CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1450/2023 di R.G.;
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellante-
E
(Barletta- 17.09.1982), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 to Francesco Filannino;
-Appellata- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.10.2022 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, , in qualità di docente CP_1 supplente temporaneo presso la “SCUOLA PRIMARIA 7 C.D. GIOVANNI PAOLO II” di Barletta per n. 24 ore settimanali, con contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2020/2021, dal 28.09.2020 al 30.06.2021, ha chiesto, testualmente: “Accertare e dichiarare, a carico del
[...]
”, in persona Controparte_2 del ministro pro-tempore, del riconoscimento, in favore della sig.ra
[...]
, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei CP_1 docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 121, L. n. 107 del 13.07.2016, nonché ad usufruire del correlato trattamento economico nella misura di € 500,00; b) Conseguentemente, condannare il “ Controparte_3
”, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in
[...] favore della sig.ra , per l'anno scolastico 2020/2021, CP_1 dell'importo di € 500,00, oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente;
c) Il tutto, con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, I.v.a. e C.A.P. come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario”. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. 2. Con sentenza n. 1169/2023 emessa il 19.06.2023, il Tribunale accoglieva integralmente la domanda della ricorrente, così statuendo: “
1. dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del CP_1 docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il
[...]
, in persona del tempore, al pagamento Parte_1 CP_4 di € 500,00 in favore della parte ricorrente;
3. condanna il
[...]
, in persona del , al pagamento Parte_1 Controparte_5 delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesco Filannino”. 2.1. Il primo giudice, disattesa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “la scelta del di escludere dal beneficio della Parte_1
Carta docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.” (C.d.S., sentenza n. 1842/2022). Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non anche al personale docente a tempo Parte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario Parte_1
pag. 2/18 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. Richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni due recenti pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe, sentenza n. 515/2022 del Tribunale di Torino in data 24.03.2022 e sentenza n. 803/2022 del Tribunale di Marsala in data 7.09.2022. Precisava, altresì, che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di
Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si afferma che: “un'indennità per Per_1 anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Ed ancora che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”. 2.2. Il Tribunale, infine, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava –testualmente – “il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del
[...]
e come tale sia ammissibile nei termini proposti;
ciò anche in Parte_1 considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma
pag. 3/18 scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”. Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del laddove sosteneva essere a carico del docente la prova dell'esborso di Parte_1 somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto. Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, ma poiché il docente
“potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico”, condannava il al risarcimento per Parte_1 equivalente, mediante erogazione della somma di € 500,00, oltre accessori nei limiti di legge. 3. Avverso tale statuizione, con ricorso del 06.12.2023, proponeva appello il
, per i motivi di seguito specificati e Parte_1 valutati, precisando di limitare l'impugnazione esclusivamente alla parte della sentenza con cui si disponeva la condanna al risarcimento del danno per equivalente in favore del docente nonché in ordine alla valutazione delle annualità spettanti. Concludeva invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di risarcimento del danno e, in subordine, “sempre in riforma della sentenza impugnata, riconoscere ora per allora il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 in favore sig.ra
[...]
per l'anno scolastico 2020/2021, in misura proporzionale al periodo di CP_1 servizio effettivamente svolto;
condannare comunque la parte appellata al pagamento delle spese di lite”.
resisteva al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il affida l'atto di gravame a quattro Parte_1 motivi di doglianza. 4.1. Con il primo eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non pag. 4/18 richiesto affatto dal docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitato quest'ultimo ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 4.2. Con il secondo rilievo censorio si duole il della fallacia del Parte_1 ragionamento posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente, e della conseguente condanna del medesimo in termini;
ragionamento fondato sul falso presupposto che l'omessa fruizione della Carta Docente produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, quanto piuttosto un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla Carta risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente;
in mancanza pertanto di acquisti mirati – nella specie, non solo non provati ma neppure allegati – diventa impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto dal docente. Né il danno, prosegue l'appellante, può essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori ma affidati alla sensibilità di ciascuno;
il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 4.3. Con il terzo motivo parte appellante impugna, in via subordinata, il capo della sentenza nella parte in cui dispone il risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica, contravvenendo così ai principi ordinamentali secondo i quali il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore;
ne consegue che, ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, dunque, attraverso il rilascio di una carta del docente con le dovute disponibilità di spesa. 4.4. Con il quarto ed ultimo motivo d'impugnazione denuncia, sempre in via subordinata in ipotesi di conferma della statuizione volta ad accordare un risarcimento del danno per equivalente, un vizio di comparazione, sotto due pag. 5/18 diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della Carta per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale a pena di decadenza, per l'acquisto di determinati beni oggetto di aggiornamento professionale presso specifici soggetti individuati da una banca dati raggiungibile tramite sito internet della Scuola dedicato e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari;
b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametra tout court ad un intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo.
