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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, a seguito della discussione orale nell'udienza del 20/11/2025,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13258/2024 r.g. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. CICCARELLI Parte_1
DOMENICO, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parti ricorrente-
contro rappresentata e difesa dall'Avv. SIBIO Controparte_1
GIUSEPPINA, domiciliataria, giusta mandato in atti
-parte resistente-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
20/11/2025 che qui si intende riportato.
1 TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha adito questo Tribunale deducendo di avere
[...]
edificato, in costanza di matrimonio con la ex coniuge
[...]
una casa unifamiliare in Sammichele di Bari, CP_1
alla via Stefano da Putignano, n. 16 (in catasto al sub 1 e
2, ptc. 570 del foglio 5), sul suolo di cui era risultata assegnataria in via esclusiva la convenuta, sostenendone le spese e pagando una quota del mutuo cointestato alle parti.
Il ricorrente ha precisato che la domanda giudiziale da lui precedentemente proposta, volta ad ottenere l'accertamento della comproprietà dell'immobile in parti uguali tra gli ex coniugi, nonché il trasferimento in proprio favore del bene, previa divisione dello stesso (proc. n.
597/2018 r.g.), era stata rigettata con sentenza di questo
Tribunale n. 73/2022; pertanto, ha concluso chiedendo condannarsi la controparte alla restituzione delle spese sostenute per la costruzione dell'immobile, quantificate in
€71.367,91, con vittoria di spese (ricorso depositato in data 18/12/2024).
I.2.- La , costituendosi in giudizio, ha CP_1
contestato ogni avversa deduzione, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, la prescrizione del diritto di credito vantato dal ricorrente,
2 TRIBUNALE DI BARI
concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il
23/04/2025).
I.3.- La causa, istruita con produzioni documentali, è
pervenuta all'udienza del 22/5/2025, nella quale, sulle conclusioni precisate come a verbale, è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione, con differimento del deposito, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
I.4.- Con ordinanza del 01/7/2025, preso atto delle eccezioni preliminari di merito idonee a definire la controversia sollevate dalla resistente con la comparsa di risposta, e rilevato che, ai sensi dell'art. 281-duodecies,
co. 4, c.p.c., il ricorrente ha diritto a controdedurre in ordine alle avverse eccezioni, come peraltro dallo stesso espressamente richiesto (v. verb. ud. 22/05/2025), sono stati assegnati alle parti termini per memorie.
La resistente ha confermato tutte le precedenti difese,
giusta memoria del 03/7/2025, mentre il ricorrente, con memoria del 21-22/7/20925 ha formulato richieste istruttorie
(acquisizione del fascicolo n. 597/2018 r.g. e utilizzabilità delle prove in esso raccolte;
in subordine,
prova per testi).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di giudicato esterno, tempestivamente sollevata dalla resistente, in forza della sentenza n. 73/2022 emessa in data 03/01/2022 nel proc. n. 597/2018 r.g., instaurato
3 TRIBUNALE DI BARI
dal nei confronti della , e divenuta Pt_1 CP_1
irrevocabile a seguito di mancata impugnazione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato sostanziale consiste nell'idoneità dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., a far stato ad ogni effetto nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa e,
tuttavia, siffatta idoneità esplica i propri effetti entro precisi limiti soggettivi ed oggettivi, potendo operare esclusivamente con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2909 c.c. (“limiti soggettivi del giudicato”) ed unicamente in relazione alle questioni decise con la sentenza inoppugnabile (c.d. dedotto) nonché in relazione a tutto ciò
che da essa necessariamente discende (c.d. deducibile), sia stato o no espressamente discusso tra le parti (“limiti oggettivi del giudicato”).
Applicando siffatti principi al caso di specie, non si riscontra l'effetto preclusivo del giudicato invocato dalla resistente: nel giudizio deciso con la sentenza n. 73/2022,
infatti, il aveva chiesto la divisione Pt_1
dell'immobile per cui è causa, previo accertamento della sussistenza del proprio diritto di comproprietà sul bene, in parti uguali rispetto al diritto della ex coniuge CP_1
mentre nell'odierno procedimento, il ricorrente ha chiesto la ripetizione nei confronti della resistente delle somme anticipate per la costruzione, l'arredamento e l'ammodernamento dello stesso immobile.
