Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 554/2022 R.G. Tribunale Locri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 554/2022 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre
2024, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
C.P.C., pendente
TRA
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Marco Triveri (indirizzo PEC: ; Email_1
-attore-
ED
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
(indirizzo PEC: Email_2
-convenuto-
NONCHE'
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Domenicantonio Foti (indirizzo PEC:
e Domenico Vottari (indirizzo PEC: Email_3
; Email_4
-terzo litisconsorte necessario-
ED ANCORA
- (C.F. ), residente in [...] C.F._3
XXIV maggio n. 87;
- (C.F.: ), residente in [...] C.F._4
Basilicò Is.321 n. 2;
1
Oggetto: azione di accertamento di proprietà immobiliare.
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127 ter C.P.C. prodotte in atti dalle parti in data 19.11.2024 (parte attrice) e 13.11.2024 (terza chiamata costituita).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti,
l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue:
- la domanda proposta da parte attrice nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione in riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza giurisdizionale emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento n. RC0078599/2019 con cui venne comunicato l'inserimento di un'annotazione di riserva in relazione ad un fabbricato, ubicato in Bovalino ed identificato nel relativo Catasto al foglio 15 part. 39 sub. 3, eccependo l'illegittima della precedente voltura catastale a favore di atteso che la sarebbe l'esclusiva proprietaria del Controparte_5 Pt_1
suddetto immobile stante, per come precisato nella successiva memoria ex art. 183, comma sesto n.
1), C.P.C., l'allegato atto notarile di compravendita del 23.10.1955 con cui i genitori dell'odierna parte attrice avevano acquistato l'area di cui al Foglio 15, Particella 39, della consistenza complessiva di mq 380, a cui è incluso l'odierno sub. 3 oggetto di causa, nonchè tale proprietà venne poi trasferita per successione agli eredi, cui seguì l'atto di divisione del 27/03/1981 con assegnazione piena ed esclusiva della proprietà della Particella 39, di consistenza pari a mq 380;
- la difesa proposta dalla convenuta , costituitasi in giudizio, la quale ha Controparte_1
rilevato che la voltura interposta in favore di si fonda su una precisa domanda Controparte_5
2 di un terzo soggetto che ha presentato uno specifico contratto di vendita con allegata perizia giurata, tenuto conto che è un atto dovuto acquisire la domanda di voltura, peraltro con l'annotazione di riserva “per mancanza di passaggi intermedi”, al fine di adeguare l'Ufficio Catastale alla regolare successione di atti catastali, senza che ciò comporti alcun pregiudizio a carico del reale titolare dell'immobile oggetto della contestata voltura, mentre, rispetto alla domanda di accertamento della proprietà, la convenuta sarebbe sprovvista della necessaria legittimazione passiva, trattandosi di controversia attinente rapporti privatistici, nonché, solo a seguito di un accertamento giudiziale definitivo, l' potrà correttamente identificare l'intestatario dell'unità immobiliare urbana, CP_1
sciogliendo la riserva apposta ed identificando univocamente il soggetto a cui il bene è riconducibile, ai fini catastali;
- la chiamata in causa da parte attrice dei terzi litisconsorti necessari, gli eredi di CP_5
(i figli , e ), come disposto da
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 questo Ufficio con ordinanza dell'11.10.2022, in base alla evidenziata necessità dell'integrazione del contraddittorio con l'attuale intestatario della particella oggetto di causa, stante la natura della causa avente ad oggetto un accertamento della proprietà;
- la difesa proposta dalla terza chiamata costituitasi in giudizio (mentre Controparte_2
e rimanevano contumaci pur se ritualmente citati), la quale ha Controparte_3 Controparte_4
eccepito il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato, la carenza di legitimatio ad causa, dal lato attivo, della parte attrice, nonché, nel merito, l'infondatezza della avversa domanda in quanto l'immobile indicato al Foglio 15, part. 42 sub. 1 e 2, con annessa cucinetta di cui alla part. 39 sub 39 era pervenuta in proprietà esclusiva al genitore di , Parte_2 CP_5
