TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa NA CC
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2073/2019 vertente tra:
CP_1
attrice in riassunzione/opposta
e
Controparte_2 opponente/convenuto in riassunzione non costituito
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
NA CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2073/2019 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ianniello, elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio del difensore in Maddaloni, Piazza De Sivo n. 2, in virtù di procura allegata agli atti;
attrice in riassunzione/opposta
e
Controparte_2 opponente/convenuto in riassunzione non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 10.2.2019, – sulla base del provvedimento di CP_1 omologa della separazione, reso dall'intestato Tribunale in data 15-18.5.2012, munito della formula esecutiva in data 5.12.2014 – intimava a il pagamento della complessiva somma Controparte_2
2 di € 36.459,62, di cui € 36.000,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal 2013 e fino al dicembre 2018.
Avverso il suddetto atto di precetto, spiegava opposizione l'intimato che - prospettata l'esistenza di un accordo con l'odierna opposta implicante una differente modulazione della entità degli obblighi imposti a suo carico (cfr. pag. 1 e 2 atto introduttivo) – contestava il diritto a procedere in executivis in ragione dell'effetto novativo di esso accordo.
Sulla scorta di tale ragione, concludeva - previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo - per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva l'opposta che, contestando l'avverso dedotto, eccepiva – in via preliminare – la inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, in quanto indirizzato ad essa personalmente e non presso il proprio difensore nel domicilio eletto, nonché la nullità dell'atto introduttivo, perché carente del numero di registro generale e del giudice titolare;
nel merito, disconoscendo la sussistenza di qualsivoglia novazione degli accordi come recepiti nel provvedimento di omologa del Tribunale, domandava il rigetto sia della cautela avanzata che della stessa opposizione.
Con ordinanza del 14.7.2020 lo scrivente magistrato – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione - rigettava la cautela avanzata dall'opponente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., all'esito – ritenuto il procedimento maturo per la decisione – veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del
8.2.2021).
Successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., veniva disposto rinvio in prosieguo per la decisione.
All'esito della udienza figurata del 19.12.2023, appurato che il difensore di parte opponente, Avv.
DO CE RG, veniva sospesa a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, la scrivente dichiarava l'interruzione del procedimento.
La parte opposta riassumeva il giudizio che veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto in riassunzione/opponente,
che - successivamente alla disposta rinnovazione della notificazione della Controparte_2 istanza di riassunzione, unitamente al decreto di fissazione della udienza in prosieguo (cfr. deposito del 13.10.2025) – non si costituiva.
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa che le preliminari eccezioni sollevate dalla parte opposta/attrice in riassunzione siano infondate e vadano, pertanto, respinte.
Quanto alla denunciata inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo deve farsi richiamo alla pronuncia la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 14916/2016 che ha messo ordine nella
3 dicotomia tra inesistenza della notifica e nullità della stessa, ponendo in rilievo che in tema di notificazione (come in generale di atti processuali) il codice non contempla in realtà la categoria della "inesistenza", il che induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi.
La Corte ha affermato che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto: ha, dunque, ricondotto la dicotomia nullità/inesistenza alla radicale bipartizione tra l'atto e il non atto.
Facendo applicazione di tali principi deve osservarsi che, nella specie, sarebbe al più configurabile una nullità della notificazione dell'atto introduttivo, tuttavia sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c., atteso che il destinatario dell'atto si è costituito in giudizio e spiegato compiutamente le sue difese.
Parimenti è a dirsi in ordine alla prospettata nullità dell'atto introduttivo: in disparte l'effettiva sussistenza del vizio nei termini indicati, la parte opposta ha comunque spiegato difese nel merito della vicenda.
Come noto, il giudizio di opposizione a precetto ex 615, comma I c.p.c. configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore-opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo.
Ciò posto, nell'ottica della qualificazione dell'azione promossa - che compete all'organo giudicante indipendentemente dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ.
Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I, 20/03/1999, n. 2574) - si ritiene che la censura sollevata integri un motivo da veicolarsi nell'ambito dell'art. 615, comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto della precettante a procedere in executivis.
Il Tribunale reputa che essa sia infondata.
Occorre preliminarmente rammentare che la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione ai sensi dell'art. 1230 c.c., non essendo invece ricollegabile a mere modificazioni accessorie del rapporto.