Pertanto, ferma l'indiscussa identità di parti tra il
4 TRIBUNALE DI BARI
presente giudizio e quello iscritto al n. 597/2018 r.g., non sussiste né identità di petitum - non avendo il Pt_1
proposto nel primo giudizio, neppure implicitamente, alcuna domanda restitutoria - né identità di causa petendi - in quanto le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'odierna domanda di ripetizione (e, cioè, gli esborsi sostenuti dal ricorrente per la costruzione, l'arredamento e l'ammodernamento della casa coniugale) non costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico,
neppure implicito, della decisione divenuta definitiva, che si basa su presupposti afferenti il piano dei diritti reali piuttosto che obbligatori.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del principio di ne bis in idem e l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla IN deve essere rigettata.
II.2.- Merita, invece, accoglimento, perché fondata,
l'eccezione di prescrizione del diritto del alla Pt_1
ripetizione degli esborsi sostenuti, in costanza di matrimonio, per la costruzione, l'arredo e l'ammodernamento della casa familiare, come riportati - per vero, non sempre in modo univoco - in una pletora di documenti 1 prodotti dal ricorrente e risalenti, al più tardi, al Dicembre 2012.
Premesso che, per un verso, ai sensi degli artt. 2946 e
2935 c.c., il diritto di credito de quo si prescrive nel termine di 10 anni decorrenti dal giorno in cui esso avrebbe potuto essere esercitato dal suo titolare e che, per altro TRIBUNALE DI BARI
verso, l'art. 2941 c.c. prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra coniugi, occorre preliminarmente individuare il momento a partire dal quale il predetto termine decennale inizia a decorrere, ove, come nel caso di specie, si tratti di spese sostenute nel corso di un rapporto di coniugio, poi cessato.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno precisato che
“al credito vantato da un coniuge separato nei confronti
dell'altro […] non si applica la sospensione della
prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, dovendo prevalere sul
criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme
alla "ratio legis", da individuarsi, tenuto conto
dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e,
quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei
membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità
familiare e della tendenziale equiparazione del regime di
prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni
esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione,
infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a
convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di
turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una
crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni
giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza”
(Cass., ord. del 2/11/2022, n. 32212 e, in senso conforme,
Cass., 04/04/2014, n. 7981).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, il termine decennale di prescrizione del diritto vantato dal ricorrente decorre dal decreto con il quale Presidente del Tribunale
6 TRIBUNALE DI BARI
aveva autorizzato le parti a vivere separate e, cioè, dal
04/12/2014, come indicato nel ricorso introduttivo dallo stesso e non contestato dalla Pt_1 CP_1
Ne consegue che, come fondatamente eccepito dalla il diritto del era già prescritto al momento CP_1 Pt_1
dell'introduzione del presente giudizio (ricorso depositato in data 18/12/2024), essendo a quella data spirato, sia pure da pochi giorni, l'ordinario termine decennale di legge.
A livello di coordinate generali, “l'onere probatorio
del convenuto che eccepisca la prescrizione del diritto
azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del
decorso del tempo anteriormente all'atto di citazione;
se,
però, l'attore dimostri di aver tempestivamente interrotto
il corso della prescrizione, torna a gravare sul convenuto
l'onere della prova della tardività dell'atto della
costituzione in mora. L'interruzione della prescrizione, in
replica all'eccezione di prescrizione formulata dal
debitore, configura una controeccezione mirante a
paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile ad
un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il
controeccipiente ha l'onere di provare i fatti su cui si
fonda” (cfr. Cass. n.9378/2002 e n.6759/2001).
Sicché, con riferimento al caso di specie, per superare l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, il avrebbe dovuto provare di aver interrotto la Pt_1
prescrizione nei confronti della ma siffatta prova CP_1
non è stata fornita dal ricorrente, né è comunque evincibile da atti o documenti prodotti nel presente giudizio, né
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sarebbe infine conseguibile tanto mediante le asserite
“prove” raccolte nel citato giudizio precedentemente svoltosi tra le medesime parti, quanto mediante la prova orale articolata nella memoria del 22/7/2025, peraltro ex se
inammissibile in quanto basata su capitoli implicanti valutazioni personali dei testi.
Invero, contrariamente a quanto pare genericamente affermare il con la citata memoria ex art. 281- Pt_1
duodecies, co. 4, c.p.c., l'introduzione del giudizio n.
597/2018 r.g. non è ex se idonea a spiegare effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943
c.c., in quanto la domanda in quella sede proposta
(accertamento del diritto di comproprietà sulla casa coniugale) risulta, all'evidenza, diversa da quella, avente ad oggetto la ripetizione delle somme sborsate per la realizzazione dell'immobile, fatta valere in questa sede.
