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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6406/2023 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
TA A LA (CT) IL 13.04.1986 (CF: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. BOSCARINO GRAZIA PATRIZIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A LA (CT) , IL 14/10/1981 (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 12/06/2024, parte ricorrente ha concluso come da atti di causa.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a BI (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 19.03.2007, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BI (CT) dell'anno
2007, Atto n. 4, Parte I;
Dalla coppia è nata la figlia , il 23.03.2007. Persona_1
Con ricorso depositato in data 22.05.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che sin dall'udienza presidenziale del procedimento di separazione, i coniugi hanno vissuto separati e che nessuna riconciliazione è intervenuta ed ormai da lungo tempo è venuta meno ogni possibilità di ricostruire una unione materiale e spirituale tra gli stessi. La ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento di separazione avuto riguardo all'affido condiviso della figlia ed alla regolamentazione del diritto di visita e di porre a carico del resistente l'onere di versare una somma non inferiore ad € 400,00, quale contributo mensile al mantenimento della figlia minore , oltre al rimborso per Persona_1
la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della stessa.
All'udienza di comparizione dei coniugi in data 14.02.2024, sentita la sola parte ricorrente ed attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza del
12/06/ 2024 per la decisione.
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
decreto di fissazione di udienza.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024, la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella domanda con la rinuncia dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere positivo.
____ Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito, Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da è fondata Parte_1
e deve essere accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente in data 13.01.2010 nella procedura di separazione definita con decreto di omologa n. 32/2010 di questo Tribunale.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
La ricorrente, pur precisando che il resistente non ha contatti con la figlia, ha chiesto confermarsi le statuizioni di cui al decreto di omologa in merito all'affido congiunto della figlia che resta collocata presso la madre. Ritiene il Collegio che tale assetto appare opportuno e conforme all'interesse della figlia, non risultando provate ragioni ostative al riguardo e tenuto conto che la minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Quanto alla regolamentazione della permanenza della prole minore con il genitore non collocatario, si osserva che, anche in relazione all'età della figlia che sta per diventare maggiorenne (avviata a gestire in autonomia le frequentazioni coi genitori), debba essere affidata agli accordi tra le parti ed alla volontà della figlia che potrà gestire in autonomia la determinazione dei tempi e modi di incontro.
Stante la convivenza presso la ricorrente deve porsi a carico del resistente Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un Controparte_1 Persona_1
assegno, che, tenuto conto delle esigenze della stessa va determinato in € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Invero, la ricorrente percepisce un reddito annuo di circa € 12.372,71 mentre non sono noti i redditi del resistente, che è rimasto contumace, a fronte della richiesta della ricorrente di rideterminare in € 400,00 il contributo per la figlia, le cui esigenze, in ragione dell'età, sono aumentate. ____
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 6406/2023, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in BI (CT) il 19/03/2007 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di BI (CT) dell'anno 2007, parte I, atto n. 4;
2) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Persona_1
disciplina del diritto di visita come in parte motiva;
3) di contribuire al mantenimento della figlia attraverso il versamento di un CP_2 Controparte_1
assegno mensile di mantenimento di € 350,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
4) spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6406/2023 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
TA A LA (CT) IL 13.04.1986 (CF: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. BOSCARINO GRAZIA PATRIZIA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A LA (CT) , IL 14/10/1981 (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 12/06/2024, parte ricorrente ha concluso come da atti di causa.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a BI (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 19.03.2007, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BI (CT) dell'anno
2007, Atto n. 4, Parte I;
Dalla coppia è nata la figlia , il 23.03.2007. Persona_1
Con ricorso depositato in data 22.05.2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che sin dall'udienza presidenziale del procedimento di separazione, i coniugi hanno vissuto separati e che nessuna riconciliazione è intervenuta ed ormai da lungo tempo è venuta meno ogni possibilità di ricostruire una unione materiale e spirituale tra gli stessi. La ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento di separazione avuto riguardo all'affido condiviso della figlia ed alla regolamentazione del diritto di visita e di porre a carico del resistente l'onere di versare una somma non inferiore ad € 400,00, quale contributo mensile al mantenimento della figlia minore , oltre al rimborso per Persona_1
la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della stessa.
All'udienza di comparizione dei coniugi in data 14.02.2024, sentita la sola parte ricorrente ed attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza del
12/06/ 2024 per la decisione.
non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del Controparte_1
decreto di fissazione di udienza.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.06.2024, la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella domanda con la rinuncia dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere positivo.
____ Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito, Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da è fondata Parte_1
e deve essere accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente in data 13.01.2010 nella procedura di separazione definita con decreto di omologa n. 32/2010 di questo Tribunale.
Deve inoltre ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
La ricorrente, pur precisando che il resistente non ha contatti con la figlia, ha chiesto confermarsi le statuizioni di cui al decreto di omologa in merito all'affido congiunto della figlia che resta collocata presso la madre. Ritiene il Collegio che tale assetto appare opportuno e conforme all'interesse della figlia, non risultando provate ragioni ostative al riguardo e tenuto conto che la minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Quanto alla regolamentazione della permanenza della prole minore con il genitore non collocatario, si osserva che, anche in relazione all'età della figlia che sta per diventare maggiorenne (avviata a gestire in autonomia le frequentazioni coi genitori), debba essere affidata agli accordi tra le parti ed alla volontà della figlia che potrà gestire in autonomia la determinazione dei tempi e modi di incontro.
Stante la convivenza presso la ricorrente deve porsi a carico del resistente Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un Controparte_1 Persona_1
assegno, che, tenuto conto delle esigenze della stessa va determinato in € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Invero, la ricorrente percepisce un reddito annuo di circa € 12.372,71 mentre non sono noti i redditi del resistente, che è rimasto contumace, a fronte della richiesta della ricorrente di rideterminare in € 400,00 il contributo per la figlia, le cui esigenze, in ragione dell'età, sono aumentate. ____
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente e la natura del presente giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 6406/2023, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in BI (CT) il 19/03/2007 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di BI (CT) dell'anno 2007, parte I, atto n. 4;
2) Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e Persona_1
disciplina del diritto di visita come in parte motiva;
3) di contribuire al mantenimento della figlia attraverso il versamento di un CP_2 Controparte_1
assegno mensile di mantenimento di € 350,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
4) spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 14.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco