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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/08/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 17.9.2020 al n. 1499 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del
Tribunale di Pistoia n. 383/2020 emessa l'11.6.2020 (RGN
3778/2017) avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
quale titolare dell'impresa Parte_1 contrassegnata dalla ditta RT AB, corrente in Ponte Buggianese (PT) ed elettivamente domiciliata in
Pescia (PT), presso e nello studio dall'avv. Rosy
Gianneschi, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(già Controparte_1 [...]
, elettivamente Controparte_2 domiciliata in , presso e nello studio dell'avv. CP_2
Fabrizio Tesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
All'esito della riserva ex art. 127-ter c.p.c. del
10-11.12.2024, secondo il modello di trattazione scritta,
1
1 e della concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. la causa è andata in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“In vista dell'udienza cartolare di cui in epigrafe, questa difesa nulla osserva in merito alla CTU Dr. Per_1 già depositata in atti, riportandosi integralmente alle osservazioni del proprio CTP Dr. già in Persona_2 atti ed allegate a tale elaborato peritale, e chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel riportarsi integralmente ai propri scritti e produzioni documentali sia del 1° che del 2° grado, si ossequia.
(Conclusioni precedentemente formulate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
A. - nel merito: accogliere la domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto fondata in fatto e in diritto, per le motivazioni tutte di cui all'atto d'appello;
B. - in via istruttoria: ammettere la CTU contabile richiesta in atti;
C.- Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”).
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. Parte_2
383 del 12.6.2020 del Tribunale di Pistoia, nonché tutte le richieste dalla stessa avanzate, di accertamento e di condanna, in quanto infondate in fatto e in diritto e,
2
2 comunque, sprovviste di qualsivoglia riscontro e giustificazione, anche probatorie.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre Iva, Cap e contr. integr. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017,
quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale contrassegnata dalla ditta RT
AB, conveniva dinanzi al Tribunale di Pistoia la
Controparte_2 lamentando l'indebita applicazione da parte di quest'ultima di competenze economiche usurarie e la violazione dell'art.117 c.4 D.lgs. n.385/1993 (c.d.
) nell'ambito del conto corrente n. 302536 e la C.F._1 conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato, da stimarsi nel complessivo importo di Euro 91.145,04 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La Controparte_2
, incorporata nel corso del giudizio da
[...] [...]
si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie.
Istruita solo documentalmente la causa, il giudice adito, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. l'11.6.2020, decidendo in base alla ragione più liquida, rigettava la domanda restitutoria, rilevandone l'inammissibilità trattandosi di conto ancora aperto e non avendo l'attrice neppure allegato di aver effettuato rimesse solutorie. Per l'effetto, il Tribunale dichiarava inammissibili, per mancanza di interesse ex art. 100
c.p.c., le domande attoree volte a far dichiarare la natura usuraria delle competenze economiche applicate dalla banca, poiché strumentali ad ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto addebitato e
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3 non anche alla rideterminazione del saldo di conto corrente, non avendo l'attrice proposto siffatta domanda, neppure in via subordinata. Ancorché ad abundantiam, il
Tribunale rilevava che la domanda di accertamento delle anzidette illegittimità era comunque infondata, non avendo l'attrice adempiuto l'onere di produrre il contratto di conto corrente e non avendo neppure formulato alcuna istanza istruttoria, ex artt. 119 c.4
T.U.B. e 210 c.p.c., volta ad acquisirlo.
Quanto alle spese di lite, il Giudice, rilevata l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, applicava i valori minimi dello scaglione di riferimento e ne disponeva la compensazione nella misura del 50%, ritenendo di dover così censurare il comportamento stragiudiziale della banca convenuta, consistito nell'essersi rifiutata di dare avvio al procedimento di mediazione obbligatoria.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia Parte_1
interponeva gravame al fine di sentire
[...] dichiarare l'accoglimento del proposto appello e la riforma dell'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame, così riassumibili:
1)”È incomprensibile il ragionamento del Tribunale secondo il quale la domanda di ripetizione non può essere promossa quando il c/c al momento dell'introduzione della domanda risultava ancora aperto. È un'evidente contraddizione o addirittura una limitazione al diritto del correntista che non deve certo attendere la chiusura di un conto per richiedere la domanda di ripetizione dell'indebito. La parte deve limitarsi a dimostrare che le somme percette dalla baca sono illegittime in quanto trattasi di rimesse indebite” (pag. 6, atto di appello).