Sul piano strutturale, presenta un'impostazione tripartita connotandosi di un elemento oggettivo, di uno soggettivo e dell'elemento causale: il primo, l'aliquid novi, consiste appunto nel mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo obbligatorio;
il secondo, l'animus novandi, ricorre quale inequivoca e comune intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione
4 sostituendola con una nuova;
infine la causa novandi, consistente nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo.
Con particolare riguardo al requisito dell'animus novandi, la giurisprudenza di legittimità si è ormai assestata nel ritenere che la corretta esegesi dell'art. 1230 c.c. imponga al giudicante di ritenere che tale volontà non possa presumersi: l'elemento soggettivo costituito dalla comune volontà delle parti, siccome insuscettibile di essere dimostrato presuntivamente, deve essere espresso in modo non dubbio, chiaro e concludente (cfr. ex multis, Cass. Civ. sent. 27028/2022).
Ciò in conformità alla circostanza che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche e perciò distinto da semplici modificazioni dei modi di adempimento delle prestazioni o di obblighi accessori che non comportano novazione.
Orbene, facendo applicazione dei principi innanzi enunciati, si reputa che nella specie la contestazione avanzata dall'opposta/attrice in riassunzione valga di per sé considerata ad escludere la sussistenza di tale elemento afferente alla sfera interna del soggetto.
Tale considerazione ha, ad avviso di chi scrive, carattere dirimente.
Fermo quanto detto, le stesse deduzioni della parte opponente/convenuta in riassunzione sul punto conducono ad escludere la natura novativa del prospettato accordo: trattasi a ben vedere di una esecuzione parziale di quanto statuito nel titolo che si traduce in una modificazione quantitativa di una precedente obbligazione (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 06/07/2010, n. 15980).
Alla luce di tutto quanto esposto, complessivamente considerato, l'opposizione proposta va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente/convenuta in riassunzione e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del convenuto in riassunzione/opponente ; Controparte_2
• rigetta l'opposizione proposta dal predetto;
5 • condanna l'opponente/convenuto in riassunzione al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta/attrice in riassunzione che liquida (al netto della riduzione nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 3.697,00, di cui € 810,00 per fase di studio, € 574,00 per fase introduttiva, € 860,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• dispone ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di cui al capo che precede in favore del procuratore costituito di parte opposta come richiesto.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA CC
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa NA CC
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2073/2019 vertente tra:
CP_1
attrice in riassunzione/opposta
e
Controparte_2 opponente/convenuto in riassunzione non costituito
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
NA CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2073/2019 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ianniello, elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio del difensore in Maddaloni, Piazza De Sivo n. 2, in virtù di procura allegata agli atti;
attrice in riassunzione/opposta
e
Controparte_2 opponente/convenuto in riassunzione non costituito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 10.2.2019, – sulla base del provvedimento di CP_1 omologa della separazione, reso dall'intestato Tribunale in data 15-18.5.2012, munito della formula esecutiva in data 5.12.2014 – intimava a il pagamento della complessiva somma Controparte_2
2 di € 36.459,62, di cui € 36.000,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal 2013 e fino al dicembre 2018.
Avverso il suddetto atto di precetto, spiegava opposizione l'intimato che - prospettata l'esistenza di un accordo con l'odierna opposta implicante una differente modulazione della entità degli obblighi imposti a suo carico (cfr. pag. 1 e 2 atto introduttivo) – contestava il diritto a procedere in executivis in ragione dell'effetto novativo di esso accordo.
Sulla scorta di tale ragione, concludeva - previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo - per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva l'opposta che, contestando l'avverso dedotto, eccepiva – in via preliminare – la inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, in quanto indirizzato ad essa personalmente e non presso il proprio difensore nel domicilio eletto, nonché la nullità dell'atto introduttivo, perché carente del numero di registro generale e del giudice titolare;
nel merito, disconoscendo la sussistenza di qualsivoglia novazione degli accordi come recepiti nel provvedimento di omologa del Tribunale, domandava il rigetto sia della cautela avanzata che della stessa opposizione.
Con ordinanza del 14.7.2020 lo scrivente magistrato – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione - rigettava la cautela avanzata dall'opponente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., all'esito – ritenuto il procedimento maturo per la decisione – veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del
8.2.2021).
Successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., veniva disposto rinvio in prosieguo per la decisione.
All'esito della udienza figurata del 19.12.2023, appurato che il difensore di parte opponente, Avv.
DO CE RG, veniva sospesa a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, la scrivente dichiarava l'interruzione del procedimento.