in virtù di atto di vendita notarile del 15.01.1956, con il quale i coniugi e
[...] CP_6
avevano venduto alla riservandosi l'intero usufrutto, un vano di casa a pian CP_7 CP_5
terreno e cucinetta annessa in pietra e fango, sito in Bovalino alla contrada Fondacovecchio, limitante con la stessa acquirente, , , e padre Persona_1 Persona_2 Persona_3 dell'odierna parte attrice Parte_1
La causa veniva istruita mediante la documentazione rispettivamente allegata in atti dalle parti entro il termine decadenziale di cui all'art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C., nonché con la consulenza tecnica d'ufficio, disposta con ordinanza del 02.11.2023, avente ad oggetto l'accertamento, sulla base agli atti di trasferimento di proprietà riferiti all'immobile, dell'attuale condizione proprietaria del bene immobile ubicato in Bovalino alla via Giuseppe Spagnolo
Morisciano n. 1 e contraddistinto nel Catasto edilizio urbano al foglio 15, particella 39, subalterno 3
(cfr. l'elaborato tecnico depositato in atti il 10.04.2024). Infine, con le note prodotte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., le parti precisavano le proprie
3 conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Va preliminarmente evidenziato che risulta inammissibile l'ulteriore produzione documentale, un rogito notarile del 1931, effettuata dal terzo chiamato in allegato alla Controparte_2
propria comparsa conclusionale.
Sul punto, invero, va in linea generale rilevato che il superamento della barriera preclusiva di cui all'art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C. importa la decadenza dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dal processo o che la formazione sia successiva allo spirare del suddetti termini (trattasi di un principio ormai costante nella giurisprudenza di legittimità, cfr., ad esempio, Cass., sez. III, sent. 6 luglio 2010, n. 15884, ove appunto si afferma essere ormai “regola di diritto pacifica a seguito della pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 8203/2005”, quella per cui nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti, anche in grado di appello, vige il principio dell'inammissibilità di mezzi di prova nuovi – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - a meno che la loro formazione non sia successiva;
la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
le parti abbiano dimostrato di non averli potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile: (e per l'appello) il giudice li abbia ritenuti indispensabili per la decisione (nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza a Sezioni unite richiamata nel principio di diritto espresso nella massima)”).
Inoltre, in ogni caso, allorchè in corso di causa si verifichi un fatto rilevante per la decisione, il referente temporale della efficacia della decisione rimane quello dell'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, i fatti sopravvenuti possono e debbono essere fatti valere nel corso del processo (cfr. Cass. 5.2.1987, n. 1124; Trib. Catania 30.4.1998; Tribunale S.Maria Capua V.,
18/10/2002: “La preclusione temporale di cui all'art. 184 c.p.c. per le deduzioni probatorie, che non riguarda la produzione documentale, possibile in ogni momento del processo di merito ed anche nella fase d'appello, non si applica sia nel caso di prove la cui precostituzione risale ad epoca successiva rispetto allo spirare del termine perentorio sia allorché in corso di causa si verifichi un fatto rilevante per la decisione, per cui il referente temporale della efficacia della decisione rimane quello dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi i fatti sopravvenuti possono e debbono essere fatti valere nel corso del processo”).
Dunque, nel caso di specie, la produzione di nuova documentazione in allegato alla comparsa conclusionale non può che ritenersi palesemente tardiva e, quindi, inammissibile, atteso appunto che la stessa è stata effettuata dopo la precisazione delle conclusioni.
4 La domanda proposta da risulta fondata e, quindi, va accolta per i motivi di Parte_1
seguito illustrati.
E' opportuno innanzitutto evidenziare, in diritto, che – sulla base delle ragioni di fatto poste a fondamento della pretesa azionata da parte attrice e del petitum che la caratterizza, l'invocata declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento n. RC0078599/2019 – l'oggetto effettivo della causa verte sulla controversa circa l'attuale condizione proprietaria del bene immobile ubicato in
Bovalino alla via Giuseppe Spagnolo Morisciano e contraddistinto nel Catasto edilizio urbano al foglio 15, particella 39, subalterno 3, stante le discordanti tesi addotte sul punto delle parti nei termini riportati in premessa (ognuna supportata da contrastanti apporti tecnici sul punto acquisiti in atti).
A siffatto proposito, risulta pienamente condivisibile quanto evidenziato in merito nella sentenza dichiarativa di incompetenza giurisdizionale emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria, secondo cui, avendo l'odierna parte attrice rivendicato il proprio diritto all'intestazione catastale, sulla base della documentazione esibita che attesterebbe la sua esclusiva titolarità del bene, ne deriva che la materia del contendere non ha profili strettamente tributari, ma presuppone la risoluzione di problematiche, in materia dominicale, riservate alla cognizione del
Giudice ordinario, nel senso che va stabilito chi sia il vero proprietario del bene che avrebbe così diritto all'intestazione catastale oggetto di contestazione. E' questo, del resto, il punto di diritto, espresso, a riguardo, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “spettano al giudice ordinario le controversie instaurate dai privati che abbiano ad oggetto operazioni di mutamento cartografico di ditta catastale…trattandosi di variazioni, operate dall' Amministrazione al fine dell'accertamento della titolarità del diritto dominicale e che solo indirettamente, come tutte le variazioni, hanno incidenza al fine della imposizione di tributi”, poiché l'oggetto effettivo di tali domande non può che essere l'accertamento – quanto alla esistenza, alla estensione ed alla decorrenza – del diritto soggettivo di proprietà che il privato tende ad affermare nei confronti dell'autorità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 16429 del 26/07/2007).
Dunque, stante l'accertamento, o rivendica, di proprietà azionato da parte attrice a fondamento del proprio vantato diretto all'intestazione catastale del bene immobile, i contraddittori necessari di tale pretesa non possono che essere coloro i quali – nel caso di specie i terzi chiamati eredi dell'attuale intestataria catastale dello stesso bene – vantano a loro volta, sulla base delle ragioni addotte in sede di voltura catastale in favore del loro dante causa, una titolarità dominicale incompatibile con quella pretesa da parte attrice (cfr., sul punto, Cass., sez. VI, 04/10/2018, n.
24260: “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è
5 proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari”).
Parimenti, sussiste la legittimazione passiva nel presente giudizio anche in capo alla parte convenuta . Invero, va riconosciuto l'interesse a prendere parte al presente Controparte_1
giudizio di tale ente, tenuto conto del dato incontestabile per cui oggetto della doglianza attorea concerne la contesta legittimità dell'atto di voltura catastale emesso dalla stessa CP_1
in violazione, secondo la prospettazione attorea, del diritto dominicale vantato dalla
[...]
precedente intestatario, fino all'atto di voltura, della particella oggetto di causa.
Sempre in via preliminare, relativamente all'ulteriore eccezione proposta dalla terza chiamata di carenza della legittimazione attiva di parte attrice, si deve precisare che quando – come appunto nel caso di specie – una parte eccepisca l'estraneità propria o della controparte al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (nel caso di specie, l'assenza di prova del diritto dominicale in capo alla parte attrice), viene a discutersi non già di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la legitimatio ad causam nel duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, ma della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno in capo alla controparte od a sé del soggetto abilitato a pretendere la prestazione dal convenuto ovvero tenuto alla prestazione richiesta dall'attore: ne consegue che, a differenza del difetto di legitimatio ad causam, attinente alla verifica – secondo la prospettazione offerta dall'originaria parte attrice – della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia, debba essere provato da chi lo eccepisca (cfr. Cass. civ. sez. III, 22 giugno 2005, n. 13403; Cass. civ. sez. I, 20 novembre 2003, n. 17606; Cass. civ. sez. lav., 5 settembre 2003, n. 13016; Cass. civ. sez. III, 19 luglio 2002, n. 10574; Cass. civ. sez. II,
24 febbraio 2000, n. 2105; Cass. civ. sez. III, 7 dicembre 2000, n. 15537). Ritiene, quindi, il
Giudicante che tale questione possano essere decise unitamente al merito della causa.