2) “La omessa produzione del contratto bancario e
l'omessa formulazione ai sensi dell'art. 119 comma IV TUB
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4 di richiedere copia della documentazione contrattuale inerente il contratto bancario in essere è dipesa unicamente dalla circostanza che la banca si è rifiutata di fornire la citata documentazione – vedi pagina 3 e 19 della C.T.P. di parte attrice”( pag. 6, ib.).
Si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo l'infondatezza nel merito del gravame, di cui domandava il rigetto integrale, con vittoria delle ulteriori spese del grado.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, con ordinanza del 27 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
Con sentenza non definitiva n. 314 del 16.2.2024 questa Corte ha:
1) rigettato la domanda di accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, commissioni e spese di cui al contratto di conto corrente n. 302536;
2) dichiarato l'ammissibilità della domanda diretta all'accertamento della natura usuraria dei tassi di interesse applicati;
3) disposto rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile, come da separata coeva ordinanza;
4) rimesso al definitivo la decisione sulle spese.
Espletata la c.t.u., la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'esito della riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 10-11.12.2024, secondo il modello di trattazione scritta, e della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame del prosieguo del presente giudizio deve tener conto del vincolo costituito dai punti di decisione della precedente sentenza non definitiva, secondo cui, in sintesi:
- è possibile la pronuncia di mera rideterminazione del saldo, pur in presenza di domanda restitutoria a conto non ancora e tuttora non chiuso
- è stata ritenuta infondata la domanda di rideterminazione dei tassi di interessi ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 117 D.Lgs. 395/1993 per via dell'affermata e tuttavia non provata carenza dell'originario contratto di conto corrente.
Ne consegue che l'esame dell'usura potrà riguardare la sola ipotesi di usura sopravvenuta ed altresì che è priva di rilievo la questione, pur prospettata nel corso delle operazioni peritali, dell'incidenza del pattuito anatocismo ai fini della desunta originaria usura (su cui vd. Cass., Sez. I, ord., 17 novembre 2022, n. 33964, cui adde Cass., Sez. I, ord., 28 marzo 2024, n. 8383 e altresì in motivazione Cass., Sez. I, sent., 28 febbraio
2024, n. 5282, e Cass., Sez. I, ord., 1° luglio 2024, n.
17994).
Non può condividersi sul punto quanto esposto dall'incaricato consulente tecnico d'ufficio nei suoi conteggi finali in punto di applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., atteso che detta disposizione, come peraltro risulta anche dal suo tenore testuale (“se sono convenuti”), è applicabile solo in caso di formale pattuizione di interessi usurari (se del caso, al pìù, nell'ipotesi di cui all'art. 118 D.Lgs. 385/1993) e non invece anche in caso di puro e semplice addebito, in via di fatto, di interessi che riflettono tassi ultra soglia.
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6 La natura chiaramente sanzionatoria della disposizione (che non si limita ad inibire l'addebito di interessi nella parte superiore alle soglie di legge, bensì, radicalmente, l'addebito di ogni interesse) ne impedisce ogni interpretazione in via analogica.
A tal proposito va tuttavia precisato, secondo recente statuizione del Giudice di legittimità, che “in tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto” (cfr. Cass., ord., sez. III, 28.9.2023, n.
