt_1 maggio 2022; avrebbe dunque potuto e dovuto adempiere all'obbligo vaccinale a partire dal mese di agosto 2022. Non avendo provveduto in tal senso, l'Ordine ha correttamente accertato l'inadempimento e ha adottato il provvedimento di sospensione in data 8 giugno 2022.
Tale provvedimento risulta conforme alla normativa vigente e immune dai vizi di legittimità denunciati, come già rilevato dal TAR Emilia-Romagna con ordinanza n. 493/2022, che ha affermato:
“il gravato provvedimento adottato dall' della Controparte_1
provincia di Bologna risulta immune dai vizi di legittimità segnalati nell'atto introduttivo del giudizio, stante l'oggettiva congruità e legittimità del termine (3 mesi dalla documentata infezione da COVID-
19 della ricorrente) di durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico della odierna ricorrente adottato dallo stesso della provincia di Bologna per accertato inadempimento Controparte_1 dell'obbligo vaccinale”.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta evidente che l'omessa trasmissione del certificato di vaccinazione da parte della Dott.ssa ha comportato, in modo automatico e conforme alla Pt_1 normativa vigente ratione temporis, la ripresa dell'efficacia del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, come previsto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 24/2022.
Ne consegue che l'istanza di annullamento in autotutela, presentata dalla ricorrente in data 19 luglio
2022, non poteva essere accolta, trattandosi di una richiesta contra legem. Inoltre, si rileva che la parte attrice non ha impugnato il silenzio serbato dall'Ordine su tale istanza dinanzi al TAR competente, con conseguente decadenza dal diritto di proporre ulteriori doglianze sul punto.
Alla luce di quanto sopra, si impongono le seguenti conclusioni:
l'omessa vaccinazione costituisce causa ostativa allo svolgimento di qualsiasi attività sanitaria, pagina 10 di 11 come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023, nonché dalle successive pronunce nn. 185 e 186 del medesimo anno;
l'Ordine professionale non disponeva di alcun potere discrezionale nella regolamentazione del diritto all'esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento è stato sospeso in conseguenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente, in conformità alle disposizioni di legge (D.L. n. 44/2021, art. 4, convertito con modificazioni nella
L. n. 76/2021), che delineavano un procedimento vincolato cui l'Ordine era tenuto a dare attuazione.
Pertanto, si deve concludere che l' ha operato in piena conformità al dettato Controparte_1 normativo, adempiendo correttamente agli obblighi imposti dal legislatore. Ne deriva l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla parte attrice, che devono essere integralmente respinte.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande formulate da . Parte_1
2) Condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 01.11.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3182/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOGGIA Parte_1 C.F._1
MARTINO, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PIOGGIA MARTINO
ATTORE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTOLI ALBERTO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA MAZZINI, 53/2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTOLI ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
“IN VIA ISTRUTTORIA si insiste, si reiterano e si chiedono le richieste istruttorie come già formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie istruttorie, che qui si riportano integralmente: si chiede ammettersi CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla ricorrente per il mancato esercizio della professione, a seguito della sospensione dell'Ordine dei medici per il periodo indicato nel ricorso.
- In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data
08.06.2022, con il quale l' di Bologna ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1
professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le pagina 1 di 11 ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto che la dott.ssa in quanto soggetto in possesso Pt_1
del certificato di esenzione era esente dalla vaccinazione e in ogni caso in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo che va tra i
6 e i 12 mesi, nel caso di specie sino al 12 maggio 2023, - conseguentemente condannare l'
[...]
a risarcire la dott.ssa dei danni causati dal provvedimento illegittimo, Controparte_1 Pt_1
quantificati nella misura di € 20.702,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data
26.05.2022, con il quale l' di Bologna ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1
professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo di 6 mesi, dalla guarigione(cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 2923 del 28.03.2024 sez. III) - conseguentemente condannare l' di Controparte_1
Bologna a risarcire la dott.ssa dei danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati Pt_1 nella misura di € 20.702,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice anche in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via ulteriormente subordinata: qualora non venisse accolta la richiesta di cui sopra si chiede in ogni caso la tutela risarcitoria, chiedendo che, previo accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, venga condannata la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di €
20.702,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- Richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
- condannare l' , ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Controparte_1 temeraria” cagionati alla dott.ssa lasciando alla valutazione equitativa del giudice la Pt_1
quantificazione del relativo danno;
- In via istruttoria: si chiede ammettersi CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla ricorrente per il mancato esercizio della professione, a seguito della sospensione dell'Ordine dei medici per il periodo indicato nel ricorso.