Ancora, in ordine alla pretesa dominicale azionata da parte attrice, va evidenziato in linea generale che la giurisprudenza ormai prevalente ritiene che tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n.
1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 C.C., alla
6 probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (cfr., in questo senso Cass., sez. II, 18/01/2017, n. 1210, in motivazione: “E' stato effettivamente affermato in passato da questa Corte che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l'onere della "probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. 14 aprile 2005, n. 7777; Cass. 9 giugno 2000, n. 7894; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12300). In altre pronunce, viceversa, si è negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene
(Cass. 22 gennaio 2000, n. 696). Quest'ultima più rigorosa interpretazione potrebbe ora trovare corroborazione pure negli argomenti posti da Cass. sez. un. 28 marzo 2014, n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione. Rimane comunque che e sia perché chiedono l'accertamento della CP_8 CP_9
(com)proprietà del terrazzo, sia perché comunque mirano ad ottenere una modifica dello stato di Co compossesso del bene, con ordine al convenuto i demolire un manufatto da questo realizzato, essendo soggetti al medesimo onere probatorio prescritto per l'azione di rivendica, debbano dare la prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, con la sequela degli acquisti a titolo derivativo (inter vivos o mortis causa) fino a chi abbia acquistato in via originaria (ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus)”).
A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche a mezzo di consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica), od attraverso le risultanze dei registri catastali (purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa (così Cass., sez. II, n. 24050/2022; cfr. altresì Corte App. Catanzaro, sez. I,
09/10/2023, n. 1114, in motivazione;
nonché Trib. Crotone, sez. I, 13/04/2022, n. 340: “Chi agisce per il mero accertamento della proprietà di un bene, al fine di eliminare uno stato di incertezza in ordine alla legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è onerato - al pari che per l'azione di rivendica - alla 'probatio diabolica' della titolarità del proprio diritto. Né è determinante il fatto che l'interessato si trovi già nel possesso del bene: l'attore che proponga una domanda di
7 accertamento della proprietà ed abbia la materiale disponibilità della cosa oggetto del preteso diritto deve comunque provare in modo rigoroso la richiesta per la rivendica, senza attenuazione del rigore probatorio”).
La qualificazione della domanda proposta da nei termini come finora Parte_1
argomentati assume rilevanza ai fini della distribuzione dell'onere della prova.
Invero, colui che agisce per l'accertamento della proprietà, così come in rivendica, ha l'onere della c.d. probatio diabolica, nel senso che deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche dei propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, nel senso che nell'azione di rivendicazione l'attore ha l'onere di provare, oltre al possesso o la detenzione in capo al convenuto, anche la titolarità del diritto di proprietà vantato, dimostrando che il bene rivendicato è stato acquistato a titolo originario oppure gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da colui che lo aveva acquistato a titolo originario, perché appunto egli esercita un'azione a contenuto petitorio, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene.
A sua volta, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria emerge che la parte attrice ha adempiuto all'anzidetto onere probatorio sulla stessa gravante, tenuto conto dei titoli proprietari prodotti da tale parte nonché le valutazioni formulate in merito dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato tecnico in atti.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio – le cui conclusioni sono pienamente condivise dal
Giudicante, in quanto basate su un completo, obiettivo, approfondito e coerente studio dello stato dei luoghi e della documentazione in atti, effettuato con criteri tecnici immuni da errori e da vizi – ha verificato – con motivazioni esenti da vizi logico-giuridici, obiettive e scientificamente valide, quanto segue circa la situazione dei luoghi oggetto di causa:
- il fabbricato oggetto di causa è ubicato in Bovalino alla Via Giuseppe Spagnolo Morisciano n.
