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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1125/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Rossi Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello
AR, TO FE, ME FI e UL ET
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Graziano Di Natale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato l'11.06.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l proponendo opposizione CP_1 Controparte_3 all'intimazione di pagamento n. 03420229000923003000, per l'importo complessivo di
€ 24.785,30, notificatale in data 27.05.2022 dal concessionario della riscossione.
L'intimazione de qua conteneva diverse cartelle esattoriali e avvisi di addebito di cognizione del giudice del lavoro, segnatamente:
- la cartella di pagamento n. 03420110006691232000, notificata l'1.03.2011;
- la cartella di pagamento n. 03420110051678160000, notificata il 20.12.2011;
- l'avviso di addebito n. 33420120001279919000, notificato il 10.05.2012;
- l'avviso di addebito n. 33420120004309388000, notificata il 9.01.2013.
Parte ricorrente eccepiva l'avvenuta prescrizione del credito ex art. 3, comma 9, Legge
335/1995, maturata successivamente alla notifica dei titoli. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di avvenuta prescrizione del credito fatto valere nonché la dichiarazione di nullità, annullamento, e inesigibilità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle/avvisi ivi contenuti.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei titoli recati dall'intimazione di pagamento opposta, acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o
2 si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di notifica dei titoli è fondata: dalla documentazione in atti depositata dall' risulta, infatti, che CP_2 il primo valido atto interruttivo della prescrizione del credito previdenziale recato dagli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento qui indicati, l'ultimo dei quali notificato il 09.01.2013, è rappresentato proprio dall'intimazione di pagamento oggi opposta, notificata il 27.05.2022, ossia oltre il decorso del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, L. n. 335/1995.
Dalle relate di notifica depositate dall'esattore non risulta, di contro, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500003567000 del
13/07/2015 sia giunta a destinazione del ricorrente (cfr. all. ti non numerati tra le CP_2 matrici delle relate di notifica depositate dall'esattore non vi è quella che contraddistingue la citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, “raccomandata n.
672168610351”).
L'applicabilità, nel caso di specie, della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
Da quanto precede, consegue l'accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra parte ricorrente e Controparte_4
e vengono poste a carico dell' quale parte soccombente e si liquidano
[...] CP_1 1 Cfr. Cass.19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi 3 come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione € 5.201 –
26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti previdenziali di cui CP_1 alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito: n. 03420110006691232000, n.
03420110051678160000, n. 33420120001279919000, n. 33420120004309388000, e, conseguentemente, annulla le citate cartelle di pagamento e i citati avvisi di addebito nonchè l'intimazione di pagamento n. 03420229000923003000 nella parte a cui ad essi si riferisce;
2) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
3) Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € CP_1
1.865,00 per onorari, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
Paola, 03.11.2025.
Il Giudice
IO AT
confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”. 4