In ogni caso, condannare parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, ivi compresi 15% ex art. 15 T.F., 4% per C.P.A., e 22 % come per legge.”
pagina 2 di 11 Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, disattesa ogni istanza, deduzione e conclusione avversa,
In via principale:
- respingersi e rigettarsi ogni domanda azionata e formulata dalla Dott.ssa nei Parte_1 confronti dell' di Bologna in quanto Controparte_1
infondata, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 22 febbraio 2024, la Dott.ssa ha riassunto, dinanzi al Tribunale Pt_1
competente, il procedimento originariamente avviato presso il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, volto all'annullamento, previa sospensione:
“- del provvedimento emesso dall' di Bologna in data 08.06.2022, riguardante Controparte_1
l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 D.L. 44/2021 e contestuale provvedimento di cessazione temporanea della sospensione ai sensi del D.L. 24/2021;
– di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto” (doc. 1).
In seguito al rigetto dell'istanza cautelare da parte del TAR Emilia-Romagna, la professionista ha impugnato l'ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, secondo quanto riferito dall'attrice,
“accertava e dichiarava solo la domanda cautelare 'improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse', non pronunciandosi sulla richiesta di merito, compresa la richiesta di risarcimento del danno;
e appurato che – come da orientamento uniforme della giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, nr. 4191) – non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, c.p.a., ….la causa procedeva nel merito e veniva fissata l'udienza di discussione” .
La causa proseguiva dunque innanzi al TAR Emilia-Romagna che, all'esito dell'udienza di discussione, con sentenza n. 701/2023 pubblicata in data 27.11.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, rientrando la controversia “nell'ambito di giurisdizione del Giudice Ordinario” (doc. 2).
A seguito di tale pronuncia, la Dott.ssa ha provveduto a riassumere quivi la suddetta vertenza. Pt_1
La parte attrice ha reiterato le proprie contestazioni in merito a:
pagina 3 di 11 la presunta “infondatezza” dell'“atto prodromico di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, in virtù del fatto che la dott.ssa era in possesso di regolare Pt_1 certificato di esenzione, come previsto dalla normativa vigente all'epoca dei fatti”;
l'asserita “illegittimità del provvedimento di sospensione, emesso dall' di Controparte_1
Bologna, riconoscendo un'esenzione per contrazione del Sars Cov 2 di solamente 90 giorni, dopo l'avvenuta guarigione e non come prevede la norma 'un periodo di tempo che va dai 6 mesi a 1 anno'”.
Sulla base di tali motivazioni, l'attrice ha formulato una nuova richiesta risarcitoria, domandando la condanna dell'Ordine convenuto al pagamento di euro 20.702,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale danno economico derivante dall'impossibilità di esercitare la professione per 146 giorni, con conseguente mancata percezione del reddito.
L' di Bologna si è costituito in giudizio, Controparte_1
contestando la fondatezza delle richieste avversarie e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 27.06.2024, il giudice ha ritenuto la causa pronta per la decisione sulla base della documentazione acquisita, rinviando all'udienza del 16.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 16.10.2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Per quanto non riportato nella sintesi sopra esposta dello svolgimento del processo e delle conclusioni formulate, si rinvia agli atti di parte e d'ufficio, da considerarsi qui integralmente richiamati.