1 ed è censito al catasto fabbricati al foglio di mappa n. 15, particella n. 39 subalterno 3, categoria
F/2 (unità collabente), trattandosi altresì di un piccolo vano in stato di abbandono, classificato catastalmente F/2 (unità collabente), versa in pessime condizioni, è mancante degli infissi, e allo stato attuale non è agibile;
- si riporta di seguito, per maggiore chiarezza esposita, l'immagine fotografica della consistenza ed ubicazione bene immobile oggetto di causa rispetto ai fabbricati limitrofi indicati con la relativa particella catastale:
8 - pur se nella allegata mappa catastale si evince che il sub 3 della particella n. 39 penetra nella limitrofa particella n. 42 per circa 2,20 metri, misura rilevata in mappa, in realtà lo stato effettivo dei luoghi, come rilevato durante i sopralluoghi, non rispecchia quanto riportato in mappa relativamente all'attuale forma rettangolare del sub 3 della particella 39, atteso che il perimetro della muratura del sub 3 non penetra nella particella 42, l'altezza della muratura del sub 3 è più bassa di quella della 42, le rispettive coperture sono completamente diverse per tipologia e sono discontinue fra loro, nonché il perimetro della muratura del sub 3 e quasi un quadrato ed è la parte frontale alla strada di accesso mentre il perimetro della muratura della particella 42 è un rettangolo, nonché i due immobili, sub 3 e particella 42, non sono comunicanti fra loro, come illustrato nella seguente planimetria:
9 - si riporta di seguito altra immagine fotografica con vista dall'alto dei fabbricati e dalla quale è evidente l'andamento della muratura poc'anzi rilevata, nel senso che è chiaramente visibile come il sub 3 non penetra nella particella 42 e come le coperture sono completamente diverse per tipologia e sono discontinue fra loro:
Dunque, sulla base di quanto finora illustrato, con riguardo allo stato dei luoghi ed alla tessitura muraria dei due fabbricati, risulta accertato, in primo luogo, che il sub 3 della particella 39 non penetra nella particella 42 come invece riportato nelle varie mappe e che, pertanto, in secondo luogo, la sua forma attuale non è il rettangolo deducibile dalle mappe, ma un quasi quadrato corrispondente alla parte frontale alla strada di accesso, le cui misure interne sono di 2,52 mt parallelamente alla strada e di 2,62 mt ortogonalmente alla strada, mentre la particella 42 ha forma rettangolare ed è costruita con muratura di mattoni. Di conseguenza i 380 mq originari della particella 39 risultanti dalla copia del registro carico-scarico, pagina 2101, allegata agli atti di causa, sono di fatto diminuiti, sia per un frazionamento catastale a seguito dell'usucapione riconosciuta a
, proprietario della particella 38, in relazione ad altra parte del sub 3 penetrante Parte_3
nella 38, sia per la ridotta consistenza come in poc'anzi rilevata stante la non penetrazione del sub.
3 nella particella 42.
A sua volta, relativamente al quesito volto all'accertamento, sulla base agli atti di trasferimento di proprietà riferiti all'immobile, circa l'attuale condizione proprietaria del bene immobile oggetto di causa, il consulente d'ufficio ha formulato sugli atti di trasferimento di proprietà allegati in atti da parte attrice:
10 - l'atto originario di trasferimento è costituito dal contratto notarile del 23/10/1955 rep. n. 9717-
8548, registrato ad Ardore il 12/11/1955 al n. 164, vol.74, con il quale i coniugi e Persona_4
genitori dell'odierna parte attrice avevano acquistato “una casa Persona_3 Parte_1
alluvionata di quattro vani ed accessori e piccolo orto attiguo, sita in Bovalino – Via Spagnolo
Morisciano – già Fondacovecchio, limitante con , via specificata, altra strada Controparte_11
pubblica, ed altri. Riportata in catasto alla partita 2101 – terreni in Bovalino – in Persona_2
ditta (per errore di impianto del nuovo catasto) a fu Domenico, al foglio 15 n. Controparte_12
39, fabbricato da accertare all'urbano”;
- tale atto ha un preciso riferimento catastale, che trova riscontro nella mappa d'impianto (all. n.