27545), con conseguente diritto del correntista di ottenere la restituzione degli interessi passivi pagati in misura eccedente la soglia di usura. Perché possa ritenersi integrata la violazione del predetto canone generale di buona fede e correttezza, non è tuttavia sufficiente uno sforamento isolato e dunque sporadico del tasso soglia di usura, ma è necessario che questo si sia prolungato in modo continuativo per più trimestri, potendo solo in tal caso ritenersi scorretto il comportamento della che, pur essendo tenuta a CP_3 controllare l'entità attuale del tasso effettivo globale in rapporto alla soglia di usura ed essendo pertanto in grado di avvedersi della natura usuraria del tasso di interesse in concreto applicato, non si sia attivata per assicurarne la riconduzione entro i limiti del tasso soglia pro tempore vigente (sul punto vd., tra le altre, la pronuncia di questa Corte del 18.6.2024, n. 1080 e, più diffusamente, la pronuncia del 4.4.2025, n. 627, in cui altresì viene evidenziato come il rigetto della radicale applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e la
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7 rideterminazione entro la sola soglia di legge del tasso di interesse non violano il disposto di cui all'art.112
c.p.c.).
Nel caso di specie, in risposta ad uno dei quesiti formulati, il consulente tecnico di ufficio ha escluso che l'avvenuta applicazione della commissione di massimo scoperto abbia di per sé violato i criteri stabiliti dalla nota pronuncia di cui a Cass., SS.UU., sentenza n.
16303 del 20 giugno 2018, a mente della quale “con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento
– rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n.
108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Ha inoltre riscontrato il c.t.u. il superamento delle soglie di legge relativamente ai trimestri al 31.12.2013,
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8 al 31.3.2014, al 30.6.2014, al 31.3.2015, al 30.6.2015, al 30.9.2015 e al 31.3.2015.
In ragione della rilevazione ex post del superamento del tasso soglia, non può prendersi in considerazione il primo dei suddetti trimestri.
Vanno invece presi in considerazione tutti i rimanenti suddetti trimestri sucecssivi, anche se, nello specifico quanto a quelli al 30.6.2014 e al 31.3.2015, fra loro non continui: la , a partire dal trimestre CP_3 al 31.3.2014, ha infatti avuto modo di verificare l'avvenuto superamento del tasso soglia per il trimestre precedente e si è posta quindi in una condizione di dover operare una puntuale e tempestiva verifica per tutti i trimestri successivi.
Pertanto, in ragione del seguente prospetto (mutuato da quello di cui alle pagg. 7 e 8 della relazione di c.t.u.)
TASSO TASSO DIFFERENZA DIFFERENZA TRIMESTRE ADDEBITI APPLICATO SOGLIA FRA TASSI IMPORTO
31-mar-14 2.463,34 17,11 16,58 0,54 -76,30
30-giu-14 2.145,20 17,04 16,58 0,47 -57,91
31-mar-15 2.508,64 16,84 16,46 0,37 -56,60
30-giu-15 2.238,35 16,93 16,45 0,48 -63,46
30-set-15 2.292,40 16,90 16,31 0,58 -80,03
31-dic-15 2.444,83 16,38 16,10 0,28 -41,79
TOTALE 376,09
risultano essere stati addebitati interessi in eccesso per Euro 376,09, con conseguente rideterminazione del saldo al 30.9.2016 in Euro 58.579,39 a debito della correntista anziché, come da estratto conto della CP_3 in Euro 58.955,48 sempre a debito della correntista.
In ragione da un lato della differenza fra i due saldi a vantaggio della cliente e del rifiuto della CP_3 odierna appellata alla partecipazione al procedimento di
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9 mediazione obbligatoria e dall'altro del rigetto della domanda di accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, commissioni e spese e comunque della pronuncia di inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione di importi a conto ancora aperto, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio sono poste in frazioni uguali a carico di entrambe le parti in causa.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale contrassegnata dalla ditta RT AB, avverso Tribunale di Pistoia n.
383/2020 emessa l'11.6.2020, in parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1. ridetermina il saldo del conto corrente n. 302536 al 30.9.2016 in Euro 58.579,39 a debito della correntista anziché, come da estratto conto della in Euro CP_3
58.955,48, sempre a debito della correntista;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio in frazioni uguali a carico di entrambe le parti in causa.