Sulla pretesa esenzione dalla vaccinazione
L'articolo 4 del D.L. 22/2021, recante disposizioni in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, ha previsto che, sino al 1° novembre 2022,
“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
Il secondo comma della medesima disposizione stabilisce che “Solo in caso di accertato pericolo per pagina 4 di 11 la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La difesa di parte attrice ha preliminarmente eccepito l'illegittimità del provvedimento di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottato dall' convenuto, sostenendo che la Dott.ssa CP_1
fosse in possesso di regolare certificazione di esenzione, conforme alla normativa vigente. Pt_1
Tuttavia, da un'analisi approfondita del documento prodotto, ovvero l'attestazione medica rilasciata in data 21 aprile 2021 dal Dott. (doc. 13), emerge l'inidoneità dello stesso a costituire Persona_1
valido certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In conformità al comma 2 dell'art. 4 del D.L. 44/2021, l'esenzione o il differimento dell'obbligo vaccinale può essere riconosciuto esclusivamente in presenza di “specifiche condizioni cliniche” documentate e attestate dal medico di medicina generale, circostanza non riscontrabile nel certificato prodotto, il quale risulta generico e privo di riferimenti documentali clinici specifici.
A tale conclusione è pervenuto anche il TAR Emilia-Romagna, che, con ordinanza n. 493/2022, ha rigettato l'istanza cautelare della Dott.ssa rilevando che “… riguardo alla censura della Pt_1
ricorrente rilevante la mancata considerazione, da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi resistente, della certificazione medica di asserita esenzione da vaccinazione da Covid-19 rilasciata il 21/4/2021
(v. doc. 5 della ricorrente), si osserva che tale documento – ad un primo esame della questione – non appare idoneo al precisato scopo certificativo, tenuto conto della genericità dello stesso e del fatto che la diretta interessata non risulta averlo trasmesso in via telematica nel circuito telematico Piattaforma
Nazionale Digital Green Certificate come previsto dalla vigente normativa in materia, al fine di consentire la valutazione da parte della competente Autorità sanitaria”.
In aggiunta, si evidenzia che il certificato in questione risulta scaduto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
D.P.C.M. 04/02/2022, il quale dispone che “Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del
Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea”.
Pertanto, il certificato del 21 aprile 2021 non solo è privo di efficacia certificativa, ma è altresì pagina 5 di 11 decaduto e non è stato inserito nel circuito telematico della Piattaforma Nazionale DGC, nella quale la
Dott.ssa risultava registrata come soggetto inadempiente all'obbligo vaccinale. Tale Pt_1 circostanza ha legittimato, e anzi imposto, all'Ordine convenuto di procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.L. 44/2022, all'accertamento dell'inadempimento e alla conseguente sospensione ex lege dall'esercizio della professione, salvo le interruzioni dovute a infezione da Covid-19.
Sul merito delle pretese di parte attrice
La parte convenuta ha richiesto che venga dichiarata l'asserita “illegittimità del provvedimento notificato in data 08.06.2022 con il quale l' di Bologna ha sospeso la ricorrente Controparte_1 dall'esercizio della professione”, sostenendo che, essendo guarita dal Covid-19, “doveva esserle riconosciuta la possibilità di continuare a svolgere la propria professione, per un periodo di tempo di almeno 12 mesi dall'intervenuta guarigione, senza incorrere in un provvedimento di sospensione dell'Ordine”.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
L' ha correttamente adempiuto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.L. Controparte_1
44/2021, vigente dal 25 marzo 2022 al 30 ottobre 2022, il quale stabilisce che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
In conformità a tale previsione, l'Ordine ha preso atto dell'istanza della sanitaria, attestante la guarigione da Covid-19 avvenuta in data 12 maggio 2022, e ha disposto la “cessazione temporanea della sospensione accertata e adottata in data odierna”, avvertendo contestualmente la Dott.ssa circa la ripresa automatica dell'efficacia della sospensione in caso di mancato invio del Pt_1
certificato di vaccinazione.
Poiché tale certificazione non è mai stata trasmessa, l'Ordine ha legittimamente proceduto all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, con tutte le conseguenze previste dalla normativa vigente.
La normativa emergenziale, infatti, ha demandato al Ministero della Salute l'individuazione dei termini per l'adempimento dell'obbligo vaccinale, come previsto dall'art.