5 all'elaborato tecnico), come unica particella n. 39 del foglio 15 di cui fa parte l'attuale sub 3;
- ancora successivamente, per successione ereditaria e successiva divisione dell'asse ereditario, allegati agli atti di causa, la particella 39 è rimasta assegnata in proprietà esclusiva a
[...]
; Pt_1
- l'originaria particella 39, a seguito della suddetta usucapione (dichiarata in favore di Pt_3
, proprietario della particella 38, in relazione alla parte del sub 3 penetrante nella 38), è
[...] stata frazionata e all'attuale sub 3 fu allora assegnato il sub 2, nonché per successiva edificazione e relativo accatastamento al sub 2 è stato assegnato definitivamente il sub 3;
- tali vicende risultano anche dalla visura storica della particella 39 (all. n. 7 all'elaborato tecnico), ove si desume altresì che la particella 39 sub 3, sin dall'Impianto meccanografico del
30/06/1987, era intestata all'odierna parte attrice Parte_1
Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza espositiva, l'evoluzione in mappa della particella
39, partendo dalla mappa d'impianto e finendo col rilievo dello stato di fatto in sede di sopralluogo:
11 Sempre per come emerge dalla documentazione prodotta in atti, nell'anno 2017, per voltura d'ufficio del 03/02/2015 – rettifica intestazione voltura n. 3737.1/2017 - pratica n. RC0036191 in atti dal 27/03/2017, il sub 3 è stato intestato a madre dell'odierna terza Controparte_5
chiamata . In particolare, la relativa richiesta di voltura era stata presentata Controparte_2
dalla stessa allegando un atto di vendita del 15/01/1956 ed una perizia giurata, con la quale CP_2
sarebbe identificato l'oggetto della compravendita nell'unità immobiliare attualmente identificata con il sub 3 della particella 39.
In ordine a tale atto di trasferimento di proprietà, il consulente d'ufficio ha evidenziato quanto segue:
- trattasi di contratto notarile del 15/01/1956, rep. 6183/4138, registrato a Locri il 21/01/1956 al n. 709, vol. 133, con il quale i coniugi fu e fu hanno CP_6 Pt_3 Persona_5 Per_6 venduto solidamente, riservandosi l'intero usufrutto vita loro naturale durante e congiuntamente e col diritto di accrescimento, a che ha acquistato, “un vano di casa a piano Controparte_5
terreno e cucinetta annessa, in pietra e fango e gravemente danneggiato, sito in Bovalino, alla contrada Fondaco Vecchio, limitante con la stessa acquirente, , , Persona_1 Persona_2
e con la strada pubblica. Non riportato in catasto”; Persona_3
- dunque, l'atto non ha riferimenti catastali, riporta la descrizione dell'immobile ed i confinanti, nonché conclude con l'annotazione “Non riportato in catasto”;
- a sua volta, nella perizia giurata allegata alla domanda per la voltura in catasto a nome di
[...]