Così deciso in Firenze il 6 agosto 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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10 11 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 17.9.2020 al n. 1499 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del
Tribunale di Pistoia n. 383/2020 emessa l'11.6.2020 (RGN
3778/2017) avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
quale titolare dell'impresa Parte_1 contrassegnata dalla ditta RT AB, corrente in Ponte Buggianese (PT) ed elettivamente domiciliata in
Pescia (PT), presso e nello studio dall'avv. Rosy
Gianneschi, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(già Controparte_1 [...]
, elettivamente Controparte_2 domiciliata in , presso e nello studio dell'avv. CP_2
Fabrizio Tesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
All'esito della riserva ex art. 127-ter c.p.c. del
10-11.12.2024, secondo il modello di trattazione scritta,
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1 e della concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. la causa è andata in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“In vista dell'udienza cartolare di cui in epigrafe, questa difesa nulla osserva in merito alla CTU Dr. Per_1 già depositata in atti, riportandosi integralmente alle osservazioni del proprio CTP Dr. già in Persona_2 atti ed allegate a tale elaborato peritale, e chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel riportarsi integralmente ai propri scritti e produzioni documentali sia del 1° che del 2° grado, si ossequia.
(Conclusioni precedentemente formulate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dello spiegato appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
A. - nel merito: accogliere la domanda di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto fondata in fatto e in diritto, per le motivazioni tutte di cui all'atto d'appello;
B. - in via istruttoria: ammettere la CTU contabile richiesta in atti;
C.- Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”).
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, respingere integralmente l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. Parte_2
383 del 12.6.2020 del Tribunale di Pistoia, nonché tutte le richieste dalla stessa avanzate, di accertamento e di condanna, in quanto infondate in fatto e in diritto e,
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2 comunque, sprovviste di qualsivoglia riscontro e giustificazione, anche probatorie.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre Iva, Cap e contr. integr. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017,
quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale contrassegnata dalla ditta RT
AB, conveniva dinanzi al Tribunale di Pistoia la
Controparte_2 lamentando l'indebita applicazione da parte di quest'ultima di competenze economiche usurarie e la violazione dell'art.117 c.4 D.lgs. n.385/1993 (c.d.
) nell'ambito del conto corrente n. 302536 e la C.F._1 conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato, da stimarsi nel complessivo importo di Euro 91.145,04 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La Controparte_2
, incorporata nel corso del giudizio da
[...] [...]
si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie.
Istruita solo documentalmente la causa, il giudice adito, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. l'11.6.2020, decidendo in base alla ragione più liquida, rigettava la domanda restitutoria, rilevandone l'inammissibilità trattandosi di conto ancora aperto e non avendo l'attrice neppure allegato di aver effettuato rimesse solutorie. Per l'effetto, il Tribunale dichiarava inammissibili, per mancanza di interesse ex art. 100
c.p.c., le domande attoree volte a far dichiarare la natura usuraria delle competenze economiche applicate dalla banca, poiché strumentali ad ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto addebitato e
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3 non anche alla rideterminazione del saldo di conto corrente, non avendo l'attrice proposto siffatta domanda, neppure in via subordinata. Ancorché ad abundantiam, il
Tribunale rilevava che la domanda di accertamento delle anzidette illegittimità era comunque infondata, non avendo l'attrice adempiuto l'onere di produrre il contratto di conto corrente e non avendo neppure formulato alcuna istanza istruttoria, ex artt. 119 c.4
T.U.B. e 210 c.p.c., volta ad acquisirlo.
Quanto alle spese di lite, il Giudice, rilevata l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, applicava i valori minimi dello scaglione di riferimento e ne disponeva la compensazione nella misura del 50%, ritenendo di dover così censurare il comportamento stragiudiziale della banca convenuta, consistito nell'essersi rifiutata di dare avvio al procedimento di mediazione obbligatoria.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia Parte_1
interponeva gravame al fine di sentire
[...] dichiarare l'accoglimento del proposto appello e la riforma dell'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame, così riassumibili:
1)”È incomprensibile il ragionamento del Tribunale secondo il quale la domanda di ripetizione non può essere promossa quando il c/c al momento dell'introduzione della domanda risultava ancora aperto. È un'evidente contraddizione o addirittura una limitazione al diritto del correntista che non deve certo attendere la chiusura di un conto per richiedere la domanda di ripetizione dell'indebito. La parte deve limitarsi a dimostrare che le somme percette dalla baca sono illegittime in quanto trattasi di rimesse indebite” (pag. 6, atto di appello).