3-ter, comma 1, del D.L. n. 44/2021,
pagina 6 di 11 introdotto dal D.L. n. 172/2021, secondo cui “L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
Anche i soggetti guariti dal Covid-19 erano tenuti a vaccinarsi entro i termini stabiliti dalla normativa secondaria, come confermato dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 52/2021, che dispone “La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione”.
In materia sono state emanate tre circolari, che è opportuno ricordare sinteticamente:
1) la n. 8284 del 3/3/2021, in cui è stato previsto che "è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS CoV-2/COVID19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa";
2) la n. 32884 del 21/7/2021, in cui è stato previsto che "è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-
CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione";
3) la n. 59207 del 24/12/2021, in cui è stato previsto che "la somministrazione della dose di richiamo
(booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni)".
Le circolari ministeriali hanno previsto un differimento dell'obbligo vaccinale per i soggetti guariti, stabilendo un intervallo minimo di 3 mesi (90 giorni) dalla guarigione per la somministrazione della dose, e un termine massimo di 12 mesi entro cui effettuare la vaccinazione. Tuttavia, tale differimento non equivale a una sospensione dell'obbligo vaccinale, bensì a una mera modulazione temporale dell'adempimento.
Alla corta, la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la pagina 7 di 11 vaccinazione era differita era cessazione temporanea della sospensione e non cessazione temporanea dall'obbligo vaccinale.
Le previsioni delle predette circolari, erroneamente interpretate da parte attrice, dovevano essere lette in correlazione con quanto previsto dalla normativa speciale di cui al citato art. 4 del D.L. 44 del 2021, che prevedeva la vaccinazione quale obbligo a carico del personale sanitario che, in quanto tale, non poteva certo essere soddisfatto con preferenzialità da chi era e rimaneva inadempiente all'obbligo vaccinale.
Chi era inadempiente all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 lo era irrimediabilmente e non diveniva di certo “adempiente” attraverso la contrazione dell'infezione COVID-19 che non poteva sostituire l'obbligo vaccinale primario che doveva essere assolto entro il 15 dicembre 2021.
Dunque la correlazione tra il D.L. 44/2021 e le circolari ministeriali non può che effettuarsi in riferimento applicativo di quel termine minimo – tre mesi – previsto per procedere alla vaccinazione successiva ad una infezione da SARS COV-2 riferita a soggetti non vaccinati assoggettati all'obbligo vaccinale.
Il tutto ad evitare una sorta di premialità elusiva dell'obbligo rispetto a chi, dichiaratamente, pur soggetto all'obbligo, intendeva unicamente postergare e perseguire un differimento di efficacia della sospensione dall'esercizio professionale legislativamente determinato e disposto a carico degli obbligati alla vaccinazione.
In merito all'interpretazione delle circolari è, altresì, utile il richiamo, già effettuato dalla difesa di parte convenuta, alla recentissima pronuncia della Corte d'Appello Brescia, la quale ha chiarito che:
“La circolare del Ministero della Salute n. 8284 del 03/03/2021 ha previsto che "Visto il parere Co espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n. (...)- 03/03/2021- DGOCTS, conforme a quello espresso da AI. in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-
SARSCoV2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanzadalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall' infezione da SARS CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula pagina 8 di 11 vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili)". Con successiva circolare del
21.7.2021 il Ministero ha aggiornato le indicazioni sulla vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un' infezione da SARS-CoV-2 "Facendo seguito alla circolare prot n. (...)-03/03/2021-DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Ca. del Dipartimento della Protezione
Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n.(...)-21/07/2021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione".