viene determinato nei seguenti termini l'asserita corrispondenza del bene venduto, CP_5 oltre alla particella 42, on l'attuale sub 3 della particella 39: “nell'atto Notarile Repertorio n. 4138 del 15/01/1956 redatto dal notaio Dott. veniva venduto, riservandosi l'usufrutto Persona_7
con accrescimento, da fu e fu a favore di CP_6 Per_8 Persona_5 Per_6 CP_5
di in , come riportato nell'atto, un vano di casa a piano terreno e cucinetta
[...] Per_1 CP_2
annessa, in pietra e fango e gravemente danneggiato, sito in Bovalino, alla contrada Fondaco
Vecchio, limitante con la stessa acquirente, , , e con Persona_1 Persona_2 Persona_3
la strada pubblica. (…) Da ricostruzione in sito si può affermare senza dubbio alcuno che detta vendita si identifica nella parte di fabbricato lato monte riportato in mappa catastale della particella 42, oggi identificata dal sub 1, mentre la cucinetta annessa trattasi del sub 3 della particella 39”;
- in tal modo, dunque, non viene specificata quale ricostruzione in sito è stata effettuata per verificare l'asserita corrispondenza, tenuto conto in particolare che, come constatato dal consulente tecnico d'ufficio in sede di sopralluogo e documentato nelle immagini fotografiche in precedenza
12 riportate, il vano casa a piano terreno in fango e pietra e annessa cucinetta sono stati ricostruiti in muratura e degli stessi non c'è più traccia.
Sulla base di siffatte considerazioni, il consulente d'ufficio ha così formulato le seguenti considerazioni in relazione alla attuale condizione proprietaria del bene immobile oggetto di causa:
a) l'atto notarile prodotto in atti dalla parte attrice ha un chiaro riferimento Parte_1 catastale che trova riscontro nella mappa d'impianto (all. n. 5 all'elaborato tecnico), come unica particella n. 39 del foglio 15 penetrante nella particella 42, di cui fa parte l'attuale sub 3 derivato per successivi frazionamenti e accatastamenti;
b) l'atto notarile prodotto dalla terza chiamata è descrittivo di “un vano Controparte_2 di casa a piano terreno e cucinetta annessa, in pietra e fango e gravemente danneggiato” e non ha riferimenti catastali in quanto non riportato in catasto;
c) dai limitanti e dall'ubicazione richiamati in quest'ultimo atto si deduce che il “vano di casa a piano terreno e cucinetta annessa, in pietra e fango e gravemente danneggiato” corrisponde in mappa alla particella 42;
d) del “vano di casa a piano terreno e cucinetta annessa, in pietra e fango e gravemente danneggiato” oggi non vi è traccia in quanto ricostruiti in muratura, di forma rettangolare, senza la penetrazione del sub 3 della particella 39, risultante in mappa;
e) non è stato trovato riscontro, né in mappa né in loco, che la cucinetta annessa possa avere corrispondenza con il sub 3;
f) il termine cucinetta fa pensare a un piccolo vano adibito a cottura ed il sub 3, nella sua forma originaria prima del frazionamento per usucapione, ha una consistenza in mappa di ben 36 mq corrispondenti a due vani, pertanto non è pensabile attribuire una corrispondenza fra il sub 3 e la cucinetta che poteva essere ubicata all'interno della 42 che ha una consistenza di ben 54 mq come risulta al catasto terreni.
In tal modo, il consulente d'ufficio è infine giunto alla conclusione per cui la proprietà del bene immobile ubicato in Bovalino alla via Giuseppe Spagnolo Morisciano n. 1 e contraddistinto al
Catasto edilizio urbano al foglio 15, particella 39, subalterno 3, è della parte attrice
[...]
. Pt_1
Dunque, l'accertamento tecnico finora illustrato ha risposto esaustivamente a tutti i quesiti posti all'attenzione del consulente d'ufficio e non ha, pertanto, reso necessario un prosieguo dell'istruttoria.