Del resto, sotto questo profilo, non può non cogliersi l'incompatibilità dell'eventuale effetto interruttivo con la questione del giudicato esterno, innanzi scrutinata: nel senso che, se la pretesa di ripetizione fosse stata già
azionata nel giudizio n. 597/2018 r.g. dal – come Pt_1
questi sembra sostenere - la definizione della lite con sentenza passata in giudicato avrebbe precluso la riproponibilità di quella domanda nell'odierno giudizio.
Si aggiunga che un atto (giudiziale o stragiudiziale che sia), per rivestire efficacia interruttiva, deve contenere sia la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), sia l'esplicitazione di una pretesa e
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l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere quello specifico - e non altro –
diritto nei confronti del debitore (elemento oggettivo).
In definitiva, in mancanza di prova dell'interruzione del termine di prescrizione, di cui era onerato il Pt_1
il diritto alla restituzione delle somme da quest'ultimo vantato nei confronti della deve ritenersi CP_1
prescritto. Ne consegue il rigetto della domanda.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza, come per norma, e vanno poste a carico del ricorrente per la metà,
dovendo la restante metà compensarsi in ragione della formulazione da parte della resistente di un'eccezione preliminare infondata (giudicato).
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. 2
allegata).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, della modesta consistenza delle difese della resistente, nonché della non rilevante difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_2
2.552,00 50% 1.276,00
[...]
Introduttiva 1.628,00 50% 814,00
Istruttoria 5.670,00 50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 50% 2.126,50
9 TRIBUNALE DI BARI
TOTALE 7.051,50
1/2 3.525,75
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 18/12/2024, da contro ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
della metà delle spese processuali, Controparte_1
parte che liquida in €3.525,75, a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15%
compensi), Iva e Cap come per legge;
DICHIARA la compensazione per la restante metà.
Bari, 07/10/2025 Il Giudice – Antonio Ruffino
La sentenza è stata redatta in collaborazione con il Mot Dott.ssa Marialessandra Nacucchi.
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1In particolare, ha prodotto n. 29 cambiali di pagamento intestate a e Controparte_2 firmate dal e dalla ed molteplici fatture intestate al ricorrente, in Pt_1 CP_1 alcuni caso correlate dalle relative attestazioni dei pagamenti effettuati.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, a seguito della discussione orale nell'udienza del 20/11/2025,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13258/2024 r.g. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. CICCARELLI Parte_1
DOMENICO, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parti ricorrente-
contro rappresentata e difesa dall'Avv. SIBIO Controparte_1
GIUSEPPINA, domiciliataria, giusta mandato in atti
-parte resistente-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
20/11/2025 che qui si intende riportato.
1 TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha adito questo Tribunale deducendo di avere
[...]
edificato, in costanza di matrimonio con la ex coniuge
[...]
una casa unifamiliare in Sammichele di Bari, CP_1
alla via Stefano da Putignano, n. 16 (in catasto al sub 1 e
2, ptc. 570 del foglio 5), sul suolo di cui era risultata assegnataria in via esclusiva la convenuta, sostenendone le spese e pagando una quota del mutuo cointestato alle parti.
Il ricorrente ha precisato che la domanda giudiziale da lui precedentemente proposta, volta ad ottenere l'accertamento della comproprietà dell'immobile in parti uguali tra gli ex coniugi, nonché il trasferimento in proprio favore del bene, previa divisione dello stesso (proc. n.
597/2018 r.g.), era stata rigettata con sentenza di questo
Tribunale n. 73/2022; pertanto, ha concluso chiedendo condannarsi la controparte alla restituzione delle spese sostenute per la costruzione dell'immobile, quantificate in
€71.367,91, con vittoria di spese (ricorso depositato in data 18/12/2024).
I.2.- La , costituendosi in giudizio, ha CP_1
contestato ogni avversa deduzione, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, la prescrizione del diritto di credito vantato dal ricorrente,
2 TRIBUNALE DI BARI
concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il
23/04/2025).
I.3.- La causa, istruita con produzioni documentali, è
pervenuta all'udienza del 22/5/2025, nella quale, sulle conclusioni precisate come a verbale, è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione, con differimento del deposito, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
I.4.- Con ordinanza del 01/7/2025, preso atto delle eccezioni preliminari di merito idonee a definire la controversia sollevate dalla resistente con la comparsa di risposta, e rilevato che, ai sensi dell'art. 281-duodecies,
co. 4, c.p.c., il ricorrente ha diritto a controdedurre in ordine alle avverse eccezioni, come peraltro dallo stesso espressamente richiesto (v. verb. ud. 22/05/2025), sono stati assegnati alle parti termini per memorie.