----- 5. Appare utile, al fine di delibare i diversi profili di discriminatorietà denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della Carta elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica. 5.1. La Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto Nacional de la Seguridad Social, §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, Terhoeve, sentenza 28.01.2015, Persona_2
C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C-482/2016, ) ha chiarito Persona_3 che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE, il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua pag. 6/18 dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della Carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal . Parte_1
Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della CDFUE. Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
pag. 7/18 Come noto la CGUE., con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della Carta Elettronica del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata. Secondo la CGUE è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto Parte_1 di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la Carta Docente elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
5.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data 27.10.2023, i seguenti principi: 1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti,
pag. 8/18 perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
nè viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la Carta “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina pag. 9/18 web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti
“precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta Docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Questi i principi fondamentali cui attenersi.
5.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
pag. 10/18 Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto
(art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico;
l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura;
allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati » o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata». Secondo la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto
pag. 11/18 anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica «annua»”.
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal (sopravvenuto) DL. n. 69/2023. Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
5.2.c. Giova, infine, evidenziare che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE. Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6
pag. 12/18 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016).
5.2.d. Infine, per mera completezza, va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal , secondo cui in Parte_1 ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus Carta docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano
pag. 13/18 una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche;
presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come 'annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Ministeriale 23.05.1980, Parte_1
n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il pag. 14/18 beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo;
e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la Carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a
«valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 5.3. Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023,
n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della Legge n. 124/99. Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999. L'art. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica.
-----
pag. 15/18 6. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione. 6.1. Non è ravvisabile alcun vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Parte_1 all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro
«tramite la Carta Elettronica» e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 6.2. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, di aver svolto la propria attività di insegnante, con contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2020/2021, dal 28.09.2020 al 30.06.2021, presso la Scuola Primaria 7 Circolo Didattico Giovanni XIII di Barletta. Ha, dunque, lavorato con cattedra piena e con supplenza fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (cfr. contratti di lavoro in atti).
pag. 16/18 Ha dedotto e provato documentalmente di essere a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico, con persistente iscrizione nelle graduatorie (circostanza, peraltro, non contestata specificamente dal appellante). Parte_1
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Parte_1 all'attribuzione della Carta Docente “secondo il sistema proprio di essa”, per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla L. n.107/2015. Ed invero, la docente ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto era (e lo è tutt'ora) iscritta nelle graduatorie, ed ha dimostrato di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella 'annualità' come intesa dalla Suprema Corte, e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della Carta Docente, in misura piena per le ragioni dianzi dette. 6. In conclusione, l'appello del va Parte_1 accolto e, in sostituzione del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale, deve riconoscersi in favore della docente, in riforma della statuizione gravata, il diritto a fruire della Carta Docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del ad ottemperare in tal senso, Parte_1 con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. Resta assorbita ogni altra questione.
pag. 17/18 7. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per metà, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte soltanto nel corso del giudizio, e poste nella restante parte a carico del appellante, Parte_1 parte sostanzialmente soccombente, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività svolta, in ossequio ai parametri di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1
, con ricorso depositato in data 06.12.2023, nei confronti di Controparte_7
avverso la sentenza n. 1169/2023 emessa dal Tribunale di Trani, CP_1 sezione lavoro, in data 19.06.2023, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_1
all'attribuzione, in favore di parte appellata, della Carta Docente per un
[...] importo pari al valore di € 500,00 l'anno richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994; condanna il Parte_1 appellante al pagamento, in favore di , della metà delle spese del CP_1 doppio grado del giudizio, che liquida per l'intero quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante Avv. to Francesco Filannino;
compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari, il 27 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
pag. 18/18
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. ssa Vittoria Orlando Presidente
2) Dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1450/2023 di R.G.;
TRA
, in persona del Parte_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellante-
E
(Barletta- 17.09.1982), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 to Francesco Filannino;
-Appellata- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 16.10.2022 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, , in qualità di docente CP_1 supplente temporaneo presso la “SCUOLA PRIMARIA 7 C.D. GIOVANNI PAOLO II” di Barletta per n. 24 ore settimanali, con contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2020/2021, dal 28.09.2020 al 30.06.2021, ha chiesto, testualmente: “Accertare e dichiarare, a carico del
[...]
”, in persona Controparte_2 del ministro pro-tempore, del riconoscimento, in favore della sig.ra
[...]
, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei CP_1 docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 121, L. n. 107 del 13.07.2016, nonché ad usufruire del correlato trattamento economico nella misura di € 500,00; b) Conseguentemente, condannare il “ Controparte_3
”, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in
[...] favore della sig.ra , per l'anno scolastico 2020/2021, CP_1 dell'importo di € 500,00, oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente;
c) Il tutto, con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, I.v.a. e C.A.P. come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario”. Costituitosi in giudizio, il eccepiva, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. 2. Con sentenza n. 1169/2023 emessa il 19.06.2023, il Tribunale accoglieva integralmente la domanda della ricorrente, così statuendo: “
1. dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del CP_1 docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il
[...]
, in persona del tempore, al pagamento Parte_1 CP_4 di € 500,00 in favore della parte ricorrente;
3. condanna il
[...]
, in persona del , al pagamento Parte_1 Controparte_5 delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione al procuratore antistatario avv. Francesco Filannino”. 2.1. Il primo giudice, disattesa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi DPCM attuativi 24.09.2015 e 28.11.2016, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento, concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che “la scelta del di escludere dal beneficio della Parte_1
Carta docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.” (C.d.S., sentenza n. 1842/2022). Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non anche al personale docente a tempo Parte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario Parte_1
pag. 2/18 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. Richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni due recenti pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe, sentenza n. 515/2022 del Tribunale di Torino in data 24.03.2022 e sentenza n. 803/2022 del Tribunale di Marsala in data 7.09.2022. Precisava, altresì, che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di
Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si afferma che: “un'indennità per Per_1 anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Ed ancora che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”. 2.2. Il Tribunale, infine, pur dando atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava –testualmente – “il mero pagamento del corrispondente valore della carta, deve ritenersi che la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del
[...]
e come tale sia ammissibile nei termini proposti;
ciò anche in Parte_1 considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma
pag. 3/18 scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”. Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del laddove sosteneva essere a carico del docente la prova dell'esborso di Parte_1 somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto. Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso, ma poiché il docente
“potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico”, condannava il al risarcimento per Parte_1 equivalente, mediante erogazione della somma di € 500,00, oltre accessori nei limiti di legge. 3. Avverso tale statuizione, con ricorso del 06.12.2023, proponeva appello il
, per i motivi di seguito specificati e Parte_1 valutati, precisando di limitare l'impugnazione esclusivamente alla parte della sentenza con cui si disponeva la condanna al risarcimento del danno per equivalente in favore del docente nonché in ordine alla valutazione delle annualità spettanti. Concludeva invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di risarcimento del danno e, in subordine, “sempre in riforma della sentenza impugnata, riconoscere ora per allora il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 in favore sig.ra
[...]
per l'anno scolastico 2020/2021, in misura proporzionale al periodo di CP_1 servizio effettivamente svolto;
condannare comunque la parte appellata al pagamento delle spese di lite”.
resisteva al gravame, depositando apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il affida l'atto di gravame a quattro Parte_1 motivi di doglianza. 4.1. Con il primo eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non pag. 4/18 richiesto affatto dal docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitato quest'ultimo ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 4.2. Con il secondo rilievo censorio si duole il della fallacia del Parte_1 ragionamento posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente, e della conseguente condanna del medesimo in termini;
ragionamento fondato sul falso presupposto che l'omessa fruizione della Carta Docente produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, quanto piuttosto un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla Carta risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente;
in mancanza pertanto di acquisti mirati – nella specie, non solo non provati ma neppure allegati – diventa impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto dal docente. Né il danno, prosegue l'appellante, può essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori ma affidati alla sensibilità di ciascuno;
il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 4.3. Con il terzo motivo parte appellante impugna, in via subordinata, il capo della sentenza nella parte in cui dispone il risarcimento del danno per equivalente e non in forma specifica, contravvenendo così ai principi ordinamentali secondo i quali il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore;
ne consegue che, ove fosse corretta la statuizione sul risarcimento del danno, ciò dovrebbe avvenire mediante assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata e, dunque, attraverso il rilascio di una carta del docente con le dovute disponibilità di spesa. 4.4. Con il quarto ed ultimo motivo d'impugnazione denuncia, sempre in via subordinata in ipotesi di conferma della statuizione volta ad accordare un risarcimento del danno per equivalente, un vizio di comparazione, sotto due pag. 5/18 diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della Carta per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale a pena di decadenza, per l'acquisto di determinati beni oggetto di aggiornamento professionale presso specifici soggetti individuati da una banca dati raggiungibile tramite sito internet della Scuola dedicato e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari;
b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametra tout court ad un intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo.