Dal chiaro tenore delle disposizioni richiamate emerge che l'unico differimento dell'obbligo vaccinale previsto per i soggetti guariti dalla malattia è quello di tre mesi dall'infezione di cui alla circolare del
3.3.2021, secondo la quale i soggetti guariti possono ricevere un'unica dose di vaccino, anziché più dosi come di norma previsto, purchè la stessa venga inoculata a distanza di tre mesi e preferibilmente entro sei mesi dall'infezione. La circolare del 21.7.2021, e cioè quella invocata dall'appellante, nulla modifica sul punto, ma si limita a richiamare la circolare precedente ed a prevedere che i soggetti guariti possano ricevere un'unica dose di vaccino, anziché più dosi come di norma previsto, purchè inoculata entro dodici mesi dalla guarigione. Ciò non significa affatto che, per i soggetti destinatari,
l'obbligo vaccinale sia sospeso per dodici mesi, ma soltanto che agli stessi possa essere somministrata una sola dose, anziché più dosi come di regola previsto, purchè inoculata entro dodici mesi dalla guarigione.
Tale interpretazione è confermata dalla nota ministeriale del 24 marzo 2022, secondo la quale "per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione
(data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose;
in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. (...)- 03/03/2021-DGPRE, prot. n. (...)-21/07/2021-DGPRE e prot. n.(...)-09/09/2021-
DGPRE). Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di pagina 9 di 11 una seconda dose;
la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo;
[…] Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate" (Corte d'Appello Brescia, Sez. lavoro, Sent.,
07/01/2025, n. 256).
Pertanto, decorso il termine minimo di 90 giorni, il soggetto obbligato doveva procedere alla vaccinazione, salvo esonero individuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 44/2021.
Nel caso di specie, la Dott.ssa ha contratto l'infezione il 2 maggio 2022 ed è guarita il 12 Pt_1 maggio 2022; avrebbe dunque potuto e dovuto adempiere all'obbligo vaccinale a partire dal mese di agosto 2022. Non avendo provveduto in tal senso, l'Ordine ha correttamente accertato l'inadempimento e ha adottato il provvedimento di sospensione in data 8 giugno 2022.
Tale provvedimento risulta conforme alla normativa vigente e immune dai vizi di legittimità denunciati, come già rilevato dal TAR Emilia-Romagna con ordinanza n. 493/2022, che ha affermato:
“il gravato provvedimento adottato dall' della Controparte_1
provincia di Bologna risulta immune dai vizi di legittimità segnalati nell'atto introduttivo del giudizio, stante l'oggettiva congruità e legittimità del termine (3 mesi dalla documentata infezione da COVID-
19 della ricorrente) di durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico della odierna ricorrente adottato dallo stesso della provincia di Bologna per accertato inadempimento Controparte_1 dell'obbligo vaccinale”.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta evidente che l'omessa trasmissione del certificato di vaccinazione da parte della Dott.ssa ha comportato, in modo automatico e conforme alla Pt_1 normativa vigente ratione temporis, la ripresa dell'efficacia del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, come previsto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 24/2022.
Ne consegue che l'istanza di annullamento in autotutela, presentata dalla ricorrente in data 19 luglio
2022, non poteva essere accolta, trattandosi di una richiesta contra legem. Inoltre, si rileva che la parte attrice non ha impugnato il silenzio serbato dall'Ordine su tale istanza dinanzi al TAR competente, con conseguente decadenza dal diritto di proporre ulteriori doglianze sul punto.
Alla luce di quanto sopra, si impongono le seguenti conclusioni:
l'omessa vaccinazione costituisce causa ostativa allo svolgimento di qualsiasi attività sanitaria, pagina 10 di 11 come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023, nonché dalle successive pronunce nn. 185 e 186 del medesimo anno;
l'Ordine professionale non disponeva di alcun potere discrezionale nella regolamentazione del diritto all'esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento è stato sospeso in conseguenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente, in conformità alle disposizioni di legge (D.L. n. 44/2021, art. 4, convertito con modificazioni nella
L. n. 76/2021), che delineavano un procedimento vincolato cui l'Ordine era tenuto a dare attuazione.
Pertanto, si deve concludere che l' ha operato in piena conformità al dettato Controparte_1 normativo, adempiendo correttamente agli obblighi imposti dal legislatore. Ne deriva l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla parte attrice, che devono essere integralmente respinte.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande formulate da . Parte_1
2) Condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 01.11.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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