2) “La omessa produzione del contratto bancario e
l'omessa formulazione ai sensi dell'art. 119 comma IV TUB
4
4 di richiedere copia della documentazione contrattuale inerente il contratto bancario in essere è dipesa unicamente dalla circostanza che la banca si è rifiutata di fornire la citata documentazione – vedi pagina 3 e 19 della C.T.P. di parte attrice”( pag. 6, ib.).
Si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo l'infondatezza nel merito del gravame, di cui domandava il rigetto integrale, con vittoria delle ulteriori spese del grado.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, con ordinanza del 27 aprile 2023 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
Con sentenza non definitiva n. 314 del 16.2.2024 questa Corte ha:
1) rigettato la domanda di accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, commissioni e spese di cui al contratto di conto corrente n. 302536;
2) dichiarato l'ammissibilità della domanda diretta all'accertamento della natura usuraria dei tassi di interesse applicati;
3) disposto rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile, come da separata coeva ordinanza;
4) rimesso al definitivo la decisione sulle spese.
Espletata la c.t.u., la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'esito della riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 10-11.12.2024, secondo il modello di trattazione scritta, e della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame del prosieguo del presente giudizio deve tener conto del vincolo costituito dai punti di decisione della precedente sentenza non definitiva, secondo cui, in sintesi:
- è possibile la pronuncia di mera rideterminazione del saldo, pur in presenza di domanda restitutoria a conto non ancora e tuttora non chiuso
- è stata ritenuta infondata la domanda di rideterminazione dei tassi di interessi ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 117 D.Lgs. 395/1993 per via dell'affermata e tuttavia non provata carenza dell'originario contratto di conto corrente.
Ne consegue che l'esame dell'usura potrà riguardare la sola ipotesi di usura sopravvenuta ed altresì che è priva di rilievo la questione, pur prospettata nel corso delle operazioni peritali, dell'incidenza del pattuito anatocismo ai fini della desunta originaria usura (su cui vd. Cass., Sez. I, ord., 17 novembre 2022, n. 33964, cui adde Cass., Sez. I, ord., 28 marzo 2024, n. 8383 e altresì in motivazione Cass., Sez. I, sent., 28 febbraio
2024, n. 5282, e Cass., Sez. I, ord., 1° luglio 2024, n.
17994).
Non può condividersi sul punto quanto esposto dall'incaricato consulente tecnico d'ufficio nei suoi conteggi finali in punto di applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., atteso che detta disposizione, come peraltro risulta anche dal suo tenore testuale (“se sono convenuti”), è applicabile solo in caso di formale pattuizione di interessi usurari (se del caso, al pìù, nell'ipotesi di cui all'art. 118 D.Lgs. 385/1993) e non invece anche in caso di puro e semplice addebito, in via di fatto, di interessi che riflettono tassi ultra soglia.
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6 La natura chiaramente sanzionatoria della disposizione (che non si limita ad inibire l'addebito di interessi nella parte superiore alle soglie di legge, bensì, radicalmente, l'addebito di ogni interesse) ne impedisce ogni interpretazione in via analogica.
A tal proposito va tuttavia precisato, secondo recente statuizione del Giudice di legittimità, che “in tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto” (cfr. Cass., ord., sez. III, 28.9.2023, n.