----- 5. Appare utile, al fine di delibare i diversi profili di discriminatorietà denunciati, una ricognizione del quadro normativo disciplinante l'istituto della Carta elettronica - riconosciuta dal legislatore ai docenti di ruolo e non anche al personale precario - che va inserito nel contesto del sistema della formazione scolastica. 5.1. La Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causaC-113/22, CX. c. Instituto Nacional de la Seguridad Social, §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, Terhoeve, sentenza 28.01.2015, Persona_2
C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C-482/2016, ) ha chiarito Persona_3 che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE, il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua pag. 6/18 dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della Carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal . Parte_1
Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della CDFUE. Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
pag. 7/18 Come noto la CGUE., con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della Carta Elettronica del docente al personale precario si pone in contrasto con clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata. Secondo la CGUE è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto Parte_1 di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la Carta Docente elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
5.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data 27.10.2023, i seguenti principi: 1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
Parte_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri;
tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti,
pag. 8/18 perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali;
peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
nè viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative;
è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la Carta “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro;
il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina pag. 9/18 web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti
“precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: “Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa” (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta Docente, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Questi i principi fondamentali cui attenersi.
5.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
pag. 10/18 Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto
(art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico;
l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura;
allorquando essi svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati » o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata». Secondo la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto
pag. 11/18 anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica «annua»”.
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal (sopravvenuto) DL. n. 69/2023. Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
5.2.c. Giova, infine, evidenziare che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione (ultrabiennale) può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile. Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio – secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla CGUE. Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6
pag. 12/18 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto lavorativo, per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il d.P.C.M. del 28.11.2016).
5.2.d. Infine, per mera completezza, va disatteso, in quanto privo di fondamento, il rilievo prospettato dal , secondo cui in Parte_1 ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus Carta docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6)…l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano
pag. 13/18 una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche;
presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come 'annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale 'annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Ministeriale 23.05.1980, Parte_1
n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno;
d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il pag. 14/18 beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo;
e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la Carta al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a
«valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 5.3. Va, infine, dato atto che nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023,
n. 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della Legge n. 124/99. Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999. L'art. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica.
-----
pag. 15/18 6. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione. 6.1. Non è ravvisabile alcun vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Parte_1 all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro
«tramite la Carta Elettronica» e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 6.2. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha allegato, con il ricorso introduttivo del giudizio, di aver svolto la propria attività di insegnante, con contratto a tempo determinato, nell'a.s. 2020/2021, dal 28.09.2020 al 30.06.2021, presso la Scuola Primaria 7 Circolo Didattico Giovanni XIII di Barletta. Ha, dunque, lavorato con cattedra piena e con supplenza fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico (cfr. contratti di lavoro in atti).
pag. 16/18 Ha dedotto e provato documentalmente di essere a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico, con persistente iscrizione nelle graduatorie (circostanza, peraltro, non contestata specificamente dal appellante). Parte_1
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente, rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Parte_1 all'attribuzione della Carta Docente “secondo il sistema proprio di essa”, per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla L. n.107/2015. Ed invero, la docente ha dimostrato, in corso di causa, la persistenza del proprio interesse alla prestazione in forma specifica, in quanto era (e lo è tutt'ora) iscritta nelle graduatorie, ed ha dimostrato di rientrare nella platea dei beneficiari avendo sottoscritto contratti a termine rientranti nella 'annualità' come intesa dalla Suprema Corte, e cioè con inizio dell'anno scolastico in data antecedente al 31 dicembre e con termine non prima del 30 giugno dell'anno successivo, rientrando dunque nell'ipotesi sub 2) della citata sentenza (“ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”). Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della Carta Docente, in misura piena per le ragioni dianzi dette. 6. In conclusione, l'appello del va Parte_1 accolto e, in sostituzione del risarcimento del danno per equivalente accordato dal Tribunale, deve riconoscersi in favore della docente, in riforma della statuizione gravata, il diritto a fruire della Carta Docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del ad ottemperare in tal senso, Parte_1 con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. Resta assorbita ogni altra questione.
pag. 17/18 7. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per metà, alla luce dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte soltanto nel corso del giudizio, e poste nella restante parte a carico del appellante, Parte_1 parte sostanzialmente soccombente, nella misura e con le modalità di cui in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività svolta, in ossequio ai parametri di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del Parte_1
, con ricorso depositato in data 06.12.2023, nei confronti di Controparte_7
avverso la sentenza n. 1169/2023 emessa dal Tribunale di Trani, CP_1 sezione lavoro, in data 19.06.2023, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_1
all'attribuzione, in favore di parte appellata, della Carta Docente per un
[...] importo pari al valore di € 500,00 l'anno richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'accredito, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994; condanna il Parte_1 appellante al pagamento, in favore di , della metà delle spese del CP_1 doppio grado del giudizio, che liquida per l'intero quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante Avv. to Francesco Filannino;
compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. Così deciso in Bari, il 27 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
pag. 18/18