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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 10852/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Lorenzo Cerri che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
contro
:
nato a [...] il [...] CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.9.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.9.1977 in
Firenze con , dalla cui unione il 16.3.78 era nato il figlio Lorenzo, ormai CP_1
autosufficiente. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che le parti si erano separate consensualmente con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 28.6.2023, a seguito della quale non si erano più riconciliate. Ha chiesto quindi la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, il comparso personalmente, sebbene non costituito, nulla ha CP_1
opposto alla domanda e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi”.
Infatti, come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente la sentenza di separazione emessa il 28.6.2023, previa rituale udienza presidenziale risulta annotata all'atto di matrimonio, previo passaggio in giudicato. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (30.9.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.9.77 a Firenze tra nato a [...] il [...], e nata a [...] l'[...], e CP_1 Parte_1
trascritto nei Registri del Comune di Firenze (FI), atto n. 1085, parte II, serie A, anno 1977;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 10852/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Lorenzo Cerri che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
contro
:
nato a [...] il [...] CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.9.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.9.1977 in
Firenze con , dalla cui unione il 16.3.78 era nato il figlio Lorenzo, ormai CP_1
autosufficiente. A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che le parti si erano separate consensualmente con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 28.6.2023, a seguito della quale non si erano più riconciliate. Ha chiesto quindi la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, il comparso personalmente, sebbene non costituito, nulla ha CP_1
opposto alla domanda e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi”.
Infatti, come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente la sentenza di separazione emessa il 28.6.2023, previa rituale udienza presidenziale risulta annotata all'atto di matrimonio, previo passaggio in giudicato. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (30.9.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Nulla per le spese, stante la natura necessitata della pronuncia e la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.9.77 a Firenze tra nato a [...] il [...], e nata a [...] l'[...], e CP_1 Parte_1
trascritto nei Registri del Comune di Firenze (FI), atto n. 1085, parte II, serie A, anno 1977;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
nulla per le spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 8 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3