A siffatto proposito, si deve evidenziare che l'analisi tecnica in esame effettuata dal l'Ing.
risulta ampiamente attendibile in ordine alla compiuta e particolareggiata Persona_9
descrizione dello stato dei luoghi oggetto di causa, nonché alla verifica delle vicende relative
13 alla attuale condizione proprietaria del bene immobile oggetto di causa, in particolare circa l'individuazione dell'effettivo oggetto degli acquisiti atti negoziali sulla base sia della formale condizione catastale del bene sia, soprattutto, dell'effettiva situazione fattuale del bene stesso.
Invero, va sottolineata la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui riportati passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto e si sviluppano
(costituiti dalla verifica diretta dello stato dei luoghi, così come altresì illustrata nell'allegato materiale fotografico e planimetrico, nonché dalla documentazione acquisita in atti), dovendosi altresì tenere conto che, a fronte delle verifiche e valutazioni in precedenza riportate, solo la parte attrice ha addotto osservazioni che, comunque, hanno un tenore sostanzialmente adesivo.
Deve in tal modo concludersi che il consulente d'ufficio non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni, congruamente ed esaurientemente motivate, così come finora riportate nei passi più significativi.
Dunque, l'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi insufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa l'individuazione dell'effettivo proprietario del bene oggetto di causa, né emergono sul punto risultanze poco chiare o non complete. Al riguardo, rileva altresì il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria della relazione in atti del consulente d'ufficio che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis,
Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802), come appunto verificatosi nel caso di specie.
Sulla base di quanto finora argomentato, deve giungersi alla conclusione dell'accertata fondatezza della domanda attorea che, quindi, va accolta, atteso che ha Parte_1
compiutamente dimostrato di essere titolare esclusiva del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di causa, a seguito dell'atto notarile di divisione dei cespiti ereditari, per successione dai genitori, effettuato il 27.03.1981, ove veniva attribuito alla l'immobile di cui alla particella n. 39 e, Pt_1
quindi, anche il piccolo vano in stato di abbandono catastalmente indicato come sub. 3, nella consistenza di fatto come individuata nella CTU in atti. Quest'ultimo immobile, a sua volta, era stato precedentemente acquistato dai genitori della con contratto notarile del 23/10/1955, Pt_1
per come verificato nella stessa CTU.
Va altresì escluso, sempre come accertato nella CTU, che la madre Controparte_5
dell'odierna terza chiamata, avesse acquistato da altri danti causa il suddetto vano con il contratto
14 notarile del 15/01/1956, né tale parte ha eccepito l'intervenuto successivo acquisto della proprietà esclusiva dello stesso bene a titolo originario per usucapione in capo a . Controparte_2
Dunque, sulla base di tale accertamento di proprietà, va altresì dichiarata l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento n. RC0078599/2019, atteso che il fabbricato identificato nel
Catasto del Comune di Bovalino al foglio 15 part. 39 sub. 3 non poteva essere volturato, quand'anche con riserva, in favore di . Controparte_5
La liquidazione delle spese e competenze del giudizio, sostenute da parte attrice, segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste in solido a carico della parte convenuta e dei terzi litisconsorti necessari e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vigenti al momento della conclusione del giudizio.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste interamente in solido a carico delle anzidette parti soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulle cause riunite come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- accerta e dichiara che parte attrice è proprietaria esclusiva del bene Parte_1
immobile costituito dal piccolo vano ubicato in Bovalino alla Via Giuseppe Spagnolo
Morisciano n. 1 e censito al catasto fabbricati al foglio di mappa n. 15, particella n. 39 subalterno 3, categoria F/2 (unità collabente), nella effettiva consistenza come accertata nella consulenza tecnica d'ufficio in atti depositata il 10.04.2024;
- per l'effetto, dichiara la nullità dell'avviso di accertamento n. RC0078599/2019;
- condanna in solido la parte convenuta ed i terzi litisconsorti necessari alla rifusione delle spese processuali di parte attrice che liquida in € 462,00 per compensi ed € 117,26 per esborsi documentati, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute;
- pone definitivamente a carico delle anzidette parti soccombenti, in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Locri, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Andrea Amadei
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