La resistente ha confermato tutte le precedenti difese,
giusta memoria del 03/7/2025, mentre il ricorrente, con memoria del 21-22/7/20925 ha formulato richieste istruttorie
(acquisizione del fascicolo n. 597/2018 r.g. e utilizzabilità delle prove in esso raccolte;
in subordine,
prova per testi).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di giudicato esterno, tempestivamente sollevata dalla resistente, in forza della sentenza n. 73/2022 emessa in data 03/01/2022 nel proc. n. 597/2018 r.g., instaurato
3 TRIBUNALE DI BARI
dal nei confronti della , e divenuta Pt_1 CP_1
irrevocabile a seguito di mancata impugnazione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato sostanziale consiste nell'idoneità dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., a far stato ad ogni effetto nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa e,
tuttavia, siffatta idoneità esplica i propri effetti entro precisi limiti soggettivi ed oggettivi, potendo operare esclusivamente con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2909 c.c. (“limiti soggettivi del giudicato”) ed unicamente in relazione alle questioni decise con la sentenza inoppugnabile (c.d. dedotto) nonché in relazione a tutto ciò
che da essa necessariamente discende (c.d. deducibile), sia stato o no espressamente discusso tra le parti (“limiti oggettivi del giudicato”).
Applicando siffatti principi al caso di specie, non si riscontra l'effetto preclusivo del giudicato invocato dalla resistente: nel giudizio deciso con la sentenza n. 73/2022,
infatti, il aveva chiesto la divisione Pt_1
dell'immobile per cui è causa, previo accertamento della sussistenza del proprio diritto di comproprietà sul bene, in parti uguali rispetto al diritto della ex coniuge CP_1
mentre nell'odierno procedimento, il ricorrente ha chiesto la ripetizione nei confronti della resistente delle somme anticipate per la costruzione, l'arredamento e l'ammodernamento dello stesso immobile.
Pertanto, ferma l'indiscussa identità di parti tra il
4 TRIBUNALE DI BARI
presente giudizio e quello iscritto al n. 597/2018 r.g., non sussiste né identità di petitum - non avendo il Pt_1
proposto nel primo giudizio, neppure implicitamente, alcuna domanda restitutoria - né identità di causa petendi - in quanto le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'odierna domanda di ripetizione (e, cioè, gli esborsi sostenuti dal ricorrente per la costruzione, l'arredamento e l'ammodernamento della casa coniugale) non costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico,
neppure implicito, della decisione divenuta definitiva, che si basa su presupposti afferenti il piano dei diritti reali piuttosto che obbligatori.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del principio di ne bis in idem e l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla IN deve essere rigettata.
II.2.- Merita, invece, accoglimento, perché fondata,
l'eccezione di prescrizione del diritto del alla Pt_1
ripetizione degli esborsi sostenuti, in costanza di matrimonio, per la costruzione, l'arredo e l'ammodernamento della casa familiare, come riportati - per vero, non sempre in modo univoco - in una pletora di documenti 1 prodotti dal ricorrente e risalenti, al più tardi, al Dicembre 2012.
Premesso che, per un verso, ai sensi degli artt. 2946 e
2935 c.c., il diritto di credito de quo si prescrive nel termine di 10 anni decorrenti dal giorno in cui esso avrebbe potuto essere esercitato dal suo titolare e che, per altro TRIBUNALE DI BARI
verso, l'art. 2941 c.c. prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra coniugi, occorre preliminarmente individuare il momento a partire dal quale il predetto termine decennale inizia a decorrere, ove, come nel caso di specie, si tratti di spese sostenute nel corso di un rapporto di coniugio, poi cessato.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno precisato che
“al credito vantato da un coniuge separato nei confronti
dell'altro […] non si applica la sospensione della
prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, dovendo prevalere sul
criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme
alla "ratio legis", da individuarsi, tenuto conto
dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e,
quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei
membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità
familiare e della tendenziale equiparazione del regime di
prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni
esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione,
infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a
convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di
turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una
crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni
giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza”
(Cass., ord. del 2/11/2022, n. 32212 e, in senso conforme,
Cass., 04/04/2014, n. 7981).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, il termine decennale di prescrizione del diritto vantato dal ricorrente decorre dal decreto con il quale Presidente del Tribunale
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aveva autorizzato le parti a vivere separate e, cioè, dal
04/12/2014, come indicato nel ricorso introduttivo dallo stesso e non contestato dalla Pt_1 CP_1
Ne consegue che, come fondatamente eccepito dalla il diritto del era già prescritto al momento CP_1 Pt_1
dell'introduzione del presente giudizio (ricorso depositato in data 18/12/2024), essendo a quella data spirato, sia pure da pochi giorni, l'ordinario termine decennale di legge.