La parte opposta riassumeva il giudizio che veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto in riassunzione/opponente,
che - successivamente alla disposta rinnovazione della notificazione della Controparte_2 istanza di riassunzione, unitamente al decreto di fissazione della udienza in prosieguo (cfr. deposito del 13.10.2025) – non si costituiva.
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa che le preliminari eccezioni sollevate dalla parte opposta/attrice in riassunzione siano infondate e vadano, pertanto, respinte.
Quanto alla denunciata inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo deve farsi richiamo alla pronuncia la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 14916/2016 che ha messo ordine nella
3 dicotomia tra inesistenza della notifica e nullità della stessa, ponendo in rilievo che in tema di notificazione (come in generale di atti processuali) il codice non contempla in realtà la categoria della "inesistenza", il che induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi.
La Corte ha affermato che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto: ha, dunque, ricondotto la dicotomia nullità/inesistenza alla radicale bipartizione tra l'atto e il non atto.
Facendo applicazione di tali principi deve osservarsi che, nella specie, sarebbe al più configurabile una nullità della notificazione dell'atto introduttivo, tuttavia sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c., atteso che il destinatario dell'atto si è costituito in giudizio e spiegato compiutamente le sue difese.
Parimenti è a dirsi in ordine alla prospettata nullità dell'atto introduttivo: in disparte l'effettiva sussistenza del vizio nei termini indicati, la parte opposta ha comunque spiegato difese nel merito della vicenda.
Come noto, il giudizio di opposizione a precetto ex 615, comma I c.p.c. configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore-opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo.
Ciò posto, nell'ottica della qualificazione dell'azione promossa - che compete all'organo giudicante indipendentemente dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ.
Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I, 20/03/1999, n. 2574) - si ritiene che la censura sollevata integri un motivo da veicolarsi nell'ambito dell'art. 615, comma I c.p.c., ponendo in discussione il diritto della precettante a procedere in executivis.
Il Tribunale reputa che essa sia infondata.
Occorre preliminarmente rammentare che la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione ai sensi dell'art. 1230 c.c., non essendo invece ricollegabile a mere modificazioni accessorie del rapporto.
Sul piano strutturale, presenta un'impostazione tripartita connotandosi di un elemento oggettivo, di uno soggettivo e dell'elemento causale: il primo, l'aliquid novi, consiste appunto nel mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo obbligatorio;
il secondo, l'animus novandi, ricorre quale inequivoca e comune intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione
4 sostituendola con una nuova;
infine la causa novandi, consistente nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo.
Con particolare riguardo al requisito dell'animus novandi, la giurisprudenza di legittimità si è ormai assestata nel ritenere che la corretta esegesi dell'art. 1230 c.c. imponga al giudicante di ritenere che tale volontà non possa presumersi: l'elemento soggettivo costituito dalla comune volontà delle parti, siccome insuscettibile di essere dimostrato presuntivamente, deve essere espresso in modo non dubbio, chiaro e concludente (cfr. ex multis, Cass. Civ. sent. 27028/2022).
Ciò in conformità alla circostanza che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche e perciò distinto da semplici modificazioni dei modi di adempimento delle prestazioni o di obblighi accessori che non comportano novazione.
Orbene, facendo applicazione dei principi innanzi enunciati, si reputa che nella specie la contestazione avanzata dall'opposta/attrice in riassunzione valga di per sé considerata ad escludere la sussistenza di tale elemento afferente alla sfera interna del soggetto.
Tale considerazione ha, ad avviso di chi scrive, carattere dirimente.
Fermo quanto detto, le stesse deduzioni della parte opponente/convenuta in riassunzione sul punto conducono ad escludere la natura novativa del prospettato accordo: trattasi a ben vedere di una esecuzione parziale di quanto statuito nel titolo che si traduce in una modificazione quantitativa di una precedente obbligazione (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 06/07/2010, n. 15980).
Alla luce di tutto quanto esposto, complessivamente considerato, l'opposizione proposta va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente/convenuta in riassunzione e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, nella misura del 50 %, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del convenuto in riassunzione/opponente ; Controparte_2
• rigetta l'opposizione proposta dal predetto;
5 • condanna l'opponente/convenuto in riassunzione al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta/attrice in riassunzione che liquida (al netto della riduzione nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 3.697,00, di cui € 810,00 per fase di studio, € 574,00 per fase introduttiva, € 860,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
• dispone ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di cui al capo che precede in favore del procuratore costituito di parte opposta come richiesto.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA CC
6