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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1241/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 524/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 339/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi:
- ISCRI.IPOTECA IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- ISCRI.IPOTECA IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 - ISCRI.IPOTECA IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2012
- ISCRI.IPOTECA IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2025 depositato il 11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani con sentenza n. 339/2023 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la iscrizione ipotecaria del 09/03/2020 (reg. particolare 370 e reg. generale 5439) nonchè le cartelle di pagamento ed altri atti sottesi all'iscrizione stessa, ricompresi nella giurisdizione tributaria (cartella n. 29920180011712940000 avviso di accertamento n.
-
899180145757790005000/ TY9013C01066-2017).
In particolare, i giudici di prime cure rilevavano la violazione degli articoli 19 e 21 D.lgs. 546/92, precisando che le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate e, dunque, l'iscrizione di ipoteca poteva essere impugnata solo per vizi propri.
Ha interposto appello il contribuente, deducendo: 1) Omessa pronuncia su un motivo di ricorso - Carenza e difetto di motivazione - illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. II) Omessa pronuncia su un motivo di ricorso Carenza e difetto di motivazione omessa notifica dei titoli sottesi all'iscrizione ipotecaria. III) Omessa pronuncia su un motivo di ricorso - Carenza e difetto di motivazione - prescrizione quinquennale dei crediti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani ed ha chiesto il rigetto del gravame.
ADER non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 10/03/2025, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8 agosto 2023 n. 24199, ha statuito che "... l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). ..."
Sul punto della differenza tra omessa motivazione (artt. 132 c.p.c., 36 del D.lgs 546/92, art. 360, n. 5, c.p.
c.) ed omessa pronuncia la giurisprudenza (da ultimo vedi Cassazione ord. n. 23666 e 23672 del 03/08/2023) ha ribadito che “... Si è, altresì, precisato che il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessa motivazione. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificazione (Cass. 05/03/2021, n. 6150) ..."
La S.C., inoltre, ha precisato, con l'ordinanza n. 23026 depositata il 28 luglio 2023 che "... ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi, ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002)".
Tanto premesso, nel caso di specie, va rilevato che la sentenza impugnata appare coerente nello svolgimento del proprio iter logico- giuridico affrontando le questioni pregiudiziali e preliminari, ovvero l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 d.lgs. 1992/546 e conseguentemente i motivi, seppur assorbiti dalla questione preliminare di inammissibilità, identificavano la causa petendi.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione nel primo grado del giudizio, risulta come l'odierno appellante abbia ricevuto la regolare notifica del preavviso di ipoteca effettuata in data
17/07/2019, la comunicazione di avvenuta iscrizione del 20/09/2021, le notifiche delle cartelle di pagamento, nonchè la intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione del 21/02/2019.
Sicchè, come correttamente operato dai giudici di primo grado, va applicato il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Sul punto, va richiamata (tra le altre) Cass. n. 3005/2020, la quale ha pure precisato che: "Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata".
Infine, contrariamente a quanto affermato dall'appellante secondo cui tutti i tributi portati dalle cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria (nella specie, II.DD. e IVA) erano soggetti a prescrizione quinquennale, va considerato che: "I diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti;
con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta" (cfr., ex multis, Cass. n. 8713 del 2022 e n. 1692 del 2024).
In definitiva, quindi, l'appello del contribuente appare infondato e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza, che si liquidano a favore della parte appellata costituita
(Agenzia delle Entrate di Trapani) come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 3.089,60.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 524/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 339/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi:
- ISCRI.IPOTECA IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- ISCRI.IPOTECA IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 - ISCRI.IPOTECA IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2012
- ISCRI.IPOTECA IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 311/2025 depositato il 11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani con sentenza n. 339/2023 dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la iscrizione ipotecaria del 09/03/2020 (reg. particolare 370 e reg. generale 5439) nonchè le cartelle di pagamento ed altri atti sottesi all'iscrizione stessa, ricompresi nella giurisdizione tributaria (cartella n. 29920180011712940000 avviso di accertamento n.
-
899180145757790005000/ TY9013C01066-2017).
In particolare, i giudici di prime cure rilevavano la violazione degli articoli 19 e 21 D.lgs. 546/92, precisando che le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate e, dunque, l'iscrizione di ipoteca poteva essere impugnata solo per vizi propri.
Ha interposto appello il contribuente, deducendo: 1) Omessa pronuncia su un motivo di ricorso - Carenza e difetto di motivazione - illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. II) Omessa pronuncia su un motivo di ricorso Carenza e difetto di motivazione omessa notifica dei titoli sottesi all'iscrizione ipotecaria. III) Omessa pronuncia su un motivo di ricorso - Carenza e difetto di motivazione - prescrizione quinquennale dei crediti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani ed ha chiesto il rigetto del gravame.
ADER non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 10/03/2025, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8 agosto 2023 n. 24199, ha statuito che "... l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). ..."
Sul punto della differenza tra omessa motivazione (artt. 132 c.p.c., 36 del D.lgs 546/92, art. 360, n. 5, c.p.
c.) ed omessa pronuncia la giurisprudenza (da ultimo vedi Cassazione ord. n. 23666 e 23672 del 03/08/2023) ha ribadito che “... Si è, altresì, precisato che il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessa motivazione. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificazione (Cass. 05/03/2021, n. 6150) ..."
La S.C., inoltre, ha precisato, con l'ordinanza n. 23026 depositata il 28 luglio 2023 che "... ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi, ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002)".
Tanto premesso, nel caso di specie, va rilevato che la sentenza impugnata appare coerente nello svolgimento del proprio iter logico- giuridico affrontando le questioni pregiudiziali e preliminari, ovvero l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 d.lgs. 1992/546 e conseguentemente i motivi, seppur assorbiti dalla questione preliminare di inammissibilità, identificavano la causa petendi.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione nel primo grado del giudizio, risulta come l'odierno appellante abbia ricevuto la regolare notifica del preavviso di ipoteca effettuata in data
17/07/2019, la comunicazione di avvenuta iscrizione del 20/09/2021, le notifiche delle cartelle di pagamento, nonchè la intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione del 21/02/2019.
Sicchè, come correttamente operato dai giudici di primo grado, va applicato il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Sul punto, va richiamata (tra le altre) Cass. n. 3005/2020, la quale ha pure precisato che: "Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata".
Infine, contrariamente a quanto affermato dall'appellante secondo cui tutti i tributi portati dalle cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria (nella specie, II.DD. e IVA) erano soggetti a prescrizione quinquennale, va considerato che: "I diversi tributi soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, se la legge non prevede termini prescrizionali differenti;
con riferimento alle imposte Irpef, Ires, Irap ed Iva, il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di un'espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta" (cfr., ex multis, Cass. n. 8713 del 2022 e n. 1692 del 2024).
In definitiva, quindi, l'appello del contribuente appare infondato e va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza, che si liquidano a favore della parte appellata costituita
(Agenzia delle Entrate di Trapani) come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 3.089,60.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025