27545), con conseguente diritto del correntista di ottenere la restituzione degli interessi passivi pagati in misura eccedente la soglia di usura. Perché possa ritenersi integrata la violazione del predetto canone generale di buona fede e correttezza, non è tuttavia sufficiente uno sforamento isolato e dunque sporadico del tasso soglia di usura, ma è necessario che questo si sia prolungato in modo continuativo per più trimestri, potendo solo in tal caso ritenersi scorretto il comportamento della che, pur essendo tenuta a CP_3 controllare l'entità attuale del tasso effettivo globale in rapporto alla soglia di usura ed essendo pertanto in grado di avvedersi della natura usuraria del tasso di interesse in concreto applicato, non si sia attivata per assicurarne la riconduzione entro i limiti del tasso soglia pro tempore vigente (sul punto vd., tra le altre, la pronuncia di questa Corte del 18.6.2024, n. 1080 e, più diffusamente, la pronuncia del 4.4.2025, n. 627, in cui altresì viene evidenziato come il rigetto della radicale applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e la
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7 rideterminazione entro la sola soglia di legge del tasso di interesse non violano il disposto di cui all'art.112
c.p.c.).
Nel caso di specie, in risposta ad uno dei quesiti formulati, il consulente tecnico di ufficio ha escluso che l'avvenuta applicazione della commissione di massimo scoperto abbia di per sé violato i criteri stabiliti dalla nota pronuncia di cui a Cass., SS.UU., sentenza n.
16303 del 20 giugno 2018, a mente della quale “con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento
– rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n.
108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Ha inoltre riscontrato il c.t.u. il superamento delle soglie di legge relativamente ai trimestri al 31.12.2013,
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8 al 31.3.2014, al 30.6.2014, al 31.3.2015, al 30.6.2015, al 30.9.2015 e al 31.3.2015.
In ragione della rilevazione ex post del superamento del tasso soglia, non può prendersi in considerazione il primo dei suddetti trimestri.
Vanno invece presi in considerazione tutti i rimanenti suddetti trimestri sucecssivi, anche se, nello specifico quanto a quelli al 30.6.2014 e al 31.3.2015, fra loro non continui: la , a partire dal trimestre CP_3 al 31.3.2014, ha infatti avuto modo di verificare l'avvenuto superamento del tasso soglia per il trimestre precedente e si è posta quindi in una condizione di dover operare una puntuale e tempestiva verifica per tutti i trimestri successivi.
Pertanto, in ragione del seguente prospetto (mutuato da quello di cui alle pagg. 7 e 8 della relazione di c.t.u.)
TASSO TASSO DIFFERENZA DIFFERENZA TRIMESTRE ADDEBITI APPLICATO SOGLIA FRA TASSI IMPORTO
31-mar-14 2.463,34 17,11 16,58 0,54 -76,30
30-giu-14 2.145,20 17,04 16,58 0,47 -57,91
31-mar-15 2.508,64 16,84 16,46 0,37 -56,60
30-giu-15 2.238,35 16,93 16,45 0,48 -63,46
30-set-15 2.292,40 16,90 16,31 0,58 -80,03
31-dic-15 2.444,83 16,38 16,10 0,28 -41,79
TOTALE 376,09
risultano essere stati addebitati interessi in eccesso per Euro 376,09, con conseguente rideterminazione del saldo al 30.9.2016 in Euro 58.579,39 a debito della correntista anziché, come da estratto conto della CP_3 in Euro 58.955,48 sempre a debito della correntista.
In ragione da un lato della differenza fra i due saldi a vantaggio della cliente e del rifiuto della CP_3 odierna appellata alla partecipazione al procedimento di
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9 mediazione obbligatoria e dall'altro del rigetto della domanda di accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, commissioni e spese e comunque della pronuncia di inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione di importi a conto ancora aperto, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio sono poste in frazioni uguali a carico di entrambe le parti in causa.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da quale Parte_1 titolare dell'impresa individuale contrassegnata dalla ditta RT AB, avverso Tribunale di Pistoia n.
383/2020 emessa l'11.6.2020, in parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1. ridetermina il saldo del conto corrente n. 302536 al 30.9.2016 in Euro 58.579,39 a debito della correntista anziché, come da estratto conto della in Euro CP_3
58.955,48, sempre a debito della correntista;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio in frazioni uguali a carico di entrambe le parti in causa.
Così deciso in Firenze il 6 agosto 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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