A livello di coordinate generali, “l'onere probatorio
del convenuto che eccepisca la prescrizione del diritto
azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del
decorso del tempo anteriormente all'atto di citazione;
se,
però, l'attore dimostri di aver tempestivamente interrotto
il corso della prescrizione, torna a gravare sul convenuto
l'onere della prova della tardività dell'atto della
costituzione in mora. L'interruzione della prescrizione, in
replica all'eccezione di prescrizione formulata dal
debitore, configura una controeccezione mirante a
paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile ad
un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il
controeccipiente ha l'onere di provare i fatti su cui si
fonda” (cfr. Cass. n.9378/2002 e n.6759/2001).
Sicché, con riferimento al caso di specie, per superare l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, il avrebbe dovuto provare di aver interrotto la Pt_1
prescrizione nei confronti della ma siffatta prova CP_1
non è stata fornita dal ricorrente, né è comunque evincibile da atti o documenti prodotti nel presente giudizio, né
7 TRIBUNALE DI BARI
sarebbe infine conseguibile tanto mediante le asserite
“prove” raccolte nel citato giudizio precedentemente svoltosi tra le medesime parti, quanto mediante la prova orale articolata nella memoria del 22/7/2025, peraltro ex se
inammissibile in quanto basata su capitoli implicanti valutazioni personali dei testi.
Invero, contrariamente a quanto pare genericamente affermare il con la citata memoria ex art. 281- Pt_1
duodecies, co. 4, c.p.c., l'introduzione del giudizio n.
597/2018 r.g. non è ex se idonea a spiegare effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943
c.c., in quanto la domanda in quella sede proposta
(accertamento del diritto di comproprietà sulla casa coniugale) risulta, all'evidenza, diversa da quella, avente ad oggetto la ripetizione delle somme sborsate per la realizzazione dell'immobile, fatta valere in questa sede.
Del resto, sotto questo profilo, non può non cogliersi l'incompatibilità dell'eventuale effetto interruttivo con la questione del giudicato esterno, innanzi scrutinata: nel senso che, se la pretesa di ripetizione fosse stata già
azionata nel giudizio n. 597/2018 r.g. dal – come Pt_1
questi sembra sostenere - la definizione della lite con sentenza passata in giudicato avrebbe precluso la riproponibilità di quella domanda nell'odierno giudizio.
Si aggiunga che un atto (giudiziale o stragiudiziale che sia), per rivestire efficacia interruttiva, deve contenere sia la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), sia l'esplicitazione di una pretesa e
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l'intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere quello specifico - e non altro –
diritto nei confronti del debitore (elemento oggettivo).
In definitiva, in mancanza di prova dell'interruzione del termine di prescrizione, di cui era onerato il Pt_1
il diritto alla restituzione delle somme da quest'ultimo vantato nei confronti della deve ritenersi CP_1
prescritto. Ne consegue il rigetto della domanda.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza, come per norma, e vanno poste a carico del ricorrente per la metà,
dovendo la restante metà compensarsi in ragione della formulazione da parte della resistente di un'eccezione preliminare infondata (giudicato).
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. 2
allegata).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore e della natura della causa, della modesta consistenza delle difese della resistente, nonché della non rilevante difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_2
2.552,00 50% 1.276,00
[...]
Introduttiva 1.628,00 50% 814,00
Istruttoria 5.670,00 50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 50% 2.126,50
9 TRIBUNALE DI BARI
TOTALE 7.051,50
1/2 3.525,75
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 18/12/2024, da contro ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza disattesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
della metà delle spese processuali, Controparte_1
parte che liquida in €3.525,75, a titolo di compensi difensivi, oltre a rimborso forf. spese generali (15%
compensi), Iva e Cap come per legge;
DICHIARA la compensazione per la restante metà.
Bari, 07/10/2025 Il Giudice – Antonio Ruffino
La sentenza è stata redatta in collaborazione con il Mot Dott.ssa Marialessandra Nacucchi.
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1In particolare, ha prodotto n. 29 cambiali di pagamento intestate a e Controparte_2 firmate dal e dalla ed molteplici fatture intestate al ricorrente, in Pt_1 CP_1 alcuni caso correlate dalle relative attestazioni dei pagamenti effettuati.
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